Articolo 2 della Legge 22 luglio 1966, n. 601
Articolo 1
Versione
20 agosto 1966
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione delle banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 agosto 1966
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