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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5679/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7394/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Marco Lombardo Valguarnera e Rosa Elisa Biondi;
RICORRENTE
CONTRO
cod. fisc. , in persona dell'amministratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Antonio Signorelli, per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2022 il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla società in data 14.12.2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
pagina 1 di 19 pieno e indeterminato, qualifica di addetto alle vendite e inquadramento al 4° livello del
CCNL Terziario-Commercio.
Ha aggiunto che a decorrere dal 1.10.2016 gli era stato attribuito il superiore 3° livello, con qualifica di disegnatore tecnico, precisando che, a dispetto del formale inquadramento, era però stato adibito a mansioni rientranti nel 1° livello e che, per tale ragione, egli aveva richiesto a parte datoriale di tornare a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto, di addetto alle vendite, corrispondenti al 4° livello.
Ha riferito che in data 6.12.2016 ha sottoscritto con il datore di lavoro un verbale di conciliazione sindacale, con cui ha accettato il 4° livello precedentemente riconosciutogli e ha rinunciato a ogni domanda e rivendicazione inerente il rapporto intercorso fino al
31.10.2016.
Ha lamentato che, nonostante gli accordi intercorsi con parte datoriale, questa ha continuato a richiedergli lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di addetto alle vendite, di mansioni di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, aventi elevato contenuto professionale, autonomia operativa e funzione organizzativa con carattere di iniziativa.
Ha esposto che in concomitanza col verificarsi della pandemia da Covid-19 il rapporto di lavoro aveva subito un progressivo deterioramento, deducendo che parte datoriale manifestava una forma di intolleranza nei suoi confronti, in quanto unico dipendente non vaccinato.
Ha dedotto che l'intolleranza di parte datoriale era sfociata nella contestazione disciplinare del 2.12.2021 a cui, a seguito di sue giustificazioni, era poi seguita l'irrogazione provvedimento disciplinare di richiamo formale.
Ha aggiunto che in data 28.12.2021 la società gli aveva comunicato di avergli concesso – senza alcuna sua richiesta – un periodo di ferie dal 29.12.2021 al 26.1.2022.
Ha riferito di aver impugnato in data 5.1.2022 il provvedimento disciplinare sopra citato, giusta richiesta di costituzione di collegio di conciliazione ed arbitrato presentata all' . Controparte_2
Ha, quindi, esposto di aver ricevuto in data 24.1.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, individuato dal datore di lavoro nella “riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a finalizzata a ridurre i costi fissi di tale negozio CP_2
pagina 2 di 19 per ragioni di sostenibilità economica”, tempestivamente impugnato con lettera raccomandata del 28.2.2022.
Ha dedotto l'illegittimità del licenziamento irrogatogli, per violazione dell'art. 3, l.
604/1966, stante la pretestuosità del motivo addotto da parte datoriale e la non veridicità dell'asserita necessità di riduzione dei costi, smentita dall'apertura in data 1.3.2021 di un secondo punto vendita.
Ha aggiunto che il licenziamento è illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage - non avendo il datore di lavoro vagliato la possibilità di sua ricollocazione all'interno dell'azienda - nonché per violazione dei criteri selettivi di cui all'art. 5, l.
223/1991, evidenziando l'esistenza di almeno 2 dipendenti con anzianità di servizio inferiore alla sua, e . Controparte_3 CP_4
Ha lamentato, infine, la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e dedotto che dall'illegittimità del licenziamento deriva il suo diritto, ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966, alla riassunzione o al risarcimento del danno.
Ha poi ribadito che, sebbene inquadrato al 4° livello con qualifica di addetto alle vendite, aveva svolto altre mansioni ad alto contenuto professionale, di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, descritte in ricorso, evidenziandone la riconducibilità al 1° livello del CCNL applicato o, in subordine, al 2° livello o, in via ulteriormente subordinata, al 3° livello.
Tanto esposto, indicate nel dettaglio le differenze retributive pretese in ragione delle mansioni effettivamente svolte e della qualifica ed inquadramento al 1^ livello del C.C.N.L.
Terziario-Commercio, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “I. accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al signor Parte_1 con lettera datata 20/01/2022, per le suesposte ragioni;
II. conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla riassunzione del ricorrente ovvero al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n.604/1966, nella misura di €10.381,26, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita (€1.730,21), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 19 III. accertare e dichiarare che tra le parti ( e CP_1 Parte_1
) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al 75% e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 1^ livello contrattuale del C.C.N.L. Terziario-Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente del complessivo importo di €51.275,53, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di
C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
IV. in via subordinata e senza regresso, accertare e dichiarare che tra le parti
( e ) è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al
75%, e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 2^ livello contrattuale del C.C.N.L.
Terziario- Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
V. in via ulteriormente subordinata e senza regresso, accertare e dichiarare che tra le parti ( e ) è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al
75% e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 3^ livello contrattuale del C.C.N.L.
Terziario-Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo”.
Con memoria tempestivamente depositata il 3.10.2022 si è costituita CP_1 spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Parte resistente ha dedotto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo esponendo che l'andamento economico della società nel periodo 2018 – 2020 era pagina 4 di 19 stato decrescente;
circostanza comprovante l'esigenza obiettiva di ridurre i costi per ragioni di sostenibilità economica, posta a fondamento del licenziamento.
Ha esposto che la crisi economica dovuta al calo di commesse ha comportato la necessità di riduzione del personale e l'impossibilità di utilizzo delle prestazioni del ricorrente in altri compiti.
Ha dedotto la correttezza dell'individuazione del ricorrente come destinatario del licenziamento, effettuata nel rispetto dei principi di legge in materia di obbligo di repêchage
e criteri di scelta tra i dipendenti.
Ha precisato che il nuovo punto vendita indicato dal ricorrente era stato aperto nell'anno 2021 solo transitoriamente e che le due dipendenti indicate dal ricorrente come aventi minore anzianità rispetto a lui, e , erano, rispettivamente, Controparte_3 CP_4
l'una stata assunta a tempo indeterminato al fine di godere degli sgravi contributivi di cui al d.l. 104/2020 (quindi con finalità di maggiore produttività) e l'altra assunta a tempo determinato con scadenza il 31.10.2022, quindi senza effetti sull'organico stabile e, anche essa, con il fine di maggiore produttività.
Parte datoriale, evidenziando, inoltre, il godimento da parte della dipendente
[...]
dell'agevolazione per assistenza familiari disabili di cui alla legge 104/1992, CP_3 ha ribadito la correttezza della scelta ricadente sul ricorrente, a fronte della minore anzianità delle due dipendenti indicate, in considerazione delle circostanze sopra specificate, nonché del fatto che le stesse svolgevano la prestazione full time, a differenza del ricorrente avente contratto part time.
Ha infine dedotto che le predette dipendenti svolgevano la prestazione presto il nuovo punto vendita di via caruso, aperto nel 2021, precisando che il ricorrente vi si era invece sempre rifiutato di prestare le proprie mansioni, aggiungendo che non era utilmente collocabile in nessun altro profilo all'infuori di quello di addetto alle vendite.
