Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 2
È configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 cod.civ., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il crollo di un muro di contenimento fosse dovuto alle abbondanti precipitazioni che avevano comportato il riversamento di liquami esondanti dalle condotte idriche sul muro stesso, considerando irrilevanti, al fine di retrodatare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, precedenti denunce dei danneggiati relative all'omessa manutenzione della condotta fognaria che correva in prossimità del muro stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ARPINO, in persona del Sindaco pro tempore sig. IO LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MARZIALE, difeso dall'avvocato PALMIRO VENDUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA GENERALE DELL'ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FIORENTINI URBANO, RANALDI LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FORLETTA, difesi dall'avvocato ANTONIO BRUNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI DI CASSINO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 11818/00 proposto da:
CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI, con sede a Cassino, in persona del suo Presidente del Collegio Commissariale avv. Giuseppe D'Ambrosio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 49, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SCIUBBA, difeso dall'avvocato ANTONIO MOLLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI ARPINO, FIORENTINI URBANO, RANALDI LUISA, ASSITALIA SPA;
- intimati -
sul 3^ ricorso n. 15707/00 proposto da:
AGENZIA GENERALE DELL'ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, con sede in Cassino, in persona del titolare GI IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che lA difende, giusta delega in atti;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1955/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 04/05/99 e depositata il 17/06/99 (R.G. 3131/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Palmiro VENDITTI;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito l'Avvocato Antonio BRUNI;
udito l'Avvocato Antonio MOLLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del Consorzio e l'assorbimento del ricorso ASSITALIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7 ottobre 1991 BA NI e SA LD convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Cassino il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci ed il Comune di Arpino per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati ad un fondo di loro proprietà a seguito del crollo del muro di contenimento, cagionato dall'omessa manutenzione e dall'occlusione della pubblica condotta fognaria e dal conseguente riversamento di liquami sul manufatto. Nella contumacia del Comune si costituiva il Consorzio, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e veniva autorizzato a chiamare in causa, per esserne mallevato, il suo assicuratore. si costituiva l'agente generale di Cassino della società Assitalia spa, che eccepiva il difetto di legittimazione e la prescrizione del diritto del Consorzio ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.; in subordine chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale adito condannava i convenuti, in solido, a pagare agli attori la somma di lire 84.611.000, con interessi e rivalutazione;
condannava l'agente generale di Cassino dell'Assitalia spa a tenere indenne il Consorzio da qualsiasi richiesta di pagamento di somme;
condannava i convenuti alle spese a favore degli attori e la società Assitalia spa a rimborsare quelle sostenute dal Consorzio.
Avverso la sentenza proponeva impugnazione principale l'Agenzia generale dell'Assitalia di Cassino;
il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci ed il Comune di Arpino proponevano gravame incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17 giugno 1999, in accoglimento dell'impugnazione principale, rigettava la domanda di manleva del Consorzio nei confronti dell'Agenzia Generale di Cassino dell'Assitalia spa;
rigettava le impugnazioni incidentali;
condannava il Consorzio alle spese del doppio grado del giudizio a favore dell'appellante principale;
compensava interamente le spese del grado tra il Comune di Arpino ed il Consorzio.
I giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la domanda di manleva, proposta dal Consorzio nei confronti dell'Assitalia spa, in persona del legale rappresentante Agenzia Generale di Cassino, doveva essere rigettata per la mancata costituzione del rapporto processuale nei confronti della società di assicurazione, la quale non si era potuta costituire perché era stata evocata in giudizio attraverso un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale passiva.
confermavano la responsabilità solidale del Consorzio e del Comune, in quanto, se il Consorzio era addetto alla costruzione ed alla manutenzione delle condotte idriche e fognanti, di esse era proprietario il Comune, tenuto a provvedere alle spese di manutenzione.
Escludevano che ai proprietari del muro dovesse essere attribuita una responsabilità concorrente per il crollo, giacché il consulente tecnico aveva individuato la causa dell'evento dannoso nel solo difetto di manutenzione della condotta idrica.
Rigettavano l'eccezione di prescrizione sul rilievo che il crollo del muro era stato determinato dalle abbondanti precipitazioni avvenute nel periodo novembre-dicembre 1990.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale il Comune di Arpino, che affida l'impugnazione a due mezzi di doglianza, che BA NI e SA LD nonché il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci contrastano con controricorso. Il Consorzio ha proposto, in base ad unico motivo;
ricorso incidentale, che l'Agenzia Generale dell'Assitalia spa di Cassino contrasta con controricorso, con cui, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato basato su quattro mezzi.
