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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1381/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”,
promossa da
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via G. Manna n. 5; rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amoruso, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Roma in via Claudio Monteverdi n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi
Iannetti, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli in via T. Tasso n. 91/B; rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la a proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
13320230008402640001, notificatale il 20.09.2023, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo pari ad € 172.742,51, dovuto a titolo di ripetizione delle agevolazioni erogate dalla quale Controparte_3 contributo finanziario di cui alla L. n. 598/1994.
A sostegno della propria iniziativa processuale parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito precettato con la cartella de qua nonché l'illegittimità di quest'ultima per mancata notifica dell'atto presupposto, omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo e violazione del contraddittorio procedimentale.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendone i presupposti di legge;
2) nel merito, accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n. 13320230008402640000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_1 dell'ammontare di € 172.742,51, e di tutti gli atti ad essa presupposti;
[...]
3) dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n.
13320230008402640000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_1 dell'ammontare di € 172.742,51, e di tutti gli atti ad essa presupposti, successivi, connessi o consequenziali per intervenuta prescrizione del credito, con cancellazione della pretesa erariale dal ruolo;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali
15%, cassa previdenza avvocati 4%, ed iva di legge se dovuta».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte.
2.1. - Segnatamente, la dopo aver ripercorso le fasi che Controparte_1 hanno condotto alla concessione dell'intervento agevolativo di cui alla L. n. 598/1994 ed ai successivi accertamenti che ne hanno poi determinato la revoca, ha dedotto che il credito intimato mediante l'agente per la riscossione trova titolo nel provvedimento n. 2761/2011,
-2- ritualmente notificato con lettera raccomandata a/r del 20.09.2011, con il quale il Comitato
Agevolazioni MC S.p.A. ha provveduto a deliberare la revoca integrale del contributo concesso alla società beneficiaria Parte_2
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale e preliminare: la comparente si rimette alle valutazioni di giustizia in merito ai presupposti di legge per la riunione della presente causa con quella successivamente avviata dalla innanzi al medesimo Tribunale di Crotone RG 1387/2023 sez. I, CP_4
Giudice Dott. Agostini che è attualmente in riserva all'esito dell'udienza cautelare del 16.11.2023 ed avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di azionata da Pt_3 CP_5
2) sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento ex adverso impugnati, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa vigente in materia come Pt_3 meglio specificato in atti;
3) nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura pubblica del credito dei Pt_3
e della speciale normativa di settore di cui si chiede l'applicazione; Pt_3
4) con vittoria di spese e onorari di giudizio».
2.2. - A sua volta, l , eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione processuale in ordine alle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'istanza cautelare e per l'effetto rigettarla;
2) accertare e dichiarare la CONNESSIONE ex art. 274 cpc del presente giudizio con quello promosso dalla innanzi a Codesto Ecc.mo Ufficio giudiziario, recante n RG CP_4
1387/2023, assegnato alle cure della I sezione, giudice dott. AGOSTINI, per il quale è stata fissata
l'udienza del subprocedimento cautelare alla data del 16.11.2023 e, per l'effetto, adottare i provvedimenti all'uopo opportuni;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in Controparte_6 ordine all'assunta mancata notifica del titolo sotteso alla cartella opposta e in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria sottesa al ruolo iscritto dal convenuto
[...]
in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_7
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi innanzi esposti, delle domande formulate dall'attore, e per l'effetto rigettarle;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite”.
3. - Subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo a far data dal
21.02.2024, rigettata preliminarmente l'istanza cautelare ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 10.04.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
-3- 2. - Giova preliminarmente ricostruire i tratti essenziali della vicenda da cui trae origine il credito precettato con la cartella di pagamento opposta.
In proposito risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato, che con la predetta cartella è stata intimata la ripetizione della somma originariamente erogata dalla
Banca creditrice, quale ente gestore – in regime concessorio con la Regione Calabria – delle agevolazioni previste dalla L. n. 598/94 in tema di “Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali”, alla società Parte_2
Segnatamente, con delibera del 07.03.2011, il Comitato Agevolazioni della Medio
Credito Centrale disponeva la revoca del beneficio, concesso con deliberazione del CP_1
25.11.2002 per un importo pari ad € 172.742,51, giacché “in fase ispettiva l'impresa ha inviato solo parzialmente la documentazione necessaria per la definizione dell'attività di verifica, dalla quale, peraltro, non risulta fornita la prova della tracciabilità dei pagamenti in ordine alle fatture prodotte … né sono stati prodotti i documenti utili ai fini della verifica del parametro dimensionale dell'impresa e del “nuovo di fabbrica” dei beni oggetto dell'agevolazione, in contrasto con la circolare MC n. 223/2001”.