Ha eccepito l'infondatezza del preteso inquadramento superiore, negando che il ricorrente avesse mai svolto mansioni diverse da quelle rientranti nel suo inquadramento contrattuale con qualifica di addetto alle vendite e contestato genericamente i conteggi relativi alle differenze retributive reclamate, perché errati nell'an e nel quantum.
Parte resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dal Sig. , notificato il 13.07.2022, perché infondato, Parte_1
pagina 5 di 19 previa declaratoria di legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ritenendo corretto il criterio utilizzato nella scelta del destinatario del licenziamento e l'impossibilità di una diversa ed utile collocazione del lavoratore licenziato
(repêchage).
- in conseguenza, ritenere e dichiarare che nessuna indennità risarcitoria può competere al lavoratore a seguito dell'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- rigettare la richiesta di differente inquadramento del ricorrente al 3° livello del
C.C.N.L. terziario-commercio, per carenza di prova e, comunque, perché le mansioni svolte dal lavoratore licenziato sono state solamente quelle previste dal 4° livello contrattuale del
C.C.N.L. terziario-commercio.
- in via meramente gradata, nell'ipotesi che non venisse riconosciuta la legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenere che le eventuali indennità risarcitorie, secondo quanto previsto dall'art. 8 L. n.604/1966, potranno riguardare il solo periodo successivo al verbale di conciliazione, segnatamente dal gennaio
2017 al 20/01/2022, nella misura non superiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, escludendosi la reintegra non praticabile per la natura di piccola azienda di
Controparte_1
- in ossequio al principio di soccombenza porre le spese del presente giudizio a carico del ricorrente, oltre accessori di legge, con l'ulteriore onere e sanzione per responsabilità aggravata, ex art. 96, 3° comma c.p.c., avuto riguardo alla consapevolezza del ricorrente della infondatezza del ricorso e delle domande ivi proposte, quindi per evidente abuso del processo”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante assunzione prova per testi.
In esito all'udienza del 13.6.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente, nonché l'accertamento del diritto di questi all'inquadramento superiore.
pagina 6 di 19 Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi ritenere illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo.
In tema di licenziamento per giustificato motivo, l'articolo 3 l. 604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali, dispone “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano
l'operazione di riassetto” (cfr., da ultimo, C. Cass. 6710/2013; C. Cass. 16323/2009, ivi altra giurisprudenza).
Detta conclusione, peraltro, è adesso legislativamente confermata dall'art. 30 co. 1 l.
183/2010 (c.d. collegato lavoro), ai sensi del quale, in presenza di clausole generali “…il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative
e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto…”.
In termini generali, con riferimento all'ipotesi di riassetto organizzativo per la sua più economica gestione, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa,
è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di
pagina 7 di 19 iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite…..” (cfr. C. Cass.
21121/2004; cfr. altresì C. Cass. 21282/2006, C. Cass. 23235/2010, C. Cass. 19185/2016).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato che “Ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ferma restando la prova dell'effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti all'attività produttiva possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali che ne siano le finalità, quindi anche quelle dirette
a un risparmio di costi o all'incremento dei profitti, quale che ne sia l'entità” (cfr. C. Cass.
10672/2007; cfr., da ultimo, C. Cass. 25201/2016, C. Cass. 10699/2017, C. Cass.
24882/2017).
Sempre la Suprema Corte, d'altronde, ha avuto modo di precisare che “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa” e che “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte
a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass. 25201/2016).
pagina 8 di 19 Con specifico riferimento all'ipotesi di riduzione del personale, infine, la Suprema
Corte ha evidenziato che “Nei licenziamenti per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, ex art. 3, l. n. 604 del 1966, se il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta dei dipendenti da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera, ma soggiace ai limiti derivanti dal divieto di atti discriminatori e dai dettami di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. I criteri obiettivi che consentono al datore di lavoro di esercitare il suo unilaterale potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale possono essere rinvenuti, pur nella diversità dei rispettivi regimi, nei criteri dettati per i licenziamenti collettivi dall'art. 5 l. n. 223 del 1991, prendendo quindi in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio” (cfr. C. Cass.
14021/2016, C. Cass. 30323/2017, C. Cass. 16856/2020, C. Cass. 1802/2020; cfr. altresì C.
Cass. 7509/2012, C. Cass. 7046/2011 e Cass. 16144/2001, secondo cui, in particolare,
“Quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente omogeneo e fungibile, ai fini del controllo della conformità della scelta dei lavoratori da licenziare ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod.civ. non essendo utilizzabili né il normale criterio della
"posizione lavorativa" da sopprimere in quanto non più necessaria, né tanto meno il criterio della impossibilità di "repêchage" (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili), ben può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 ha dettato per
i licenziamenti collettivi per l'ipotesi (peraltro non riproducibile nel caso considerato) in cui
l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato corretto che tra lavoratori aventi tutti le stesse mansioni fossero stati licenziati i lavoratori più giovani, utilizzando così il criterio dell'anzianità)”.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, con raccomandata ricevuta al ricorrente in data 24.1.2022, la società ha esercitato il recesso dal rapporto di lavoro con comunicazione pagina 9 di 19 del seguente tenore: “Dovendo procedere ad una riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a finalizzata a ridurre i costi fissi di tale negozio per ragioni di CP_2 sostenibilità economica, ci vediamo necessitati, nostro malgrado, a doverle comunicare formale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 604/66.
Per la scelta, si è tenuto conto della sua minore anzianità rispetto all'unica altra risorsa residua nella sede indicata, nelle medesime mansioni, non essendo possibile allo stato attuale alcun'altra diversa collocazione organizzativa né per mansioni equivalenti né per nessun'altra che possa in alcuna misura consentire un recupero almeno parziale, di produttività e di economicità. …” (cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo contesta le ragioni economiche addotte da parte datoriale a sostegno dell'intimato licenziamento, nonché la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziarsi e dell'obbligo di repêchage.
Ebbene, occorre rammentare il principio generale secondo cui, ove il lavoratore agisca per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, questi ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, nel caso di specie oggettivo, cioè la sussistenza di ragioni di carattere produttivo-organizzativo, tali da rendere necessaria la soppressione del posto ricoperto dal lavoratore licenziato, nonché l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle precedentemente ricoperte (cfr. ex plurimis Cass. n. 25653/2017; Cass.
n. 5592/2016; Cass. n. 8237/2010).
Ai sensi dell'art. 5 della L. 604/1966, infatti “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Ciò premesso, la valutazione della legittimità del licenziamento dovrà quindi essere condotta verificando l'effettività della riorganizzazione aziendale addotta quale motivazione del recesso dal rapporto di lavoro, il nesso causale tra riorganizzazione e incidenza sulla posizione del lavoratore licenziato, considerando inoltre l'impossibilità di procedere al repêchage dello stesso impiegandolo in diverse mansioni.
Nel caso di specie, risulta assorbente il difetto di prova della necessità di “procedere ad una riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a , finalizzata a ridurre CP_2
pagina 10 di 19 i costi fissi di tale negozio per ragioni di sostenibilità economica…” cui ha fatto riferimento la nella lettera di licenziamento. CP_1
Nella propria memoria difensiva, la società resistente ha giustificato il licenziamento riferendo che la scelta di ridurre i costi (procedendo con il licenziamento del ricorrente) “è stata direttamente conseguente all'andamento economico della società” (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione) allegando i bilanci di esercizio degli anni 2018, 2019 e 2020, e ha affermato che il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è “costituito dal calo del fatturato, tale da determinare l'esigenza di procedere alla diminuzione del personale addetto alle vendite” (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, ai fini della legittimità del licenziamento devono essere effettive le dedotte esigenze aziendali poste alla base della soppressione del posto di lavoro, dovendo altresì sussistere il nesso di causalità tra le dette esigenze ed il licenziamento. Dette circostanze costituiscono oggetto del vaglio del giudice.
Ciò precisato, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova dell'esposto giustificato motivo oggettivo del recesso.
Si rileva infatti, innanzitutto, che le condizioni economiche riferite da parte datoriale attengono agli anni 2018 - 2020, evidenziandosi che il licenziamento del ricorrente è intervenuto, invece, solo successivamente, in data 24.1.2022.
Inoltre, si sottolinea che, in senso contrario allo stato di sofferenza economica lamentato depongono gli ampliamenti del personale attuati dalla società con l'assunzione di in data 1.7.2020 a tempo determinato e poi, in data 1.12.2020, a tempo Controparte_3 indeterminato e, successivamente, di , con contratto a tempo determinato il CP_4
21.4.2021.
Dalle superiori considerazioni deriva che non può ritenersi che “il recesso datoriale
è scaturito da una crisi aziendale strutturale e progressiva”, come sostenuto da parte resistente (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione), ribadendosi che , come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che
pagina 11 di 19 il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte
a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass. 25201/2016).
Né parte resistente ha dato prova della “riorganizzazione dell'unità produttiva di via
Pasubio” addotta a giustificazione del licenziamento.
La modifica organizzativa invocata a fondamento del licenziamento non è stata in alcun modo provata da parte datoriale, la quale, a fronte delle censure del lavoratore in ordine alla pretestuosità del motivo posto a base del recesso, non ha dimostrato né chiesto di dimostrare l'avvenuta riassegnazione delle mansioni ad altri dipendenti e, dunque,
l'effettività di quella riorganizzazione dell'attività lavorativa che ha reso necessario il licenziamento, evidenziandosi che parte resistente nulla ha dedotto in merito, né ha articolato alcun capitolo di prova relativamente alla presunta riorganizzazione aziendale.
Da tali rilievi deriva quindi che il licenziamento in esame risulta illegittimo, difettando la prova del giustificato motivo oggettivo.
Ebbene, nonostante la natura assorbente del difetto di prova della sussistenza delle ragioni aziendali poste alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si evidenzia che il licenziamento in esame si rivela illegittimo altresì sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, analoghi a quelli previsti dalla legge 223/1991, applicabili anche nell'ipotesi di licenziamenti individuali sulla base dei principi di buona fede e correttezza ex articoli 1175 e 1375 c.c..
Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 223/1991 “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.”
Con riferimento al caso di specie, a fronte della contestazione mossa dal lavoratore ricorrente, il quale lamenta l'inosservanza di detti criteri indicando la sussistenza di altre dipendenti della resistente – e - aventi anzianità di servizio CP_4 Controparte_5 inferiore alla sua, parte datoriale, pur riconoscendo l'inferiore anzianità delle due lavoratrici, ha addotto motivazioni non idonee a supportare la sostenuta legittimità della scelta di addivenire al licenziamento di quest'ultimo.
pagina 12 di 19 In relazione alla dipendente , assunta con contratto a tempo determinato CP_4 in data 21.4.2022 e scadenza il 20.4.2022, va, invero, specificato che, “il rapporto di lavoro
a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato” (Cass. n.
3276/09).
Ciò precisato, tuttavia si osserva che la sig.ra , svolgente mansioni Controparte_3 di addetta alle vendite e inquadrata nel 4° livello (quindi in posizione del tutto fungibile rispetto al ricorrente), è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.7.2020, come dedotto dalla stessa parte resistente.
Con riferimento alla predetta dipendente non rilevano le circostanze addotte da parte datoriale in merito alle agevolazioni contributive connesse alla posizione della lavoratrice né al godimento, da parte della stessa, dei permessi di cui alla legge 104/92 per l'assistenza del familiare disabile, evidenziandosi quindi - stante la minore anzianità di servizio di CP_3
a parità di carichi di famiglia - l'illegittimità della scelta ricadente sul ricorrente,
[...] attuata in violazione dei criteri di legge.
Quanto al regime di tutela applicabile, posto che la fattispecie rientra nella disciplina dettata dalla legge 604/1966, tenuto conto che parte resistente ha dedotto l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 L. 300/1970, in applicazione dell'art. 8, l. 604/1966 va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riassunzione entro il termine di tre giorni o, in mancanza, ad una indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come richiesto dalla parte ricorrente ed appare congruo al decidente, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità ultradecennale di servizio del ricorrente, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Venendo ora alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, va innanzitutto premesso che le istanze del ricorrente riguardano il periodo decorrente dal 1.1.2017 (successivo, quindi, alla sottoscrizione della conciliazione in sede sindacale, inerente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino al 31.10.2016), con pagina 13 di 19 riferimento al quale egli lamenta di aver svolto di fatto, a fronte del formale inquadramento nel livello 4°, mansioni riconducibili al livello 1° o, in subordine, 2° o, in ulteriore subordine,
3°, del CCNL Terziario-Commercio.
Giova, al riguardo, precisare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n.
5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini, il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
Va richiamato, in proposito, il condiviso insegnamento secondo cui “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.”- sent. n. 20272 del 27.9.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n. 30580 del
22 novembre 2019).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, nello specifico, indicare esplicitamente i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto
(si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
pagina 14 di 19 In altri termini, è il prestatore di lavoro che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento a dover provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate declaratorie contrattuali di riferimento.
Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di addetto alle vendite, ad alto contenuto professionale, indicate in quelle di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, descrivendo nel dettaglio per ogniuna di esse le specifiche mansioni espletate, aggiungendo di aver avuto il potere di rappresentare la società nelle vendite con i clienti predisponendo i contratti di vendita, sottoscrivendoli e incassando le somme dovute.
L'art. 100 del CCNL applicato al rapporto, nel disciplinare la classificazione del personale, descrive il 4° livello (quello di inquadramento contrattuale del ricorrente) come segue: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”.
