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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 950/2023 vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Castellamare di Stabia
(NA), rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Fontana, Ivana Aiello
e Domenico Cimminiello
- RESISTENTE -
OGGETTO: licenziamento disciplinare
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 10 ottobre 2023
[...]
ha allegato: Parte_1
1 - di aver lavorato alle dipendenze della società resistente
(occupante oltre 15 dipendenti) dall'8 novembre 2021 al 28 marzo
2023, data di avvenuto licenziamento per presunta giusta causa (doc. nn. 1-2);
- di essere stata assunta con la qualifica di operaia di 5° livello
e mansione di cuoca (CCNL Pubblici esercizi Ristorazione e
Turismo), mediante contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, presso il centro di cottura ubicato nella Scuola
Primaria “D'Onofrio”, sita nel comune di RA, percependo retribuzione lorda mensile di € 856,72 (doc. nn. 1 e 6);
- di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare dalla società in data 21 marzo 2023, del seguente tenore letterale (che si riporta ai fini di una più agevole ricostruzione dei fatti): «In data
8.03.2023 la nostra Società è stata interpellata in via d'urgenza da una docente della Scuola dell'Infanzia di RA (MT), […] segnalando che la seconda portata della nostra società, nella fattispecie straccetti di carne bovina, emanava un cattivo odore. La gravità delle segnalazioni ricevute e il clamore che nel giro di poche ore tali incontrollate notizie hanno suscitato presso il comprensorio scolastico di RA hanno indotto la nostra società ad eseguire tutti gli accertamenti del caso, all'esito dei quali è emerso che Lei, nella predetta data, assegnata presso il centro di Cottura della
Scuola Primaria “D'Onofrio” di RA (MT), alla Via
Lanzillotti, 320, con mansioni di cuoca, si è recata all'interno del suindicato centro di cottura, nel mentre la sua collega, di lavoro era impegnata ad aprire le confezioni sigillate CP_2
“sottovuoto” di straccetti di carne bovina per disporli sulla taglia e provvedere alla loro cottura, asserendo che detta carne era in
2 cattivo stato e maleodorante. Nonostante la gravità delle Sue Part affermazioni, che in base alle Sue ordinarie mansioni, si occupa, fra l'altro, della cottura di tutte le portate (primo piatto, secondo piatto e contorno), in favore degli alunni che dichiarano problemi di intolleranza alimentare e/o celiachia, nella predetta data ha poi provveduto alla cottura degli straccetti di carne in questione, affinché questi ultimi fossero serviti agli alunni, ai docenti e ai collaboratori scolastici dei vari plessi serviti dal centro di cottura dove Lei risulta assegnata. Difatti, all'esito degli accertamenti compiuti dalla nostra Società è emerso che gli straccetti di carne da
Lei cucinati sono stati consumati da una collaboratrice scolastica del plesso di via Caduti di Kindu e sono stati serviti anche a due alunni celiaci [..], sebbene poi da questi ultimi non mangiati per decisione dei rispettivi docenti e genitori a seguito della circolazione delle predette false notizie. Intorno alle ore 15.00 dell'8/03/2023, Part dopo aver concluso il Suo turno di servizio, prima di abbandonare il presso scolastico “D'Onofrio”, alla presenza delle
Sue colleghe di lavoro, ha contattato telefonicamente il Suo coniuge, avvisandolo della necessità di recarsi immediatamente presso il comando dei Carabinieri di RA per segnalare la presenza di carne avariata presso il suddetto centro di cottura gestito dalla nostra società. Ed infatti, alle ore 15.40 circa, presso il centro di cottura dell'istituto scolastico “D'Onofrio”, si sono recati due Carabinieri del locale comando, affermando di aver raccolto poco prima le Sue dichiarazioni, secondo cui, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la avrebbe Controparte_1
impiegato carne avariata presso il servizio di mensa scolastica. La presenza dei Carabinieri presso il suindicato centro di cottura ha,
3 dunque, causato l'immediato intervento del Sindaco del Comune di
RA, che, a sua volta, ha allertato l' Controparte_3
, la quale ha poi provveduto al sequestro della
[...]
carne per sottoporla agli accertamenti del caso. […] Infine, in data
16.03.2023 il dipartimento di Prevenzione collettiva della Salute Parte Umana dell' di ha comunicato l'esito delle analisi, CP_3
accertando che la carne in questione rispettava tutti i requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla legge. […]
Le contestiamo pertanto quanto sopra, […] rilevando che dall'esame delle suindicate circostanze risulta che Lei ha deliberatamente accusato l'Azienda di aver adoperato carne avariata per il servizio mensa scolastico, contribuendo in tal modo alla diffusione presso l'intero comprensorio scolastico di
RA di notizie false ed incontrollate. Le contestiamo, inoltre, che Lei, pur avendo sostenuto che la carne in questione fosse in cattivo stato e maleodorante, non solo ha omesso di comunicare tale Sua personale ed inveritiera supposizione al Suo datore di lavoro, impedendogli di intervenire e di verificare i suoi sospetti, ma ha pure, contraddittoriamente, provveduto alla cottura di quegli straccetti di carne, da Lei ritenuti avariati, affinché gli stessi fossero poi servizi agli alunni, docenti e collaboratori scolastici. Allo stesso modo, Le contestiamo che, dopo aver provveduto alla cottura della carne in questione, Lei ha provveduto
a dichiarare alle forze dell'ordine che la nostra Società aveva adoperato carne avariata per il servizio di mensa scolastica, pur non essendo in possesso di alcun rilievo per sostenere simili, gravissime accuse nei confronti dell . I fatti sopra descritti CP_3
integrano un grave inadempimento agli obblighi della legge e dal
4 contratto di lavoro, oltre ad aver arrecato alla nostra società ingenti danni all'immagine e alla reputazione, resi ancor più gravi alla luce del pubblico servizio erogato in favore del comune di RA
[…]»;
- di aver contestato, tramite il sindacato UIL, quanto indicato nella missiva di contestazione disciplinare (doc. n. 2);
- di aver ricevuto, in data 28 marzo 2023, lettera di licenziamento per giusta causa, impugnata a mezzo pec il 13 aprile
2023 (doc. nn. 2-3);
- di ritenere il licenziamento irrogato illegittimo per:
a) violazione del principio di specificità e determinatezza dell'addebito nella contestazione disciplinare;
b) intempestività dell'addebito, atteso che il fatto contestato è avvenuto in data 8 marzo 2023 e la contestazione in data 21 marzo
2023;
c) mancata pubblicazione del codice disciplinare e del regolamento interno aziendale, in violazione dell'art. 7 l. 300/1970;
d) insussistenza delle condotte addebitate;
e) mancanza di proporzione tra fatti addebitati e sanzione inflitta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Al Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di discussione e concesso termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Accertata la totale infondatezza, illegittimità, la totale insussistenza del fatto materiale contestato e la sproporzionalità del licenziamento irrogato, ordinare alla società Parte_4
[... [.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Castellamare di Stabia (NA), alla Traversa Schito, 33, di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, sospendendo
l'efficacia del licenziamento impugnato e condannare la stessa società al pagamento dell'indennità risarcitoria ed al risarcimento di tutti i danni derivanti dal recesso medesimo dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro
(l'ultima retribuzione. globale di fatto percepita dal lavoratore risultava di € 856,72 lordi – vedere il prospetto paga del mese di gennaio 2023), ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso, ex art. 2119 c.c. (Cass.
8.06.2006 n. 13380), pari a 20 giorni (vedere art. 208, titolo VIIII del contratto collettivo ivi allegato), ovvero al risarcimento o all'indennità ritenuta di giustizia.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario».
In data 20 novembre 2023 si è costituita parte resistente chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda; in via subordinata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 28 marzo 2023, con riconoscimento al medesimo della indennità risarcitoria.
In data 8 febbraio 2024 parte ricorrente rifiutava la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 4 dicembre 2023, accettata dalla società resistente.
Nella medesima data veniva ordinato il deposito degli atti di indagine compiuti dai Carabinieri della Stazione di RA. L'11 marzo
2024 è stata acquisita l'annotazione di servizio redatta dai militari,
6 da cui è risultato che e , in data 8 Persona_1 Persona_2
marzo 2023, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano fermati, all'altezza della scuola elementare F. D'Onofrio, da un gruppo di donne (mamme di alcuni degli alunni) richiedenti il loro intervento.
In data 19 marzo 2024 sono stati escussi i testi e CP_2
Nella medesima udienza, parte ricorrente, Testimone_1
nell'evidenziare la palese divergenza tra le dichiarazioni rese dalle testi e la relazione di servizio a firma dei Carabinieri, ha chiesto, tra le altre, di inviare le prove testimoniali in questioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Matera e di escutere come teste il carabiniere . Persona_1
Con successiva ordinanza del 20 marzo 2023 veniva ordinato, ex art. 210 c.p.c., ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di
Potenza di depositare i verbali di sommarie informazioni di cui alla nota prot. n. 33/9-1 del 7 marzo 2024 del Comandante della Stazione di RA (attinenti all'intervento eseguito in data 8 marzo 2023 presso la Scuola Elementare D'Onofrio di RA).