Con raccomandata A/R, ritualmente consegnata il 20.09.2011, il predetto deliberato veniva comunicato alla società beneficiaria . Parte_2
Quest'ultima lo contestava, incardinando autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi con il rigetto della domanda attorea (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 560/2020 del 02.05.2020 e sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n.566/2023 del 09.05.2023): al riguardo, quindi, deve ritenersi preclusa la possibilità per la debitrice (così come per la società che sia subentrata nei relativi rapporti attivi e passivi) di invocare, in sede di opposizione alla successiva cartella di pagamento, un ulteriore sindacato sulla fondatezza della pretesa creditoria già vagliata in separata sede giurisdizionale, dovendo i relativi esiti essere semmai contestati facendo ricorso agli ordinari mezzi accordati dall'ordinamento, pena l'elusione dei termini di impugnazione.
Nelle more è poi intervenuta un'operazione di scissione della in Controparte_8 due distinte società di capitali, ossia la e la (cfr. atto Parte_1 CP_4 pubblico del 09.05.2016), dando così la stura ad un fenomeno di tipo successorio delle beneficiarie nei rapporti facenti originariamente capo alla società scissa (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. I, 19.06.2020 n. 11984 e giurisprudenza ivi richiamata).
3. - Tanto premesso - ribadito che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass Civ. ord. 12.02.2024 n 3870) - va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Deve infatti senz'altro riconoscersi la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'odierna opponente, giacché la responsabilità per i debiti della società scissa di cui al combinato disposto degli artt. 2506 bis, comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. civ. è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di scissione societaria, anche
-4- “eterogenea”, ivi compresa quella in esame caratterizzata da un duplice effetto estintivo- trasformativo, attesa la contestuale estinzione della società scissa e la costituzione di due società di capitali (c.d. scissione “totale”).
Né, nella specie, può essere utilmente invocato il limite di responsabilità sancito dal comma terzo dell'art. 2506 quater c.c., considerato che il valore economico del patrimonio assegnato alla è pari ad € 983.508,95 (cfr. atto pubblico di scissione) e, Controparte_9 come tale, certamente superiore all'entità del credito precettato.
4. - Destituito di fondamento è, poi, anche il secondo motivo di opposizione, con cui è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.
Infatti, la Banca opposta ha avuto cura di provare gli atti interruttivi e sospensivi del corso della prescrizione, considerato che la costituzione della creditrice nel predetto giudizio contenzioso incardinato dalla debitrice originaria, dapprima, innanzi al
Tribunale di Catanzaro e, poi, innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ha sortito effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente sospensione del suo decorso sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza ex art. 2945 c.c. (cfr. Cass. 29.07.2021 n.
21799: «La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio»).
Ebbene, in virtù del principio di diritto testé richiamato, da tale attività di resistenza in lite coltivata in entrambi i gradi di giudizio, con implicita domanda di affermazione del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente elargite (cfr. motivazione sentenza: «costituitosi in giudizio, il ha in particolare evidenziato la Controparte_1 carenza, irregolarità e lacunosità dei documenti di cui MC aveva chiesto l'esibizione alla società attrice, che pertanto aveva determinato il provvedimento di revoca che risulta, quindi, puntualmente motivato e perfettamente legittimo»), ben può ricavarsi quell'effetto sospensivo della prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., destinato a perdurare sino al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado conclusiva del relativo giudizio.
5. - Venendo poi al terzo motivo di opposizione, lo stesso non risulta parimenti meritevole di accoglimento.
Infatti, richiamato preliminarmente quanto sopra in punto di rapporti tra il presente giudizio di opposizione a cartella e quello - già coltivato dalla debitrice originaria - relativo all'atto presupposto di revoca delle agevolazioni, va comunque osservato che la
Banca opposta ha comunque offerto compiuta prova di aver disposto la revoca del beneficio all'esito di un procedimento partecipato, atteso che, con raccomandata del
21.07.2010, la beneficiaria era stata resa edotta dell'avvio del procedimento di revoca con facoltà per l'interessata di presentare memorie e prendere visione degli atti del
-5- procedimento ai sensi degli artt. 24 e 25 L. n. 241/90.
6. - Del pari infondate risultano, infine, le eccezioni afferenti alla regolarità della procedura di riscossione.
Sul punto, difatti, è sufficiente rilevate come l'atto prodromico, costituito dall' “avviso di revoca e contestuale invito di pagamento n. 2761/2011”, risulti ritualmente notificato alla destinataria a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 20/09/2011 (cfr. doc. 5 fascicolo parte opposta).
7. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (attesa la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
Con riguardo invece al subprocedimento cautelare, tenuto conto della posizione espressa all'udienza del 21.02.2024 dai difensori di tutte le parti in causa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1381/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all ed alla Controparte_2 le spese di lite, liquidate - per Controparte_10 ciascuna – in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese limitatamente al subprocedimento cautelare.
