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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2011 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) residenti a [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall' Avv. ANNAMARIA SBRIGHI e Avv. ALESSANDRA SCOTTO ed elettivamente domiciliati in San Giuliano Terme (PI), via Martin Luther King, n. 1 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI FRULLANO nei confronti di
(C.F. ) residente in [...]dell'Acqua Controparte_1 C.F._3
(PI), via delle Murella n. 69, rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA MARZINI, nel cui studio, in
Pisa (PI), via S. Martino, n. 51, è elettivamente domiciliato e geometra, residente in [...], CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTA SANTARNECCHI e dall'Avv. ARDUINO ALDO
CIAPPI nel cui studio in Pisa (PI), via S. Martino, n. 51, è elettivamente domiciliato e
(C. F. ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata CP_4
e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MATI e dall'Avv. VITTORIO MATI nel cui studio in Pisa (PI), via
Fermi, n. 21 è elettivamente domiciliata
OGGETTO: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'impresa Parte_1
esecutrice dei lavori edilizi oggetto della res controversa, nonché il geometra Controparte_1
in qualità di direttore dei lavori anzidetti, per sentire accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento dei medesimi con riferimento, rispettivamente, l'una (l'impresa) all'obbligo dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. di eseguire a regola d'arte le opere commissionate, di cui al contratto di appalto stipulato in data 30.06.2005, l'altro (il direttore dei lavori) all'obbligo di controllare l'esatta esecuzione e la buona riuscita dei lavori, e, conseguentemente, per sentire condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro e per i rispettivi titoli, a pagare in proprio favore la somma complessiva di
16.000,00 euro o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per il costo delle opere da ripristinare, oltre al risarcimento del danno causato dall'inesatta esecuzione dei lavori, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, l'attore contestava all'impresa appaltatrice l'esistenza di taluni vizi, rilevati a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo in seno al quale si nominava quale CTU l'ing.
, il quale, nella relazione depositata l'11.05.2010, aveva constatato la presenza di “lesioni sul Per_1
camino in muratura al piano seminterrato;
distacco di una porzione della pavimentazione del bagno al primo piano;
ristagno di acqua piovana sui terrazzi dovuto a una sezione ridotta dei buttafuori ed ad un'insufficiente pendenza;
rottura di mattonelle nel resede perché soltanto appoggiate e su terreno inadatto;
micro fessure su due terzi della facciata dovute ad una non corretta miscela di intonaco;
infiltrazione di acque piovane in prossimità di una canna fumaria;
scollamento di alcuni mattoni dalle scale esterne al piano terra non posti a regola d'arte; presenza di umidità con distacco di tinteggiatura sul perimetro esterno dell'edificio per un'altezza tra i 10 e i 30 cm”; vizi, a suo avviso, ascrivibili a responsabilità dell' “per non aver eseguito i lavori a regola d'arte ed in modo Controparte_5 concorrente al d.d.l., il quale avrebbe dovuto verificare la buona riuscita dei lavori realizzati”, quantificando i costi necessari per la loro riparazione in 16.000,00 euro.
Raggiunta da rituale notificazione, si costituiva in giudizio l'impresa contestando Controparte_1 allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, ribadiva quanto già dedotto in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo: da un lato, rilevava come i vizi contestati fossero, per vero, conseguenza, sola, del trascorrere del tempo, e, dall'altro, come, comunque, i lavori fossero stati eseguiti da essa stessa ditta sulla base delle indicazioni fornite dal progetto e dal comune. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto del sul presupposto, riconosciuto (a detta della stessa ditta convenuta) anche della propria Pt_1
controparte, che i lavori erano stati ultimati il 25.09.2006 (come, pure documentalmente, provato dalla pagina 2 di 10 comunicazione di ultimazione lavori), mentre il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato iscritto in data 18.09.2009 e, quindi, ben oltre il termine biennale normativamente di cui all'art. 1667
c.c. Proseguendo con le contestazioni, l'impresa convenuta opponeva, altresì, l'inidoneità dell'elaborato peritale depositato all'esito del pluri-menzionato TP a fondare le pretese dell'odierno deducente, e ciò, sia, in forza di una sostenuta violazione del contraddittorio, sia in forza di una insufficiente motivazione, chiarendo, sul punto, che l'ing. aveva omesso di acquisire le Per_1
osservazioni dei consulenti di parte oltre ad avere tralasciato di indicare i criteri in applicazione dei quali era pervenuto ad una quantificazione dei danni nella misura di 16.000,00 euro.
Anche il geometra si costituiva ritualmente in giudizio, negando fondatezza e legittimità CP_2
alle allegazioni e richieste attoree, rilevando, come pure aveva già rilevato la ditta come la CP_1
relazione del nominato CTU non potesse valere a fondare la domanda attorea, essendo stato violato il contraddittorio e perché, comunque, recava in sé valutazioni “probabilistiche” che mal si sarebbero conciliate con l'esigenza di certezza degli accertamenti e delle verifiche demandate. Nel merito, il geometra dava atto di avere vanamente e inutilmente contestato all'impresa, prima della CP_2
chiusura dei lavori e in accordo con lo stesso difetti e irregolarità nell'esecuzione dei Parte_3
lavori, quali le fessure sul camino, il ristagno delle acque al cancello e sui balconi, ritenendo la ditta esclusiva responsabile di tanto, negando, poi, la riconducibilità degli ulteriori vizi contestati dall'attore ad una mala esecuzione dei lavori da parte della ditta stessa e/o all'omessa e/o insufficiente propria (di direttore dei lavori) vigilanza di lui, direttore dei lavori. Eccepiva, quindi, l'intervenuta CP_6
decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c., rilevando il lasso di tempo trascorso (tre anni) tra la consegna del bene e la denunzia dei vizi/inizio dell'azione Cionondimeno, essendo lui, CP_2
assicurato con per eventi di tal fatta, legati all'esercizio della propria attività CP_3
professionale, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa l'ora detta
[...]
che pure era stata parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo per Controparte_3
essere se del caso, tenuto indenne e manlevato nell'ipotesi in cui avessero trovato accoglimento le richieste attoree.
