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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Carlo Gabutti, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025, visti gli atti del procedimento cautelare n.
3606/2024 RG proposto:
[...]
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(VV) Via Carlo Levi, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Stefano Luciano, del foro di Vibo Valentia, ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via S. Maria dell'Imperio n. 16, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore legale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
NONCHÉ CONTRO
Controparte_3
– in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede a
[...]
Catanzaro in Via Lungomare 258 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Controparte_4
in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Corso Aspromonte -
[...] [...]
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_4
Stato di Reggio Calabria, (da pubblico registro PPAA);
Resistenti
Oggetto: Ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. - Decadenza dall'impiego per mancata presa di servizio.
OSSERVA
A seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, esaminati gli atti, i documenti allegati e le note di difensive depositate, il giudice osserva quanto segue.
Con ricorso cautelare ante causam depositato in data 29.09.2024, il ricorrente adiva codesto Tribunale chiedendo: “In via cautelare e Parte_2
d'urgenza, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettere decreto inaudita altera parte con il quale si accerta e dichiara
l'illegittimità del provvedimento emesso in data 03.11.2022 dal Dirigente Scolastico dell' di Controparte_4 Controparte_4
(mai notificato) con il quale veniva dichiarata, nei confronti di
[...]
, la decadenza dall'impiego per mancata presa di servizio e del Parte_1
provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 12877 del 05/08/2024 con il quale, prendendo atto del provvedimento di decadenza dall'impiego decretata dal dirigente dell'Istituto , comunica di Controparte_4
non poter riammettere in servizio nonché il diritto del Parte_1
ricorrente ad essere reintegrato in servizio presso l' Controparte_4
Primo Levi” di Torino disponendo la reimmissione e la reintegrazione in servizio
[...]
del Prof. presso l'Istituto di Istruzione Superiore - IIS Parte_1 “Primo Levi” di Torino e l'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
Nell'eventuale merito, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso in data 03.11.2022 dal Dirigente Scolastico dell'
[...]
di (mai Controparte_4 Controparte_4
notificato) con il quale veniva dichiarata, nei confronti di , Parte_1
la decadenza dall'impiego per mancata presa di servizio e del provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 12877 del 05/08/2024 con il quale, prendendo atto del provvedimento di decadenza dall'impiego decretata dal dirigente dell'Istituto di , comunica di non poter riammettere in Controparte_4
servizio nonché il diritto del ricorrente ad essere reintegrato Parte_1
in servizio presso l Primo Levi” di Torino Controparte_4
disponendo la reimmissione e la reintegrazione in servizio del Prof. Parte_1
presso l' “Primo Levi” di Torino e
[...] Controparte_4
l'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
3. In ogni caso, condannare il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
A sostegno delle proprie richieste deduceva:
- di essere stato assunto in qualità di docente a tempo indeterminato per la c.d.c. A037
(Scienze e Tecnologie delle costruzioni), con decorrenza dal 01.09.2019 presso l'I.S.