Ebbene, parte ricorrente afferma di aver, invece, svolto mansioni ad alto contenuto professionale, riconducibili a inquadramenti superiori, nello specifico, al 1°livello – ai sensi dell'art. 100 del predetto CCNL:“A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” – o, in subordine, al 2° livello – “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” – o, in ulteriore subordine al 3° livello – “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
pagina 15 di 19 esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” -
Dalla lettura delle due declaratorie si evince che i tratti caratterizzanti del livello 1° sono l'alto contenuto professionale, la responsabilità organizzativa, la funzione organizzativa, l'iniziativa e l'autonomia operativa nello svolgimento delle mansioni, rilevandosi però che, a ben vedere, nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente allegato e provato lo svolgimento di mansioni aventi le suddette caratteristiche.
A medesime conclusioni ritiene questo giudicante di dover giungere anche con riferimento agli altri livelli in subordine invocati, evidenziandosi come dall'istruttoria orale espletata non siano emersi elementi tali da connotare l'attività svolta dal ricorrente come caratterizzata da profili di autonomia operativa, coordinamento e controllo, e alto contenuto professionale, tali da esorbitare dall'inquadramento contrattuale nel 4° livello attribuito al ricorrente.
Al contrario, l'esito dell'attività istruttoria ha evidenziato che le mansioni di fatto espletate sono ben riconducibili al livello contrattuale attribuito, essendo esse identificabili come “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari”.
I testi escussi non hanno fornito, infatti, elementi decisivi sufficienti a comprovare le asserzioni di parte ricorrente in merito alle presunte superiori mansioni di fatto espletate nel corso del rapporto lavorativo svoltosi alle dipendenze della resistente.
In particolare, si osservi che la teste di parte ricorrente , ha Testimone_1 riferito genericamente “mi sono recata in negozio per la progettazione della cucina di casa mia che avevamo iniziato a ristrutturare nel 2019 E sono stata seguita da lui” poi confermando che il ricorrente si occupava di curare ogni aspetto della vendita (come da art. 2 del capitolato di prova) e precisando “il pagamento l'ho eseguito con bonifico tranne alcuni accessori. Io ho avuto il come referente dalla progettazione alla consegna”. Parte_1
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste di parte ricorrente , Testimone_2
che, sentito sul cap. 2, ha dichiarato “svolgeva le attività di accoglienza del cliente, progettazione soluzione di arredo proposta , la firma del contratto di acquisto ma il bonifico lo eseguivo io in favore del negozio e non lo seguiva il ”, poi precisando “il Parte_1
pagina 16 di 19 mi informava circa la consegna e la concordavo con lui e poi veniva a vedere Parte_1 quando montavano i mobili acquistati” e, sentito sul cap. 3: “Non so riferire circa gli obiettivi aziendali posso comunque dire in base alla mia esperienza che mi consigliava sui prodotti , mi informava degli sconti”.
Si rileva che ciò che emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, è lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni che appaiono tutte essere espressione dell'attività di assistenza alla vendita, ricompresa nella declaratoria contrattuale relativa la profilo del 4° livello (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari”).
Si vuole, cioè, evidenziare che da nessuna delle dichiarazioni rese dai testi escussi è possibile cogliere responsabilità di direzione esecutiva, coordinamento del personale,
l'iniziativa e l'autonomia operativa caratterizzanti i pretesi inquadramenti superiori.
Inoltre si aggiunga che la teste di parte resistente , sentita sui capitoli Testimone_3 di prova articolati in memoria di costituzione, ha dichiarato, sul n. 2: “L'unica persona che intratteneva rapporti commerciali con le aziende espositrici al Salone del Mobile era la Sig. ra ”; sul n. 7: “tutto quanto afferente il negozio e le strategie di vendita Parte_2 era diretto e guidato dalla Sig.ra ” e sul n. 9 : “ Il sig. non Parte_2 Parte_1 intratteneva direttamente rapporti commerciali con le società fornitrici”, precisando, inoltre, sentita a prova contraria, che “Il analizzava le richieste dei clienti , le attività di Parte_1 raccolta dei requisiti dei prodotti e le da proporre ai clienti erano attività eseguite Parte_3 dalla ”, smentendo dunque la ricostruzione di parte ricorrente volta a descrivere le Pt_2 mansioni di fatto svolte come connotate da responsabilità di direzione esecutiva, autonomia operativa e coordinamento e controllo del personale.
Anche la teste di parte resistente , sentita a prova contraria Testimone_4 sull'articolato di prova lettera A) n. 2, ha riferito che “i rapporti commerciali con le Aziende indicate li teneva esclusivamente la Sig. ”, e smentito che il ricorrente panificasse la Pt_2 strategia di vendita dei prodotti, dichiarando (sentita sul cap. n. 7) che “non corrisponde al vero quando descritto in articolato. Era sempre la Sig.ra a darci indicazioni E Pt_2 direttive sulla nostra attività, aggiornamenti, scontistica e su quanto noi svolgiamo in negozio. Lei è sempre presente e ci rivolgiamo a lei”.
pagina 17 di 19 Inoltre, la teste sentita a prova contraria sul cap. n.2 ha dichiarato “in Tes_4 negozio noi addetti alle vendite ci occupiamo dell'accoglienza del cliente, progettazione della soluzione di arredamento attraverso i cataloghi o i programmi forniti dalle aziende, e ci occupiamo della Sottoscrizione della copia di commissione di vendita . Per tutto il resto, Tes_ consegna e pagamento si occupa l'ufficio amministrativo in cui lavora la sig.ra ”, e sul n. 4: “il ricorrente si occupava dell'accoglienza del cliente , capiva le sue Parte_1 esigenze e raccoglieva i dati forniti dal cliente in ordine ai prodotti di cui aveva bisogno, per quello che conosco non abbiamo mai preso iniziative su promozioni in quanto la ci Pt_2 indica gli sconti da praticare e le promozioni da proporre alla clientela”, precisando, infine, sul n. 5 “non ho mai chiesto supporto al , forse il contrario”. Parte_1
In definitiva, dal complessivo quadro istruttorio appare dunque che le mansioni espletate dal ricorrente fossero invero correttamente ascrivibili al 4° livello di inquadramento, non essendo possibile evincere alcun elemento che deponga in favore della configurabilità di maggiore autonomia e responsabilità o potere di coordinamento.
Non appare inoltre dirimente ai fini della prova del preteso superiore inquadramento il contenuto dei messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente, i quali non appaiono indicativi del ruolo di responsabilità di direzione esecutiva, delle funzioni di sovrintendere a unità produttive o a funzioni organizzative, né di particolare autonomia operativa, oltre ad essere un numero esiguo e sporadico di messaggi scambiati tra le parti tra gli anni 2015 e 2021.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente in merito al superiore inquadramento, non essendo stata allegata e provata la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo preteso.
Stante l'accoglimento parziale delle domande avanzate dal ricorrente, le spese di lite possono essere compensate per metà. Per la restante metà esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 4.7.2022 da
[...] nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_6 pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 24.1.2022 e ordina alla società resistente di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento in suo favore di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla rifusione in favore di di CP_6 Parte_1 metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - liquida in complessivi € 2694, 00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, compensando la restante quota.
