Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1451
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata l'avvenuta notifica sia delle cartelle di pagamento che delle successive intimazioni, come documentato dagli atti prodotti in giudizio. La notifica è avvenuta in diverse date e con diverse modalità, alcune anche con rifiuto del destinatario a ricevere copia.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che, poiché né le cartelle né le intimazioni, né altri atti interruttivi della prescrizione sono stati impugnati nei termini di legge, il credito tributario è divenuto definitivo e il ricorso è tardivo.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impugnati, in violazione dell'art. 21, n. 1, del D.legs 546/92, dato che gli atti presupposti non erano stati impugnati nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1451
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1451
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo