Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides
Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5642/2023 di ruolo generale del Tribunale di
Treviso e promossa con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritta a ruolo in data
20/10/2023. da
difesa e rappresentati dagli avv.ti Giulio Veronese e Christian Fornasier Parte_1
del Foro di Treviso, come da mandato allegato all'atto di citazione.
-parte attrice- contro in persona del Sindaco pro tempore difeso dagli Avv.ti Anna Controparte_1
Polito e Andrea Girardi del Foro di Trento, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
-parte convenuta- oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Parte_1
Come da nota di precisazione delle conclusioni 02/10/2024.
Piaccia alla Sig. Vs. Ill.ma, nel merito in via principale: accertati i fatti per come descritti in premesse, accertati i postumi invalidanti riportati dall'attrice, l'inabilità temporanea e le spese patite a seguito del sinistro descritto, accertata la responsabilità ex art. 2051 cc del per il danno cagionato dal bene in sua custodia, condannarsi il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire a i danni Controparte_1 Parte_1 patiti e quantificati in € 33.418,70 o comunque nella diversa somma, anche maggiore, che pagina 1 di 9
Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel merito in via subordinata, accertati i fatti per come descritti in premesse, accertati i postumi invalidanti riportati dall'attrice, l'inabilità temporanea e le spese patite a seguito del sinistro descritto, accertata la responsabilità del ex art. 2043 cc, Controparte_1
condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire a Controparte_1
i danni patiti e quantificati in € 33.418,70 o comunque nella diversa somma, Parte_1
anche maggiore, che risulterà in corso di causa, con aggiunta degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (16.05.2021) al saldo effettivo. Vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, si chiede disporsi CTU tecnica diretta ad accertare la natura, le caratteristiche ed il rispetto o meno delle regole normative e costruttive della pista ciclabile per cui è causa, e della relativa segnaletica, identificando eventuali motivi di pericolo della stessa.
Si chiede disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attrice al fine di valutare i postumi invalidanti riportati e l'inabilità temporanea patita a seguito del sinistro descritto secondo il seguente quesito:
▪ accerti il c.t.u. la natura, l'entità ed il decorso delle lesioni subite dalla signora Pt_1 nel fatto descritto, valutando la sussistenza di nesso di causa tra questo e l'evento di
[...]
rilevanza processuale;
▪ quantifichi e motivi dettagliatamente le ripercussioni biologiche delle lesioni sia sotto il profilo temporaneo che permanente;
▪ fornisca, altresì, tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale utili a valutare la compatibilità di eventuali ripercussioni della malattia e/o postumi sulle condizioni personali
– soggettive;
▪ esaminata la natura, l'entità ed il decorso delle lesioni, indichi e quantifichi i livelli di sofferenza intrinseca delle stesse sia nel decorso della malattia e convalescenza sia sullo stato di menomazione permanente;
▪ valuti la compatibilità delle spese riconosciute dall'Ordinamento sanitario e/o da
Associazioni Professionali nazionali e sostenute per diagnosi, cure, valutazioni specialistiche, ecc., come documentate in atti, calcolandone l'ammontare complessivo;
pagina 2 di 9 ▪ valuti, in rapporto allo stato menomativo, l'entità di eventuali spese sanitarie future, qualora adeguatamente motivate sotto il profilo clinico;
▪ espleti al termine della visita collegiale, un completo contraddittorio con i CTP ed acquisisca eventuali note o osservazioni tecniche nel verbale collegiale, con riserva di replica nella stesura definitiva dell'elaborato peritale;
▪ ove richiesto invii al CTP, secondo i termini previsti dall'incarico, bozza delle operazioni peritali acquisendo successive note tecniche dei CTP alla quali dovrà rispondere in occasione della stesura dell'elaborato peritale.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al e, per l'effetto, rigettare le domande attoree per le ragioni dedotte nel Controparte_1
paragrafo 3 del presente atto.
