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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 398/2024 Reg. Vol. Giur.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minori e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on. Dott. Michele Termine Consigliere on.
ha pronunciato, all'udienza del 12.03.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 398/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 527/2024 emessa in data 05.11.2024, depositata in data 06.11.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
nato a [...] l'[...] Persona_1
Promosso dalla
Curatrice Speciale del minore, in persona dell'Avv. Renata Broda, con studio in Asti, via G. Carducci n. 43 (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato).
Nei confronti di:
(madre del minore), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia C.F._1
Trinchero, presso il cui studio in Asti, via G. Carducci n. 43, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
e con l'intervento: del Procuratore Generale della Repubblica che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
1 dell'Assistente sociale, per delega scritta del Tutore del minore, in Testimone_1 persona del Direttore del CSSAC;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatrice Speciale del minore (reclamante): “in riforma dell'impugnata sentenza revocare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra
nei confronti del figlio . Controparte_1 Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche inerenti al primo grado di giudizio”.
Madre del minore: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 5.11.2024 e depositata in data 6.11.2024, revocare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra nei confronti del figlio minore Controparte_1
. Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA: acquisire relazioni aggiornate da parte del , del di CP_2 CP_3
Chieri-Carmagnola e della Comunità educativa “ ” di io (A CP_4
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
Tutore del minore: “si associa alla richiesta della Curatrice”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 527/2024 emessa il 5.11.2024 e depositata il 6.11.2024 nel corso del procedimento R.G. n. 2510/2023, il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta così disponeva:
“Visti gli artt. 330 333, 336 Cod. Civ. Definitivamente provvedendo CONFERMA la collocazione del minore in comunità – famiglia affidataria per anni due. DISPONE che la madre possa incontrare e vedere il figlio previa verifica delle sue condizioni di non alterazione e comunque tenuto conto del benessere di , ER secondo tempi e modi da indicarsi dai Servizi (con facoltà per gli stessi di sospendere i rapporti nel caso in cui la madre perseveri nelle condizioni di alterazione). DICHIARA la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale NOMINA Tutore il Direttore del CSSAC PRESCRIVE alla madre di collaborare con i Servizi, astenersi dall'abuso di sostanze alcoliche ed intraprendere un serio percorso di disintossicazione e di proseguire nella collaborazione con i Servizi RICHIEDE al Servizio sociale e di NPI /Psicologia e Ser.D. di realizzare gli interventi sopra indicati”.
2 La Curatrice speciale del minore, reclamante, ha chiesto revocarsi la dichiarazione di decadenza della madre. Alla richiesta hanno aderito la madre del minore e il Tutore.
Sono state acquisite relazioni aggiornate (febbraio-marzo 2025) dei Servizi Sociali e della Comunità Educativa “ ” presso la quale il minore è inserito. CP_4
Il minore , di tredici anni e mezzo, dal 19.12.2023 è collocato nella Persona_1
Comunità educativa a seguito della crisi familiare riferibile, da un lato, alla prematura morte del padre e, dall'altro, alla fragilità affettiva e relazionale della madre in conseguenza dell'abuso di alcool. Il Tribunale per i Minorenni, con il provvedimento impugnato, ha, tra l'altro, dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e proceduto alla nomina, quale Tutore, del Direttore del Consorzio dei Servizi socioassistenziali del Chierese, motivando tale decisione con la recente ricaduta della madre nell'abuso di alcolici e con una presunta carenza di collaborazione della medesima con i Servizi.
Il reclamo è fondato. Il Tribunale ha dichiarato la decadenza della signora dalla _1 responsabilità genitoriale senza fornire una motivazione specifica riguardo alla sua totale e irreversibile inidoneità a svolgere il ruolo di madre. Non ha inoltre valutato l'eventuale assenza di prospettive di recupero delle sue capacità genitoriali, né ha esaminato se sussistesse una condizione di gravissimo pregiudizio per il minore, direttamente connessa all'assoluta e definitiva inettitudine della donna. Tali omissioni, di per sé, giustificano l'accoglimento del reclamo.
A prescindere dal vizio motivazionale del provvedimento impugnato, il reclamo va comunque accolto alla luce degli elementi fattuali raccolti nell'istruttoria.
Dalla relazione del 5.3.2025 del Consorzio dei Servizi socioassistenziali del Chierese e dall'allegata relazione del febbraio 2025 della , si Parte_1 evince, infatti, che la sig.ra ha ripreso il percorso di disintossicazione _1 dall'alcol, dimostrando una rinnovata e costante adesione al programma terapeutico nonché una progressiva ripresa delle capacità di accudimento nei confronti del figlio che ella incontra, con esiti assolutamente positivi, ogni quindici giorni presso la Comunità. D'altro canto, manifesta segnali di recupero ER della propria stabilità emotiva ed evidenzia progressi significativi sia nel contesto scolastico, sia in quello sportivo sia nelle relazioni interpersonali. È dunque attualmente emersa una buona relazione madre-figlio, per nulla pregiudizievole per il minore e, anzi, positivamente costruttiva, tale, inoltre, da consentire una prognosi di ripristino delle capacità genitoriali della madre.
3 Da un lato, la madre si sforza, anche con successo, di offrire sostegno al figlio. Dall'altro, il ragazzino, pur consapevole della fragilità della mamma, riesce comunque a trovare in lei l'appoggio emotivo di cui ha estremamente bisogno. In proposito, si riporta un brano della relazione della Comunità depositata il 5.3.2025: “Venuta a conoscenza dei fatti incresciosi avvenuti a scuola col compagno, la signora è riuscita a dare buoni rimandi a il quale, sollecitato ER dall'educatrice, ammette di essersi sentito tradito da un amico in cui credeva molto. Rispetto all'intervento della madre, l'educatrice non ha avuto bisogno di aggiungere altro, dato che la signora aveva adeguatamente percorso l'intera vicenda partendo dai rimproveri e finendo col raccontare un'esperienza simile avvenuta alla stessa in un altro momento della sua vita.
verbalizza di essere rimasto colpito dall'atteggiamento della madre
ER riconoscendo poi in lei un grande sostegno”. Evidente è poi il profondo attaccamento non solo della mamma verso , ma
ER anche di verso la mamma. A questo proposito vale la pena di riportare un
ER altro episodio descritto nella stessa relazione: “durante i saldi invernali ha
ER chiesto aiuto agli educatori per poter acquistare un capo di abbigliamento per la madre e quindi ha scelto un cappotto nero che aveva visto indossare dalla madre ma che poi lo aveva riposto per riuscire a comprare delle camicie per il figlio.
che aveva portato i soldi ha chiesto all'educatrice di recuperare ii capo e di ER pagarlo di nascosto per poi regalarlo alla madre che commossa è stata felicissima per il regalo. La madre porta sempre soldi per anche se lui in questi mesi in ER comunità ha messo da parte con le paghette settimanali circa 300 euro.
non ha ad oggi possibilità di usare il cellulare personale anche se l'équipe ER in virtù dei suoi enormi progressi nella socializzazione e a scuola ha valutato di darglielo a fine febbraio. Spesso durante gli incontri la madre chiede a di ER fare delle foto con lui;
in occasione di un incontro si è riusciti a dare alla signora una stampa immediata della foto che ha reso la signora molto felice e ER estremamente affettivo nei suoi confronti”.
L'équipe educativa della Comunità ha rilevato che sia la signora sia _1
hanno intrapreso un percorso di cambiamento che, pur dovendo ER proseguire separatamente, ha già consentito ad entrambi di ritrovare i rispettivi ruoli di madre e di figlio. In particolare, la madre ha mostrato come gli aspetti positivi delle cure da lei offerte in passato al figlio siano stati a lungo oscurati dalla dipendenza dall'alcol. Tuttavia, li ha interiorizzati e, ora che è più sereno e maturo, essi ER emergono in ogni ambito della sua vita. L'équipe ritiene che, con un monitoraggio costante e un forte supporto da parte del
, la madre possa continuare il suo percorso di crescita personale. Un CP_3 adeguato sostegno psicologico può aiutarla a recuperare le capacità genitoriali che possedeva nei periodi di maggiore stabilità personale ed emotiva.
4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura estrema (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024, n. 24708) che non ha natura sanzionatoria di un comportamento illecito del genitore: essa costituisce, invece, uno strumento per evitare che quest'ultimo arrechi al minore un grave pregiudizio (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24254). In quest'ottica, il giudice deve sempre valutare la concreta possibilità di recupero del genitore mediante un percorso di rafforzamento delle sue competenze, anche con il supporto di interventi e sostegni esterni, in funzione di salvaguardia del superiore interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024, n. 24708, cit.; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2023, n. 12237). In linea con tale orientamento, si ritiene che la misura della decadenza debba essere riservata a casi di irrimediabile, assoluta compromissione del rapporto genitoriale, mentre la presenza, come nel caso in esame, di un fruttuoso percorso di recupero e l'attiva collaborazione con i Servizi imponga la revoca della stessa. Occorre quindi tener conto, nel caso di specie, sia dell'esigenza di garantire il benessere di e il suo diritto alla continuità affettiva con la madre, unico ER genitore rimasto in vita, sia della concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale della sig.ra con l'adeguato supporto dei Servizi. _1
Il quadro istruttorio, completato dalle relazioni aggiornate rese dai Servizi competenti, evidenzia che la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura sproporzionata rispetto alle esigenze rieducative e di sostegno del minore. Proprio alla luce del buon rapporto tra madre e minore e della centralità della figura materna in questa fase della vita di , specifiche limitazioni alla ER potestà genitoriale non appaiono necessarie per aspetti concreti di accudimento, né utili in termini di evoluzione psicologica. Nell'interesse attuale del minore è quindi necessario revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con reintegra tout court della stessa nella responsabilità genitoriale. Quale necessaria conseguenza, viene meno la nomina del Tutore.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, tenuto conto dell'esito della causa e della convergenza delle conclusioni assunte dalle parti private costituite.
P.Q.M.
Visto l'art. 739 c.p.c, 330 e 332 c.c.,
In totale accoglimento del reclamo e in parziale riforma del provvedimento reclamato,
5 REVOCA la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, signora , con reintegra della stessa nella responsabilità Controparte_1 genitoriale rispetto al figlio minore , nato a [...] l'[...]. Persona_1
REVOCA altresì, per l'effetto, la nomina del Tutore.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minori e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on. Dott. Michele Termine Consigliere on.
ha pronunciato, all'udienza del 12.03.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 398/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 527/2024 emessa in data 05.11.2024, depositata in data 06.11.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
nato a [...] l'[...] Persona_1
Promosso dalla
Curatrice Speciale del minore, in persona dell'Avv. Renata Broda, con studio in Asti, via G. Carducci n. 43 (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato).
Nei confronti di:
(madre del minore), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia C.F._1
Trinchero, presso il cui studio in Asti, via G. Carducci n. 43, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
e con l'intervento: del Procuratore Generale della Repubblica che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
1 dell'Assistente sociale, per delega scritta del Tutore del minore, in Testimone_1 persona del Direttore del CSSAC;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatrice Speciale del minore (reclamante): “in riforma dell'impugnata sentenza revocare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra
nei confronti del figlio . Controparte_1 Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche inerenti al primo grado di giudizio”.
Madre del minore: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 5.11.2024 e depositata in data 6.11.2024, revocare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra nei confronti del figlio minore Controparte_1
. Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA: acquisire relazioni aggiornate da parte del , del di CP_2 CP_3
Chieri-Carmagnola e della Comunità educativa “ ” di io (A CP_4
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
Tutore del minore: “si associa alla richiesta della Curatrice”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 527/2024 emessa il 5.11.2024 e depositata il 6.11.2024 nel corso del procedimento R.G. n. 2510/2023, il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta così disponeva:
“Visti gli artt. 330 333, 336 Cod. Civ. Definitivamente provvedendo CONFERMA la collocazione del minore in comunità – famiglia affidataria per anni due. DISPONE che la madre possa incontrare e vedere il figlio previa verifica delle sue condizioni di non alterazione e comunque tenuto conto del benessere di , ER secondo tempi e modi da indicarsi dai Servizi (con facoltà per gli stessi di sospendere i rapporti nel caso in cui la madre perseveri nelle condizioni di alterazione). DICHIARA la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale NOMINA Tutore il Direttore del CSSAC PRESCRIVE alla madre di collaborare con i Servizi, astenersi dall'abuso di sostanze alcoliche ed intraprendere un serio percorso di disintossicazione e di proseguire nella collaborazione con i Servizi RICHIEDE al Servizio sociale e di NPI /Psicologia e Ser.D. di realizzare gli interventi sopra indicati”.
2 La Curatrice speciale del minore, reclamante, ha chiesto revocarsi la dichiarazione di decadenza della madre. Alla richiesta hanno aderito la madre del minore e il Tutore.
Sono state acquisite relazioni aggiornate (febbraio-marzo 2025) dei Servizi Sociali e della Comunità Educativa “ ” presso la quale il minore è inserito. CP_4
Il minore , di tredici anni e mezzo, dal 19.12.2023 è collocato nella Persona_1
Comunità educativa a seguito della crisi familiare riferibile, da un lato, alla prematura morte del padre e, dall'altro, alla fragilità affettiva e relazionale della madre in conseguenza dell'abuso di alcool. Il Tribunale per i Minorenni, con il provvedimento impugnato, ha, tra l'altro, dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e proceduto alla nomina, quale Tutore, del Direttore del Consorzio dei Servizi socioassistenziali del Chierese, motivando tale decisione con la recente ricaduta della madre nell'abuso di alcolici e con una presunta carenza di collaborazione della medesima con i Servizi.
Il reclamo è fondato. Il Tribunale ha dichiarato la decadenza della signora dalla _1 responsabilità genitoriale senza fornire una motivazione specifica riguardo alla sua totale e irreversibile inidoneità a svolgere il ruolo di madre. Non ha inoltre valutato l'eventuale assenza di prospettive di recupero delle sue capacità genitoriali, né ha esaminato se sussistesse una condizione di gravissimo pregiudizio per il minore, direttamente connessa all'assoluta e definitiva inettitudine della donna. Tali omissioni, di per sé, giustificano l'accoglimento del reclamo.
A prescindere dal vizio motivazionale del provvedimento impugnato, il reclamo va comunque accolto alla luce degli elementi fattuali raccolti nell'istruttoria.
Dalla relazione del 5.3.2025 del Consorzio dei Servizi socioassistenziali del Chierese e dall'allegata relazione del febbraio 2025 della , si Parte_1 evince, infatti, che la sig.ra ha ripreso il percorso di disintossicazione _1 dall'alcol, dimostrando una rinnovata e costante adesione al programma terapeutico nonché una progressiva ripresa delle capacità di accudimento nei confronti del figlio che ella incontra, con esiti assolutamente positivi, ogni quindici giorni presso la Comunità. D'altro canto, manifesta segnali di recupero ER della propria stabilità emotiva ed evidenzia progressi significativi sia nel contesto scolastico, sia in quello sportivo sia nelle relazioni interpersonali. È dunque attualmente emersa una buona relazione madre-figlio, per nulla pregiudizievole per il minore e, anzi, positivamente costruttiva, tale, inoltre, da consentire una prognosi di ripristino delle capacità genitoriali della madre.
3 Da un lato, la madre si sforza, anche con successo, di offrire sostegno al figlio. Dall'altro, il ragazzino, pur consapevole della fragilità della mamma, riesce comunque a trovare in lei l'appoggio emotivo di cui ha estremamente bisogno. In proposito, si riporta un brano della relazione della Comunità depositata il 5.3.2025: “Venuta a conoscenza dei fatti incresciosi avvenuti a scuola col compagno, la signora è riuscita a dare buoni rimandi a il quale, sollecitato ER dall'educatrice, ammette di essersi sentito tradito da un amico in cui credeva molto. Rispetto all'intervento della madre, l'educatrice non ha avuto bisogno di aggiungere altro, dato che la signora aveva adeguatamente percorso l'intera vicenda partendo dai rimproveri e finendo col raccontare un'esperienza simile avvenuta alla stessa in un altro momento della sua vita.
verbalizza di essere rimasto colpito dall'atteggiamento della madre
ER riconoscendo poi in lei un grande sostegno”. Evidente è poi il profondo attaccamento non solo della mamma verso , ma
ER anche di verso la mamma. A questo proposito vale la pena di riportare un
ER altro episodio descritto nella stessa relazione: “durante i saldi invernali ha
ER chiesto aiuto agli educatori per poter acquistare un capo di abbigliamento per la madre e quindi ha scelto un cappotto nero che aveva visto indossare dalla madre ma che poi lo aveva riposto per riuscire a comprare delle camicie per il figlio.