Autorizzata e chiamata, pertanto, a comparire, accettava il contraddittorio Controparte_3
chiarendo, preliminarmente, di avere avuto conoscenza dei fatti per cui nel procedimento per TP più volte menzionato;
contestava si trattasse, però, di domanda di risarcimento afferente gravi difetti dell'opera, che, era, invece, unica ipotesi (unitamente a quella della rovina totale o parziale) di copertura dei danni garantiti all'assicurato nell'esercizio della sua attività di progettazione e/o direzione lavori. Instava, quindi, per il rigetto della domanda di garanzia svolta dal sul rilievo per cui si CP_2
sarebbe trattato di rischio non rientrante nel novero di quelli contrattualmente garantiti.
pagina 3 di 10 Istaurato il contraddittorio sulle posizioni delle parti come sopra brevemente compendiate, si dava corso all'istruttoria del caso, assumendo le prove testimoniali ammesse, acquisendo agli atti il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché espletando altra C.T.U., col medesimo consulente nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale, reiterava, in definitiva, le osservazioni e le conclusioni medesime di cui alla relazione depositata all'esito dell'A.T.P. Veniva, allora, fissata udienza di precisazione delle conclusioni (al 13.04.2017), alla quale seguiva il trattenimento in decisione del procedimento e poi, però, la rimessione della causa sul ruolo
(con ordinanza del 26.10.2017) per assumere chiarimenti dal C.T.U. in ordine all'aumento dei costi in perizia indicati rispetto ai costi indicati nell'elaborato depositato all'esito dell'A.T.P., nonché
(chiarimenti) afferenti a talune responsabilità del direttore dei lavori e, poi, ancora chiarimenti ulteriori in ordine alla data di insorgenza di insorgenza dei vizi;
... alle ... ragioni ... chiedendogli, altresì, di chiarire se le dichiarazioni rese dal proprietario circa l'epoca di insorgenza dei vizi potessero ritenersi compatibili con lo stato attuale degli stessi.
Mutava la persona fisica del giudice istruttore e si procedeva da parte del nuovo giudice (la scrivente) alla fissazione d'udienza avanti a sé disponendo la comparizione delle parti dinanzi e del C.T.U. che aveva mancato di rispondere all'integrazione del quesito che gli era stato somministrato.
Con nota datata 27.11.2019 il CTU dichiarava che: “... non (era) è possibile tecnicamente accertare con certezza l'insorgenza dei vizi in quanto quelli rilevati a suo tempo si possono manifestare in tempi diversi tra loro a seconda dei materiali usati e della loro composizione come ad esempio… e che siffatti vizi possono essersi manifestati approssimativamente dopo un tempo coincidente con quanto dichiarato dal proprietario ma ognuno in periodi diversi tra loro.”
Dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e alla emergenza sanitaria epidemiologica SARS-Covid
19, dopo essere stata anche (e però infruttuosamente) formulata una proposta conciliativa, la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
La domanda di parte attrice è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
Al fine di ripercorrere l'iter logico seguito da questo Giudice, sembra opportuno partire da un'attenta analisi del dato normativo. L'operazione di sussunzione richiede, invero, di verificare che i fatti – come ricostruiti nel corso della fase istruttoria del giudizio – siano riconducibili al modello astratto delineato dal legislatore: come la premessa minore viene fatta rientrare nella premessa maggiore per arrivare ad una conseguenza, così la fattispecie concreta viene riassunta nella norma astratta, per determinare conseguentemente su quel caso gli effetti voluti dalla norma stessa. Occorrerà, allora, individuare preliminarmente i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 1667 c.c., il committente è
pagina 4 di 10 legittimato ad esperire l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi contro l'appaltatore, per accertare se, nella realtà materiale, tali presupposti fossero riscontrabili;
vale a dire, se, nel caso di specie, l'appaltatore potesse essere chiamato a rispondere dei difetti manifestatisi.
L'art. 1667 c.c. costituisce una speciale applicazione dell'azione generale di adempimento di cui all'art. 1453 c.c. e, dunque, un'ipotesi di responsabilità contrattuale. In particolare, l'art. 1667 c.c. riconosce al committente un rimedio successivo alla consegna dell'opera volto a reagire ad eventuali vizi o difformità della stessa, il quale si aggiunge ai rimedi di carattere preventivo (art. 1662, comma 2 c.c.) e ai rimedi derivanti dalle norme sul contratto in generale (artt. 1453 ss. c.c.).
L'articolo così recita: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Dunque, l'accettazione dell'opera impedisce al committente di far valere la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e difformità da lui conosciuti o riconoscibili, salva l'ipotesi in cui l'appaltatore abbia occultato in mala fede tali vizi. L'art. 1667, comma 2 e 3 c.c. individua, poi, specifici termini di decadenza e di prescrizione: affinché il committente possa efficacemente esperire l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi contro l'appaltatore è necessario che egli abbia denunciato tali vizi e difformità entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque, prima che siano decorsi due anni dalla consegna dell'opera. Tuttavia, la denuncia non è necessaria qualora l'appaltatore abbia riconosciuto i difetti o le difformità oggetto di contestazione.
Attraverso la previsione dei termini di decadenza e di prescrizione, il legislatore ha inteso realizzare il bilanciamento tra l'interesse del committente alla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto e l'interesse dell'appaltatore a non vedersi esposto, per un irragionevole lasso di tempo, al rischio di essere convenuto in giudizio: la consegna del bene, infatti, non libera l'appaltatore dalla garanzia per vizi e difformità, ma la responsabilità di quest'ultimo è limitata nel tempo.
