Versione
23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
5 marzo 1924
Art. 52-ter.
Al Sottoprefetto e' commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.
A questo scopo:
a) vigila percio' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
b) cura che gli stabilimenti indicati nell' art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carita' ed al Procuratore del Re.
Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;
c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.
A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Societa' di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.
d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovra' comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5 , 33 , 349 e 392 del Codice penale , 233 del Codice civile , 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 , sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Al Sottoprefetto e' commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.
A questo scopo:
a) vigila percio' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
b) cura che gli stabilimenti indicati nell' art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carita' ed al Procuratore del Re.
Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;
c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.
A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Societa' di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.
d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovra' comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5 , 33 , 349 e 392 del Codice penale , 233 del Codice civile , 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 , sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
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