Così deciso in Crotone, in data 07.05.2025
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1381/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”,
promossa da
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via G. Manna n. 5; rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amoruso, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Roma in via Claudio Monteverdi n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi
Iannetti, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli in via T. Tasso n. 91/B; rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la a proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
13320230008402640001, notificatale il 20.09.2023, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo pari ad € 172.742,51, dovuto a titolo di ripetizione delle agevolazioni erogate dalla quale Controparte_3 contributo finanziario di cui alla L. n. 598/1994.
A sostegno della propria iniziativa processuale parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito precettato con la cartella de qua nonché l'illegittimità di quest'ultima per mancata notifica dell'atto presupposto, omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo e violazione del contraddittorio procedimentale.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendone i presupposti di legge;
2) nel merito, accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n. 13320230008402640000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_1 dell'ammontare di € 172.742,51, e di tutti gli atti ad essa presupposti;
[...]
3) dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n.
13320230008402640000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_1 dell'ammontare di € 172.742,51, e di tutti gli atti ad essa presupposti, successivi, connessi o consequenziali per intervenuta prescrizione del credito, con cancellazione della pretesa erariale dal ruolo;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali
15%, cassa previdenza avvocati 4%, ed iva di legge se dovuta».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte.
2.1. - Segnatamente, la dopo aver ripercorso le fasi che Controparte_1 hanno condotto alla concessione dell'intervento agevolativo di cui alla L. n. 598/1994 ed ai successivi accertamenti che ne hanno poi determinato la revoca, ha dedotto che il credito intimato mediante l'agente per la riscossione trova titolo nel provvedimento n. 2761/2011,
-2- ritualmente notificato con lettera raccomandata a/r del 20.09.2011, con il quale il Comitato
Agevolazioni MC S.p.A. ha provveduto a deliberare la revoca integrale del contributo concesso alla società beneficiaria Parte_2
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale e preliminare: la comparente si rimette alle valutazioni di giustizia in merito ai presupposti di legge per la riunione della presente causa con quella successivamente avviata dalla innanzi al medesimo Tribunale di Crotone RG 1387/2023 sez. I, CP_4
Giudice Dott. Agostini che è attualmente in riserva all'esito dell'udienza cautelare del 16.11.2023 ed avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di azionata da Pt_3 CP_5
2) sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento ex adverso impugnati, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa vigente in materia come Pt_3 meglio specificato in atti;
3) nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura pubblica del credito dei Pt_3
e della speciale normativa di settore di cui si chiede l'applicazione; Pt_3
4) con vittoria di spese e onorari di giudizio».
2.2. - A sua volta, l , eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione processuale in ordine alle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'istanza cautelare e per l'effetto rigettarla;
2) accertare e dichiarare la CONNESSIONE ex art. 274 cpc del presente giudizio con quello promosso dalla innanzi a Codesto Ecc.mo Ufficio giudiziario, recante n RG CP_4
1387/2023, assegnato alle cure della I sezione, giudice dott. AGOSTINI, per il quale è stata fissata
l'udienza del subprocedimento cautelare alla data del 16.11.2023 e, per l'effetto, adottare i provvedimenti all'uopo opportuni;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in Controparte_6 ordine all'assunta mancata notifica del titolo sotteso alla cartella opposta e in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria sottesa al ruolo iscritto dal convenuto
[...]
in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_7
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi innanzi esposti, delle domande formulate dall'attore, e per l'effetto rigettarle;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite”.
3. - Subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo a far data dal
21.02.2024, rigettata preliminarmente l'istanza cautelare ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 10.04.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
-3- 2. - Giova preliminarmente ricostruire i tratti essenziali della vicenda da cui trae origine il credito precettato con la cartella di pagamento opposta.
In proposito risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato, che con la predetta cartella è stata intimata la ripetizione della somma originariamente erogata dalla
Banca creditrice, quale ente gestore – in regime concessorio con la Regione Calabria – delle agevolazioni previste dalla L. n. 598/94 in tema di “Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali”, alla società Parte_2
Segnatamente, con delibera del 07.03.2011, il Comitato Agevolazioni della Medio
Credito Centrale disponeva la revoca del beneficio, concesso con deliberazione del CP_1
25.11.2002 per un importo pari ad € 172.742,51, giacché “in fase ispettiva l'impresa ha inviato solo parzialmente la documentazione necessaria per la definizione dell'attività di verifica, dalla quale, peraltro, non risulta fornita la prova della tracciabilità dei pagamenti in ordine alle fatture prodotte … né sono stati prodotti i documenti utili ai fini della verifica del parametro dimensionale dell'impresa e del “nuovo di fabbrica” dei beni oggetto dell'agevolazione, in contrasto con la circolare MC n. 223/2001”.