Peraltro, è previsto un termine di prescrizione biennale – piuttosto breve, quindi – evidentemente per evitare che siano imputati all'appaltatore vizi riconducibili, invece, alla normale usura conseguente al trascorrere del tempo: più è lungo il periodo intercorrente tra la consegna del bene e il momento in cui i pagina 5 di 10 vizi sono emersi, più è difficile, infatti, accertare se quei vizi siano o meno eziologicamente ascrivibili alla condotta dell'appaltatore.
Premesso tanto, a lungo nel corso del giudizio, si è discusso circa il periodo di insorgenza dei vizi e delle difformità oggetto di contestazione. Al fine di verificare tale circostanza, il G.I. si è avvalso dello strumento della consulenza tecnica e proceduto all'assunzione delle prove orali ammesse (le prove per testi sui capitoli indicati nelle memorie istruttorie di parte convenuta).
Le risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria svolta (prove testimoniali e CTU) mostrano che vizi e difetti contestati si sono manifestati, ognuno, in momenti differenti: taluni di siffatti vizi sarebbero, infatti, già stati presenti al momento della consegna del bene, come provato dalle affermazioni dei testi figlio dell'attore, e collaboratore di studio del geometra i Tes_1 Testimone_2 CP_2
quali hanno in proposito dichiarato che il direttore dei lavori aveva contestato all Controparte_5
l'esistenza di taluni difetti (fessure sul camino in taverna, ristagno di acque nei pressi del cancello e sui balconi) già nella fase finale dei lavori;
altri, invece, (altro vizi) si sarebbero manifestati in un secondo momento non determinabile, come rilevato dall'ausiliario del giudice nominato (ing. , che Per_1
nella risposta ai chiarimenti richiesti così testualmente: “... ad oggi non è possibile tecnicamente accertare con certezza l'insorgenza dei vizi in quanto quelli rilevati a suo tempo si possono manifestare in tempi diversi tra loro a seconda dei materiali usati e della loro composizione […] I vizi derivanti dall'umidità di risalita non si manifestano subito ma dopo un poco di tempo e si possono accelerare se la casa è abitata […] I vizi non si manifestano in tempi tecnicamente prevedibili”).
Premesso tanto, si osserva come nel caso sia documentalmente provato (si veda comunicazione di fine lavori sottoscritta dal direttore dei lavori e presentata al Comune di San Giuliano Terme in data
4.10.2006 al protocollo 40484) che i lavori siano stati ultimati in data 25.09.2006 e che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato il 18.09.2009, ha costituito il primo atto di “denuncia” dell'attore.
Non avendo, allora, egli attore offerto prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in replica all'eccezione sollevata dai convenuti e non potendo questi essere rilevati d'ufficio dal giudice
(Cass. civ. 12.07.2002, n. 10137), è sufficiente rilevare l'intervallo di tempo trascorso (tre anni) tra la fine lavori, risalente al 25 settembre 2006, e la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che è del 18 settembre 2009, concludendo, pertanto, nel senso di ritenere il diritto ormai irrimediabilmente prescritto.
Parte attrice si limita a richiamare un orientamento della Suprema Corte, in materia di responsabilità dell'appaltatore per rovina e gravi difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.), secondo il quale la prescrizione del diritto del committente non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dalla pagina 6 di 10 scoperta dei gravi difetti della costruzione, che si verifica non in forza della mera conoscenza – da parte del committente - del vizio dell'opera, ma dal momento in cui il committente ha conseguito un grado sufficiente di consapevolezza circa la sua dipendenza causale dalla cattiva esecuzione del contratto di appalto. I vizi, tuttavia, per essere considerati “gravi” ai sensi dell'art. 1669 c.c. devono incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (si vedano Cass. civ. 22.03.2022 n. 9267; Cass. civ. 25.07.2019 n. 20184; Cass. civ. 04.10.2018 n. 24230), mentre nella fattispecie, vizi e difetti lamentati non sembrano incidere in maniera apprezzabile sul godimento dell'immobile: le lesioni sul camino, il distacco di una porzione della pavimentazione,
l'insufficiente pendenza dei terrazzi, la rottura di mattonelle nel resede, le micro fessure sulla facciata esterna, l'infiltrazione di acque piovane in prossimità di una canna fumaria, lo scollamento di alcuni mattoni dalle scale esterne e il distacco di tinteggiatura sul perimetro esterno dell'edificio non possono ritenersi ostativi al godimento del bene, non menomandone nei termini richiesti dall'art. 1669 c.c.
l'utilità (e, come visto, il godimento). Tra l'altro, la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. difficilmente ed erroneamente potrebbe essere estesa analogicamente alle ipotesi ricondotte all'alveo dell'art. 1667 c.c.; diversi sono, infatti, gli interessi sottesi – individuali nell'art. 1667 c.c., pubblici nell'art. 1669 c.c. –, come pure differente è la natura della responsabilità dell'appaltatore – contrattuale nelle ipotesi ex art. 1667, extracontrattuale in quelle ex art. 1669 (si vedano, ex multis, Cass. civ. 26.09.2023 n. 27385;
Cass. civ. 07.12.2022 n. 35931; Cass. civ. 27.11.2018, n. 30607).
Ciò posto, si osserva che le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. non possono estendersi alla responsabilità del direttore dei lavori. La responsabilità di quest'ultimo, infatti, nasce da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. ed è, quindi, soggetta alla prescrizione ordinaria. Ed invero - muovendo da Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995, secondo la quale “l'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale”.
Pertanto, nei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall'art. 2226 c.
c., il quale contiene una disciplina, relativa alle difformità ed ai vizi dell'opera, applicabile soltanto alle prestazioni che abbiano per oggetto la realizzazione di un “opus” in senso materiale”. Nello stesso senso si veda il consolidato principio secondo il quale “partendo dalla premessa che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo) comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di “mezzi”, detta anche obbligazione di pagina 7 di 10 diligenza o di comportamento, la giurisprudenza è costante nel ricondurre l'obbligazione del direttore dei lavori nell'ambito delle obbligazioni di mezzi (Cass. 28.1.2001, n. 15124; 29.3.1979, n. 1818), con inapplicabilità dell'art. 2226 cc. (Cass. 29.1.2003, n. 1294; 22.3.1995, n. 3264; 1.12.1992, n. 12820;
21.10.1991, n. 11116) ed applicabilità, invece, dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cc.
(Cass. 8.11.1985, n. 5463; 7.12.1976, n. 4559; 8.3.1975, n. 873)”.
Ritenuta, quindi, nel caso, la astratta configurabilità di profili di responsabilità in capo al direttore dei lavori, geometra - prescindendosi dalla qualificazione della stessa come contrattuale o CP_2
extracontrattuale nei limiti definiti da Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1985 n. 488 - si osserva come la responsabilità presupponga la violazione degli obblighi di vigilanza propri della figura del direttore dei lavori, rendendosi pertanto necessario, in via preliminare all'accertamento della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale che sia, definire tali limiti. Nella specie, si ravvisa in concreto il difetto di profili di negligenza nell'operato del geometra CP_2
Dalla CTU svolta in corso di causa, infatti, è emerso che i vizi di cui al punto n. 1 consistenti nelle fessurazioni sul camino ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 3.000,00 + iva) non interessano l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 2 consistenti nel distacco dal sottostante massetto di circa 5 mattonelle ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 715,00) non interessano l'operato della direzione lavori
...;
i vizi di cui al punto n. 3 consistenti nel ristagno d'acqua in prossimità dei buttafuori dovuto ad una corretta pendenza data dalla pavimentazione per far defluire l'acqua piovana ... sul camino ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 1.500,00) non interessano l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 4 consistenti nel ristagno dell'acqua piovana ... nell'area predisposta per lo scorrimento del cancello carrabile automatico ... non interessa ... l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 5 consistenti nelle fessurazioni sul camino ... non interessano l'operato della direzione lavori ..., pervenendo lo stesso CTU in sede di conclusioni a stimare nella misura del 4% la responsabilità dei vizi riconducibile alla direzione dei lavori, quantificando il costo complessivo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e/o difetti in euro 30.243,00 (4% sarebbe pertanto pari ad euro 1.209,72).
Ciò posto, avuto riguardo alla necessità, sopra illustrata, di definire i limiti dell'obbligo di vigilanza proprio del direttore dei lavori, si fa applicazione del principio illustrato da Cass. civ. sez. II, 29 marzo
1979 n. 1818 secondo la quale “al direttore dei lavori nominato dal committente compete, quale ausiliario di quest'ultimo, l'alta vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali adatti, in quanto il medesimo assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato riferita alla pagina 8 di 10 prestazione di un'attività intellettuale, sicché i difetti dell'opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprendono le operazioni più semplici”. Nel caso di specie, i piccoli difetti rilevati dal ctu e, dunque, la sostanziale correttezza dell'attività eseguita dal direttore dei lavori, consentono di escludere qualsiasi inadempimento e responsabilità in capo allo stesso direttore dei lavori, il quale evidentemente ha provveduto alla corretta vigilanza dell'appaltatore nella esecuzione delle opere. Del resto, la diligenza che può pretendersi dal direttore dei lavori non può arrivare a comprendere l'obbligo di avvedersi di vizi di scarsissimo valore.
Anche la domanda di manleva verso il terzo chiamato, dunque, deve essere integralmente rigettata.
Ogni altra domanda rimane assorbita.
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Va, poi, rilevato che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art.1667 cc si applicano anche all'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1667 cc (Cassazione 20839/2017). Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667
c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cass. 23075/2009; 3199/2016). Nel caso di specie, l'intervenuta decadenza e prescrizione si estendono dunque anche all'azione risarcitoria, con assorbimento del profilo afferente all'elemento soggettivo dell'appaltatore.
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Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 16.000,00) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
pagina 9 di 10 Nei rapporti tra il chiamante, geometra e la compagnia assicuratrice, CP_2 [...]
si ritiene di doverle integralmente compensare, considerato il tenore delle difese Controparte_3
svolte, da ciascuna di esse parti, chiamante e chiamata, e l'esito del procedimento stesso.
In forza già richiamato principio di soccombenza, anche le spese della C.T.U., come liquidate con decreto datato 6.04.2016, come pure le spese del CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo si pongono definitivamente a carico di parte attrice e, per l'effetto, quindi,
Condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata quanto eventualmente dalle stesse corrisposto a titolo di pagamento compensi CTU (sia nel presente giudizio che nel procedimento per TP).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA prescritto ex art. 1667 c.c., il diritto all'azione di parte attrice nei confronti della
[...]
Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta da parte attrice nei confronti del geometra CP_2
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1
liquida in 5.077,00 euro, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del geometra che CP_2
liquida in 5.077,00 euro, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra il geometra e CP_2 Controparte_3
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese del C.T.U. del presente procedimento come liquidate con decreto reso nelle date 6-7.04.2016 nonché le spese del C.T.U. del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso del 18.09.2009.
CONDANNA parte attrice a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata quanto eventualmente dagli stessi corrisposto a titolo di pagamento compensi CTU, sia nel presente giudizio che nel procedimento per TP (introdotto con ricorso del 18.09.2009 r.g. n. 4020/2009).