In data 11 aprile 2024 veniva acquisita al processo l'annotazione prot. nr. 33/9-2 con cui il Comandante della Stazione dei Carabinieri di RA, Luogotenente C.S. comunicava Persona_3
che detto Comando per mero errore aveva indicato l'intervento, in data 8 marzo 2023, del personale del NAS di Potenza presso la
Scuola Primaria D'Onofrio di RA. In data 22 aprile 2024 veniva acquisita al giudizio l'annotazione prot. nr. 9/14-1 con cui il
Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Potenza comunicava di non aver mai redatto verbali di sommarie informazioni e di aver eseguito soltanto un'ispezione igienico- sanitaria presso il suindicato Istituto scolastico.
7 In data 11 luglio 2024 sono stati escussi i testi Testimone_2
e .
[...] Testimone_3
In data 1° ottobre 2024 sono stati escussi i testi Tes_4
, e .
[...] Persona_1 Testimone_5
In data 23 gennaio 2025 si è proceduto all'escussione,ex art. 254
c.p.c., di e Persona_1 CP_2 Testimone_1
. Testimone_5
In data 28 aprile 2025 le parti in giudizio hanno depositato note difensive autorizzate.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 maggio 2025, entrambe le parti depositavano note scritte, avendo termine sino al
26 giugno 2025.
II − Il ricorso è infondato.
Sulla presunta violazione del principio di specificità dell'addebito nella contestazione disciplinare.
Deve essere disattesa l'eccezione relativa alla genericità dei motivi addotti nella contestazione disciplinare sollevata da parte ricorrente.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che anche se la contestazione non è analitica, la stessa è legittima se contiene i dati
e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato, il che si verifica quando al lavoratore siano state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenendo conto del contesto in cui si sono svolti. In particolare, «al fine di valutare il grado di specificità della contestazione, si deve tener conto del contesto in cui i fatti di rilievo disciplinare si collocano, della natura e del contenuto dei fatti medesimi ed accertare se la mancata precisazione di alcuni elementi
8 fattuali (ad esempio di ordine temporale, spaziale o relativi alle esatte parole pronunciate) possa aver determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa» (Cass. 2 maggio 2023,
n. 11344).
Nel caso di specie, dalla lettera di contestazione (doc. n. 2 di parte ricorrente), non solo emerge chiaramente la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante ma la stessa è supportata da particolari inerenti a date, aspetti essenziali e luoghi della stessa, non essendo, conseguentemente, affatto minato il diritto di difesa della ricorrente.
III – Sulla ritenuta non tempestività dell'addebito disciplinare
Parimenti, non convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui i tempi nei quali la società ha addebitato i fatti contestati alla ricorrente mal si concilierebbero con l'impossibilità neanche temporanea di prosecuzione del rapporto.
Premesso che dal verificarsi degli eventi oggetto di addebito (8 marzo 2023) alla contestazione (21 marzo 2023) sono trascorsi solo
13 giorni (20 giorni, invece, sino alla data del licenziamento), è da osservarsi che, se è vero che il requisito dell'immediatezza condiziona la validità e tempestività del licenziamento per giusta causa (Cass. 6 marzo 2020, n. 6437), è altrettanto vero che
l'immediatezza deve ritenersi compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti nell'ambito di uno
“spatium deliberandi” la cui ampiezza dipende dalle specifiche situazioni di fatto, dalla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro e dalla necessità di porre in essere un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente,
9 valutando la validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.
Quindici giorni appaiono, dunque, assolutamente compatibili con le predette esigenze. Il requisito dell'immediatezza, da interpretarsi con ragionevole elasticità, è, d'altronde, compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando la condotta del lavoratore implichi una valutazione globale ed unitaria, come avvenuto nel caso di specie: solo il 16 marzo 2023, infatti, il dipartimento di Prevenzione Parte collettiva della Salute Umana dell' di ha comunicato CP_3
l'esito delle analisi effettuate sulla carne ritenuta avariata da parte ricorrente (doc. n. 8 di parte resistente), con successive specificazioni, da parte delle colleghe della ricorrente, avvenute in data 20 marzo 2023 (doc. n. 5 di parte resistente). La previa acquisizione dei risultati delle analisi appare opportuna sia ai fini di una ricostruzione più completa della vicenda che ai fini delle valutazioni da porre in essere prima dell'irrogazione della più grave sanzione disciplinare.
IV – Sull'eventuale illegittimità della sanzione per mancata pubblicazione del codice disciplinare e del regolamento interno aziendale.
L'eccezione è infondata.
È consolidato in giurisprudenza il principio per cui «ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali –
10 come, ad es., quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dallo loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970» (Cass. 17 ottobre 2013, n. 22791).
Atteso che gli addebiti oggetto di contestazione ineriscono alla violazione dei doveri di fedeltà, rispetto dell'immagine e reputazione del datore di lavoro, non rileva, ai fini della legittimità della contestazione e del licenziamento, l'affissione del Codice
Disciplinare.
V – Sull'asserita illegittimità del licenziamento per giusta causa
Parte ricorrente asserisce, in primis, l'insussistenza dei fatti addebitati, quali: 1) aver deliberatamente accusato l'Azienda di aver adoperato carne avariata, contribuendo in tal modo alla diffusione presso l'intero comprensorio scolastico di RA di notizie false ed incontrollate;
2) aver omesso di comunicare la sua personale supposizione al datore di lavoro; 3) aver provveduto alla cottura degli straccetti di carne in questione; 4) aver dichiarato alle forze dell'ordine che la società aveva adoperato carne avariata per il servizio di mensa scolastica, pur non essendo in possesso di alcun rilievo per sostenere predette accuse. Eventi, questi, reputati dalla società resistente idonei a compromettere il vincolo fiduciario, avendo la ricorrente contribuito alla diffusione di una notizia falsa, lesiva dell'onore, della immagine e della reputazione, con conseguente violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.
11 In merito, la lavoratrice allega: 1) di aver comunicato soltanto a
responsabile del centro cucina, di aver sentito un CP_2
forte odore derivante dalla carne in lavorazione, senza avvertire né i carabinieri né il sindaco (doc. nn. 4, 5 e 7), atteso che sono state «le mamme di alcuni bambini, tra cui la sig.ra Testimone_3
[…] informate dalla rappresentante della classe 4° A della primaria
D'Onofrio, sig.ra , a chiamare tanto i Persona_4
carabinieri di RA che il sindaco del medesimo comune»; 2) di aver comunicato tempestivamente le sue perplessità alla responsabile del centro di cottura, la quale CP_2
rappresentava l'azienda (doc. nn. 4, 5 e 7); 3) di aver cucinato gli straccetti di carne solo a seguito di ordine impartito dalla predetta CP_2
Premesso che la società non contesta alla ricorrente di aver
“chiamato” i Carabinieri (v. note di parte resistente pervenute il 28 aprile 2025), dalle prove testimoniali è emerso quanto segue.
Punti di addebito 1 e 4, che possono essere trattati congiuntamente.
ES : «Ricordo che l'8 marzo 2023 ero come sempre a CP_2
lavoro presso la sede di RA (la scuola). Ero arrivata qualche minuto prima delle altre colleghe, e mi stavo accingendo alla preparazione degli stracci di vitello, che avevo preso dalla cella frigorifera, quando nell'aprire il sottovuoto, è entrata in cucina la sig.ra […] che non appena entrata in cucina, mi Parte_1
disse che c'era cattivo odore. Io le risposi che mi sembrava che c'era lo stesso odore di quando era la sig.ra che si Parte_1
occupava della preparazione dei secondi. Indi, la sig.ra Parte_1
uscì dalla cucina ed io continuai ad occuparmi della preparazione
12 degli straccetti. […] Successivamente alle 9.30 arrivò in cucina anche la sig.ra all'epoca cuoca addetta alla Testimone_5
preparazione dei secondi. A questo punto io stessa chiesi alla sig.ra se sentisse un odore particolare in cucina. La sig.ra Tes_5
mi disse semplicemente che sentiva l'odore del Tes_5
soffritto che stava preparando la […]. Parte_1
Successivamente nel corso della giornata, quando verso le 11/11.30 arrivarono in cucina altre colleghe ( e Testimone_1 Per_5
, la sig.ra chiese a quest'ultime due colleghe se
[...] Tes_5
volessero assaggiare la pietanza e […] dissero che era buona. […]
Ho consegnato quindi in modo puntuale i pranzi ai vari plessi e sono rientrata presso la sede principale (plesso D'Onofrio in RA).