“Primo Levi” di Torino, da scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento;
Parte
- di essere risultato altresì idoneo al concorso ordinario regionale indetto dall per la Calabria, per l'insegnamento della medesima classe di concorso;
- di aver subito in data 12.08.2020 la misura cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale denominato “Imponimento”; Parte
- di essere stato quindi sospeso dal servizio in via cautelare con nota dell' per il
Piemonte prot. n. 10549 del 10.09.2020; - di aver subito il provvedimento restrittivo in carcere sino al 29.05.2023, data in cui la custodia in carcere veniva degradata ad arresti domiciliari dal Tribunale di Lamezia
Terme;
- di essere stato individuato, durante la custodia in carcere, come destinatario di nomina a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2022, e assegnato all'I.S. “Gemelli
Careri” di per la presa di servizio;
Controparte_4
- di aver comunicato via mail all'Istituzione scolastica, tramite sua sorella, in data
07.09.2022, di essere già docente di ruolo presso altra Istituzione scolastica della provincia di Torino;
- di essere stato diffidato, in data 19.09.2022, dal prendere immediatamente servizio presso la scuola , pena la decadenza dal servizio;
CP_4
- di aver nuovamente motivato, a mezzo racc.ta r/r, tramite la sorella, la mancata presa di servizio con la circostanza di aver già ottenuto il ruolo presso l'I.S. “Primo Levi” di
Torino;
- di aver avuto conoscenza dell'emissione del provvedimento, datato 03.11.2022, di decadenza per mancata presa di servizio, mai notificato all'interessato;
- di aver nelle more ottenuto la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del
19.06.2024, di assoluzione per non aver commesso il fatto;
Parte
- di aver quindi richiesto all'UPD dell' per il Piemonte la revoca della sospensione cautelare;
Parte
- di aver appreso con nota dell per il Piemonte prot. n. 12877 del 05.08.2024 circa la revoca della sospensione cautelare con provvedimento prot. n. 12134 del 22.07.2024,
e della cessazione del regime di assegno alimentare connesso, ma al contempo dell'impossibilità da parte dell'Ufficio Scolastico per il Piemonte di riammetterlo in servizio a causa dell'intervenuta decadenza dall'impiego a scuola con decorrenza
01.09.2022, decretata dal D.S. dell'I.S. di Controparte_4
- di ritenere illegittimo l'operato dell'amministrazione scolastica.
Eccepiva quindi in diritto illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione resistente, con violazione e falsa applicazione della legge. Regolarmente notificato l'atto introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza il resistente si costituiva in giudizio, contestando con ragioni di fatto e di diritto CP_1
le ragioni del ricorso cautelare oggetto del presente giudizio.
Lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa depositati, il giudice provvedeva alla decisione del giudizio cautelare con la presente ordinanza.
L'azione cautelare intentata dal ricorrente risulta infondata sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Esaminando la domanda sotto il profilo del fumus boni iuris, occorre osservare come non emergano, in alcun modo, atti o elementi tali da permettere di ritenere fondata la pretesa azionata.
Oggetto del presente giudizio concerne la decadenza dall'impiego per mancata presa di servizio ed il conseguente provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 12877 del 05/08/2024 con il quale, prendendo atto del provvedimento di decadenza dall'impiego decretata dal dirigente dell'
[...]
veniva comunicata l'impossibilità di riammettere in servizio Controparte_4
l'odierno ricorrente . Parte_1
Sul punto si osserva quanto segue.
Preliminarmente occorre procedere ad una ricostruzione dei fatti secondo quanto emerso nel corso del giudizio.
Dalla documentazione versata in atti e dalle memorie di parte risulta che
[...]
veniva inserito in ruolo in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_1
classe di concorso A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni), con decorrenza
01.09.2019, presso l'I.S. “Primo Levi” di Torino, per scorrimento da Graduatorie ad
Esaurimento (GAE).
In data 05.09.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte veniva notiziato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Direzione
Distrettuale Antimafia, in ordine alla misura cautelare in carcere disposta con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 24.07.2020, nei confronti del docente , per i delitti previsti dall'art. 416 bis e Parte_1
dagli artt. 629 cpv (in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1-3) 513bis co.1 e 2 c.p. e 416 bis
1 c.p. e successivamente confermata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data
27-28 agosto 2020 limitatamente ai reati di cui all'art. 416 bis e 629 cpv c.p.
A seguito dell'informazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari presso l'USR per il Piemonte disponeva la sospensione cautelare dal servizio, a decorrere dal 21.07.2020 (data di esecuzione della misura restrittiva) ai sensi dell'art. 91 del d.p.r. n. 3/1957.
Secondo quanto sostenuto dal resistente i fatti contestati al ricorrente, si CP_1
configuravano di una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica ponendosi in contrasto con i doveri ed i principi preposti allo svolgimento della funzione docente e in danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.
Lo stesso provvedimento di contestazione di addebito disponeva tuttavia, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001, la contemporanea sospensione del procedimento disciplinare attivato, fino al termine di quello penale, in considerazione dell'opportunità di acquisire al fascicolo disciplinare elementi ulteriori.