Così deciso in Pisa, in data 14.12.2023
Il Giudice dott.ssa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2011 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) residenti a [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall' Avv. ANNAMARIA SBRIGHI e Avv. ALESSANDRA SCOTTO ed elettivamente domiciliati in San Giuliano Terme (PI), via Martin Luther King, n. 1 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI FRULLANO nei confronti di
(C.F. ) residente in [...]dell'Acqua Controparte_1 C.F._3
(PI), via delle Murella n. 69, rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA MARZINI, nel cui studio, in
Pisa (PI), via S. Martino, n. 51, è elettivamente domiciliato e geometra, residente in [...], CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTA SANTARNECCHI e dall'Avv. ARDUINO ALDO
CIAPPI nel cui studio in Pisa (PI), via S. Martino, n. 51, è elettivamente domiciliato e
(C. F. ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata CP_4
e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MATI e dall'Avv. VITTORIO MATI nel cui studio in Pisa (PI), via
Fermi, n. 21 è elettivamente domiciliata
OGGETTO: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'impresa Parte_1
esecutrice dei lavori edilizi oggetto della res controversa, nonché il geometra Controparte_1
in qualità di direttore dei lavori anzidetti, per sentire accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento dei medesimi con riferimento, rispettivamente, l'una (l'impresa) all'obbligo dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. di eseguire a regola d'arte le opere commissionate, di cui al contratto di appalto stipulato in data 30.06.2005, l'altro (il direttore dei lavori) all'obbligo di controllare l'esatta esecuzione e la buona riuscita dei lavori, e, conseguentemente, per sentire condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro e per i rispettivi titoli, a pagare in proprio favore la somma complessiva di
16.000,00 euro o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per il costo delle opere da ripristinare, oltre al risarcimento del danno causato dall'inesatta esecuzione dei lavori, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, l'attore contestava all'impresa appaltatrice l'esistenza di taluni vizi, rilevati a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo in seno al quale si nominava quale CTU l'ing.
, il quale, nella relazione depositata l'11.05.2010, aveva constatato la presenza di “lesioni sul Per_1
camino in muratura al piano seminterrato;
distacco di una porzione della pavimentazione del bagno al primo piano;
ristagno di acqua piovana sui terrazzi dovuto a una sezione ridotta dei buttafuori ed ad un'insufficiente pendenza;
rottura di mattonelle nel resede perché soltanto appoggiate e su terreno inadatto;
micro fessure su due terzi della facciata dovute ad una non corretta miscela di intonaco;
infiltrazione di acque piovane in prossimità di una canna fumaria;
scollamento di alcuni mattoni dalle scale esterne al piano terra non posti a regola d'arte; presenza di umidità con distacco di tinteggiatura sul perimetro esterno dell'edificio per un'altezza tra i 10 e i 30 cm”; vizi, a suo avviso, ascrivibili a responsabilità dell' “per non aver eseguito i lavori a regola d'arte ed in modo Controparte_5 concorrente al d.d.l., il quale avrebbe dovuto verificare la buona riuscita dei lavori realizzati”, quantificando i costi necessari per la loro riparazione in 16.000,00 euro.
Raggiunta da rituale notificazione, si costituiva in giudizio l'impresa contestando Controparte_1 allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, ribadiva quanto già dedotto in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo: da un lato, rilevava come i vizi contestati fossero, per vero, conseguenza, sola, del trascorrere del tempo, e, dall'altro, come, comunque, i lavori fossero stati eseguiti da essa stessa ditta sulla base delle indicazioni fornite dal progetto e dal comune. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto del sul presupposto, riconosciuto (a detta della stessa ditta convenuta) anche della propria Pt_1
controparte, che i lavori erano stati ultimati il 25.09.2006 (come, pure documentalmente, provato dalla pagina 2 di 10 comunicazione di ultimazione lavori), mentre il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato iscritto in data 18.09.2009 e, quindi, ben oltre il termine biennale normativamente di cui all'art. 1667
c.c. Proseguendo con le contestazioni, l'impresa convenuta opponeva, altresì, l'inidoneità dell'elaborato peritale depositato all'esito del pluri-menzionato TP a fondare le pretese dell'odierno deducente, e ciò, sia, in forza di una sostenuta violazione del contraddittorio, sia in forza di una insufficiente motivazione, chiarendo, sul punto, che l'ing. aveva omesso di acquisire le Per_1
osservazioni dei consulenti di parte oltre ad avere tralasciato di indicare i criteri in applicazione dei quali era pervenuto ad una quantificazione dei danni nella misura di 16.000,00 euro.
Anche il geometra si costituiva ritualmente in giudizio, negando fondatezza e legittimità CP_2
alle allegazioni e richieste attoree, rilevando, come pure aveva già rilevato la ditta come la CP_1
relazione del nominato CTU non potesse valere a fondare la domanda attorea, essendo stato violato il contraddittorio e perché, comunque, recava in sé valutazioni “probabilistiche” che mal si sarebbero conciliate con l'esigenza di certezza degli accertamenti e delle verifiche demandate. Nel merito, il geometra dava atto di avere vanamente e inutilmente contestato all'impresa, prima della CP_2
chiusura dei lavori e in accordo con lo stesso difetti e irregolarità nell'esecuzione dei Parte_3
lavori, quali le fessure sul camino, il ristagno delle acque al cancello e sui balconi, ritenendo la ditta esclusiva responsabile di tanto, negando, poi, la riconducibilità degli ulteriori vizi contestati dall'attore ad una mala esecuzione dei lavori da parte della ditta stessa e/o all'omessa e/o insufficiente propria (di direttore dei lavori) vigilanza di lui, direttore dei lavori. Eccepiva, quindi, l'intervenuta CP_6
decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c., rilevando il lasso di tempo trascorso (tre anni) tra la consegna del bene e la denunzia dei vizi/inizio dell'azione Cionondimeno, essendo lui, CP_2
assicurato con per eventi di tal fatta, legati all'esercizio della propria attività CP_3
professionale, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa l'ora detta
[...]
che pure era stata parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo per Controparte_3
essere se del caso, tenuto indenne e manlevato nell'ipotesi in cui avessero trovato accoglimento le richieste attoree.
