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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7647 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11070/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F , assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Simona Catania con studio in Milano, via Bezzecca n. 1, presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (formulate all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.10.2025)
pagina 1 di 12
Per parte ricorrente: Tenuto conto dell'intervenuto trasferimento di e della conseguente carenza di Per_1 legittimazione della signora, rinuncio alla domanda di contributo economico per il figlio maggiorenne e, osservato che il convenuto non corrisponde le spese straordinarie e che non vi sono rapporti tra le parti anche tenuto conto della condanna in sede penale, chiedo che il contributo per sia rideterminato nella misura di almeno 450 Euro mensili, Per_2 comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria. Quanto al resto chiedo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Premesso che: Le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso ad Alessandria d'Egitto in data 27.06.2002 (atto non trascritto nei registri dello stato civile). Dall'unione coniugale sono nati nato ad [...] il [...], e Per_1 nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza n. 5257/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 26.06.2023, che ha dichiarato l'addebito della separazione al marito, ha disposto l'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso Per_2 di essa, la limitazione della responsabilità genitoriale materna con riferimento alla frequentazione padre-figlio, l'assegnazione della casa familiare alla madre, un contributo paterno al mantenimento dei figli e per l'importo di Euro 600,00 oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in favore della moglie per Euro 300,00 mensili. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.03.2025, Parte_1
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, formulando altresì Per_2 richiesta di determinazione di un assegno divorzile in proprio favore. Parte attrice, nel ricorso, ha richiamato gli episodi di violenza fisica, psicologica ed economica che hanno condotto all'addebito della separazione al marito e a due procedimenti penali, uno per maltrattamenti in famiglia e l'altro per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e ha chiesto di confermare le condizioni previste dalla sentenza di separazione. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.10.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale CP_1
pagina 2 di 12 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.), non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, comparsa personalmente, ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. parte attrice è rimasta, unitamente al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, in locazione al canone mensile di 535,50 Euro, da lei corrisposto;
il figlio maggiorenne invece, adesso vive fuori casa ospite da Per_1 un amico e lavora saltuariamente;
1. il marito è sempre stato una persona aggressiva;
ancora oggi, CP_1 nonostante la separazione, i suoi comportamenti continuano a turbarla, perché lui le fa pressioni e l'ha denunciata anche in Egitto;
per tale ragione, parte attrice non può tornare nel suo paese d'origine a trovare la propria famiglia: se lo facesse, a causa di tali denunce non potrebbe più rientrare in Italia;
per questa ragione, necessita della sentenza di divorzio;
2. parte ricorrente percepisce l'assegno unico, per l'importo di 211 Euro;
l'assistente sociale l'ha aiutata a fare richiesta per il reddito di inclusione e a tale titolo percepisce circa 500 Euro. Il marito paga il mantenimento ordinario per i figli di 600 Euro;
non paga, invece, né le spese straordinarie, né l'assegno di mantenimento alla moglie;
3. il figlio minore ta seguendo il percorso con i Servizi Sociali, frequentando il Per_2 centro diurno;
invece, prima era seguito da una psicologa dei Servizi, Per_1 mentre adesso non sta più continuando;
4. quando erano sposati, il marito faceva il saldatore e guadagnava circa 4.000 Euro al mese;
adesso parte attrice non sa che lavoro faccia in Egitto. È a conoscenza del fatto che l'uomo ha sposato un'altra donna e ha acquistato una casa a Sharm el Sheikh.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità, così come descritta dalla donna, e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice alla discussione. Il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, precisando di rinunciare alla domanda di contributo economico per il figlio maggiorenne tenuto conto del suo trasferimento e della conseguente carenza di Per_1
pagina 3 di 12 legittimazione della madre;
ha chiesto che il contributo per sia rideterminato nella Per_2 misura di almeno 450,00 Euro mensili, comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria;
quanto al resto, ha chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 1.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la parte attrice.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8, in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett b), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla pronuncia di status La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 5257/2023 del 14.06.2023 (pubbl. 26.06.2023). Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa coniugale Già in sede di separazione era stato disposto l'affido c.d. super-esclusivo del minore Per_2 alla madre in quanto, da un lato, il ragazzo mostrava un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre, considerati i gravi e pregiudizievoli comportamenti di violenza assunti da quest'ultimo nel corso della convivenza matrimoniale;
dall'altro, il padre non ha mai mostrato interesse verso il figlio, rifiutandosi persino di avere contatti con i Servizi Sociali incaricati a supporto del nucleo. Queste circostanze avevano indotto il Tribunale ad esprimere una valutazione di verosimile scarsa adeguatezza, da parte del convenuto, rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Tali conclusioni non possono che essere riaffermate in sede di giudizio di divorzio, anche alla luce degli elementi ricavabili dalla relazione di aggiornamento predisposta dai Servizi Sociali del Comune di Milano, ai quali, in sede di separazione, era stato attribuito l'incarico di eventualmente riavviare la frequentazione tra il padre e il figlio con le modalità Per_2 maggiormente tutelanti per il minore, nel caso in cui il padre avesse manifestato la seria e responsabile volontà di ricostruire con il figlio minore una relazione stabile. In detta relazione, depositata in data 11.09.2025, si rappresenta che , a CP_1 seguito della sentenza definitiva, non ha mai preso contatti con il Servizio e, di conseguenza, non ha mai chiesto di incontrare il figlio Quest'ultimo, dal canto suo, Per_2
pagina 5 di 12 ha finora sempre escluso con determinazione la possibilità di incontrare il padre in Spazio Neutro.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta, in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Inoltre, come da richiesto della madre affidataria esclusiva, la casa familiare sita in Milano, via Demonte n. 4, deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda, perché continui ad abitarla con il minore.