Nelle more, il ricorrente, a seguito del superamento della procedura concorsuale di cui al d.d.g. 85/2018, veniva nominato nel ruolo di docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A037, presso l'I.S. di Oppido Mamertino, con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 ed economica dalla presa di servizio nell'a.s. 2022/2023. Contr Ai fini delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023, il forniva con decreto ministeriale n. 184 del 19.07.2022, apposite istruzioni operative (all.4 di parte resistente).
Si rileva come al punto A.9 del predetto decreto sia previsto, l'utilizzo della
“procedura informatizzata da parte degli volta a consentire la gestione Pt_4
automatizzata delle nomine in ruolo”, e che inoltre, il punto A.10 disponga espressamente che “La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciatario”.
A seguito dell'emanazione delle istruzioni operative da parte del , l' CP_1 [...]
diffondeva l'Avviso prot. n. 13516 del Controparte_6
13.07.2022 nel quale veniva indicata ai candidati la procedura informatica da seguire ai fini della scelta della sede, da effettuare mediante presentazione di apposita istanza online, e dell'eventuale rinuncia all'immissione in ruolo.
Nello specifico, risulta che venivano indicate le varie fasi da seguire mediante utilizzo del sistema informatico, e veniva rammentato che, “al fine di prevenire individuazioni
d'ufficio …, si invita il personale che non sia interessato, per qualsiasi ragione, all'assunzione, a partecipare mediante esplicita rinuncia all'interno della stessa procedura informatizzata.”.
Il docente , quindi, presentava apposita istanza informatizzata in data Pt_1
26.07.2022 nella quale indicava quale recapito di posta elettronica l'indirizzo
“ , e quale sede di preferenza l'I.S. “Gemelli Careri” di Email_1
Controparte_4
Dalla documentazione versata in atti risulta, pertanto, che lo stesso non esprimeva alcuna rinuncia espressa all'immissione in ruolo, come invece richiesto dalle indicazioni dell'amministrazione scolastica.
L provvedeva, con provvedimento prot. n. 14483 del 25.07.2022, Controparte_7
ad individuare il docente , destinatario del contratto a tempo indeterminato per Pt_1
la provincia di Reggio Calabria, nonché all'attribuzione della sede di titolarità presso l'I.S. Gemelli Careri, con decreto prot. n. 7914 del 28.07.2022.
L'I.S. “Gemelli Careri”, constatata la mancata presa di servizio, in data 03.09.2022, invitava il docente , a mezzo indirizzo mail in possesso della scuola e indicato Pt_1
anche nell'istanza di scelta delle sedi, a mettersi in contatto con la scuola, vista appunto la mancata presa di servizio del ricorrente.
All'invito riscontrava via mail la sig.ra comunicando che il Parte_5
docente “era già di ruolo a Torino”. Parte_1 Considerata la mancata presa di servizio del docente, il Dirigente scolastico dell'I.S.
“Gemelli Careri” emanava il decreto di decadenza dal servizio prot. n. 1827 del
03.11.2022, notificato a mezzo plico raccomandata a/r, all'indirizzo fornito di numero civico, ma rimasto in compiuta giacenza e non ritirato dal ricorrente.
Nel contempo, ancora la sorella del docente , all'inizio del Parte_1
mese di novembre 2022, comunicava formalmente all'I.S. di che Controparte_4
il docente non aveva preso servizio in quanto già di ruolo presso l'I.S. “Primo Pt_1
Levi” di Torino.
Parte Successivamente, in data 15.07.2024, perveniva all per il Piemonte, per il tramite della scuola “Primo Levi”, la sentenza n. 656/2024 del 19.06.2024, del Tribunale di
Lamezia Terme di assoluzione del docente , per non aver commesso il fatto. Pt_1
Pervenuta la suddetta sentenza di assoluzione, l'USR per il Piemonte disponeva, con provvedimento prot. n. 12134 del 22.07.2024, la revoca della sospensione cautelare dal servizio disposta precedentemente con provvedimento n. 10549 del 10.09.2020 nei confronti di , trasmettendo il medesimo, oltre che al ricorrente Parte_1
altresì alla che operava per i conseguenti Controparte_8
provvedimenti di tipo economico, quali la cessazione del regime di assegno alimentare di cui nelle more godeva il ricorrente, nonché l'interruzione del trattamento stipendiale dal 23.07.2024.