Catania, 29 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7394/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Marco Lombardo Valguarnera e Rosa Elisa Biondi;
RICORRENTE
CONTRO
cod. fisc. , in persona dell'amministratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Antonio Signorelli, per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2022 il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla società in data 14.12.2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
pagina 1 di 19 pieno e indeterminato, qualifica di addetto alle vendite e inquadramento al 4° livello del
CCNL Terziario-Commercio.
Ha aggiunto che a decorrere dal 1.10.2016 gli era stato attribuito il superiore 3° livello, con qualifica di disegnatore tecnico, precisando che, a dispetto del formale inquadramento, era però stato adibito a mansioni rientranti nel 1° livello e che, per tale ragione, egli aveva richiesto a parte datoriale di tornare a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto, di addetto alle vendite, corrispondenti al 4° livello.
Ha riferito che in data 6.12.2016 ha sottoscritto con il datore di lavoro un verbale di conciliazione sindacale, con cui ha accettato il 4° livello precedentemente riconosciutogli e ha rinunciato a ogni domanda e rivendicazione inerente il rapporto intercorso fino al
31.10.2016.
Ha lamentato che, nonostante gli accordi intercorsi con parte datoriale, questa ha continuato a richiedergli lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di addetto alle vendite, di mansioni di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, aventi elevato contenuto professionale, autonomia operativa e funzione organizzativa con carattere di iniziativa.
Ha esposto che in concomitanza col verificarsi della pandemia da Covid-19 il rapporto di lavoro aveva subito un progressivo deterioramento, deducendo che parte datoriale manifestava una forma di intolleranza nei suoi confronti, in quanto unico dipendente non vaccinato.
Ha dedotto che l'intolleranza di parte datoriale era sfociata nella contestazione disciplinare del 2.12.2021 a cui, a seguito di sue giustificazioni, era poi seguita l'irrogazione provvedimento disciplinare di richiamo formale.
Ha aggiunto che in data 28.12.2021 la società gli aveva comunicato di avergli concesso – senza alcuna sua richiesta – un periodo di ferie dal 29.12.2021 al 26.1.2022.
Ha riferito di aver impugnato in data 5.1.2022 il provvedimento disciplinare sopra citato, giusta richiesta di costituzione di collegio di conciliazione ed arbitrato presentata all' . Controparte_2
Ha, quindi, esposto di aver ricevuto in data 24.1.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, individuato dal datore di lavoro nella “riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a finalizzata a ridurre i costi fissi di tale negozio CP_2
pagina 2 di 19 per ragioni di sostenibilità economica”, tempestivamente impugnato con lettera raccomandata del 28.2.2022.
Ha dedotto l'illegittimità del licenziamento irrogatogli, per violazione dell'art. 3, l.
604/1966, stante la pretestuosità del motivo addotto da parte datoriale e la non veridicità dell'asserita necessità di riduzione dei costi, smentita dall'apertura in data 1.3.2021 di un secondo punto vendita.
Ha aggiunto che il licenziamento è illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage - non avendo il datore di lavoro vagliato la possibilità di sua ricollocazione all'interno dell'azienda - nonché per violazione dei criteri selettivi di cui all'art. 5, l.
223/1991, evidenziando l'esistenza di almeno 2 dipendenti con anzianità di servizio inferiore alla sua, e . Controparte_3 CP_4
Ha lamentato, infine, la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e dedotto che dall'illegittimità del licenziamento deriva il suo diritto, ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966, alla riassunzione o al risarcimento del danno.
Ha poi ribadito che, sebbene inquadrato al 4° livello con qualifica di addetto alle vendite, aveva svolto altre mansioni ad alto contenuto professionale, di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, descritte in ricorso, evidenziandone la riconducibilità al 1° livello del CCNL applicato o, in subordine, al 2° livello o, in via ulteriormente subordinata, al 3° livello.
Tanto esposto, indicate nel dettaglio le differenze retributive pretese in ragione delle mansioni effettivamente svolte e della qualifica ed inquadramento al 1^ livello del C.C.N.L.
Terziario-Commercio, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “I. accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al signor Parte_1 con lettera datata 20/01/2022, per le suesposte ragioni;
II. conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla riassunzione del ricorrente ovvero al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n.604/1966, nella misura di €10.381,26, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita (€1.730,21), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 19 III. accertare e dichiarare che tra le parti ( e CP_1 Parte_1
) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al 75% e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 1^ livello contrattuale del C.C.N.L. Terziario-Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente del complessivo importo di €51.275,53, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di
C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
IV. in via subordinata e senza regresso, accertare e dichiarare che tra le parti
( e ) è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al
75%, e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 2^ livello contrattuale del C.C.N.L.
Terziario- Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
V. in via ulteriormente subordinata e senza regresso, accertare e dichiarare che tra le parti ( e ) è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 14/12/2007 al 24/01/2022, con orario part-time al
75% e, a far data dall'1/01/2017, con inquadramento al 3^ livello contrattuale del C.C.N.L.
Terziario-Commercio e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo”.
Con memoria tempestivamente depositata il 3.10.2022 si è costituita CP_1 spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Parte resistente ha dedotto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo esponendo che l'andamento economico della società nel periodo 2018 – 2020 era pagina 4 di 19 stato decrescente;
circostanza comprovante l'esigenza obiettiva di ridurre i costi per ragioni di sostenibilità economica, posta a fondamento del licenziamento.
Ha esposto che la crisi economica dovuta al calo di commesse ha comportato la necessità di riduzione del personale e l'impossibilità di utilizzo delle prestazioni del ricorrente in altri compiti.
Ha dedotto la correttezza dell'individuazione del ricorrente come destinatario del licenziamento, effettuata nel rispetto dei principi di legge in materia di obbligo di repêchage
e criteri di scelta tra i dipendenti.
Ha precisato che il nuovo punto vendita indicato dal ricorrente era stato aperto nell'anno 2021 solo transitoriamente e che le due dipendenti indicate dal ricorrente come aventi minore anzianità rispetto a lui, e , erano, rispettivamente, Controparte_3 CP_4
l'una stata assunta a tempo indeterminato al fine di godere degli sgravi contributivi di cui al d.l. 104/2020 (quindi con finalità di maggiore produttività) e l'altra assunta a tempo determinato con scadenza il 31.10.2022, quindi senza effetti sull'organico stabile e, anche essa, con il fine di maggiore produttività.
Parte datoriale, evidenziando, inoltre, il godimento da parte della dipendente
[...]
dell'agevolazione per assistenza familiari disabili di cui alla legge 104/1992, CP_3 ha ribadito la correttezza della scelta ricadente sul ricorrente, a fronte della minore anzianità delle due dipendenti indicate, in considerazione delle circostanze sopra specificate, nonché del fatto che le stesse svolgevano la prestazione full time, a differenza del ricorrente avente contratto part time.
Ha infine dedotto che le predette dipendenti svolgevano la prestazione presto il nuovo punto vendita di via caruso, aperto nel 2021, precisando che il ricorrente vi si era invece sempre rifiutato di prestare le proprie mansioni, aggiungendo che non era utilmente collocabile in nessun altro profilo all'infuori di quello di addetto alle vendite.