Con raccomandata A/R, ritualmente consegnata il 20.09.2011, il predetto deliberato veniva comunicato alla società beneficiaria . Parte_2
Quest'ultima lo contestava, incardinando autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi con il rigetto della domanda attorea (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 560/2020 del 02.05.2020 e sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n.566/2023 del 09.05.2023): al riguardo, quindi, deve ritenersi preclusa la possibilità per la debitrice (così come per la società che sia subentrata nei relativi rapporti attivi e passivi) di invocare, in sede di opposizione alla successiva cartella di pagamento, un ulteriore sindacato sulla fondatezza della pretesa creditoria già vagliata in separata sede giurisdizionale, dovendo i relativi esiti essere semmai contestati facendo ricorso agli ordinari mezzi accordati dall'ordinamento, pena l'elusione dei termini di impugnazione.
Nelle more è poi intervenuta un'operazione di scissione della in Controparte_8 due distinte società di capitali, ossia la e la (cfr. atto Parte_1 CP_4 pubblico del 09.05.2016), dando così la stura ad un fenomeno di tipo successorio delle beneficiarie nei rapporti facenti originariamente capo alla società scissa (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. I, 19.06.2020 n. 11984 e giurisprudenza ivi richiamata).
3. - Tanto premesso - ribadito che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass Civ. ord. 12.02.2024 n 3870) - va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Deve infatti senz'altro riconoscersi la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'odierna opponente, giacché la responsabilità per i debiti della società scissa di cui al combinato disposto degli artt. 2506 bis, comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. civ. è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di scissione societaria, anche
-4- “eterogenea”, ivi compresa quella in esame caratterizzata da un duplice effetto estintivo- trasformativo, attesa la contestuale estinzione della società scissa e la costituzione di due società di capitali (c.d. scissione “totale”).
Né, nella specie, può essere utilmente invocato il limite di responsabilità sancito dal comma terzo dell'art. 2506 quater c.c., considerato che il valore economico del patrimonio assegnato alla è pari ad € 983.508,95 (cfr. atto pubblico di scissione) e, Controparte_9 come tale, certamente superiore all'entità del credito precettato.
4. - Destituito di fondamento è, poi, anche il secondo motivo di opposizione, con cui è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.
Infatti, la Banca opposta ha avuto cura di provare gli atti interruttivi e sospensivi del corso della prescrizione, considerato che la costituzione della creditrice nel predetto giudizio contenzioso incardinato dalla debitrice originaria, dapprima, innanzi al
Tribunale di Catanzaro e, poi, innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ha sortito effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente sospensione del suo decorso sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza ex art. 2945 c.c. (cfr. Cass. 29.07.2021 n.
21799: «La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio»).
Ebbene, in virtù del principio di diritto testé richiamato, da tale attività di resistenza in lite coltivata in entrambi i gradi di giudizio, con implicita domanda di affermazione del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente elargite (cfr. motivazione sentenza: «costituitosi in giudizio, il ha in particolare evidenziato la Controparte_1 carenza, irregolarità e lacunosità dei documenti di cui MC aveva chiesto l'esibizione alla società attrice, che pertanto aveva determinato il provvedimento di revoca che risulta, quindi, puntualmente motivato e perfettamente legittimo»), ben può ricavarsi quell'effetto sospensivo della prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., destinato a perdurare sino al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado conclusiva del relativo giudizio.
5. - Venendo poi al terzo motivo di opposizione, lo stesso non risulta parimenti meritevole di accoglimento.
Infatti, richiamato preliminarmente quanto sopra in punto di rapporti tra il presente giudizio di opposizione a cartella e quello - già coltivato dalla debitrice originaria - relativo all'atto presupposto di revoca delle agevolazioni, va comunque osservato che la
Banca opposta ha comunque offerto compiuta prova di aver disposto la revoca del beneficio all'esito di un procedimento partecipato, atteso che, con raccomandata del
21.07.2010, la beneficiaria era stata resa edotta dell'avvio del procedimento di revoca con facoltà per l'interessata di presentare memorie e prendere visione degli atti del
-5- procedimento ai sensi degli artt. 24 e 25 L. n. 241/90.
6. - Del pari infondate risultano, infine, le eccezioni afferenti alla regolarità della procedura di riscossione.
Sul punto, difatti, è sufficiente rilevate come l'atto prodromico, costituito dall' “avviso di revoca e contestuale invito di pagamento n. 2761/2011”, risulti ritualmente notificato alla destinataria a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 20/09/2011 (cfr. doc. 5 fascicolo parte opposta).
7. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (attesa la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
Con riguardo invece al subprocedimento cautelare, tenuto conto della posizione espressa all'udienza del 21.02.2024 dai difensori di tutte le parti in causa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1381/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all ed alla Controparte_2 le spese di lite, liquidate - per Controparte_10 ciascuna – in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese limitatamente al subprocedimento cautelare.
Così deciso in Crotone, in data 07.05.2025
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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