In via principale, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art, 1227 c.c., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, Cpa e Iva se dovuta per legge con distrazione delle spese ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, ammettersi delle prove dirette e contrarie formulate da parte convenuta nelle memorie nn. 2 e 3 ex art. 171 ter cpc.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione la signora conveniva in giudizio il di al Parte_1 CP_1 CP_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta avvenuta in data
16/05/2021 mentre percorreva in bicicletta, con direzione San Cipriano Ca'Tron, la pista ciclabile che costeggiava per tutta la sua lunghezza il cavalcavia di Via G. A. Longhin e permetteva di passare da un lato all'altro dell'autostrada A4, con andamento dapprima in salita per poi discendere verso il lato opposto.
Esponeva, in particolare, che la caduta avveniva nel punto di congiunzione tra la parte asfaltata della pista in salita e la parte in grigliato metallico reso estremamente scivoloso dalla pioggia in corso. Che secondo la perizia a firma del Prof. Ing. la pista Persona_1
non garantiva la massima sicurezza per assenza di apposita segnaletica di pericolo che pagina 3 di 9 segnalasse all'utente il dislivello nel punto in cui la parte asfaltata si congiunge al grigliato metallico della passerella. Che doveva essere tenuta in seria considerazione un appropriato intervento di modifica della pavimentazione finale della passerella mediante una lamiera con configurazione di un sistema di captazione delle acque piovane con griglia di diversa forma, con disegno a biscotto maggiormente adatta a zone con concentrazione significative di precipitazioni.
Agiva, quindi, nei confronti del ravvisando i presupposti di cui all'art. Controparte_1
2051 c.c., e in subordine l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., per attribuire all'Ente Pubblico la responsabilità del sinistro de quo.
Con comparsa di risposta si costituiva il il quale sosteneva di avere Controparte_1
affermato la propria estraneità al sinistro sin dal procedimento di A.t.p. promosso dalla ricorrente e dichiarato inammissibile dal giudice.
Eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione perché, a fronte della prospettazione attorea che ravvisava la causa del danno nel materiale utilizzato per realizzare il grigliato metallico della pista ciclabile asseritamente reso estremamente scivoloso dalle precipitazioni, poteva configurarsi la responsabilità in capo all'Ingegnere progettista quale
Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia-
Trieste) e il Villesse Gorizia nominato con Ordinanza del presidente del Per_2
Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008. Che la pista faceva parte, infatti, di un più ampio progetto per la realizzazione di corridoi autostradali e stradali e che il Commissario
Delegato incaricava della relativa esecuzione Autovie Venete Spa, quale concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste, la quale al termine dei lavori provvedeva a consegnare al la pista ciclabile de qua. CP_1
Quindi quanto alla scelta dei materiali non poteva configurarsi alcuna responsabilità in capo all'ente proprietario della strada mentre, quanto alla cartellonistica, la pista ciclabile doveva ritenersi a norma e, in ogni caso, alcuna rilevanza causale poteva aver avuto tale questione nel sinistro in considerazione.
In secondo luogo, quanto all'asserita responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
rilevava come, dalla dinamica descritta in atto di citazione, era evidente che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi in via esclusiva al comportamento imprudente dell'attrice anche in considerazione che alcun sinistro era mai stato denunciato prima di allora. L'assenza di nesso di causa, inoltre impediva che potesse configurarsi la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
pagina 4 di 9 Parte convenuta, infine, contestava la quantificazione del danno prendendo posizione su tutte le voci di danno illustrate in atto introduttivo.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, esaminate le memorie ex art. 171 ter cpc, la causa veniva istruita mediante escussione di due testi attorei e di un teste di parte convenuta e giungeva in decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Tanto premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto all'epoca del sinistro l'opera pubblica Controparte_1
di cui faceva parte la pista ciclabile era già stata riconsegnata all'Ente Pubblico proprietario giusto verbale di consegna 22/04/2015 sicchè, da allora, doveva ritenersi pienamente ripristinato la disponibilità giuridica e materiale del bene in capo al quale CP_1
presupposto perché possa astrattamente configurarsi una responsabilità da cose in custodia.
Nel merito, si osserva in linea teorica che il caso concreto è sussumibile nella fattispecie astratta dell'art. 2051 c.c. e non in quella diversa dell'art. 2043 c.c. perché si controverte di un evento dannoso verificatosi su una pista ciclabile comunale, nella diretta e concreta disponibilità dell'Ente Pubblico e sul quale quest'ultimo poteva esercitare un effettivo ed efficace controllo.
Infatti, i presupposti giuridici per affermare una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sono, un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa e il nesso di causa tra cosa ed evento.
Una volta accertato il nesso di causa “tra cosa ed evento” deve ritenersi integrata la fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. la cui funzione è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova in una particolare relazione (proprietà, usufrutto, comodato ecc.) con la cosa, fonte immediata di danno, tale da poterne controllare i rischi.
L'ente proprietario, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando non tanto la propria diligenza, prudenza, perizia (ovvero l'assenza di colpa), ma che la causa del danno abbia avuto le caratteristiche del caso fortuito, costituito da uno specifico avvenimento estraneo alla sfera di controllo del custode
(imprevedibile ed inevitabile) idoneo da solo a determinare l'evento dannoso (Cass. Civ.
Sezioni Unite 30/06/2022 n. 20943; Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 2563 del 06/02/2007 e n.
11016 del 19/05/2011).
Il caso fortuito attiene al profilo causale dell'evento ed è riconducibile non alla cosa ma ad un evento avente i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, che sfugga al controllo del pagina 5 di 9 custode e che, interferendo nella situazione di fatto, sia stato fonte esclusiva del danno escludendo fattori causali concorrenti.
Integra il caso fortuito quella situazione di pericolo derivante da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa o da un uso anomalo della stessa e va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del danneggiato.
Orbene nella fattispecie concreta, quanto al nesso tra cosa ed evento, il testimone oculare ha dichiarato che la signora cadeva dalla bicicletta nel momento in cui saliva sul Pt_1
grigliato metallico, perché la ruota anteriore slittava e perdeva aderenza nel punto in cui era presente una lastra di congiunzione tra la parte asfaltata della pista e quella in grigliato metallico. Infatti, quel giorno pioveva e il grigliato metallico era bagnato.
E' evidente che la caduta, sebbene avvenuta sulla pista ciclabile comunale, non è in alcun modo riconducibile ad una situazione di intrinseca pericolosità della medesima, tra l'altro regolarmente collaudata con atto di collaudo tecnico amministrativo di data 24/09/2015, ma al comportamento imprudente della danneggiata tale per cui la cosa degrada al ruolo di mera occasione dell'evento.
Il pericolo che genericamente insorge a causa della pioggia e che, nel caso di specie, aveva reso scivolosa la parte in grigliato metallico della pista ciclabile, era facilmente prevedibile e percepibile da parte dell'utente della strada e solo un comportamento più accorto e prudente avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. Infatti, è ragionevole ritenere con sufficiente grado di certezza che l'evento non si sarebbe verificato se la signora, prima di salire sulla passerella metallica, fosse scesa dalla bicicletta e avesse proseguito con la bici alla mano.
Lo stesso teste oculare afferma di avere visto una donna tenere per mano le biciclette dei bambini al suo seguito invitandoli a procedere a piedi.
Ed ancora, la circostanza che la passerella fosse scivolosa in caso di pioggia era nota al teste medesimo il quale, quel giorno, la percorreva a piedi sicchè, deve presumersi, che detto pericolo generico e di comune percezione fosse noto anche all'attrice in quanto residente nelle immediate vicinanze.
Parte attrice, invece, ha percorso la pista ciclabile senza far uso della normale diligenza, esigibile dall'utente della strada, e con affidamento soggettivo anomalo sulla sicurezza dei luoghi in caso di pioggia, rischiando di costituire essa stessa un pericolo per chi procedeva a piedi.
pagina 6 di 9 Fino ad allora nessun pericolo e incidente si era verificato come chiarito dall'Arch.
Responsabile del Settore Tecnico del Comune. Testimone_1
La perizia stragiudiziale prodotta da parte attrice si esprime in termini di “imperfezioni” per la presenza di un dislivello tra la passerella in grigliato metallico lato San Cipriano e la pavimentazione in asfalto della rampa di accesso sul rilevato che andava necessariamente segnalato e ipotizza la necessità di un intervento di parziale modifica della pavimentazione finale della passerella mediante una lamiera con configurazione di un sistema di captazione delle acque piovane con griglie di diversa forma dotate di maggiore capacità di drenaggio.
A tale riguardo si osserva che la perizia di parte non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 01/02/2023 n. 2980).
L'elaborato del Prof. non accerta alcuna violazione di norme tecniche di settore, Per_1
primarie o secondarie, ma ravvisa semplicemente delle imperfezioni dalle quali fa conseguire, con valutazione meramente discrezionale, la necessità di apporre segnali di pericolo o di effettuare un intervento in parziale modifica della pavimentazione finale della passerella.
Non fornisce alcun elemento per ipotizzare errori progettuali o di esecuzione tali da giustificare l'ammissione di una Consulenza tecnica d'Ufficio approfondita, peraltro irrilevante ai fini della presente decisione.
Infatti, è stato affermato dalla Corte di legittimità che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, ordinanza 12663 del 09/05/2024).
Quando il caso fortuito è costituito dal comportamento del danneggiato, l'incidenza causale del suo comportamento presuppone che lo stesso abbia natura colposa, che la deviazione dal modello di comportamento diligente assuma una efficienza esclusiva e si ponga come causa assorbente del danno, non richiedendosi invece che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (Cass. sez. 3, ordinanza 14228 del 23/05/2023).
Anche in un caso di intrinseca pericolosità della cosa, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, sul presupposto dell'agevole prevedibilità e percepibilità della pagina 7 di 9 situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa ad una donna mentre camminava a piedi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione da parte del custode delle norme di sicurezza regionali. Quindi ha affermato il principio di diritto secondo cui la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un comportamento soggettivamente colposo del gestore (Cass. Sez. 3, ordinanza 21675 del 20/07/2023).
Merita di essere citato un precedente giurisprudenziale in cui si afferma che la responsabilità ex art. 2051 cc, presupponendo un nesso tra cose in custodia ed evento dannoso, non è configurabile in relazione ad errori o lacune di segnaletica (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14930 del 29/05/2023).
Per le ragioni esposte non è ravvisabile in capo al una responsabilità da cose in CP_1
custodia in quanto la causa del danno è da attribuire in via esclusiva al comportamento colposo del danneggiato (tempestivamente eccepito dal convenuto in comparsa di costituzione).
È già stato chiarito in principio di motivazione che la domanda è sussumibile esclusivamente nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e perciò non è possibile configurare la diversa ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., difettando i presupposti dell'anomalia stradale non visibile e non evitabile e configurandosi al contrario un pericolo generico insorto a causa della pioggia in corso al momento del fatto, facilmente percepibile ed evitabile dal danneggiato.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Il mancato accertamento di una responsabilità in capo al rende superfluo CP_1
esaminare la domanda sul quantum.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 con riduzione del 50% per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa civile di primo grado promossa da nei confronti del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1
tempore, di respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta la domanda.
pagina 8 di 9 2)Condanna a corrispondere direttamente ai difensori di parte convenuta Parte_1
dichiaratisi antistatari, Avvocati Anna Polito e Andrea Girardi, le spese legali che liquida nell'importo di euro 6.700 oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa di legge.
Treviso, 3 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Fides Azzolini
pagina 9 di 9