Ha eccepito l'infondatezza del preteso inquadramento superiore, negando che il ricorrente avesse mai svolto mansioni diverse da quelle rientranti nel suo inquadramento contrattuale con qualifica di addetto alle vendite e contestato genericamente i conteggi relativi alle differenze retributive reclamate, perché errati nell'an e nel quantum.
Parte resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dal Sig. , notificato il 13.07.2022, perché infondato, Parte_1
pagina 5 di 19 previa declaratoria di legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ritenendo corretto il criterio utilizzato nella scelta del destinatario del licenziamento e l'impossibilità di una diversa ed utile collocazione del lavoratore licenziato
(repêchage).
- in conseguenza, ritenere e dichiarare che nessuna indennità risarcitoria può competere al lavoratore a seguito dell'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- rigettare la richiesta di differente inquadramento del ricorrente al 3° livello del
C.C.N.L. terziario-commercio, per carenza di prova e, comunque, perché le mansioni svolte dal lavoratore licenziato sono state solamente quelle previste dal 4° livello contrattuale del
C.C.N.L. terziario-commercio.
- in via meramente gradata, nell'ipotesi che non venisse riconosciuta la legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenere che le eventuali indennità risarcitorie, secondo quanto previsto dall'art. 8 L. n.604/1966, potranno riguardare il solo periodo successivo al verbale di conciliazione, segnatamente dal gennaio
2017 al 20/01/2022, nella misura non superiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, escludendosi la reintegra non praticabile per la natura di piccola azienda di
Controparte_1
- in ossequio al principio di soccombenza porre le spese del presente giudizio a carico del ricorrente, oltre accessori di legge, con l'ulteriore onere e sanzione per responsabilità aggravata, ex art. 96, 3° comma c.p.c., avuto riguardo alla consapevolezza del ricorrente della infondatezza del ricorso e delle domande ivi proposte, quindi per evidente abuso del processo”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante assunzione prova per testi.
In esito all'udienza del 13.6.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente, nonché l'accertamento del diritto di questi all'inquadramento superiore.
pagina 6 di 19 Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi ritenere illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo.
In tema di licenziamento per giustificato motivo, l'articolo 3 l. 604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali, dispone “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano
l'operazione di riassetto” (cfr., da ultimo, C. Cass. 6710/2013; C. Cass. 16323/2009, ivi altra giurisprudenza).
Detta conclusione, peraltro, è adesso legislativamente confermata dall'art. 30 co. 1 l.
183/2010 (c.d. collegato lavoro), ai sensi del quale, in presenza di clausole generali “…il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative
e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto…”.
In termini generali, con riferimento all'ipotesi di riassetto organizzativo per la sua più economica gestione, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa,
è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di
pagina 7 di 19 iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite…..” (cfr. C. Cass.
21121/2004; cfr. altresì C. Cass. 21282/2006, C. Cass. 23235/2010, C. Cass. 19185/2016).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato che “Ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ferma restando la prova dell'effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti all'attività produttiva possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali che ne siano le finalità, quindi anche quelle dirette
a un risparmio di costi o all'incremento dei profitti, quale che ne sia l'entità” (cfr. C. Cass.
10672/2007; cfr., da ultimo, C. Cass. 25201/2016, C. Cass. 10699/2017, C. Cass.
24882/2017).
Sempre la Suprema Corte, d'altronde, ha avuto modo di precisare che “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa” e che “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte
a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass. 25201/2016).
pagina 8 di 19 Con specifico riferimento all'ipotesi di riduzione del personale, infine, la Suprema
Corte ha evidenziato che “Nei licenziamenti per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, ex art. 3, l. n. 604 del 1966, se il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta dei dipendenti da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera, ma soggiace ai limiti derivanti dal divieto di atti discriminatori e dai dettami di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. I criteri obiettivi che consentono al datore di lavoro di esercitare il suo unilaterale potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale possono essere rinvenuti, pur nella diversità dei rispettivi regimi, nei criteri dettati per i licenziamenti collettivi dall'art. 5 l. n. 223 del 1991, prendendo quindi in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio” (cfr. C. Cass.
14021/2016, C. Cass. 30323/2017, C. Cass. 16856/2020, C. Cass. 1802/2020; cfr. altresì C.
Cass. 7509/2012, C. Cass. 7046/2011 e Cass. 16144/2001, secondo cui, in particolare,
“Quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente omogeneo e fungibile, ai fini del controllo della conformità della scelta dei lavoratori da licenziare ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod.civ. non essendo utilizzabili né il normale criterio della
"posizione lavorativa" da sopprimere in quanto non più necessaria, né tanto meno il criterio della impossibilità di "repêchage" (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili), ben può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 ha dettato per
i licenziamenti collettivi per l'ipotesi (peraltro non riproducibile nel caso considerato) in cui
l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato corretto che tra lavoratori aventi tutti le stesse mansioni fossero stati licenziati i lavoratori più giovani, utilizzando così il criterio dell'anzianità)”.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, con raccomandata ricevuta al ricorrente in data 24.1.2022, la società ha esercitato il recesso dal rapporto di lavoro con comunicazione pagina 9 di 19 del seguente tenore: “Dovendo procedere ad una riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a finalizzata a ridurre i costi fissi di tale negozio per ragioni di CP_2 sostenibilità economica, ci vediamo necessitati, nostro malgrado, a doverle comunicare formale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 604/66.
Per la scelta, si è tenuto conto della sua minore anzianità rispetto all'unica altra risorsa residua nella sede indicata, nelle medesime mansioni, non essendo possibile allo stato attuale alcun'altra diversa collocazione organizzativa né per mansioni equivalenti né per nessun'altra che possa in alcuna misura consentire un recupero almeno parziale, di produttività e di economicità. …” (cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo contesta le ragioni economiche addotte da parte datoriale a sostegno dell'intimato licenziamento, nonché la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziarsi e dell'obbligo di repêchage.
Ebbene, occorre rammentare il principio generale secondo cui, ove il lavoratore agisca per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, questi ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, nel caso di specie oggettivo, cioè la sussistenza di ragioni di carattere produttivo-organizzativo, tali da rendere necessaria la soppressione del posto ricoperto dal lavoratore licenziato, nonché l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle precedentemente ricoperte (cfr. ex plurimis Cass. n. 25653/2017; Cass.
n. 5592/2016; Cass. n. 8237/2010).
Ai sensi dell'art. 5 della L. 604/1966, infatti “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Ciò premesso, la valutazione della legittimità del licenziamento dovrà quindi essere condotta verificando l'effettività della riorganizzazione aziendale addotta quale motivazione del recesso dal rapporto di lavoro, il nesso causale tra riorganizzazione e incidenza sulla posizione del lavoratore licenziato, considerando inoltre l'impossibilità di procedere al repêchage dello stesso impiegandolo in diverse mansioni.
