Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 21.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5236 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata in [...] il 2.7.1969, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Pier Paolo Napoletano;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso: di aver promosso un giudizio ex art. 445 bis c.p.c., per ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4
c.p.c..
Ha dedotto, in particolare, l'erroneità della c.t.u. espletata nella pregressa fase processuale, rimarcando come fossero state sottovalutate le turbe psicotiche
Dunque, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto ha contestato l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della c.t.u. espletata nella presente fase processuale, l'ausiliario del giudice ha appurato che la ricorrente presenta una sindrome schizofrenica
Cronica grave con autismo, delirio e profonda disorganizzazione della vita sociale (cod. 1209 del DM/92 che prevede una invalidità civile del 100%, come già attribuita dalla C.M.). In tale contesto ha altresì apprezzato il quadro neurologico emerso in sede di visita, riscontrando la presenza di una condizione di Discinesia tardiva da neurolettici, con conseguente incapacità di svolgere in autonomia i comuni atti della vita quotidiana.
Quanto, poi, alla decorrenza fissata, l'ausiliario del giudice ha fatto riferimento al
15.1.2025 (data della visita peritale), ragionevolmente argomentando come alcuna maggiore risalenza potesse essere individuata per il tramite della documentazione prodotta (già vagliata nella pregressa fase processuale).
Dunque, sulla scorta di tale aggravamento del quadro clinico e funzionale generale, deve ritenersi sussistente, con la predetta decorrenza, il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Entro il predetto limite temporale la domanda giudiziale dev'essere, pertanto, accolta.
Attesa la decorrenza stabilita, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. CP_ Vanno, viceversa, poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Pag. 2 di 3 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che
[...]
, a decorrere dal 15 gennaio 2025, è in possesso del requisito Pt_1 sanitario dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
CP_ 3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 21.3.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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