In data 30.07.2024, perveniva alle amministrazioni scolastiche la richiesta da parte del difensore di parte ricorrente, volta a richiedere la riammissione in servizio del docente presso l'IS “Primo Levi” di Torino, vista la sentenza di assoluzione Pt_1
dell'assistito e la conseguente revoca della sospensione cautelare dal servizio.
L'USR Piemonte riscontrava la predetta richiesta di riammissione con nota prot. n.
12877 del 05.08.2024, comunicando che l'Ufficio Scolastico per il Piemonte nulla avrebbe potuto disporre in ordine alla riammissione in servizio, in quanto il docente risultava, al sistema informativo SIDI, decaduto dall'impiego a scuola, con Pt_1
decorrenza 01.09.2022; decadenza disposta con decreto del DS dell'IS di
[...]
per effetto del mancato perfezionamento dell'assunzione in ruolo derivata CP_4 al docente per superamento del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018, sostenuto per la provincia di Reggio Calabria. Contr Infine, con provvedimento prot. n. 14831 del 04.09.2024, l dell'USR Piemonte, stante l'intervenuta sentenza penale di assoluzione nei confronti di e la Pt_1
decadenza dall'impiego subentrata a seguito della mancata tempestiva comunicazione da parte del ricorrente della rinuncia al ruolo ottenuto presso la provincia di Reggio
Calabria, disponeva l'estinzione del procedimento disciplinare instaurato con la contestazione di addebito, prot. 10971 del 21.09.2020, ai sensi dell'art. 653, commi 1
e 1-bis del c.p.p. richiamato dall'art. 55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Così ricostruiti i fatti occorre rilevare come la nomina in ruolo dei docenti comporta sui medesimi il dovere di assumere tempestivamente servizio ad inizio anno scolastico, presso la sede di assegnazione, dovere che può essere differito solo nelle ipotesi di impossibilità oggettiva contemplate dalle normative di riferimento (maternità, malattia, infortunio, etc.).
Ciò si desume, in via generale per i dipendenti pubblici, dall'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 che prevede al secondo cpv: “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina” e, specificamente per il personale docente, dall'art. 436 del T.U. Istruzione che testualmente dispone al 2° e 4° comma: “2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito …, l'interessato decade dalla nomina…”. “4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito”.
Emerge tuttavia che gli articoli sopra citati, non hanno trovato applicazione nei confronti del ricorrente in quanto quest'ultimo era già incardinato nella pubblica amministrazione, in qualità di docente presso l'I.S. Primo Levi.
Infatti, l'applicazione dell'art. 436 del d.lgs. 297/1994 interviene laddove il candidato alla nomina da Graduatorie Permanenti o da Graduatorie concorsuali per titoli ed esami, non abbia ancora conseguito il ruolo, ossia laddove il candidato sia di prima nomina.
Nel caso specifico, essendo il ricorrente già dipendente pubblico e quindi già incardinato nell'amministrazione, veniva applicato nei suoi confronti l'istituto della decadenza dall'impiego di cui all'art. 511 del d.lgs. 297/1994, il quale richiama le disposizioni del d.p.r. 3/1957, segnatamente l'art. 127 che così prevede: “…l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: …c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni.”
In buona sostanza, non avendo il ricorrente rinunciato espressamente alla nuova nomina in ruolo, interveniva una situazione di incompatibilità tra due impieghi pubblici, disciplinata per il personale scolastico dall'art. 508, comma 8, 9 e 14 del T.U.
Istruzione: “8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente… 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza.”