Il ricorrente principale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod.proc. civ.). Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso principale, che i resistenti BA NI e SA LD hanno proposto in quanto, la procura rilasciata dal Sindaco di Arpino in calce al ricorso sarebbe priva del requisito della specialità (art. 365 c.p.c.), poiché essa non contiene alcun riferimento al giudizio di Cassazione e conferisce al difensore poteri generali e più ampi di quelli spendibili in sede di legittimità. L'eccezione non è fondata.
Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge.
infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità (ex plurimis: Cass. 28.9.2000, n. 12870); il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule (quale quella nella specie inserita i procura) normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento.
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2947, 2943 e 1219 cod. civ. - il ricorrente principale assume che, poiché il fatto causa del danno era iniziato nell'ottobre 1985 ed il crollo del muro era stata la conseguenza ultima di un progressivo aggravamento dei danni al fondo, il diritto al risarcimento, fatto valere con l'atto di citazione non preceduto da altri atti interruttivi, avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto per il compimento del termine quinquennale, calcolato a decorrere dopo il primo evento lesivo. Il motivo non può essere accolto.
Circa il momento dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno questa Corte ha distinto a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito ed. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.
Nel primo caso, secondo il costante indirizzo di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 7937/2000; Cass., n. 1520/98;
Cass., n. 10448/96), la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, poiché il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione dal giorno in cui il fatto lesivo si è verificato.
Nel secondo caso, in conformità a quanto pure questa Corte ha da ultimo affermato (Cass., n. 14861/2000; Cass., n. 1439/97), il diritto al risarcimento sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e si rinnova di momento in momento, per cui la prescrizione del relativo diritto al risarcimento ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi.
Nella fattispecie, con motivazione logica ed adeguata, non censurabile in questa sede di legittimità, il giudice del merito ha escluso che si versasse in tema di illecito permanente ed ha anche escluso che si sia trattato di un fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario. Sulla scorta dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio la Corte territoriale ha stabilito, infatti, che il crollo del muro fu cagionato dalle abbondanti precipitazioni nel periodo novembre-dicembre dell'anno 1990 ed ha ribadito che per tale ragione la prescrizione non poteva farsi decorrere dalle precedenti denunce dei danneggiati, con le quali costoro avevano rappresentato soltanto il pericolo dei danni che sarebbero potuti derivare a causa del cattivo funzionamento della condotta idrica.
Con il secondo motivo - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli art. 3 e 4 dello statuto del
Consorzio degli Acquedotti degli Aurunci - il ricorrente principale censura l'impugnata sentenza sul punto relativo all'affermata sua responsabilità ed assume che il danno sarebbe derivato dal fatto esclusivo del Consorzio, cui il Comune aveva trasferito i poteri di gestione delle reti idriche e fognanti.
Assume che, essendo il Consorzio gestore ed unico responsabile della manutenzione delle fogne, del medesimo doveva essere affermata la esclusiva responsabilità ex art. 2053 cod. civ. per i danni cagionati agli attori, giacché esso Comune non poteva interferire nelle opere di manutenzione, ricostruzione e modifica della rete fognaria.
Specifica che un intervento del Comune avrebbe rappresentato violazione degli art. 3 e 4 del predetto statuto, disposizioni delle quali sarebbe agli atti di causa lo stralcio.
La censura non è fondata.
Rileva, anzitutto, questa Corte, giusta richiesta del P.M. all'odierna udienza, che, trattandosi di denuncia di violazione di norme statutarie, il ricorrente principale, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto necessariamente riproporne il testo per consentire la verifica della censura proposta, per cui essendosi richiamato a detto testo asserendo che ne è "in atti lo stralcio" non pone in grado questa Corte di valutare compiutamente la portata ed i limiti della denunciata erronea interpretazione.
In ogni caso, la lettura, che della convenzione tra Comune, e Consorzio ha fornito il giudice del merito (nel senso che la proprietà della rete fognaria è del Comune, a carico del quale sono anche le spese di manutenzione, alla quale deve per convenzione provvedere il Consorzio), è sorretta da motivazione logica ed adeguata, per cui l'interpretazione delle clausole convenzionali suddette si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Ne consegue, sotto il profilo della corretta esegesi della norma di cui all'art. 2051 cod. civ., che non è censurabile la conclusione in ordine alla responsabilità solidale del Comune e del Consorzio per i danni arrecati a terzi dalla cattiva od omessa manutenzione della rete fognaria.
