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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18855/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
20.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., della documentazione medica e della relazione di
C.T.P., in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 61%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “lombalgia cronica in soggetto con multiple protrusioni discali a modesta incidenza funzionale. Epatopatia cronica alcool correlata. Nodulo polmonare in corso di definizione diagnostica.”.
La diagnosi operata dal C.T.U. appare incompleta, sulla scorta della documentazione medica in atti, e anche la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge appare affetta da errori di diritto.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- lombalgia cronica in soggetto con multiple protrusioni discali a modesta incidenza funzionale: quanto al cod.7010 che attribuisce alla “anchilosi rachide lombare”, un punteggio compreso tra
31 e 40% , si valuta una invalidità pari al 35%.
- Epatopatia cronica alcool correlata: il cod. 6424 attribuisce " epatite cronica attiva" un punteggio fisso del 51%, applicando con criterio proporzionale, considerando in assenza di attività, (vedi quanto in atti e in E. O) si perviene a una valutazione non superiore al 40%.
- Nodulo polmonare in corso di definizione diagnostica: non valutabile ai fini medico legali.
Le voci tabellari vanno computate dapprima utilizzando la formula salomonica per patologie concorrenti;
successivamente tali risultati vanno computati applicando la formula a scalare (di
Balthazard) per le patologie coesistenti, per cui si procede a calcolo riduzionistico. Si ricorda inoltre che menomazioni inscritte tra lo 0 e il 10% non sono valutabili nella valutazione complessiva dell'invalidità a meno che non siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni afferenti a fascia superiore
Alla luce di quanto abbiamo fin qui esposto, applicando il calcolo a scalare, trattandosi di menomazioni coesistenti (……sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra di loro) si perviene a una valutazione del 61%..”.
Orbene, anzitutto, il C.T.U. non ha posto in diagnosi una patologia ben documentata agli atti, quale l'enfisema polmonare prevalentemente ai lobi superiori, documentata da diversi certificati di ricovero ospedaliero e da TC torace.
Si tratta di patologia che, come correttamente osservato dal C.T.P. di parte ricorrente, va ricondotta al cod. 6456, che prevede la percentuale fissa di invalidità del 65%, che va aggiunta a quella che correttamente va attribuita alle altre patologie, che il C.T.U. ha posto in diagnosi, secondo i criteri tabellari sopra definiti.
Il C.T.U. aveva attribuito le percentuali invalidanti sopra riportate, ma all'epatopatia alcoolcorrelata ha scorrettamente attribuito una percentuale inferiore a quella prevista dalle tabelle in misura fissa, che va valutata nel 51%, atteso che il cod. 6424 attribuisce all' epatite cronica attiva un punteggio fisso del
51%.
Va condivisa, invece, l'attribuzione del punteggio del 35% assegnato alla lombalgia cronica, all'interno del range del cod. 7010 applicato dal consulente.
Applicando la formula a scalare alle percentuali di invalidità così assegnate alle singole patologie, del 65%, 51% e 35%, si perviene a un'invalidità complessiva nella misura del 89%, sicuramente ben superiore al 74%, che costituisce il requisito sanitario della prestazione richiesta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 21/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025 LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18855/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
20.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., della documentazione medica e della relazione di
C.T.P., in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 61%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “lombalgia cronica in soggetto con multiple protrusioni discali a modesta incidenza funzionale. Epatopatia cronica alcool correlata. Nodulo polmonare in corso di definizione diagnostica.”.
La diagnosi operata dal C.T.U. appare incompleta, sulla scorta della documentazione medica in atti, e anche la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge appare affetta da errori di diritto.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- lombalgia cronica in soggetto con multiple protrusioni discali a modesta incidenza funzionale: quanto al cod.7010 che attribuisce alla “anchilosi rachide lombare”, un punteggio compreso tra
31 e 40% , si valuta una invalidità pari al 35%.
- Epatopatia cronica alcool correlata: il cod. 6424 attribuisce " epatite cronica attiva" un punteggio fisso del 51%, applicando con criterio proporzionale, considerando in assenza di attività, (vedi quanto in atti e in E. O) si perviene a una valutazione non superiore al 40%.
- Nodulo polmonare in corso di definizione diagnostica: non valutabile ai fini medico legali.
Le voci tabellari vanno computate dapprima utilizzando la formula salomonica per patologie concorrenti;
successivamente tali risultati vanno computati applicando la formula a scalare (di
Balthazard) per le patologie coesistenti, per cui si procede a calcolo riduzionistico. Si ricorda inoltre che menomazioni inscritte tra lo 0 e il 10% non sono valutabili nella valutazione complessiva dell'invalidità a meno che non siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni afferenti a fascia superiore
Alla luce di quanto abbiamo fin qui esposto, applicando il calcolo a scalare, trattandosi di menomazioni coesistenti (……sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra di loro) si perviene a una valutazione del 61%..”.
Orbene, anzitutto, il C.T.U. non ha posto in diagnosi una patologia ben documentata agli atti, quale l'enfisema polmonare prevalentemente ai lobi superiori, documentata da diversi certificati di ricovero ospedaliero e da TC torace.
Si tratta di patologia che, come correttamente osservato dal C.T.P. di parte ricorrente, va ricondotta al cod. 6456, che prevede la percentuale fissa di invalidità del 65%, che va aggiunta a quella che correttamente va attribuita alle altre patologie, che il C.T.U. ha posto in diagnosi, secondo i criteri tabellari sopra definiti.
Il C.T.U. aveva attribuito le percentuali invalidanti sopra riportate, ma all'epatopatia alcoolcorrelata ha scorrettamente attribuito una percentuale inferiore a quella prevista dalle tabelle in misura fissa, che va valutata nel 51%, atteso che il cod. 6424 attribuisce all' epatite cronica attiva un punteggio fisso del
51%.
Va condivisa, invece, l'attribuzione del punteggio del 35% assegnato alla lombalgia cronica, all'interno del range del cod. 7010 applicato dal consulente.
Applicando la formula a scalare alle percentuali di invalidità così assegnate alle singole patologie, del 65%, 51% e 35%, si perviene a un'invalidità complessiva nella misura del 89%, sicuramente ben superiore al 74%, che costituisce il requisito sanitario della prestazione richiesta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 21/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025 LA GIUDICE
Paola Marino