Nel caso di specie, risulta assorbente il difetto di prova della necessità di “procedere ad una riorganizzazione dell'unità produttiva di via Pasubio a , finalizzata a ridurre CP_2
pagina 10 di 19 i costi fissi di tale negozio per ragioni di sostenibilità economica…” cui ha fatto riferimento la nella lettera di licenziamento. CP_1
Nella propria memoria difensiva, la società resistente ha giustificato il licenziamento riferendo che la scelta di ridurre i costi (procedendo con il licenziamento del ricorrente) “è stata direttamente conseguente all'andamento economico della società” (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione) allegando i bilanci di esercizio degli anni 2018, 2019 e 2020, e ha affermato che il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è “costituito dal calo del fatturato, tale da determinare l'esigenza di procedere alla diminuzione del personale addetto alle vendite” (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, ai fini della legittimità del licenziamento devono essere effettive le dedotte esigenze aziendali poste alla base della soppressione del posto di lavoro, dovendo altresì sussistere il nesso di causalità tra le dette esigenze ed il licenziamento. Dette circostanze costituiscono oggetto del vaglio del giudice.
Ciò precisato, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova dell'esposto giustificato motivo oggettivo del recesso.
Si rileva infatti, innanzitutto, che le condizioni economiche riferite da parte datoriale attengono agli anni 2018 - 2020, evidenziandosi che il licenziamento del ricorrente è intervenuto, invece, solo successivamente, in data 24.1.2022.
Inoltre, si sottolinea che, in senso contrario allo stato di sofferenza economica lamentato depongono gli ampliamenti del personale attuati dalla società con l'assunzione di in data 1.7.2020 a tempo determinato e poi, in data 1.12.2020, a tempo Controparte_3 indeterminato e, successivamente, di , con contratto a tempo determinato il CP_4
21.4.2021.
Dalle superiori considerazioni deriva che non può ritenersi che “il recesso datoriale
è scaturito da una crisi aziendale strutturale e progressiva”, come sostenuto da parte resistente (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione), ribadendosi che , come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che
pagina 11 di 19 il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte
a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass. 25201/2016).
Né parte resistente ha dato prova della “riorganizzazione dell'unità produttiva di via
Pasubio” addotta a giustificazione del licenziamento.
La modifica organizzativa invocata a fondamento del licenziamento non è stata in alcun modo provata da parte datoriale, la quale, a fronte delle censure del lavoratore in ordine alla pretestuosità del motivo posto a base del recesso, non ha dimostrato né chiesto di dimostrare l'avvenuta riassegnazione delle mansioni ad altri dipendenti e, dunque,
l'effettività di quella riorganizzazione dell'attività lavorativa che ha reso necessario il licenziamento, evidenziandosi che parte resistente nulla ha dedotto in merito, né ha articolato alcun capitolo di prova relativamente alla presunta riorganizzazione aziendale.
Da tali rilievi deriva quindi che il licenziamento in esame risulta illegittimo, difettando la prova del giustificato motivo oggettivo.
Ebbene, nonostante la natura assorbente del difetto di prova della sussistenza delle ragioni aziendali poste alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si evidenzia che il licenziamento in esame si rivela illegittimo altresì sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, analoghi a quelli previsti dalla legge 223/1991, applicabili anche nell'ipotesi di licenziamenti individuali sulla base dei principi di buona fede e correttezza ex articoli 1175 e 1375 c.c..
Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 223/1991 “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.”
Con riferimento al caso di specie, a fronte della contestazione mossa dal lavoratore ricorrente, il quale lamenta l'inosservanza di detti criteri indicando la sussistenza di altre dipendenti della resistente – e - aventi anzianità di servizio CP_4 Controparte_5 inferiore alla sua, parte datoriale, pur riconoscendo l'inferiore anzianità delle due lavoratrici, ha addotto motivazioni non idonee a supportare la sostenuta legittimità della scelta di addivenire al licenziamento di quest'ultimo.
pagina 12 di 19 In relazione alla dipendente , assunta con contratto a tempo determinato CP_4 in data 21.4.2022 e scadenza il 20.4.2022, va, invero, specificato che, “il rapporto di lavoro
a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato” (Cass. n.
3276/09).
Ciò precisato, tuttavia si osserva che la sig.ra , svolgente mansioni Controparte_3 di addetta alle vendite e inquadrata nel 4° livello (quindi in posizione del tutto fungibile rispetto al ricorrente), è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.7.2020, come dedotto dalla stessa parte resistente.
Con riferimento alla predetta dipendente non rilevano le circostanze addotte da parte datoriale in merito alle agevolazioni contributive connesse alla posizione della lavoratrice né al godimento, da parte della stessa, dei permessi di cui alla legge 104/92 per l'assistenza del familiare disabile, evidenziandosi quindi - stante la minore anzianità di servizio di CP_3
a parità di carichi di famiglia - l'illegittimità della scelta ricadente sul ricorrente,
[...] attuata in violazione dei criteri di legge.
Quanto al regime di tutela applicabile, posto che la fattispecie rientra nella disciplina dettata dalla legge 604/1966, tenuto conto che parte resistente ha dedotto l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 L. 300/1970, in applicazione dell'art. 8, l. 604/1966 va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riassunzione entro il termine di tre giorni o, in mancanza, ad una indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come richiesto dalla parte ricorrente ed appare congruo al decidente, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità ultradecennale di servizio del ricorrente, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Venendo ora alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, va innanzitutto premesso che le istanze del ricorrente riguardano il periodo decorrente dal 1.1.2017 (successivo, quindi, alla sottoscrizione della conciliazione in sede sindacale, inerente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino al 31.10.2016), con pagina 13 di 19 riferimento al quale egli lamenta di aver svolto di fatto, a fronte del formale inquadramento nel livello 4°, mansioni riconducibili al livello 1° o, in subordine, 2° o, in ulteriore subordine,
3°, del CCNL Terziario-Commercio.
Giova, al riguardo, precisare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n.
5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini, il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
Va richiamato, in proposito, il condiviso insegnamento secondo cui “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.”- sent. n. 20272 del 27.9.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n. 30580 del
22 novembre 2019).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, nello specifico, indicare esplicitamente i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto
(si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
pagina 14 di 19 In altri termini, è il prestatore di lavoro che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento a dover provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate declaratorie contrattuali di riferimento.
Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di addetto alle vendite, ad alto contenuto professionale, indicate in quelle di visual interior designer, responsabile vendite, responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, sales assistent e presales consultant, descrivendo nel dettaglio per ogniuna di esse le specifiche mansioni espletate, aggiungendo di aver avuto il potere di rappresentare la società nelle vendite con i clienti predisponendo i contratti di vendita, sottoscrivendoli e incassando le somme dovute.
L'art. 100 del CCNL applicato al rapporto, nel disciplinare la classificazione del personale, descrive il 4° livello (quello di inquadramento contrattuale del ricorrente) come segue: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”.
Ebbene, parte ricorrente afferma di aver, invece, svolto mansioni ad alto contenuto professionale, riconducibili a inquadramenti superiori, nello specifico, al 1°livello – ai sensi dell'art. 100 del predetto CCNL:“A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” – o, in subordine, al 2° livello – “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” – o, in ulteriore subordine al 3° livello – “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
pagina 15 di 19 esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” -
Dalla lettura delle due declaratorie si evince che i tratti caratterizzanti del livello 1° sono l'alto contenuto professionale, la responsabilità organizzativa, la funzione organizzativa, l'iniziativa e l'autonomia operativa nello svolgimento delle mansioni, rilevandosi però che, a ben vedere, nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente allegato e provato lo svolgimento di mansioni aventi le suddette caratteristiche.
A medesime conclusioni ritiene questo giudicante di dover giungere anche con riferimento agli altri livelli in subordine invocati, evidenziandosi come dall'istruttoria orale espletata non siano emersi elementi tali da connotare l'attività svolta dal ricorrente come caratterizzata da profili di autonomia operativa, coordinamento e controllo, e alto contenuto professionale, tali da esorbitare dall'inquadramento contrattuale nel 4° livello attribuito al ricorrente.
Al contrario, l'esito dell'attività istruttoria ha evidenziato che le mansioni di fatto espletate sono ben riconducibili al livello contrattuale attribuito, essendo esse identificabili come “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari”.
I testi escussi non hanno fornito, infatti, elementi decisivi sufficienti a comprovare le asserzioni di parte ricorrente in merito alle presunte superiori mansioni di fatto espletate nel corso del rapporto lavorativo svoltosi alle dipendenze della resistente.
In particolare, si osservi che la teste di parte ricorrente , ha Testimone_1 riferito genericamente “mi sono recata in negozio per la progettazione della cucina di casa mia che avevamo iniziato a ristrutturare nel 2019 E sono stata seguita da lui” poi confermando che il ricorrente si occupava di curare ogni aspetto della vendita (come da art. 2 del capitolato di prova) e precisando “il pagamento l'ho eseguito con bonifico tranne alcuni accessori. Io ho avuto il come referente dalla progettazione alla consegna”. Parte_1
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste di parte ricorrente , Testimone_2
che, sentito sul cap. 2, ha dichiarato “svolgeva le attività di accoglienza del cliente, progettazione soluzione di arredo proposta , la firma del contratto di acquisto ma il bonifico lo eseguivo io in favore del negozio e non lo seguiva il ”, poi precisando “il Parte_1
pagina 16 di 19 mi informava circa la consegna e la concordavo con lui e poi veniva a vedere Parte_1 quando montavano i mobili acquistati” e, sentito sul cap. 3: “Non so riferire circa gli obiettivi aziendali posso comunque dire in base alla mia esperienza che mi consigliava sui prodotti , mi informava degli sconti”.
Si rileva che ciò che emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, è lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni che appaiono tutte essere espressione dell'attività di assistenza alla vendita, ricompresa nella declaratoria contrattuale relativa la profilo del 4° livello (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari”).
Si vuole, cioè, evidenziare che da nessuna delle dichiarazioni rese dai testi escussi è possibile cogliere responsabilità di direzione esecutiva, coordinamento del personale,
l'iniziativa e l'autonomia operativa caratterizzanti i pretesi inquadramenti superiori.
Inoltre si aggiunga che la teste di parte resistente , sentita sui capitoli Testimone_3 di prova articolati in memoria di costituzione, ha dichiarato, sul n. 2: “L'unica persona che intratteneva rapporti commerciali con le aziende espositrici al Salone del Mobile era la Sig. ra ”; sul n. 7: “tutto quanto afferente il negozio e le strategie di vendita Parte_2 era diretto e guidato dalla Sig.ra ” e sul n. 9 : “ Il sig. non Parte_2 Parte_1 intratteneva direttamente rapporti commerciali con le società fornitrici”, precisando, inoltre, sentita a prova contraria, che “Il analizzava le richieste dei clienti , le attività di Parte_1 raccolta dei requisiti dei prodotti e le da proporre ai clienti erano attività eseguite Parte_3 dalla ”, smentendo dunque la ricostruzione di parte ricorrente volta a descrivere le Pt_2 mansioni di fatto svolte come connotate da responsabilità di direzione esecutiva, autonomia operativa e coordinamento e controllo del personale.
Anche la teste di parte resistente , sentita a prova contraria Testimone_4 sull'articolato di prova lettera A) n. 2, ha riferito che “i rapporti commerciali con le Aziende indicate li teneva esclusivamente la Sig. ”, e smentito che il ricorrente panificasse la Pt_2 strategia di vendita dei prodotti, dichiarando (sentita sul cap. n. 7) che “non corrisponde al vero quando descritto in articolato. Era sempre la Sig.ra a darci indicazioni E Pt_2 direttive sulla nostra attività, aggiornamenti, scontistica e su quanto noi svolgiamo in negozio. Lei è sempre presente e ci rivolgiamo a lei”.
pagina 17 di 19 Inoltre, la teste sentita a prova contraria sul cap. n.2 ha dichiarato “in Tes_4 negozio noi addetti alle vendite ci occupiamo dell'accoglienza del cliente, progettazione della soluzione di arredamento attraverso i cataloghi o i programmi forniti dalle aziende, e ci occupiamo della Sottoscrizione della copia di commissione di vendita . Per tutto il resto, Tes_ consegna e pagamento si occupa l'ufficio amministrativo in cui lavora la sig.ra ”, e sul n. 4: “il ricorrente si occupava dell'accoglienza del cliente , capiva le sue Parte_1 esigenze e raccoglieva i dati forniti dal cliente in ordine ai prodotti di cui aveva bisogno, per quello che conosco non abbiamo mai preso iniziative su promozioni in quanto la ci Pt_2 indica gli sconti da praticare e le promozioni da proporre alla clientela”, precisando, infine, sul n. 5 “non ho mai chiesto supporto al , forse il contrario”. Parte_1
In definitiva, dal complessivo quadro istruttorio appare dunque che le mansioni espletate dal ricorrente fossero invero correttamente ascrivibili al 4° livello di inquadramento, non essendo possibile evincere alcun elemento che deponga in favore della configurabilità di maggiore autonomia e responsabilità o potere di coordinamento.
Non appare inoltre dirimente ai fini della prova del preteso superiore inquadramento il contenuto dei messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente, i quali non appaiono indicativi del ruolo di responsabilità di direzione esecutiva, delle funzioni di sovrintendere a unità produttive o a funzioni organizzative, né di particolare autonomia operativa, oltre ad essere un numero esiguo e sporadico di messaggi scambiati tra le parti tra gli anni 2015 e 2021.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente in merito al superiore inquadramento, non essendo stata allegata e provata la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo preteso.
Stante l'accoglimento parziale delle domande avanzate dal ricorrente, le spese di lite possono essere compensate per metà. Per la restante metà esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 4.7.2022 da
[...] nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_6 pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 24.1.2022 e ordina alla società resistente di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento in suo favore di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla rifusione in favore di di CP_6 Parte_1 metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - liquida in complessivi € 2694, 00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, compensando la restante quota.
Catania, 29 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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