Sentenza 14 febbraio 2005
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2005, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA OB, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato OB NA, con studio in 80078 POZZUOLI in Via Celle 2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, difesa dall'avvocato GIUSEPPE TESTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BANCA NAPOLI SPA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di NAPOLI, emesso il 29/10/01;
RG. 2095/2001.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa di opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. NO contro la Regione Campania ed il Banco di Napoli, il giudice unico del Tribunale di Napoli - rilevato che all'udienza di prima comparizione nessuna delle parti era comparsa e che mancava la prova che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione erano stati notificati nel termine perentorio assegnato - dichiarò improcedibile l'opposizione.
Contro tale provvedimento il NO propone ora ricorso per Cassazione, svolgendo un unico motivo. Risponde con controricorso la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - nel lamentare la violazione e falsa R.G. 28047/01 applicazione degli artt. 180, 181, 617 c.p.c., nonché i vizi della motivazione - sostiene: che l'ordinanza impugnata, con la quale è stato definito il giudizio, ha natura e contenuto di sentenza, ricorribile per Cassazione in quanto resa in un giudizio ex art. 617 c.p.c; che sia il ricorso, sia il decreto erano stati tempestivamente e validamente notificati ai resistenti;
che la prova di tale notificazione poteva essere acquisita dal giudice nel corso del processo, se (come avrebbe dovuto fare) avesse disposto il rinvio della causa;
che il giudice, accertata la mancata comparizione delle parti, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 181 c.p.c., fissare un'udienza successiva.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte, in un precedente (che va oggi ribadito) relativo alla medesima questione ed alle medesime parti in giudizio, ha affermato che, nell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ., e applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost. (Cass. 18 gennaio 2003, n. 711). Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso magistrato, che si adeguerà al principio sopra enunciato e provvedere anche sulle spese del ricorso per Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso magistrato, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005