Quindi, pur avendo la sig.ra comunicato informalmente che il Parte_5
docente era già di ruolo presso l'Istituto torinese, tale dichiarazione non risulta Pt_1
inequivocabile nel manifestare la volontà di rinunciare alla nuova nomina presso l'IS di Reggio Calabria. Né l'amministrazione avrebbe potuto sostituirsi alla volontà del docente nell'optare tra l'uno o l'altro contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, parte ricorrente, o la sorella da lui delegata, avrebbe comunque dovuto
Parte comunicare la rinuncia espressa nelle forme indicate dall'Avviso emanato dall per la Calabria, e quindi all'interno della procedura informatizzata, nonché nei termini prefissati per l'inoltro dell'istanza e dell'eventuale rinuncia alla nomina.
Si evidenzia infatti come la procedura da seguire per l'inoltro dell'istanza online e della relativa rinuncia era stata oggetto di puntuale Guida elaborata dal e CP_1
pubblicata sul sito istituzionale laddove veniva chiaramente indicato: “Il sistema chiederà all'utente se vuole procedere con la presentazione della domanda o se vuole esprimere la propria rinuncia all'individuazione e non andare avanti con l'iter di immissione in ruolo per la specifica individuazione per la quale sta presentando domanda. In entrambi i casi dovrà procedere all'inoltro della domanda, pena il trattamento d'ufficio”.
La rinuncia, quindi, doveva pervenire all'amministrazione scolastica nelle forme prescritte ed entro il termine del 2 agosto 2022 al fine di procedere alle ulteriori attività connesse all'avvio dell'anno scolastico, come indicato dalla nota ministeriale prot. n.
27845 del 21.07.2022, di accompagnamento al d.m. 184/2022.
Pertanto, non può che ritenersi che la mancata comunicazione di rinuncia espressa (e quindi la tacita accettazione) dal ricorrente alla nuova nomina di docente, abbia comportato la decadenza dal precedente impiego presso l'IS “Primo Levi” di Torino, per una situazione di incompatibilità per divieto di cumulo di impieghi, ex art. 508 T.U.
Istruzione.
Allo stesso modo, la tacita accettazione della nuova nomina non seguita dall'effettiva presa di servizio, senza giustificato motivo, ha determinato la decadenza dalla nomina, ex art. 436 del T.U. Istruzione.
Quindi, al fine di impedire la decadenza dall'impiego, in particolare dal servizio presso l'IS “Primo Levi”, il sig. , o la sig.ra , Parte_1 Parte_5
munita di delega, avrebbero dovuto comunicare espressamente e in sede di presentazione informatizzata dell'istanza online, la scelta di rinunciare al ruolo presso la provincia di Reggio Calabria, o, quantomeno al fine di evitare la decadenza dalla nomina presso l'IS “Gemelli Careri” di , avrebbero dovuto comunicare il CP_4
“giustificato motivo” di impedimento alla presa di servizio, ossia la misura restrittiva in cui incorreva il docente, circostanza che l' ovviamente non CP_4 CP_4
poteva che ignorare.
La decadenza dall'impiego e dalla nomina che ha subito il ricorrente è dunque scaturita dalla constatazione, da parte dell'amministrazione, da un lato, della mancata comunicazione di rinuncia espressa alla seconda immissione in ruolo, dall'altro della mancata presa di servizio presso l'IS “Gemelli Careri” (RC). Infine, circa l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla circostanza che il decreto di decadenza non gli sarebbe mai stato notificato, si rileva come nel caso di compiuta giacenza del plico inviato per raccomandata, evento verificatosi nel caso de quo, quest'ultimo si considera regolarmente consegnato e notificato al destinatario, sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito, specificamente, che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza
(cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).
Per le ragioni esposte poc'anzi deve ritenersi il ricorso totalmente carente del requisito del fumus boni iuris.
Oltre che della probabile fondatezza della domanda, il rimedio atipico di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone anche la sussistenza del requisito del periculum in mora, consistente nel ragionevole timore che nelle more dell'esercizio della tutela giudiziaria in via ordinaria l'avente diritto subisca un pregiudizio non adeguatamente reintegrabile, neanche con il rimedio del risarcimento per equivalente pecuniario.
In altri termini, nell'interpretazione del requisito del periculum si può riscontrare l'irreparabilità del pregiudizio ogni qual volta lo scarto che si produce tra l'attuazione immediata del diritto e l'attuazione della decisione di merito possa difficilmente essere compensata integralmente con la liquidazione economica del danno, così consentendo, attraverso un accertamento in concreto delle posizioni soggettive realmente in pericolo, il recupero di tutela di tutti i profili “personalistici”.
La ricorrenza del pregiudizio utile alla concessione della cautela d'urgenza non può mai ritenersi in re ipsa in presenza di un possibile nocumento e necessita della deduzione e della prova di una serietà del danno tale da renderlo grave e non adeguatamente ristorabile.
Si tratta di una valutazione di serietà dalla quale non si può prescindere proprio perché costituisce l'essenza della ragione giustificativa della tutela immediata e crea il giusto discrimen tra le situazioni che possono transitare attraverso l'accertamento ordinario dei diritti e quelle che necessitano nelle more di un intervento provvisorio d'urgenza
(distinguo finalizzato, appunto, a garantire a queste ultime l'effettività della tutela). Ciò che caratterizza l'indagine sul periculum, dunque, non è la ponderazione degli interessi rispettivamente espressi dal ricorrente e dal resistente, bensì l'accertamento sulla gravità e sull'irreparabilità del pregiudizio che si potrebbe verificare nelle more
(l'accertamento, cioè, in ordine alla circostanza che il successivo provvedimento di accoglimento della domanda di merito sia tale da soddisfare l'interesse del ricorrente compensando adeguatamente in forma risarcitoria il danno sopportato nelle more).
Lo strumento cautelare non è, e non può diventare, un espediente per accelerare una procedura già di per sé celere quale quella prevista per il rito del lavoro dal codice di rito, ma deve essere riservato a quelle situazioni di particolare bisogno, in quanto l'estrema rapidità del giudizio e il contraddittorio limitato, impongono necessariamente una attentissima ponderazione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
Infatti, la ratio dell'art. 700 c.p.c. si riscontra nell'esigenza di evitare che la futura ed eventuale pronuncia del giudice di merito diventi inutile, assicurando una tutela immediata al diritto del ricorrente, che potrebbe essere irrimediabilmente e irreparabilmente pregiudicato dall'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito.
Null'altro aggiunge nemmeno in termini di prova. Le allegazioni di parte ricorrente sul punto risultano infatti del tutto generiche e, comunque, in ogni caso relative ad un danno di tipo patrimoniale ed economico per sua natura ristorabile ex post.
Né il ricorrente ha dedotto di trovarsi in condizioni economiche tali da non consentirgli di condurre una vita dignitosa.
Nel caso di specie, difetta la prova dell'insussistenza di altri redditi percepiti dal ricorrente (a titolo meramente esemplificativo, redditi da fabbricati) o dagli altri componenti del suo nucleo familiare;
o di altre risorse patrimoniali che comunque ben potrebbero essere impiegate per il proprio sostentamento (ad esempio, risparmi personali di entità apprezzabile). Difetta altresì la prova relativa alla sussistenza di spese ed oneri relativi al soddisfacimento di bisogni primari (mutui per abitazione o canoni di locazione…). Pertanto, le motivazioni addotte da parte ricorrente, assai vaghe e non provate, non paiono assolutamente idonee ad invocare l'emissione di un provvedimento cautelare a fronte di asserite lesioni sicuramente ristorabili ex post.
Si evidenzia infine come a sostegno della domanda cautelare manchi sia la prova che l'allegazione dell'irreparabilità del danno.
Ciò considerato, deve pertanto ritenersi non sussistente la puntuale allegazione e prova relativa alla sussistenza del requisito del periculum in mora.
Data l'insussistenza sia fumus boni iuris che del periculum in mora il ricorso cautelare deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tanto premesso, letti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.:
P.Q.M
visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente a corrispondere al resistente le spese del CP_1
giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Palmi, lì 13/02/2025,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti