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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1243 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...]- RM- il 19.10.1945), elettivamente domiciliata in Parte_1
Frosinone (RM) via del Plebiscito n. 65, rappresentata e difesa dell'Avv. Pietro Sperati giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, - esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere sia l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980, sia il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (domande entrambe del 18.1.2023), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisito medico-legale utile ai fini della concessione di dette prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo CP_ giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti medico-legali - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, CP_2
1 oltre accessori, nonché l'accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo. CP_ L' non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Quanto richiesto dalla ricorrente va parzialmente riconosciuto, con il limite della decorrenza di cui appresso.
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dott.ssa ha Persona_1 accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (specificate alla pag.
6 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o con impossibilità di deambulazione autonoma) e che invece lo rendono - dal mese di aprile 2025 (in ragione del sopravvenuto aggravamento del complesso invalidante) - abbisognevole di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e pertanto integranti la connotazione di handicap in situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Deve pertanto essere dichiarato che il ricorrente versa in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo con decorrenza da aprile 2025.
La domanda concernente l'indennità di accompagnamento deve invece essere disattesa.
Visto l'esito del giudizio e vista la decorrenza del riconoscimento della situazione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (abbondantemente successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla visita medica effettuata in sede di a.t.p.), le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' (parte ricorrente può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
2 - DICHIARA che i trova nelle condizioni di disabilità con necessità Parte_1 di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n. 104/1992 con decorrenza dal mese di aprile 2025;
- RIGETTA per il resto il ricorso;
- COMPENSA interamente, tra le parti, le spese di lite;
CP_
- PONE definitivamente a carico dell' le spese di ctu medico-legale.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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