Autorizzata e chiamata, pertanto, a comparire, accettava il contraddittorio Controparte_3
chiarendo, preliminarmente, di avere avuto conoscenza dei fatti per cui nel procedimento per TP più volte menzionato;
contestava si trattasse, però, di domanda di risarcimento afferente gravi difetti dell'opera, che, era, invece, unica ipotesi (unitamente a quella della rovina totale o parziale) di copertura dei danni garantiti all'assicurato nell'esercizio della sua attività di progettazione e/o direzione lavori. Instava, quindi, per il rigetto della domanda di garanzia svolta dal sul rilievo per cui si CP_2
sarebbe trattato di rischio non rientrante nel novero di quelli contrattualmente garantiti.
pagina 3 di 10 Istaurato il contraddittorio sulle posizioni delle parti come sopra brevemente compendiate, si dava corso all'istruttoria del caso, assumendo le prove testimoniali ammesse, acquisendo agli atti il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché espletando altra C.T.U., col medesimo consulente nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale, reiterava, in definitiva, le osservazioni e le conclusioni medesime di cui alla relazione depositata all'esito dell'A.T.P. Veniva, allora, fissata udienza di precisazione delle conclusioni (al 13.04.2017), alla quale seguiva il trattenimento in decisione del procedimento e poi, però, la rimessione della causa sul ruolo
(con ordinanza del 26.10.2017) per assumere chiarimenti dal C.T.U. in ordine all'aumento dei costi in perizia indicati rispetto ai costi indicati nell'elaborato depositato all'esito dell'A.T.P., nonché
(chiarimenti) afferenti a talune responsabilità del direttore dei lavori e, poi, ancora chiarimenti ulteriori in ordine alla data di insorgenza di insorgenza dei vizi;
... alle ... ragioni ... chiedendogli, altresì, di chiarire se le dichiarazioni rese dal proprietario circa l'epoca di insorgenza dei vizi potessero ritenersi compatibili con lo stato attuale degli stessi.
Mutava la persona fisica del giudice istruttore e si procedeva da parte del nuovo giudice (la scrivente) alla fissazione d'udienza avanti a sé disponendo la comparizione delle parti dinanzi e del C.T.U. che aveva mancato di rispondere all'integrazione del quesito che gli era stato somministrato.
Con nota datata 27.11.2019 il CTU dichiarava che: “... non (era) è possibile tecnicamente accertare con certezza l'insorgenza dei vizi in quanto quelli rilevati a suo tempo si possono manifestare in tempi diversi tra loro a seconda dei materiali usati e della loro composizione come ad esempio… e che siffatti vizi possono essersi manifestati approssimativamente dopo un tempo coincidente con quanto dichiarato dal proprietario ma ognuno in periodi diversi tra loro.”
Dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo e alla emergenza sanitaria epidemiologica SARS-Covid
19, dopo essere stata anche (e però infruttuosamente) formulata una proposta conciliativa, la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
La domanda di parte attrice è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
Al fine di ripercorrere l'iter logico seguito da questo Giudice, sembra opportuno partire da un'attenta analisi del dato normativo. L'operazione di sussunzione richiede, invero, di verificare che i fatti – come ricostruiti nel corso della fase istruttoria del giudizio – siano riconducibili al modello astratto delineato dal legislatore: come la premessa minore viene fatta rientrare nella premessa maggiore per arrivare ad una conseguenza, così la fattispecie concreta viene riassunta nella norma astratta, per determinare conseguentemente su quel caso gli effetti voluti dalla norma stessa. Occorrerà, allora, individuare preliminarmente i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 1667 c.c., il committente è
pagina 4 di 10 legittimato ad esperire l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi contro l'appaltatore, per accertare se, nella realtà materiale, tali presupposti fossero riscontrabili;
vale a dire, se, nel caso di specie, l'appaltatore potesse essere chiamato a rispondere dei difetti manifestatisi.
L'art. 1667 c.c. costituisce una speciale applicazione dell'azione generale di adempimento di cui all'art. 1453 c.c. e, dunque, un'ipotesi di responsabilità contrattuale. In particolare, l'art. 1667 c.c. riconosce al committente un rimedio successivo alla consegna dell'opera volto a reagire ad eventuali vizi o difformità della stessa, il quale si aggiunge ai rimedi di carattere preventivo (art. 1662, comma 2 c.c.) e ai rimedi derivanti dalle norme sul contratto in generale (artt. 1453 ss. c.c.).
L'articolo così recita: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Dunque, l'accettazione dell'opera impedisce al committente di far valere la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e difformità da lui conosciuti o riconoscibili, salva l'ipotesi in cui l'appaltatore abbia occultato in mala fede tali vizi. L'art. 1667, comma 2 e 3 c.c. individua, poi, specifici termini di decadenza e di prescrizione: affinché il committente possa efficacemente esperire l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi contro l'appaltatore è necessario che egli abbia denunciato tali vizi e difformità entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque, prima che siano decorsi due anni dalla consegna dell'opera. Tuttavia, la denuncia non è necessaria qualora l'appaltatore abbia riconosciuto i difetti o le difformità oggetto di contestazione.
Attraverso la previsione dei termini di decadenza e di prescrizione, il legislatore ha inteso realizzare il bilanciamento tra l'interesse del committente alla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto e l'interesse dell'appaltatore a non vedersi esposto, per un irragionevole lasso di tempo, al rischio di essere convenuto in giudizio: la consegna del bene, infatti, non libera l'appaltatore dalla garanzia per vizi e difformità, ma la responsabilità di quest'ultimo è limitata nel tempo.
