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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NI CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7643 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DAIDONE ALBERTO e , con elezione di domicilio in VIA N.
MORELLO, 23 PALERMO, presso il difensore avv. DAIDONE
ALBERTO parte attrice
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. Controparte_4
, P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il Controparte_6 C.F._5
patrocinio dell'avv. UN LE, elettivamente domiciliato in
VIA TURRISI COLONNA 47/53 PALERMOpresso il difensore avv.
UN LE
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: NE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.25 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_2 CP_1 Controparte_3
, in qualità di eredi di , nato ad
[...] Controparte_6 Persona_1
Ispica 13 Gennaio 1911 e deceduto il 18 Novembre 1977, nonché il
[...]
e l' , al fine di Controparte_4 Controparte_7
ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene immobile sito in
Palermo, via Quarto dei Mille n. 36-38, scala A, piano quarto, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 59, particella 43, subalterno 9, categoria A/2, classe 6, di superficie pari a 148 m².
L'attore ha dedotto di aver goduto in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e indisturbato, del possesso esclusivo del suddetto immobile, esercitando sul bene un potere corrispondente al diritto di proprietà sin dal
1993, a seguito della morte del fratello e del rilascio del bene Persona_2 da parte di . Controparte_6
L'attore, affermando di avere sostenuto integralmente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi condominiali e le utenze, provvedendo agli allacci idrici ed elettrici e comportandosi in ogni modo come proprietario esclusivo del bene, ha eccepito che gli altri coeredi, pur risultando intestatari di quote di proprietà, non avrebbero mai esercitato alcun possesso o compossesso sull'immobile per oltre trent'anni.
costituendosi con comparsa di costituzione e Controparte_6
risposta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, affermando di non avere compiuto nei dieci anni successivi al 25 aprile 1993 (data del decesso del proprio coniuge) alcun atto riconducibile all'accettazione, anche tacita, dell'eredità del marito defunto Persona_2
In via preliminare, dunque, va esaminata la domanda di parte convenuta di essere estromessa dal presente giudizio non avendo mai accettato l'eredità relitta dal proprio marito Persona_2
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della domanda, sicché è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo” (Cass. n. 31402/2019).
In base a tali considerazioni, è necessario accertare se nel caso di specie sussista la titolarità sul lato passivo del rapporto controverso, negata dalla convenuta . Controparte_6
Vanno, quindi, esaminati gli aspetti dell'accettazione dell'eredità di
[...]
[...] [...]
da parte della convenuta, nonché della perdita di quest'ultima del Per_2
diritto ad accettare.
Al riguardo va rilevato che all'udienza del 27.10.2025 parte attrice ha affermato “di non contestare le difese della convenuta costituita e la sua carenza di qualità di erede di ”. Persona_2
Alla luce del principio di non contestazione deve, pertanto, affermarsi che l'eccezione di difetto della qualità di erede di sollevata Persona_2
dalla convenuta costituita vada accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'attore era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dalla convenuta a fondamento della propria eccezione, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte non abbia elevato alcuna contestazione chiara e specifica.
Da ciò deriva che va accertata l'estraneità al presente giudizio della convenuta costituita.
Il procedimento prosegue nei confronti delle altre parti e va rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice per la decisione nel merito sulle domande spiegate da parte attrice.
In considerazione della condotta processuale collaborativa delle parti sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la convenuta , ai Parte_1 Controparte_6
sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda formulata nei confronti di;
Controparte_6
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
CP_6
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice, dott.
NI CC come da separata ordinanza.
Così deciso in Palermo, in data 03/11/2025 .
Il Giudice
NI CC
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NI CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7643 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DAIDONE ALBERTO e , con elezione di domicilio in VIA N.
MORELLO, 23 PALERMO, presso il difensore avv. DAIDONE
ALBERTO parte attrice
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. Controparte_4
, P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il Controparte_6 C.F._5
patrocinio dell'avv. UN LE, elettivamente domiciliato in
VIA TURRISI COLONNA 47/53 PALERMOpresso il difensore avv.
UN LE
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: NE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.25 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_2 CP_1 Controparte_3
, in qualità di eredi di , nato ad
[...] Controparte_6 Persona_1
Ispica 13 Gennaio 1911 e deceduto il 18 Novembre 1977, nonché il
[...]
e l' , al fine di Controparte_4 Controparte_7
ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene immobile sito in
Palermo, via Quarto dei Mille n. 36-38, scala A, piano quarto, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 59, particella 43, subalterno 9, categoria A/2, classe 6, di superficie pari a 148 m².
L'attore ha dedotto di aver goduto in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e indisturbato, del possesso esclusivo del suddetto immobile, esercitando sul bene un potere corrispondente al diritto di proprietà sin dal
1993, a seguito della morte del fratello e del rilascio del bene Persona_2 da parte di . Controparte_6
L'attore, affermando di avere sostenuto integralmente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi condominiali e le utenze, provvedendo agli allacci idrici ed elettrici e comportandosi in ogni modo come proprietario esclusivo del bene, ha eccepito che gli altri coeredi, pur risultando intestatari di quote di proprietà, non avrebbero mai esercitato alcun possesso o compossesso sull'immobile per oltre trent'anni.
costituendosi con comparsa di costituzione e Controparte_6
risposta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, affermando di non avere compiuto nei dieci anni successivi al 25 aprile 1993 (data del decesso del proprio coniuge) alcun atto riconducibile all'accettazione, anche tacita, dell'eredità del marito defunto Persona_2
In via preliminare, dunque, va esaminata la domanda di parte convenuta di essere estromessa dal presente giudizio non avendo mai accettato l'eredità relitta dal proprio marito Persona_2
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della domanda, sicché è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo” (Cass. n. 31402/2019).
In base a tali considerazioni, è necessario accertare se nel caso di specie sussista la titolarità sul lato passivo del rapporto controverso, negata dalla convenuta . Controparte_6
Vanno, quindi, esaminati gli aspetti dell'accettazione dell'eredità di
[...]
[...] [...]
da parte della convenuta, nonché della perdita di quest'ultima del Per_2
diritto ad accettare.
Al riguardo va rilevato che all'udienza del 27.10.2025 parte attrice ha affermato “di non contestare le difese della convenuta costituita e la sua carenza di qualità di erede di ”. Persona_2
Alla luce del principio di non contestazione deve, pertanto, affermarsi che l'eccezione di difetto della qualità di erede di sollevata Persona_2
dalla convenuta costituita vada accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'attore era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dalla convenuta a fondamento della propria eccezione, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte non abbia elevato alcuna contestazione chiara e specifica.
Da ciò deriva che va accertata l'estraneità al presente giudizio della convenuta costituita.
Il procedimento prosegue nei confronti delle altre parti e va rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice per la decisione nel merito sulle domande spiegate da parte attrice.
In considerazione della condotta processuale collaborativa delle parti sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la convenuta , ai Parte_1 Controparte_6
sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda formulata nei confronti di;
Controparte_6
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
CP_6
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice, dott.
NI CC come da separata ordinanza.
Così deciso in Palermo, in data 03/11/2025 .
Il Giudice
NI CC