che aveva portato i soldi ha chiesto all'educatrice di recuperare ii capo e di ER pagarlo di nascosto per poi regalarlo alla madre che commossa è stata felicissima per il regalo. La madre porta sempre soldi per anche se lui in questi mesi in ER comunità ha messo da parte con le paghette settimanali circa 300 euro.
non ha ad oggi possibilità di usare il cellulare personale anche se l'équipe ER in virtù dei suoi enormi progressi nella socializzazione e a scuola ha valutato di darglielo a fine febbraio. Spesso durante gli incontri la madre chiede a di ER fare delle foto con lui;
in occasione di un incontro si è riusciti a dare alla signora una stampa immediata della foto che ha reso la signora molto felice e ER estremamente affettivo nei suoi confronti”.
L'équipe educativa della Comunità ha rilevato che sia la signora sia _1
hanno intrapreso un percorso di cambiamento che, pur dovendo ER proseguire separatamente, ha già consentito ad entrambi di ritrovare i rispettivi ruoli di madre e di figlio. In particolare, la madre ha mostrato come gli aspetti positivi delle cure da lei offerte in passato al figlio siano stati a lungo oscurati dalla dipendenza dall'alcol. Tuttavia, li ha interiorizzati e, ora che è più sereno e maturo, essi ER emergono in ogni ambito della sua vita. L'équipe ritiene che, con un monitoraggio costante e un forte supporto da parte del
, la madre possa continuare il suo percorso di crescita personale. Un CP_3 adeguato sostegno psicologico può aiutarla a recuperare le capacità genitoriali che possedeva nei periodi di maggiore stabilità personale ed emotiva.
4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura estrema (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024, n. 24708) che non ha natura sanzionatoria di un comportamento illecito del genitore: essa costituisce, invece, uno strumento per evitare che quest'ultimo arrechi al minore un grave pregiudizio (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24254). In quest'ottica, il giudice deve sempre valutare la concreta possibilità di recupero del genitore mediante un percorso di rafforzamento delle sue competenze, anche con il supporto di interventi e sostegni esterni, in funzione di salvaguardia del superiore interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024, n. 24708, cit.; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2023, n. 12237). In linea con tale orientamento, si ritiene che la misura della decadenza debba essere riservata a casi di irrimediabile, assoluta compromissione del rapporto genitoriale, mentre la presenza, come nel caso in esame, di un fruttuoso percorso di recupero e l'attiva collaborazione con i Servizi imponga la revoca della stessa. Occorre quindi tener conto, nel caso di specie, sia dell'esigenza di garantire il benessere di e il suo diritto alla continuità affettiva con la madre, unico ER genitore rimasto in vita, sia della concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale della sig.ra con l'adeguato supporto dei Servizi. _1
Il quadro istruttorio, completato dalle relazioni aggiornate rese dai Servizi competenti, evidenzia che la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura sproporzionata rispetto alle esigenze rieducative e di sostegno del minore. Proprio alla luce del buon rapporto tra madre e minore e della centralità della figura materna in questa fase della vita di , specifiche limitazioni alla ER potestà genitoriale non appaiono necessarie per aspetti concreti di accudimento, né utili in termini di evoluzione psicologica. Nell'interesse attuale del minore è quindi necessario revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con reintegra tout court della stessa nella responsabilità genitoriale. Quale necessaria conseguenza, viene meno la nomina del Tutore.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, tenuto conto dell'esito della causa e della convergenza delle conclusioni assunte dalle parti private costituite.
P.Q.M.
Visto l'art. 739 c.p.c, 330 e 332 c.c.,
In totale accoglimento del reclamo e in parziale riforma del provvedimento reclamato,
5 REVOCA la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, signora , con reintegra della stessa nella responsabilità Controparte_1 genitoriale rispetto al figlio minore , nato a [...] l'[...]. Persona_1
REVOCA altresì, per l'effetto, la nomina del Tutore.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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