Questo giudice di legittimità - in virtù del generale principio che la discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) delle modalità e dei criteri con i quali la pubblica amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue l'ineludibile responsabilità per i danni arrecati a terzi - ha già affermato (ex plurimis: Cass., n. 674/99), in particolare riferimento proprio alla rete fognaria comunale, che è configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.
È stato anche già precisato, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito (Cass., n. 5007/96; Cass., n. 5539/97). La sentenza impugnata si è esattamente uniformata ai principi di cui innanzi, avendo essa accertato che la proprietà della rete fognaria era del Comune di Arpino;
che il Consorzio della rete medesima aveva la sola manutenzione;
che la relativa spesa era a carico dell'ente territoriale;
che il potere di fatto sull'opera non era stato interamente trasferito al Consorzio;
che il Comune, continuando ad avere sulla rete fognaria un potere di controllo e di vigilanza, ne aveva la custodia idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato ed il Comune ricorrente è condannato a pagare a favore dei resistenti BA NI e SA IB le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura si cui in dispositivo.
Del ricorso incidentale del Consorzio l'agente dell'Assitalia spa ha eccepito l'inammissibilità, perché esso, contrariamente alla previsione di cui all'art. 388 cod. proc. civ., non conterrebbe la esposizione sommaria dei fatti.
L'eccezione non è fondata, poiché il ricorso incidentale contiene (nelle pagine da 2 a 5) gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
Con l'unico mezzo di doglianza - deducendo l'errata interpretazione della norma di cui all'art. 1903 cod. civ. nonché la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento di fatto su un punto decisivo della controversia - il ricorrente incidentale Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci critica la decisione d'appello nella parte in cui il giudice di secondo grado ha rigettato la sua domanda di manleva nei confronti della società Assitalia spa nella considerazione che l'azione di garanzia era stata proposta nei confronti non della società di assicurazione, ma nei confronti dell'agente di Cassino della stessa società, il quale di essa non poteva avere la rappresentanza processuale in difetto del potere rappresentativo desumibile a norma dell'art. 1903 cod. civ. La censura, che in questa sede non è ammessa nella parte in cui si deduce il vizio revocatorio di un preteso travisamento del fatto, per il resto, nei suoi due profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, non può essere accolta.
La identificazione del soggetto chiamato in causa nella persona dell'agente generale di Cassino della società Le Assicurazioni d'Italia spa risulta del tutto coerente alla indicazione contenuta nell'atto introduttivo della domanda di manleva, laddove l'agente viene citato come legale rappresentante pro tempore, e la lettura che della citazione ha dato il giudice del merito risulta confermata dalla condotta processuale del Consorzio, che, nel giudizio di primo grado, a fronte della difesa dell'agente, che, costituendosi, aveva contestato proprio la sua legittimazione passiva, aveva replicato che si era voluto evocare in giudizio proprio l'agente, poiché il rapporto assicurativo sarebbe stato da lui gestito in virtù del potere che aveva di rappresentare la società.
Di conseguenza, non sussiste alcun vizio di motivazione circa la suddetta identificazione del soggetto citato in garanzia. Nè può ravvisarsi la dedotta violazione del secondo comma dell'art. 1903 cod. civ. per il fatto che il giudice del merito aveva escluso che l'agente potesse essere convenuto in giudizio in nome della società.
A norma dell'art. 1903, secondo comma, cod. civ. l'agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell'assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza dei poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti. Nella specie, il giudice del merito ha negato all'agente la legittimazione passiva a stare in giudizio per conto dell'assicuratore, in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto, sul rilievo che il contratto non era stata concluso dall'agente stesso in virtù dei poteri di rappresentanza sostanziale conferitigli dall'Assitalia spa.
Anche il ricorso incidentale del Consorzio, perciò, è rigettato e in tale pronuncia resta assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia di Cassino, il cui esame la parte aveva espressamente subordinato all'accoglimento dell'impugnazione dello stesso Consorzio. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra il Consorzio e l'Agenzia dell'Assitalia spa.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale del Comune di Arpino e quello incidentale del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci;
dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia di Cassini dell'Assitalia spa;
condanna il Comune di Arpino al pagamento a favore dei resistenti BA NI e SA LD delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in euro 2.600 (duemilaseicento), di cui euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio nel rapporto tra il Consorzio e l'Agenzia dell'Assitalia spa.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004