Peraltro, è previsto un termine di prescrizione biennale – piuttosto breve, quindi – evidentemente per evitare che siano imputati all'appaltatore vizi riconducibili, invece, alla normale usura conseguente al trascorrere del tempo: più è lungo il periodo intercorrente tra la consegna del bene e il momento in cui i pagina 5 di 10 vizi sono emersi, più è difficile, infatti, accertare se quei vizi siano o meno eziologicamente ascrivibili alla condotta dell'appaltatore.
Premesso tanto, a lungo nel corso del giudizio, si è discusso circa il periodo di insorgenza dei vizi e delle difformità oggetto di contestazione. Al fine di verificare tale circostanza, il G.I. si è avvalso dello strumento della consulenza tecnica e proceduto all'assunzione delle prove orali ammesse (le prove per testi sui capitoli indicati nelle memorie istruttorie di parte convenuta).
Le risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria svolta (prove testimoniali e CTU) mostrano che vizi e difetti contestati si sono manifestati, ognuno, in momenti differenti: taluni di siffatti vizi sarebbero, infatti, già stati presenti al momento della consegna del bene, come provato dalle affermazioni dei testi figlio dell'attore, e collaboratore di studio del geometra i Tes_1 Testimone_2 CP_2
quali hanno in proposito dichiarato che il direttore dei lavori aveva contestato all Controparte_5
l'esistenza di taluni difetti (fessure sul camino in taverna, ristagno di acque nei pressi del cancello e sui balconi) già nella fase finale dei lavori;
altri, invece, (altro vizi) si sarebbero manifestati in un secondo momento non determinabile, come rilevato dall'ausiliario del giudice nominato (ing. , che Per_1
nella risposta ai chiarimenti richiesti così testualmente: “... ad oggi non è possibile tecnicamente accertare con certezza l'insorgenza dei vizi in quanto quelli rilevati a suo tempo si possono manifestare in tempi diversi tra loro a seconda dei materiali usati e della loro composizione […] I vizi derivanti dall'umidità di risalita non si manifestano subito ma dopo un poco di tempo e si possono accelerare se la casa è abitata […] I vizi non si manifestano in tempi tecnicamente prevedibili”).
Premesso tanto, si osserva come nel caso sia documentalmente provato (si veda comunicazione di fine lavori sottoscritta dal direttore dei lavori e presentata al Comune di San Giuliano Terme in data
4.10.2006 al protocollo 40484) che i lavori siano stati ultimati in data 25.09.2006 e che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato il 18.09.2009, ha costituito il primo atto di “denuncia” dell'attore.
Non avendo, allora, egli attore offerto prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in replica all'eccezione sollevata dai convenuti e non potendo questi essere rilevati d'ufficio dal giudice
(Cass. civ. 12.07.2002, n. 10137), è sufficiente rilevare l'intervallo di tempo trascorso (tre anni) tra la fine lavori, risalente al 25 settembre 2006, e la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che è del 18 settembre 2009, concludendo, pertanto, nel senso di ritenere il diritto ormai irrimediabilmente prescritto.
Parte attrice si limita a richiamare un orientamento della Suprema Corte, in materia di responsabilità dell'appaltatore per rovina e gravi difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.), secondo il quale la prescrizione del diritto del committente non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dalla pagina 6 di 10 scoperta dei gravi difetti della costruzione, che si verifica non in forza della mera conoscenza – da parte del committente - del vizio dell'opera, ma dal momento in cui il committente ha conseguito un grado sufficiente di consapevolezza circa la sua dipendenza causale dalla cattiva esecuzione del contratto di appalto. I vizi, tuttavia, per essere considerati “gravi” ai sensi dell'art. 1669 c.c. devono incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (si vedano Cass. civ. 22.03.2022 n. 9267; Cass. civ. 25.07.2019 n. 20184; Cass. civ. 04.10.2018 n. 24230), mentre nella fattispecie, vizi e difetti lamentati non sembrano incidere in maniera apprezzabile sul godimento dell'immobile: le lesioni sul camino, il distacco di una porzione della pavimentazione,
l'insufficiente pendenza dei terrazzi, la rottura di mattonelle nel resede, le micro fessure sulla facciata esterna, l'infiltrazione di acque piovane in prossimità di una canna fumaria, lo scollamento di alcuni mattoni dalle scale esterne e il distacco di tinteggiatura sul perimetro esterno dell'edificio non possono ritenersi ostativi al godimento del bene, non menomandone nei termini richiesti dall'art. 1669 c.c.
l'utilità (e, come visto, il godimento). Tra l'altro, la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. difficilmente ed erroneamente potrebbe essere estesa analogicamente alle ipotesi ricondotte all'alveo dell'art. 1667 c.c.; diversi sono, infatti, gli interessi sottesi – individuali nell'art. 1667 c.c., pubblici nell'art. 1669 c.c. –, come pure differente è la natura della responsabilità dell'appaltatore – contrattuale nelle ipotesi ex art. 1667, extracontrattuale in quelle ex art. 1669 (si vedano, ex multis, Cass. civ. 26.09.2023 n. 27385;
Cass. civ. 07.12.2022 n. 35931; Cass. civ. 27.11.2018, n. 30607).
Ciò posto, si osserva che le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. non possono estendersi alla responsabilità del direttore dei lavori. La responsabilità di quest'ultimo, infatti, nasce da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. ed è, quindi, soggetta alla prescrizione ordinaria. Ed invero - muovendo da Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995, secondo la quale “l'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale”.
Pertanto, nei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall'art. 2226 c.
c., il quale contiene una disciplina, relativa alle difformità ed ai vizi dell'opera, applicabile soltanto alle prestazioni che abbiano per oggetto la realizzazione di un “opus” in senso materiale”. Nello stesso senso si veda il consolidato principio secondo il quale “partendo dalla premessa che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo) comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di “mezzi”, detta anche obbligazione di pagina 7 di 10 diligenza o di comportamento, la giurisprudenza è costante nel ricondurre l'obbligazione del direttore dei lavori nell'ambito delle obbligazioni di mezzi (Cass. 28.1.2001, n. 15124; 29.3.1979, n. 1818), con inapplicabilità dell'art. 2226 cc. (Cass. 29.1.2003, n. 1294; 22.3.1995, n. 3264; 1.12.1992, n. 12820;
21.10.1991, n. 11116) ed applicabilità, invece, dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cc.
(Cass. 8.11.1985, n. 5463; 7.12.1976, n. 4559; 8.3.1975, n. 873)”.
Ritenuta, quindi, nel caso, la astratta configurabilità di profili di responsabilità in capo al direttore dei lavori, geometra - prescindendosi dalla qualificazione della stessa come contrattuale o CP_2
extracontrattuale nei limiti definiti da Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1985 n. 488 - si osserva come la responsabilità presupponga la violazione degli obblighi di vigilanza propri della figura del direttore dei lavori, rendendosi pertanto necessario, in via preliminare all'accertamento della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale che sia, definire tali limiti. Nella specie, si ravvisa in concreto il difetto di profili di negligenza nell'operato del geometra CP_2
Dalla CTU svolta in corso di causa, infatti, è emerso che i vizi di cui al punto n. 1 consistenti nelle fessurazioni sul camino ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 3.000,00 + iva) non interessano l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 2 consistenti nel distacco dal sottostante massetto di circa 5 mattonelle ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 715,00) non interessano l'operato della direzione lavori
...;
i vizi di cui al punto n. 3 consistenti nel ristagno d'acqua in prossimità dei buttafuori dovuto ad una corretta pendenza data dalla pavimentazione per far defluire l'acqua piovana ... sul camino ... (con un costo per l'intervento di ripristino di euro 1.500,00) non interessano l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 4 consistenti nel ristagno dell'acqua piovana ... nell'area predisposta per lo scorrimento del cancello carrabile automatico ... non interessa ... l'operato della direzione lavori ...;
i vizi di cui al punto n. 5 consistenti nelle fessurazioni sul camino ... non interessano l'operato della direzione lavori ..., pervenendo lo stesso CTU in sede di conclusioni a stimare nella misura del 4% la responsabilità dei vizi riconducibile alla direzione dei lavori, quantificando il costo complessivo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e/o difetti in euro 30.243,00 (4% sarebbe pertanto pari ad euro 1.209,72).
Ciò posto, avuto riguardo alla necessità, sopra illustrata, di definire i limiti dell'obbligo di vigilanza proprio del direttore dei lavori, si fa applicazione del principio illustrato da Cass. civ. sez. II, 29 marzo
1979 n. 1818 secondo la quale “al direttore dei lavori nominato dal committente compete, quale ausiliario di quest'ultimo, l'alta vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali adatti, in quanto il medesimo assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato riferita alla pagina 8 di 10 prestazione di un'attività intellettuale, sicché i difetti dell'opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprendono le operazioni più semplici”. Nel caso di specie, i piccoli difetti rilevati dal ctu e, dunque, la sostanziale correttezza dell'attività eseguita dal direttore dei lavori, consentono di escludere qualsiasi inadempimento e responsabilità in capo allo stesso direttore dei lavori, il quale evidentemente ha provveduto alla corretta vigilanza dell'appaltatore nella esecuzione delle opere. Del resto, la diligenza che può pretendersi dal direttore dei lavori non può arrivare a comprendere l'obbligo di avvedersi di vizi di scarsissimo valore.
Anche la domanda di manleva verso il terzo chiamato, dunque, deve essere integralmente rigettata.
Ogni altra domanda rimane assorbita.
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Va, poi, rilevato che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art.1667 cc si applicano anche all'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1667 cc (Cassazione 20839/2017). Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667
c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cass. 23075/2009; 3199/2016). Nel caso di specie, l'intervenuta decadenza e prescrizione si estendono dunque anche all'azione risarcitoria, con assorbimento del profilo afferente all'elemento soggettivo dell'appaltatore.
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Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 16.000,00) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
pagina 9 di 10 Nei rapporti tra il chiamante, geometra e la compagnia assicuratrice, CP_2 [...]
si ritiene di doverle integralmente compensare, considerato il tenore delle difese Controparte_3
svolte, da ciascuna di esse parti, chiamante e chiamata, e l'esito del procedimento stesso.
In forza già richiamato principio di soccombenza, anche le spese della C.T.U., come liquidate con decreto datato 6.04.2016, come pure le spese del CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo si pongono definitivamente a carico di parte attrice e, per l'effetto, quindi,
Condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata quanto eventualmente dalle stesse corrisposto a titolo di pagamento compensi CTU (sia nel presente giudizio che nel procedimento per TP).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA prescritto ex art. 1667 c.c., il diritto all'azione di parte attrice nei confronti della
[...]
Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta da parte attrice nei confronti del geometra CP_2
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1
liquida in 5.077,00 euro, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del geometra che CP_2
liquida in 5.077,00 euro, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra il geometra e CP_2 Controparte_3
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese del C.T.U. del presente procedimento come liquidate con decreto reso nelle date 6-7.04.2016 nonché le spese del C.T.U. del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso del 18.09.2009.
CONDANNA parte attrice a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata quanto eventualmente dagli stessi corrisposto a titolo di pagamento compensi CTU, sia nel presente giudizio che nel procedimento per TP (introdotto con ricorso del 18.09.2009 r.g. n. 4020/2009).
Così deciso in Pisa, in data 14.12.2023
Il Giudice dott.ssa Santa Spina
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