Ero appena rientrata presso il suddetto plesso, quando ricevetti una telefonata da parte di una collega del plesso Kindu. Non ricordo il nominativo della collega che mi telefonò (anche se posso dire che presso il plesso lavoravano comunque addette e Persona_6
). Con tale telefonata l'interlocutrice mi riferì Testimone_2
che si rifiutavano di somministrare i secondi. Sul momento non capii se si rifiutavano le colleghe o i docenti […]. Dopo che la sig.ra andò via (potevano essere le 15.15 circa) arrivò la Parte_1
segretaria della scuola di cui non ricordo il nome, la quale ci disse di non buttare gli straccetti, in quanto stavano arrivando i carabinieri. In effetti dopo un po' arrivarono i carabinieri. In particolare, un carabiniere ci disse che la sig.ra (rectius Parte_1
) aveva riferito che erano stati cucinati degli Parte_1
straccetti avariati. Il carabiniere si chiamava ma non so il Per_1
nome di battesimo»;
13 ES : «Ricordo che l'8 marzo 2023 arrivai Testimone_1
presso il plesso D'Onofrio verso le ore 11 per iniziare la mia consueta attività lavorativa. Arrivai presso il plesso con la collega e la situazione era tranquilla. Dopo qualche minuto, Persona_5
mentre io mi trovavo in cucina per le mie incombenze insieme alle colleghe e nonché la sig.ra Tes_5 Parte_1 CP_2
mi chiese di assaggiare gli straccetti di carne che avevano Tes_5
cucinato in precedenza. Io assaggiai gli straccetti ed erano buoni.
[…] Dopo che la sig.ra tornò dalla consegna dei cibi presso i CP_2
plessi, ci riferì, se non ricordo male, che le docenti di alcuni plessi si erano rifiutate di far servire ai bimbi gli straccetti. […]
Stavamo per servire i secondi quando le docenti lì presenti ci dissero di non servirli, poiché avevano già avuto notizia dall'esterno che anche negli altri plessi non era stata servita la carne. Io nell'occasione proposi di assaggiare preliminarmente gli straccetti prima di servirli (avendoli io stessa già assaggiati due volte in precedenza), ma le docenti reiterarono il loro rifiuto, specificando che il motivo del loro rifiuto non era dato tanto dall'odore della carne, quanto piuttosto a dei commenti negativi.
[…] Mentre ero in cucina con la sig.ra arrivò quindi la CP_2
segretaria del plesso scolastico D'Onofrio, di cui non so il nome (nel frattempo verso le 15 la era andata via, avendo Parte_1
terminato l'orario di lavoro), la quale ci chiese innanzitutto se avevamo buttato gli straccetti (e noi le rispondemmo che era ancora in cucina) e poi, in un secondo momento ci disse di non buttare gli straccetti, poiché stavano per arrivare i carabinieri. Noi non abbiamo buttato via gli straccetti e abbiamo continuato a pulire la cucina.
Dopo un po' arrivarono due carabinieri, di cui uno di nome
14 ( il nome di battesimo, se non ricordo male), ci Per_1 Per_1
disse che la sig.ra era venuta (non so dove) a Parte_1
denunciare che nella cucina del plesso RA si era somministrata carne avariata»;
ES : «ricordo che nel febbraio – marzo Testimone_2
2023 mi trovavo, come di consueto, presso la mia sede di RA quando dopo aver servito il primo piatto ai bambini, una delle maestre è venuta presso il locale dove mi trovavo (in cucina) riferendo che avevano chiamato dall'altro plesso Matteotti che
c'era un problema con il “secondo”. In quel frangente mi trovavo in cucina con la mia collega Di conseguenza Testimone_6
le maestre mi dissero di non servire il “secondo”, proprio perché
c'era stata questa segnalazione e di chiamare la cucina centrale
(plesso D' Onofrio) al fine di far arrivare altro “secondo”.
In tale occasione io non assaggiai la carne in questione né ricordo avesse un odore particolare»
ES : «Ricordo comunque di aver ricevuto un Testimone_3
messaggio whatsapp sul gruppo scuola (dove io partecipavo e partecipo con le altre mamme dei bimbi del plesso) con il quale ci veniva notiziato che il “secondo” previsto quale pietanza di quel giorno (carne), sarebbe stato sostituito con altra tipologia di cibo, poiché dal plesso Matteotti era partita una segnalazione con la quale si diceva che la carna era maleodorante. Tale messaggio whatsapp venne inviato dalla rappresentante di classe sig.ra
. Dopo aver letto il messaggio mi recai Persona_4
presso la scuola di mio figlio (erano circa le 14.15) al fine di sincerarmi dell'accaduto e in tale occasione erano presenti un
15 gruppo di mamme come me fuori dall'istituto. Ovviamente eravamo tutte preoccupate per quanto stava accadendo per la suindicata pietanza e ad un certo punto, non so chi tra i presenti (eravamo una ventina), chiamò i Carabinieri. Di certo non fui io a chiamarli. […]
Confermo che nel messaggio whatsapp di cui ho riferito prima, la docente di cui non so il nominativo, aveva riferito di non far assolutamente servire i “secondi” previsti per quella giornata, che dovevano essere sostituiti con altro cibo».
ES : «Ricordo che, appunto l'8 marzo Testimone_4
2023, venni contattata da un'insegnante del plesso Matteotti che mi notiziava della circostanza che la carne non era stata somministrata ai bambini poiché aveva un odore molto forte. Di conseguenza l'insegnante mi chiedeva di informare il plesso
D'Onofrio che la carne era maleodorante e quindi di non somministrarla ai bambini. Invero, presso il plesso i CP_4
pasti venivano somministrati un'ora dopo rispetto il plesso Matteotti.
La telefonata avvenne verso le ore 12:30 – 13:00. A questo punto io informai telefonicamente le maestre del D'Onofrio di tale circostanza. Ho chiamato in particolare la maestra CP_5
(la quale nulla sapeva di quanto accaduto in quanto
[...]
non era ancora orario di pranzo) e nel frattempo, sul gruppo whatsapp della commissione mensa, le referenti degli altri istituti riportavano che anche loro non avevano provveduto a somministrare la carne ai bambini in quanto la carne aveva un odore “molto forte”. Subito dopo avvisai le mamme sui vari gruppi whatsapp del fatto che la carne non era stata somministrata».
16 ES «ricordo che l'8 marzo 2023 (ricordo il Persona_1
giorno esatto in quanto Festa della Donna) ero in servizio con il collega ed io ero il capo pattuglia. Mentre mi Persona_2
trovavo di servizio sulla strada, ad un certo punto mentre transitavamo su via Lanzillotti in RA, all'altezza della scuola elementare D'Onofrio erano presenti alcune mamme le quali ci fecero cenno di fermarci per rappresentarci una problematica.
Ricordo la presenza tra le donne di nonché la Testimone_3
moglie del fotografo di RA di cui non ricordo il nome. Erano circa 10 – 15 donne. Dissi all'autista di fermarsi e cominciai a parlare con , la quale mi rappresentò che vi era un Testimone_3
problema con la mensa scolastica in quanto mi disse che vi era un problema con la somministrazione della carne ai bambini. Ricordo che in tale frangente concitato si avvicinò al sottoscritto la ricorrente la quale mi rappresentò che voleva sporgere una denuncia-querela in ordine a delle problematiche sul posto di lavoro. Io le dissi che in tale momento ero preso a verificare la problematica degli alimenti che mi era stata prospettata in precedenza e quindi riferì alla che poteva passare Parte_1
successivamente in caserma per sporgere la denuncia o rivolgersi
a me in un secondo momento. Non ricordo che in tale frangente la mi parlasse della problematica della carne. […] Parte_1
Voglio precisare che quando mi fermai con il gruppo delle mamme e chiesi come mai fossero tutti lì presenti, mi fu detto dalla moglie del fotografo o dalla che c'era stato un “tam tam” sul gruppo Tes_3
whatsapp in ordine agli alimenti avariati. […] La mi disse che CP_2
il “tam tam” ingenerato dalle mamme potesse trovare giustificazione da una dipendente della società che voleva solo generare scompiglio
17 per contrasti lavorativi;
non ricordo che mi indicò dei nomi in particolare»;
ES : «Verso le 14.30 circa ricordo che Testimone_5
vennero in cucina i Carabinieri. Un carabiniere solo mi disse, all'interno della cucina, che era venuto presso il plesso in quanto la ricorrente gli aveva detto che c'era la carne avariata;
il carabiniere era ». Persona_7
Da una lettura combinata delle dichiarazioni testimoniali si deduce, dunque, che:
- la ricorrente ha comunicato a di aver sentito un CP_2
forte odore derivante dalla carne in lavorazione;
- la diffusione nelle chat whatsapp è sì stata determinata dal messaggio inviato dalla rappresentante di classe Persona_4
e da ma, atteso che per le testi
[...] Testimone_4 CP_2
e la carne
[...] Testimone_1 Testimone_2
non aveva un odore diverso dal normale, è deducibile che sia la decisione dei docenti delle scuole di non far consumare la carne ai minori, sia la prima diffusione della notizia a soggetti esterni rispetto alla società, siano state determinate da quanto asserito da parte ricorrente;
- la ricorrente ha dichiarato a che la società Persona_1
resistente aveva somministrato carne avariata (testi CP_2
e . Detta risultanza, pur Testimone_1 Testimone_5
smentita dal carabiniere trova conferma anche Persona_1
all'esito dell'avvenuto confronto tra quest'ultimo e le restanti testi, le quali hanno, altresì, precisato quanto segue:
18 ES : «Quando ho utilizzato il termine Testimone_1
“denunciare” avrei potuto utilizzare anche il termine “riportato, comunicato, dichiarato”. Quindi quello che voglio ribadire è che
l'appuntato quando è arrivato presso il plesso ci aveva Per_1
detto (alla sottoscritta, alla alla e alla ) CP_2 Tes_5 Per_5
che la sua presenza era dovuta perché la signora Parte_1
aveva raccontato allo stesso sig. che quel giorno si era Per_1
cucinata carne avariata ed era stata somministrata ai bambini».
ES «all'uscio della cucina della mensa, ho visto che CP_2
l'appuntato con un tono da me giudicato ironico e scherzoso, dirci
“cosa è successo?” (o frase simile), in quanto la sig.ra Parte_1
aveva riferito che avevamo cucinato carne avariata. Quindi, ribadisco, che il disse il nome della signora Per_1 Parte_1
a me e alle mie colleghe».
Nonostante il teste non ricordi che la ricorrente gli Persona_1
abbia parlato della problematica della carne, la circostanza che ciò sia avvenuto e che sia stata la stessa a dichiarare che fosse avariata emerge da quanto riferito dalle tre testimoni di cui sopra. Inoltre, rileva anche quanto asserito dalla ricorrente stessa nel proprio ricorso: «La sig.ra […] veniva soltanto ascoltata sui Parte_1
fatti in questione, in qualità di persona informata (ascoltata in presenza del marito […] nello stesso istituto scolastico in data
08.03.2023» (p. 10).
Punti di addebito 2) e 3) che possono trattarsi comunque congiuntamente.
19 È circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente abbia comunicato le sue perplessità in ordine agli straccetti di alla sola Pt_5 CP_2
senza avvertire, dunque, i vertici aziendali (p. 10 del ricorso).
[...]
ES «Le proposi di chiamare la sig.ra CP_2 [...]
(amministratore della società). Tuttavia, la Parte_6
mi rispose di no, dicendo che era tutto tranquillo». Parte_1
Appare opportuno sin da subito evidenziare che è CP_2
responsabile del centro di cottura e tale è circostanza provata sia documentalmente (doc. nn. 4, 5 e 7 di parte ricorrente;
doc. n. 8 di parte resistente), sia a mezzo delle dichiarazioni testimoniali di
(«A questo punto io chiamai al telefono la Testimone_2
responsabile di nome al fine di riferirle quanto CP_2
poc'anzi accaduto»), («Ricordo che Testimone_5
all'epoca lavoravo con (la responsabile)»), CP_6 Per_1
(«mi informai su chi fosse la responsabile del plesso. Mi
[...]
dissero che era la signora e mi interfacciai con questa)». CP_2
Tuttavia, stante la delicatezza della questione, considerato che la somministrazione di cibo avviene, nel caso di specie, verso minori e che la ricorrente era anche addetta alla preparazione di cibi per intolleranti, in ottemperanza ai doveri di diligenza e buona fede che dovrebbero caratterizzare ogni rapporto contrattuale, la dipendente, cogliendo la sollecitazione proveniente dalla stessa
avrebbe dovuto interfacciarsi con l'amministratrice CP_2
pro tempore della società, prima di cucinare gli straccetti ritenuti avariati solo per il timore di ricevere una sanzione disciplinare (p.
11 del ricorso, ove testualmente si legge: «quanto alla cottura degli straccetti di carne cucinati, la ricorrente, dopo il controllo
20 effettuato dalla sig.ra e da tutte le altre colleghe presenti CP_2
in sala cucina (anche per quanto concerne la data di scadenza), le quali hanno anche assaggiato tale carne (vedere la contestazione disciplinare inviata dal datore di lavoro), visto anche l'ordine impartito in tal senso dalla ha regolarmente cucinato la CP_2
stessa (in caso di rifiuto la ricorrente sarebbe incorsa certamente in una delle due ipotesi - lettere i e l - di licenziamento per gravi mancanze di cui all'art. 213 del CCNL di riferimento»).
Sono, conseguentemente, da ritenersi sussistenti i fatti addebitati.
Parte ricorrente contesta, inoltre, la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'addebito.
Sul punto, sono necessarie alcune notazioni.
L'art. 2119 c.c. consente il licenziamento per giusta causa quando il comportamento del lavoratore è talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa, occorre valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, l'intensità dell'elemento soggettivo e la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la prestazione del lavoratore sia tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo al CCNL ratione temporis applicabile (doc. n. 9 di parte resistente), l'art. 213 si limita a prevedere l'applicazione della sanzione disciplinare del
21 licenziamento per giusta causa, in via esemplificativa, per le seguenti infrazioni: «a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 144; b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria); e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 144; l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza».
La tipizzazione di cui al predetto CCNL è meramente esemplificativa, fermo restando che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta
22 nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, costituendo la scala valoriale formulata dalle parti sociali solo uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (ex plurimis, Cass. 16 luglio
2019, n. 19023; Cass. 19 agosto 2020, n. 17321).
D'altronde, «ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza» (Cass. 7 giugno
2022, n. 18334).
Mutuando siffatti principi nel caso di specie, è da ritenersi che la condotta tenuta dalla lavoratrice è idonea a minare, irrimediabilmente (e non già temporaneamente), il rapporto fiduciario tra le parti, ove si consideri che il fatto posto in essere si è rivelato lesivo dell'onore, della immagine e della reputazione della società e ben poteva essere evitato se la ricorrente, in ossequio al dovere di diligenza e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, avesse sin da subito manifestato il suo timore all'amministratrice della società. Che i fatti avrebbero
23 avuto un diverso esito ove la dipendente si fosse interfacciata con
i gestori della società, è deducibile, d'altronde, dalla circostanza che quest'ultima, avuta cognizione della notizia, ha prontamente deciso di sostituire le portate del secondo.
ES «L'amministratore mi disse di sostituire il CP_2
secondo; di conseguenza io presi il formaggio “galbanone” e mi recai nuovamente presso il plesso Kindu, al fine di effettuare la predetta sostituzione. Quando arrivai presso il plesso Kindu, sul carrello delle signore che dovevano servire il secondo, c'era la teglia chiusa e quindi non aperta, sia del secondo che dei contorni ( che quindi non erano stati somministrati). Io stessa diedi una mano alle colleghe, al fine di servire il formaggio “galbanone”, come in effetti avvenne. Quindi terminato di servire il formaggio mi recai altresì presso il plesso Matteotti Di RA, al fine di servire anche qui il formaggio “galbanone”. Quando arrivai presso il plesso Matteoti;
tuttavia il piano superiore aveva già somministrato i secondi preparati in precedenza (gli straccetti), mentre al piano inferiore gli straccetti non erano stati serviti. I bimbi avevano già mangiato la frutta e quindi non feci in tempo a dare loro il formaggio
“galbanone”. Mi arrivò quindi una telefonata da parte o della sig.ra o (non ricordo bene chi dei due) con la quale Parte_1 Per_5
venivo informata che anche il plesso D'Onofrio rifiutava di mangiare gli straccetti. Chiamai quindi di nuovo l'amministratore della società che mi disse di servire presso il plesso D'Onofrio il prosciutto cotto in luogo del secondo in precedenza preparato.
Dopo la suddetta telefonata ritornai presso la sede principale e trovai le altre colleghe che si accingevano ad affettare il prosciutto, al fine
24 di servirlo ai bimbi. Io stesso aiutai le colleghe a servire il prosciutto cotto ai bimbi, come in effetti avvenne. Dopo di che, una volta che servimmo il prosciutto ai bimbi, io e le colleghe tornammo in cucina».
ES : «vedendo che anche la sig.ra Testimone_1 Tes_5
e stavano affettando il prosciutto per servirlo al Parte_1
posto degli straccetti, anche io diedi loro una mano per servirlo in un secondo momento ai bimbi. Di sicuro non fui io a prendere la decisione di affettare il , né sentii altri a parte i presenti, Parte_7
dare disposizioni in proposito».
Ma viepiù: la ricorrente non solo non ha avvertito il proprio datore di lavoro ma ha proseguito nella cottura del cibo ritenuto avariato.
I fatti, come ricostruiti in questa sede, sono suscettibili di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far presumere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio dell'interesse datoriale che soltanto il recesso dal rapporto è idoneo a soddisfare in modo efficace.
Il provvedimento di licenziamento deve, dunque, ritenersi legittimo, in conformità con le previsioni del CCNL aziendale e alla luce della svolta valutazione circa l'intensità della lesione del vincolo fiduciario ai fini del giudizio di proporzionalità tra sanzione e fatto contestato.
VI - Le spese del procedimento possono essere interamente compensate stante la diversa qualità soggettiva tra le parti e il non agevole accertamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Matera, lì 24 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa Tiziana Perillo, addetta per l'Ufficio per il Processo.
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 950/2023 vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Castellamare di Stabia
(NA), rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Fontana, Ivana Aiello
e Domenico Cimminiello
- RESISTENTE -
OGGETTO: licenziamento disciplinare
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 10 ottobre 2023
[...]
ha allegato: Parte_1
1 - di aver lavorato alle dipendenze della società resistente
(occupante oltre 15 dipendenti) dall'8 novembre 2021 al 28 marzo
2023, data di avvenuto licenziamento per presunta giusta causa (doc. nn. 1-2);
- di essere stata assunta con la qualifica di operaia di 5° livello
e mansione di cuoca (CCNL Pubblici esercizi Ristorazione e
Turismo), mediante contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, presso il centro di cottura ubicato nella Scuola
Primaria “D'Onofrio”, sita nel comune di RA, percependo retribuzione lorda mensile di € 856,72 (doc. nn. 1 e 6);
- di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare dalla società in data 21 marzo 2023, del seguente tenore letterale (che si riporta ai fini di una più agevole ricostruzione dei fatti): «In data
8.03.2023 la nostra Società è stata interpellata in via d'urgenza da una docente della Scuola dell'Infanzia di RA (MT), […] segnalando che la seconda portata della nostra società, nella fattispecie straccetti di carne bovina, emanava un cattivo odore. La gravità delle segnalazioni ricevute e il clamore che nel giro di poche ore tali incontrollate notizie hanno suscitato presso il comprensorio scolastico di RA hanno indotto la nostra società ad eseguire tutti gli accertamenti del caso, all'esito dei quali è emerso che Lei, nella predetta data, assegnata presso il centro di Cottura della
Scuola Primaria “D'Onofrio” di RA (MT), alla Via
Lanzillotti, 320, con mansioni di cuoca, si è recata all'interno del suindicato centro di cottura, nel mentre la sua collega, di lavoro era impegnata ad aprire le confezioni sigillate CP_2
“sottovuoto” di straccetti di carne bovina per disporli sulla taglia e provvedere alla loro cottura, asserendo che detta carne era in
2 cattivo stato e maleodorante. Nonostante la gravità delle Sue Part affermazioni, che in base alle Sue ordinarie mansioni, si occupa, fra l'altro, della cottura di tutte le portate (primo piatto, secondo piatto e contorno), in favore degli alunni che dichiarano problemi di intolleranza alimentare e/o celiachia, nella predetta data ha poi provveduto alla cottura degli straccetti di carne in questione, affinché questi ultimi fossero serviti agli alunni, ai docenti e ai collaboratori scolastici dei vari plessi serviti dal centro di cottura dove Lei risulta assegnata. Difatti, all'esito degli accertamenti compiuti dalla nostra Società è emerso che gli straccetti di carne da
Lei cucinati sono stati consumati da una collaboratrice scolastica del plesso di via Caduti di Kindu e sono stati serviti anche a due alunni celiaci [..], sebbene poi da questi ultimi non mangiati per decisione dei rispettivi docenti e genitori a seguito della circolazione delle predette false notizie. Intorno alle ore 15.00 dell'8/03/2023, Part dopo aver concluso il Suo turno di servizio, prima di abbandonare il presso scolastico “D'Onofrio”, alla presenza delle
Sue colleghe di lavoro, ha contattato telefonicamente il Suo coniuge, avvisandolo della necessità di recarsi immediatamente presso il comando dei Carabinieri di RA per segnalare la presenza di carne avariata presso il suddetto centro di cottura gestito dalla nostra società. Ed infatti, alle ore 15.40 circa, presso il centro di cottura dell'istituto scolastico “D'Onofrio”, si sono recati due Carabinieri del locale comando, affermando di aver raccolto poco prima le Sue dichiarazioni, secondo cui, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la avrebbe Controparte_1
impiegato carne avariata presso il servizio di mensa scolastica. La presenza dei Carabinieri presso il suindicato centro di cottura ha,
3 dunque, causato l'immediato intervento del Sindaco del Comune di
RA, che, a sua volta, ha allertato l' Controparte_3
, la quale ha poi provveduto al sequestro della
[...]
carne per sottoporla agli accertamenti del caso. […] Infine, in data
16.03.2023 il dipartimento di Prevenzione collettiva della Salute Parte Umana dell' di ha comunicato l'esito delle analisi, CP_3
accertando che la carne in questione rispettava tutti i requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla legge. […]
Le contestiamo pertanto quanto sopra, […] rilevando che dall'esame delle suindicate circostanze risulta che Lei ha deliberatamente accusato l'Azienda di aver adoperato carne avariata per il servizio mensa scolastico, contribuendo in tal modo alla diffusione presso l'intero comprensorio scolastico di
RA di notizie false ed incontrollate. Le contestiamo, inoltre, che Lei, pur avendo sostenuto che la carne in questione fosse in cattivo stato e maleodorante, non solo ha omesso di comunicare tale Sua personale ed inveritiera supposizione al Suo datore di lavoro, impedendogli di intervenire e di verificare i suoi sospetti, ma ha pure, contraddittoriamente, provveduto alla cottura di quegli straccetti di carne, da Lei ritenuti avariati, affinché gli stessi fossero poi servizi agli alunni, docenti e collaboratori scolastici. Allo stesso modo, Le contestiamo che, dopo aver provveduto alla cottura della carne in questione, Lei ha provveduto
a dichiarare alle forze dell'ordine che la nostra Società aveva adoperato carne avariata per il servizio di mensa scolastica, pur non essendo in possesso di alcun rilievo per sostenere simili, gravissime accuse nei confronti dell . I fatti sopra descritti CP_3
integrano un grave inadempimento agli obblighi della legge e dal
4 contratto di lavoro, oltre ad aver arrecato alla nostra società ingenti danni all'immagine e alla reputazione, resi ancor più gravi alla luce del pubblico servizio erogato in favore del comune di RA
[…]»;
- di aver contestato, tramite il sindacato UIL, quanto indicato nella missiva di contestazione disciplinare (doc. n. 2);
- di aver ricevuto, in data 28 marzo 2023, lettera di licenziamento per giusta causa, impugnata a mezzo pec il 13 aprile
2023 (doc. nn. 2-3);
- di ritenere il licenziamento irrogato illegittimo per:
a) violazione del principio di specificità e determinatezza dell'addebito nella contestazione disciplinare;
b) intempestività dell'addebito, atteso che il fatto contestato è avvenuto in data 8 marzo 2023 e la contestazione in data 21 marzo
2023;
c) mancata pubblicazione del codice disciplinare e del regolamento interno aziendale, in violazione dell'art. 7 l. 300/1970;
d) insussistenza delle condotte addebitate;
e) mancanza di proporzione tra fatti addebitati e sanzione inflitta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Al Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di discussione e concesso termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Accertata la totale infondatezza, illegittimità, la totale insussistenza del fatto materiale contestato e la sproporzionalità del licenziamento irrogato, ordinare alla società Parte_4
[... [.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Castellamare di Stabia (NA), alla Traversa Schito, 33, di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, sospendendo
l'efficacia del licenziamento impugnato e condannare la stessa società al pagamento dell'indennità risarcitoria ed al risarcimento di tutti i danni derivanti dal recesso medesimo dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro
(l'ultima retribuzione. globale di fatto percepita dal lavoratore risultava di € 856,72 lordi – vedere il prospetto paga del mese di gennaio 2023), ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso, ex art. 2119 c.c. (Cass.
8.06.2006 n. 13380), pari a 20 giorni (vedere art. 208, titolo VIIII del contratto collettivo ivi allegato), ovvero al risarcimento o all'indennità ritenuta di giustizia.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario».
In data 20 novembre 2023 si è costituita parte resistente chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda; in via subordinata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 28 marzo 2023, con riconoscimento al medesimo della indennità risarcitoria.
In data 8 febbraio 2024 parte ricorrente rifiutava la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 4 dicembre 2023, accettata dalla società resistente.
Nella medesima data veniva ordinato il deposito degli atti di indagine compiuti dai Carabinieri della Stazione di RA. L'11 marzo
2024 è stata acquisita l'annotazione di servizio redatta dai militari,
6 da cui è risultato che e , in data 8 Persona_1 Persona_2
marzo 2023, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano fermati, all'altezza della scuola elementare F. D'Onofrio, da un gruppo di donne (mamme di alcuni degli alunni) richiedenti il loro intervento.
In data 19 marzo 2024 sono stati escussi i testi e CP_2
Nella medesima udienza, parte ricorrente, Testimone_1
nell'evidenziare la palese divergenza tra le dichiarazioni rese dalle testi e la relazione di servizio a firma dei Carabinieri, ha chiesto, tra le altre, di inviare le prove testimoniali in questioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Matera e di escutere come teste il carabiniere . Persona_1
Con successiva ordinanza del 20 marzo 2023 veniva ordinato, ex art. 210 c.p.c., ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di
Potenza di depositare i verbali di sommarie informazioni di cui alla nota prot. n. 33/9-1 del 7 marzo 2024 del Comandante della Stazione di RA (attinenti all'intervento eseguito in data 8 marzo 2023 presso la Scuola Elementare D'Onofrio di RA).
In data 11 aprile 2024 veniva acquisita al processo l'annotazione prot. nr. 33/9-2 con cui il Comandante della Stazione dei Carabinieri di RA, Luogotenente C.S. comunicava Persona_3
che detto Comando per mero errore aveva indicato l'intervento, in data 8 marzo 2023, del personale del NAS di Potenza presso la
Scuola Primaria D'Onofrio di RA. In data 22 aprile 2024 veniva acquisita al giudizio l'annotazione prot. nr. 9/14-1 con cui il
Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Potenza comunicava di non aver mai redatto verbali di sommarie informazioni e di aver eseguito soltanto un'ispezione igienico- sanitaria presso il suindicato Istituto scolastico.
7 In data 11 luglio 2024 sono stati escussi i testi Testimone_2
e .
[...] Testimone_3
In data 1° ottobre 2024 sono stati escussi i testi Tes_4
, e .
[...] Persona_1 Testimone_5
In data 23 gennaio 2025 si è proceduto all'escussione,ex art. 254
c.p.c., di e Persona_1 CP_2 Testimone_1
. Testimone_5
In data 28 aprile 2025 le parti in giudizio hanno depositato note difensive autorizzate.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 maggio 2025, entrambe le parti depositavano note scritte, avendo termine sino al
26 giugno 2025.
II − Il ricorso è infondato.
Sulla presunta violazione del principio di specificità dell'addebito nella contestazione disciplinare.
Deve essere disattesa l'eccezione relativa alla genericità dei motivi addotti nella contestazione disciplinare sollevata da parte ricorrente.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che anche se la contestazione non è analitica, la stessa è legittima se contiene i dati
e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato, il che si verifica quando al lavoratore siano state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenendo conto del contesto in cui si sono svolti. In particolare, «al fine di valutare il grado di specificità della contestazione, si deve tener conto del contesto in cui i fatti di rilievo disciplinare si collocano, della natura e del contenuto dei fatti medesimi ed accertare se la mancata precisazione di alcuni elementi
8 fattuali (ad esempio di ordine temporale, spaziale o relativi alle esatte parole pronunciate) possa aver determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa» (Cass. 2 maggio 2023,
n. 11344).
Nel caso di specie, dalla lettera di contestazione (doc. n. 2 di parte ricorrente), non solo emerge chiaramente la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante ma la stessa è supportata da particolari inerenti a date, aspetti essenziali e luoghi della stessa, non essendo, conseguentemente, affatto minato il diritto di difesa della ricorrente.
III – Sulla ritenuta non tempestività dell'addebito disciplinare
Parimenti, non convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui i tempi nei quali la società ha addebitato i fatti contestati alla ricorrente mal si concilierebbero con l'impossibilità neanche temporanea di prosecuzione del rapporto.
Premesso che dal verificarsi degli eventi oggetto di addebito (8 marzo 2023) alla contestazione (21 marzo 2023) sono trascorsi solo
13 giorni (20 giorni, invece, sino alla data del licenziamento), è da osservarsi che, se è vero che il requisito dell'immediatezza condiziona la validità e tempestività del licenziamento per giusta causa (Cass. 6 marzo 2020, n. 6437), è altrettanto vero che
l'immediatezza deve ritenersi compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti nell'ambito di uno
“spatium deliberandi” la cui ampiezza dipende dalle specifiche situazioni di fatto, dalla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro e dalla necessità di porre in essere un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente,
9 valutando la validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.
Quindici giorni appaiono, dunque, assolutamente compatibili con le predette esigenze. Il requisito dell'immediatezza, da interpretarsi con ragionevole elasticità, è, d'altronde, compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando la condotta del lavoratore implichi una valutazione globale ed unitaria, come avvenuto nel caso di specie: solo il 16 marzo 2023, infatti, il dipartimento di Prevenzione Parte collettiva della Salute Umana dell' di ha comunicato CP_3
l'esito delle analisi effettuate sulla carne ritenuta avariata da parte ricorrente (doc. n. 8 di parte resistente), con successive specificazioni, da parte delle colleghe della ricorrente, avvenute in data 20 marzo 2023 (doc. n. 5 di parte resistente). La previa acquisizione dei risultati delle analisi appare opportuna sia ai fini di una ricostruzione più completa della vicenda che ai fini delle valutazioni da porre in essere prima dell'irrogazione della più grave sanzione disciplinare.
IV – Sull'eventuale illegittimità della sanzione per mancata pubblicazione del codice disciplinare e del regolamento interno aziendale.
L'eccezione è infondata.
È consolidato in giurisprudenza il principio per cui «ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali –
10 come, ad es., quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dallo loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970» (Cass. 17 ottobre 2013, n. 22791).
Atteso che gli addebiti oggetto di contestazione ineriscono alla violazione dei doveri di fedeltà, rispetto dell'immagine e reputazione del datore di lavoro, non rileva, ai fini della legittimità della contestazione e del licenziamento, l'affissione del Codice
Disciplinare.
V – Sull'asserita illegittimità del licenziamento per giusta causa
Parte ricorrente asserisce, in primis, l'insussistenza dei fatti addebitati, quali: 1) aver deliberatamente accusato l'Azienda di aver adoperato carne avariata, contribuendo in tal modo alla diffusione presso l'intero comprensorio scolastico di RA di notizie false ed incontrollate;
2) aver omesso di comunicare la sua personale supposizione al datore di lavoro; 3) aver provveduto alla cottura degli straccetti di carne in questione; 4) aver dichiarato alle forze dell'ordine che la società aveva adoperato carne avariata per il servizio di mensa scolastica, pur non essendo in possesso di alcun rilievo per sostenere predette accuse. Eventi, questi, reputati dalla società resistente idonei a compromettere il vincolo fiduciario, avendo la ricorrente contribuito alla diffusione di una notizia falsa, lesiva dell'onore, della immagine e della reputazione, con conseguente violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.
11 In merito, la lavoratrice allega: 1) di aver comunicato soltanto a
responsabile del centro cucina, di aver sentito un CP_2
forte odore derivante dalla carne in lavorazione, senza avvertire né i carabinieri né il sindaco (doc. nn. 4, 5 e 7), atteso che sono state «le mamme di alcuni bambini, tra cui la sig.ra Testimone_3
[…] informate dalla rappresentante della classe 4° A della primaria
D'Onofrio, sig.ra , a chiamare tanto i Persona_4
carabinieri di RA che il sindaco del medesimo comune»; 2) di aver comunicato tempestivamente le sue perplessità alla responsabile del centro di cottura, la quale CP_2
rappresentava l'azienda (doc. nn. 4, 5 e 7); 3) di aver cucinato gli straccetti di carne solo a seguito di ordine impartito dalla predetta CP_2
Premesso che la società non contesta alla ricorrente di aver
“chiamato” i Carabinieri (v. note di parte resistente pervenute il 28 aprile 2025), dalle prove testimoniali è emerso quanto segue.
Punti di addebito 1 e 4, che possono essere trattati congiuntamente.
ES : «Ricordo che l'8 marzo 2023 ero come sempre a CP_2
lavoro presso la sede di RA (la scuola). Ero arrivata qualche minuto prima delle altre colleghe, e mi stavo accingendo alla preparazione degli stracci di vitello, che avevo preso dalla cella frigorifera, quando nell'aprire il sottovuoto, è entrata in cucina la sig.ra […] che non appena entrata in cucina, mi Parte_1
disse che c'era cattivo odore. Io le risposi che mi sembrava che c'era lo stesso odore di quando era la sig.ra che si Parte_1
occupava della preparazione dei secondi. Indi, la sig.ra Parte_1
uscì dalla cucina ed io continuai ad occuparmi della preparazione
12 degli straccetti. […] Successivamente alle 9.30 arrivò in cucina anche la sig.ra all'epoca cuoca addetta alla Testimone_5
preparazione dei secondi. A questo punto io stessa chiesi alla sig.ra se sentisse un odore particolare in cucina. La sig.ra Tes_5
mi disse semplicemente che sentiva l'odore del Tes_5
soffritto che stava preparando la […]. Parte_1
Successivamente nel corso della giornata, quando verso le 11/11.30 arrivarono in cucina altre colleghe ( e Testimone_1 Per_5
, la sig.ra chiese a quest'ultime due colleghe se
[...] Tes_5
volessero assaggiare la pietanza e […] dissero che era buona. […]
Ho consegnato quindi in modo puntuale i pranzi ai vari plessi e sono rientrata presso la sede principale (plesso D'Onofrio in RA).
Ero appena rientrata presso il suddetto plesso, quando ricevetti una telefonata da parte di una collega del plesso Kindu. Non ricordo il nominativo della collega che mi telefonò (anche se posso dire che presso il plesso lavoravano comunque addette e Persona_6
). Con tale telefonata l'interlocutrice mi riferì Testimone_2
che si rifiutavano di somministrare i secondi. Sul momento non capii se si rifiutavano le colleghe o i docenti […]. Dopo che la sig.ra andò via (potevano essere le 15.15 circa) arrivò la Parte_1
segretaria della scuola di cui non ricordo il nome, la quale ci disse di non buttare gli straccetti, in quanto stavano arrivando i carabinieri. In effetti dopo un po' arrivarono i carabinieri. In particolare, un carabiniere ci disse che la sig.ra (rectius Parte_1
) aveva riferito che erano stati cucinati degli Parte_1
straccetti avariati. Il carabiniere si chiamava ma non so il Per_1
nome di battesimo»;
13 ES : «Ricordo che l'8 marzo 2023 arrivai Testimone_1
presso il plesso D'Onofrio verso le ore 11 per iniziare la mia consueta attività lavorativa. Arrivai presso il plesso con la collega e la situazione era tranquilla. Dopo qualche minuto, Persona_5
mentre io mi trovavo in cucina per le mie incombenze insieme alle colleghe e nonché la sig.ra Tes_5 Parte_1 CP_2
mi chiese di assaggiare gli straccetti di carne che avevano Tes_5
cucinato in precedenza. Io assaggiai gli straccetti ed erano buoni.
[…] Dopo che la sig.ra tornò dalla consegna dei cibi presso i CP_2
plessi, ci riferì, se non ricordo male, che le docenti di alcuni plessi si erano rifiutate di far servire ai bimbi gli straccetti. […]
Stavamo per servire i secondi quando le docenti lì presenti ci dissero di non servirli, poiché avevano già avuto notizia dall'esterno che anche negli altri plessi non era stata servita la carne. Io nell'occasione proposi di assaggiare preliminarmente gli straccetti prima di servirli (avendoli io stessa già assaggiati due volte in precedenza), ma le docenti reiterarono il loro rifiuto, specificando che il motivo del loro rifiuto non era dato tanto dall'odore della carne, quanto piuttosto a dei commenti negativi.
[…] Mentre ero in cucina con la sig.ra arrivò quindi la CP_2
segretaria del plesso scolastico D'Onofrio, di cui non so il nome (nel frattempo verso le 15 la era andata via, avendo Parte_1
terminato l'orario di lavoro), la quale ci chiese innanzitutto se avevamo buttato gli straccetti (e noi le rispondemmo che era ancora in cucina) e poi, in un secondo momento ci disse di non buttare gli straccetti, poiché stavano per arrivare i carabinieri. Noi non abbiamo buttato via gli straccetti e abbiamo continuato a pulire la cucina.
Dopo un po' arrivarono due carabinieri, di cui uno di nome
14 ( il nome di battesimo, se non ricordo male), ci Per_1 Per_1
disse che la sig.ra era venuta (non so dove) a Parte_1
denunciare che nella cucina del plesso RA si era somministrata carne avariata»;
ES : «ricordo che nel febbraio – marzo Testimone_2
2023 mi trovavo, come di consueto, presso la mia sede di RA quando dopo aver servito il primo piatto ai bambini, una delle maestre è venuta presso il locale dove mi trovavo (in cucina) riferendo che avevano chiamato dall'altro plesso Matteotti che
c'era un problema con il “secondo”. In quel frangente mi trovavo in cucina con la mia collega Di conseguenza Testimone_6
le maestre mi dissero di non servire il “secondo”, proprio perché
c'era stata questa segnalazione e di chiamare la cucina centrale
(plesso D' Onofrio) al fine di far arrivare altro “secondo”.
In tale occasione io non assaggiai la carne in questione né ricordo avesse un odore particolare»
ES : «Ricordo comunque di aver ricevuto un Testimone_3
messaggio whatsapp sul gruppo scuola (dove io partecipavo e partecipo con le altre mamme dei bimbi del plesso) con il quale ci veniva notiziato che il “secondo” previsto quale pietanza di quel giorno (carne), sarebbe stato sostituito con altra tipologia di cibo, poiché dal plesso Matteotti era partita una segnalazione con la quale si diceva che la carna era maleodorante. Tale messaggio whatsapp venne inviato dalla rappresentante di classe sig.ra
. Dopo aver letto il messaggio mi recai Persona_4
presso la scuola di mio figlio (erano circa le 14.15) al fine di sincerarmi dell'accaduto e in tale occasione erano presenti un
15 gruppo di mamme come me fuori dall'istituto. Ovviamente eravamo tutte preoccupate per quanto stava accadendo per la suindicata pietanza e ad un certo punto, non so chi tra i presenti (eravamo una ventina), chiamò i Carabinieri. Di certo non fui io a chiamarli. […]
Confermo che nel messaggio whatsapp di cui ho riferito prima, la docente di cui non so il nominativo, aveva riferito di non far assolutamente servire i “secondi” previsti per quella giornata, che dovevano essere sostituiti con altro cibo».
ES : «Ricordo che, appunto l'8 marzo Testimone_4
2023, venni contattata da un'insegnante del plesso Matteotti che mi notiziava della circostanza che la carne non era stata somministrata ai bambini poiché aveva un odore molto forte. Di conseguenza l'insegnante mi chiedeva di informare il plesso
D'Onofrio che la carne era maleodorante e quindi di non somministrarla ai bambini. Invero, presso il plesso i CP_4
pasti venivano somministrati un'ora dopo rispetto il plesso Matteotti.
La telefonata avvenne verso le ore 12:30 – 13:00. A questo punto io informai telefonicamente le maestre del D'Onofrio di tale circostanza. Ho chiamato in particolare la maestra CP_5
(la quale nulla sapeva di quanto accaduto in quanto
[...]
non era ancora orario di pranzo) e nel frattempo, sul gruppo whatsapp della commissione mensa, le referenti degli altri istituti riportavano che anche loro non avevano provveduto a somministrare la carne ai bambini in quanto la carne aveva un odore “molto forte”. Subito dopo avvisai le mamme sui vari gruppi whatsapp del fatto che la carne non era stata somministrata».
16 ES «ricordo che l'8 marzo 2023 (ricordo il Persona_1
giorno esatto in quanto Festa della Donna) ero in servizio con il collega ed io ero il capo pattuglia. Mentre mi Persona_2
trovavo di servizio sulla strada, ad un certo punto mentre transitavamo su via Lanzillotti in RA, all'altezza della scuola elementare D'Onofrio erano presenti alcune mamme le quali ci fecero cenno di fermarci per rappresentarci una problematica.
Ricordo la presenza tra le donne di nonché la Testimone_3
moglie del fotografo di RA di cui non ricordo il nome. Erano circa 10 – 15 donne. Dissi all'autista di fermarsi e cominciai a parlare con , la quale mi rappresentò che vi era un Testimone_3
problema con la mensa scolastica in quanto mi disse che vi era un problema con la somministrazione della carne ai bambini. Ricordo che in tale frangente concitato si avvicinò al sottoscritto la ricorrente la quale mi rappresentò che voleva sporgere una denuncia-querela in ordine a delle problematiche sul posto di lavoro. Io le dissi che in tale momento ero preso a verificare la problematica degli alimenti che mi era stata prospettata in precedenza e quindi riferì alla che poteva passare Parte_1
successivamente in caserma per sporgere la denuncia o rivolgersi
a me in un secondo momento. Non ricordo che in tale frangente la mi parlasse della problematica della carne. […] Parte_1
Voglio precisare che quando mi fermai con il gruppo delle mamme e chiesi come mai fossero tutti lì presenti, mi fu detto dalla moglie del fotografo o dalla che c'era stato un “tam tam” sul gruppo Tes_3
whatsapp in ordine agli alimenti avariati. […] La mi disse che CP_2
il “tam tam” ingenerato dalle mamme potesse trovare giustificazione da una dipendente della società che voleva solo generare scompiglio
17 per contrasti lavorativi;
non ricordo che mi indicò dei nomi in particolare»;
ES : «Verso le 14.30 circa ricordo che Testimone_5
vennero in cucina i Carabinieri. Un carabiniere solo mi disse, all'interno della cucina, che era venuto presso il plesso in quanto la ricorrente gli aveva detto che c'era la carne avariata;
il carabiniere era ». Persona_7
Da una lettura combinata delle dichiarazioni testimoniali si deduce, dunque, che:
- la ricorrente ha comunicato a di aver sentito un CP_2
forte odore derivante dalla carne in lavorazione;
- la diffusione nelle chat whatsapp è sì stata determinata dal messaggio inviato dalla rappresentante di classe Persona_4
e da ma, atteso che per le testi
[...] Testimone_4 CP_2
e la carne
[...] Testimone_1 Testimone_2
non aveva un odore diverso dal normale, è deducibile che sia la decisione dei docenti delle scuole di non far consumare la carne ai minori, sia la prima diffusione della notizia a soggetti esterni rispetto alla società, siano state determinate da quanto asserito da parte ricorrente;
- la ricorrente ha dichiarato a che la società Persona_1
resistente aveva somministrato carne avariata (testi CP_2
e . Detta risultanza, pur Testimone_1 Testimone_5
smentita dal carabiniere trova conferma anche Persona_1
all'esito dell'avvenuto confronto tra quest'ultimo e le restanti testi, le quali hanno, altresì, precisato quanto segue:
18 ES : «Quando ho utilizzato il termine Testimone_1
“denunciare” avrei potuto utilizzare anche il termine “riportato, comunicato, dichiarato”. Quindi quello che voglio ribadire è che
l'appuntato quando è arrivato presso il plesso ci aveva Per_1
detto (alla sottoscritta, alla alla e alla ) CP_2 Tes_5 Per_5
che la sua presenza era dovuta perché la signora Parte_1
aveva raccontato allo stesso sig. che quel giorno si era Per_1
cucinata carne avariata ed era stata somministrata ai bambini».
ES «all'uscio della cucina della mensa, ho visto che CP_2
l'appuntato con un tono da me giudicato ironico e scherzoso, dirci
“cosa è successo?” (o frase simile), in quanto la sig.ra Parte_1
aveva riferito che avevamo cucinato carne avariata. Quindi, ribadisco, che il disse il nome della signora Per_1 Parte_1
a me e alle mie colleghe».
Nonostante il teste non ricordi che la ricorrente gli Persona_1
abbia parlato della problematica della carne, la circostanza che ciò sia avvenuto e che sia stata la stessa a dichiarare che fosse avariata emerge da quanto riferito dalle tre testimoni di cui sopra. Inoltre, rileva anche quanto asserito dalla ricorrente stessa nel proprio ricorso: «La sig.ra […] veniva soltanto ascoltata sui Parte_1
fatti in questione, in qualità di persona informata (ascoltata in presenza del marito […] nello stesso istituto scolastico in data
08.03.2023» (p. 10).
Punti di addebito 2) e 3) che possono trattarsi comunque congiuntamente.
19 È circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente abbia comunicato le sue perplessità in ordine agli straccetti di alla sola Pt_5 CP_2
senza avvertire, dunque, i vertici aziendali (p. 10 del ricorso).
[...]
ES «Le proposi di chiamare la sig.ra CP_2 [...]
(amministratore della società). Tuttavia, la Parte_6
mi rispose di no, dicendo che era tutto tranquillo». Parte_1
Appare opportuno sin da subito evidenziare che è CP_2
responsabile del centro di cottura e tale è circostanza provata sia documentalmente (doc. nn. 4, 5 e 7 di parte ricorrente;
doc. n. 8 di parte resistente), sia a mezzo delle dichiarazioni testimoniali di
(«A questo punto io chiamai al telefono la Testimone_2
responsabile di nome al fine di riferirle quanto CP_2
poc'anzi accaduto»), («Ricordo che Testimone_5
all'epoca lavoravo con (la responsabile)»), CP_6 Per_1
(«mi informai su chi fosse la responsabile del plesso. Mi
[...]
dissero che era la signora e mi interfacciai con questa)». CP_2
Tuttavia, stante la delicatezza della questione, considerato che la somministrazione di cibo avviene, nel caso di specie, verso minori e che la ricorrente era anche addetta alla preparazione di cibi per intolleranti, in ottemperanza ai doveri di diligenza e buona fede che dovrebbero caratterizzare ogni rapporto contrattuale, la dipendente, cogliendo la sollecitazione proveniente dalla stessa
avrebbe dovuto interfacciarsi con l'amministratrice CP_2
pro tempore della società, prima di cucinare gli straccetti ritenuti avariati solo per il timore di ricevere una sanzione disciplinare (p.
11 del ricorso, ove testualmente si legge: «quanto alla cottura degli straccetti di carne cucinati, la ricorrente, dopo il controllo
20 effettuato dalla sig.ra e da tutte le altre colleghe presenti CP_2
in sala cucina (anche per quanto concerne la data di scadenza), le quali hanno anche assaggiato tale carne (vedere la contestazione disciplinare inviata dal datore di lavoro), visto anche l'ordine impartito in tal senso dalla ha regolarmente cucinato la CP_2
stessa (in caso di rifiuto la ricorrente sarebbe incorsa certamente in una delle due ipotesi - lettere i e l - di licenziamento per gravi mancanze di cui all'art. 213 del CCNL di riferimento»).
Sono, conseguentemente, da ritenersi sussistenti i fatti addebitati.
Parte ricorrente contesta, inoltre, la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'addebito.
Sul punto, sono necessarie alcune notazioni.
L'art. 2119 c.c. consente il licenziamento per giusta causa quando il comportamento del lavoratore è talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa, occorre valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, l'intensità dell'elemento soggettivo e la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la prestazione del lavoratore sia tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo al CCNL ratione temporis applicabile (doc. n. 9 di parte resistente), l'art. 213 si limita a prevedere l'applicazione della sanzione disciplinare del
21 licenziamento per giusta causa, in via esemplificativa, per le seguenti infrazioni: «a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 144; b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria); e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 144; l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza».
La tipizzazione di cui al predetto CCNL è meramente esemplificativa, fermo restando che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta
22 nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, costituendo la scala valoriale formulata dalle parti sociali solo uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (ex plurimis, Cass. 16 luglio
2019, n. 19023; Cass. 19 agosto 2020, n. 17321).
D'altronde, «ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza» (Cass. 7 giugno
2022, n. 18334).
Mutuando siffatti principi nel caso di specie, è da ritenersi che la condotta tenuta dalla lavoratrice è idonea a minare, irrimediabilmente (e non già temporaneamente), il rapporto fiduciario tra le parti, ove si consideri che il fatto posto in essere si è rivelato lesivo dell'onore, della immagine e della reputazione della società e ben poteva essere evitato se la ricorrente, in ossequio al dovere di diligenza e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, avesse sin da subito manifestato il suo timore all'amministratrice della società. Che i fatti avrebbero
23 avuto un diverso esito ove la dipendente si fosse interfacciata con
i gestori della società, è deducibile, d'altronde, dalla circostanza che quest'ultima, avuta cognizione della notizia, ha prontamente deciso di sostituire le portate del secondo.
ES «L'amministratore mi disse di sostituire il CP_2
secondo; di conseguenza io presi il formaggio “galbanone” e mi recai nuovamente presso il plesso Kindu, al fine di effettuare la predetta sostituzione. Quando arrivai presso il plesso Kindu, sul carrello delle signore che dovevano servire il secondo, c'era la teglia chiusa e quindi non aperta, sia del secondo che dei contorni ( che quindi non erano stati somministrati). Io stessa diedi una mano alle colleghe, al fine di servire il formaggio “galbanone”, come in effetti avvenne. Quindi terminato di servire il formaggio mi recai altresì presso il plesso Matteotti Di RA, al fine di servire anche qui il formaggio “galbanone”. Quando arrivai presso il plesso Matteoti;
tuttavia il piano superiore aveva già somministrato i secondi preparati in precedenza (gli straccetti), mentre al piano inferiore gli straccetti non erano stati serviti. I bimbi avevano già mangiato la frutta e quindi non feci in tempo a dare loro il formaggio
“galbanone”. Mi arrivò quindi una telefonata da parte o della sig.ra o (non ricordo bene chi dei due) con la quale Parte_1 Per_5
venivo informata che anche il plesso D'Onofrio rifiutava di mangiare gli straccetti. Chiamai quindi di nuovo l'amministratore della società che mi disse di servire presso il plesso D'Onofrio il prosciutto cotto in luogo del secondo in precedenza preparato.
Dopo la suddetta telefonata ritornai presso la sede principale e trovai le altre colleghe che si accingevano ad affettare il prosciutto, al fine
24 di servirlo ai bimbi. Io stesso aiutai le colleghe a servire il prosciutto cotto ai bimbi, come in effetti avvenne. Dopo di che, una volta che servimmo il prosciutto ai bimbi, io e le colleghe tornammo in cucina».
ES : «vedendo che anche la sig.ra Testimone_1 Tes_5
e stavano affettando il prosciutto per servirlo al Parte_1
posto degli straccetti, anche io diedi loro una mano per servirlo in un secondo momento ai bimbi. Di sicuro non fui io a prendere la decisione di affettare il , né sentii altri a parte i presenti, Parte_7
dare disposizioni in proposito».
Ma viepiù: la ricorrente non solo non ha avvertito il proprio datore di lavoro ma ha proseguito nella cottura del cibo ritenuto avariato.
I fatti, come ricostruiti in questa sede, sono suscettibili di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far presumere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio dell'interesse datoriale che soltanto il recesso dal rapporto è idoneo a soddisfare in modo efficace.
Il provvedimento di licenziamento deve, dunque, ritenersi legittimo, in conformità con le previsioni del CCNL aziendale e alla luce della svolta valutazione circa l'intensità della lesione del vincolo fiduciario ai fini del giudizio di proporzionalità tra sanzione e fatto contestato.
VI - Le spese del procedimento possono essere interamente compensate stante la diversa qualità soggettiva tra le parti e il non agevole accertamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Matera, lì 24 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa Tiziana Perillo, addetta per l'Ufficio per il Processo.
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