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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 844/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 844/2016
TRA
difeso dall'avv. RUSSO GIULIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Domenico Cosenza
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13976201600000427000 notificata il 16.3.2016 per un importo pari al doppio di €.
23.116,50, somma che discende anche, da diverse cartelle relative a crediti di natura contributiva precisamente: cartella n. 13920100002943506000 dell' CP_1 CP_1
presumibilmente notificata in data 18.11.10 per un importo di €. 220,74, per contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2006; cartella n. 13920100005419326000 dell' presumibilmente notificata in data 27.07.10 per un importo di €. 223,59, per CP_1
contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2006; cartella n.
13920100006050211000 dell presumibilmente notificata in data 03.11.10 per CP_1
1 un importo di €. 218,88, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2006; cartella n. 13920110000777700000 dell presumibilmente notificata in data CP_1
08.02.11 per un importo di €. 3.145,56, per contributi I.V.S. fissi/percentuale + interessi sul minimale anno 2005, 2006 e 2009; cartella n. 13920110001963648000 dell presumibilmente notificata in data 23.03.11 per un importo di €. 2.903,53, CP_1
per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale + interessi, anno 2005, 2006 e 2009; avviso di addebito 43920120000711152000 dell presumibilmente notificato in CP_1 data 11.10.12 per un importo di €. 5.683,74, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale + interessi, anno 2009 e 2012;
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995.
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione. Contr
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l' e l' che, nelle CP_1
more del giudizio, depositava estratto a ruolo aggiornato dal quale risulta che alcune delle cartelle sono state annullate ai sensi del DL 118/2018 che chiedevano il rigetto della domanda
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. Occorre in via preliminare osservare che il DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di
Bilancio e in vigore dal 24.10.18 pubbl., nella G.U n° 247 del 23.10.18, all'art.4, intitolato convertito in legge con L.136/2018 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al n° 1 stabilisce che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto ,fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
7. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la
2 cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. In definitiva, l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito.
8. Solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).
9. Quanto al debito contestato deve dunque, ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione per decorso del termine di prescrizione.
10. Manca tuttavia, una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto, fermo restando l'applicabilità del principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle il cui importo totale risulta essere inferiore ad € 1.000.
11. Nel merito deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente.
12. L'eccezione è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
13. L'art 3, comma 9, della legge 8.8.1995 n 335 così recita” le contribuzioni di previdenza e di assistenza si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti… A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti ..”
14. Ai sensi della norma sopra riportata, dunque, si prescrivono in dieci anni non solo i contributi maturati prima dell'1.1.96, ma anche quelli successivi quando vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi “superstiti”.
3 15. Tuttavia, il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art 2, comma 19, del dl. 12.settembre 1983, n 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso”.
16. A parere della giudicante la richiamata disposizione va interpretata nel senso che si prescrivono in 5 anni sia i contributi per lavoro dipendente maturati successivamente alla data dell'1.1.96, sia quelli dovuti per periodi precedenti al 17.8.95. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la prescrizione è di dieci anni qualora siano stati compiuti atti interruttivi o sia iniziata la procedura per il loro recupero prima del 31 dicembre 1995.
Ai fini del computo del termine di prescrizione non si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dalla legge n 638 del 1983 sempre che non sia stato compiuto un atto interruttivo della prescrizione o non sia iniziata procedura di recupero.
17. Che nei termini descritti si sia ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla esegesi della disposizione richiamata, è attestato dalle numerose decisioni dei Giudici di legittimità, i quali con le pronunce n. 16759/05, n. 9962/05, n. 3846/05,
n. 6704/04, n. 19334/03 e con sentenza resa a S.U. il 4 marzo 2008 n. 5784, hanno superato il precedente indirizzo espresso da Cass. n. 2100/03 che aveva invece ritenuto operante per tutti i crediti maturati anteriormente al 1996 il termine decennale, pervenendo alla conclusione che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal gennaio 1996,
a meno che non siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995 atti interruttivi, ovvero siano iniziate procedure per il recupero dell'evasione contributiva.
18. Del resto l'atto di riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c., anche quando intervenga quando il termine prescrizionale è ancora in corso (condizione che non ricorre nel caso di specie) , affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell'art. 2944 del c.c., deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l'intenzione ricognitiva del diritto, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto (cfr Cassazione sez. III, sent 24.11.2010 n° 23822) .
4 19. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
20. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarato che l'opponente non è tenuto al pagamento contributi previdenziali dovuti agli anni 2005, 2006, 2009 contenuti nelle cartelle esattoriali n. 13920110000777700000 e n.
5 13920110001963648000 in quanto il concessionario non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento dell'avvenuta notifica delle indicate cartelle;
21. Diverso è il caso dell'avviso di addebito n. 43920120000711152000 - poiché l' CP_1
ha depositato la ricevuta di ritorno relativamente ai crediti in esso vantati - la cui notifica è avvenuta regolarmente l'11.10.2012;
22. E, invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009
n.21132).
23. Quanto sopra è confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui: L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887)
24. Di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione al destinatario della notifica della cartella, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
25. Le spese di lite – in ragione della soccombenza reciproca – possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al debito iscritto nel ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento: cartella n. 13920100002943506000 cartella n. 13920100005419326000 cartella n. 13920100006050211000
Dichiara la prescrizione del debito iscritto nel ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento:
6 cartella n. 13920110000777700000; cartella n. 13920110001963648000; ,
Conferma i crediti riportati nell'avviso di addebito n. 43920120000711152000
Compensa le spese di lite.
Così deciso, 15.3.2025
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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