Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2023 |
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Giurisprudenza • 25
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- alloggi di servizio·
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- aspettativa per malattia·
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- cessazione incarico·
- DM 12.08.1988·
- competenza amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinche', a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze gia' esistenti.
2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi. - Art. 2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 e' formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonche' alla definizione di questi ultimi.
2. Il programma e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma e' quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.
3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa. - Art. 3. 1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.
2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilita'.