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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8125/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8125/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Villalba n. 28, presso C.F._2
lo studio dell'avv. LANZA MARIA CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con a Sant'Alessio Siculo (ME) il CP_1
20/10/1988.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 15/03/1990, in data Per_1 Per_2
01/01/1993, e il 19/09/1997. Per_3
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con sentenza di separazione n.
1569/2013 pronunciata da questo Tribunale in data 12/04/2013 e passata in giudicato, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
La ricorrente ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, nonché Per_1
un assegno di mantenimento per sé di Euro 200,00 mensili
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto il rigetto integrale delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, non venga disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e che non sia dovuto alcun mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie, giacché sono tutte economicamente indipendenti.
Il Tribunale prende altresì atto che le parti hanno concordato che debba versare CP_1
in favore di la somma una tantum pari ad Euro 15.000,00 da versare con Parte_1
pagamento rateale di Euro 500,00 mensili, entro il cinque di ogni mese.
La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'Alessio Siculo
(ME) il 20/10/1988 tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) dell'anno
1988, al N. 7, della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8125/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Villalba n. 28, presso C.F._2
lo studio dell'avv. LANZA MARIA CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con a Sant'Alessio Siculo (ME) il CP_1
20/10/1988.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 15/03/1990, in data Per_1 Per_2
01/01/1993, e il 19/09/1997. Per_3
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con sentenza di separazione n.
1569/2013 pronunciata da questo Tribunale in data 12/04/2013 e passata in giudicato, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
La ricorrente ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, nonché Per_1
un assegno di mantenimento per sé di Euro 200,00 mensili
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto il rigetto integrale delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, non venga disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e che non sia dovuto alcun mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie, giacché sono tutte economicamente indipendenti.
Il Tribunale prende altresì atto che le parti hanno concordato che debba versare CP_1
in favore di la somma una tantum pari ad Euro 15.000,00 da versare con Parte_1
pagamento rateale di Euro 500,00 mensili, entro il cinque di ogni mese.
La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'Alessio Siculo
(ME) il 20/10/1988 tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) dell'anno
1988, al N. 7, della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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