Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione delle banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione delle banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.