Sul mantenimento della prole Parte attrice ha chiesto nel ricorso di voler confermare e disporre l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
Come già rilevato, all'udienza del 01.10.2025, la sig.ra ha rinunciato alla domanda Pt_1 di contributo economico per il figlio maggiorenne tenuto conto del dato – Per_1 ricavabile dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali del Comune di Milano e confermato dalla stessa parte attrice in udienza – che si è trasferito da un Per_1 amico e dunque non vive più con la madre;
egli, inoltre, ha iniziato a lavorare saltuariamente.
pagina 6 di 12 Quanto al figlio minore invece, ha chiesto che il contributo paterno al suo Per_2 mantenimento sia rideterminato nella misura di almeno 450,00 Euro mensili, comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337 ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337 ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: La madre è priva di occupazione lavorativa;
le sue entrate sono costituite dall'assegno unico universale, dell'importo di Euro 211,21, e dal reddito di inclusione, per circa 500 Euro mensili. La donna vive insieme al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, a lei assegnata, per la quale paga un canone di locazione di Euro 535,50 mensili.
pagina 7 di 12 Il padre è un uomo di 58 anni. Secondo quanto riferito da parte attrice, durante la vita matrimoniale ha sempre svolto la professione di saldatore, percependo una retribuzione netta mensile di 4.000 Euro. Non si conosce l'attuale attività lavorativa dell'uomo. La sig.ra ha dichiarato in udienza che il sig. è un uomo ricco nel suo Pt_1 CP_1 paese d'origine, e ha documentato che egli è proprietario di diversi immobili in Egitto, solitamente concessi in locazione a terzi. Trattasi, in particolare, di tre appartamenti (rispettivamente di 107, 110 e 130 mq) e di due negozi di 90 mq, tutti siti a Qism El- Raml, Alessandria d'Egitto (cfr. doc. 25 depositato da parte attrice). La stabile situazione economica del convenuto pare confermata altresì dalle risultanze di un'indagine disposta dal Tribunale egiziano per gli Affari di Famiglia di Raml (Tutele), dalla quale emerge che il signor “è titolare di un panificio e di una pasticceria CP_1 italiana nell'immobile sito al n. 19 della via Ibrahim El Attar e che la sua situazione economica è agiata” (cfr. doc. 26 depositato da parte attrice). Infine, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che il convenuto goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzino di 13 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore n Euro 450,00 al mese, da versarsi in Per_2 via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Tale importo, osservato che il convenuto ha mai corrisposto in passato le spese straordinarie e che non vi sono rapporti tra le parti, anche tenuto conto della condanna in sede penale, è già comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 - il ricorso stato depositato il 21.03.2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
pagina 8 di 12 Sull'assegno divorzile in favore del coniuge Parte attrice ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile da porsi a carico del convenuto, quantificato in Euro 300,00 mensili, rappresentando di essere priva di mezzi sostentamento e di avere necessità di un contributo per far fronte, almeno in parte, al pagamento del canone locatizio e degli oneri accessori relativi alla casa coniugale, nonché delle utenze e della spesa quotidiana.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472).
Fatta tale doverosa premessa, appare opportuno richiamare quanto già evidenziato in precedenza con riferimento alla situazione economico reddituale dell'attrice. La sig.ra è priva di occupazione lavorativa;
le sue entrate sono costituite Pt_1 dall'assegno unico universale, dell'importo di Euro 211,21, e dal reddito di inclusione, per circa 500 Euro mensili. Vive insieme al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, a lei assegnata, per la quale paga un canone di locazione di Euro 535,50 mensili. Collabora a titolo gratuito con la Scuola Araba di Milano e spera di poter essere un giorno assunta da questa istituzione;
ha rappresentato di avere inviato numerose volte il proprio di curriculum vitae, ma di non essere ancora riuscita a trovare una stabile occupazione lavorativa.
pagina 9 di 12 Ha riferito, inoltre, che lo scorso anno il Comune di Milano è intervenuto in via d'urgenza pagando le utenze della casa familiare, affinché venisse riattivata quella della luce, distaccata per la morosità accumulata. Ha documentato di ricevere l'aiuto della Parrocchia San Dionigi e della Caritas, che la sostengono economicamente in virtù del suo stato di necessità, hanno talvolta pagato le bollette di luce e gas e le hanno fornito la tessera necessaria per fare la spesa presso l'Emporio della Solidarietà (cfr. docc. 27 e 28 allegati da parte attrice).
Quanto sin qui rappresentato è sufficiente ad accertare che la convenuta abbia diritto ad un assegno a titolo assistenziale. Parte attrice, invero, è sprovvista dei mezzi per provvedere a se stessa e si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La donna, pur essendo di giovane età e di integra capacità lavorativa, non ha mai lavorato e si è sempre occupata della famiglia e dei figli. Ella è sprovvista di competenze professionali ed esperienze lavorative pregresse;
nonostante si stia attivando per reperire un'occupazione che le consenta di provvedere al proprio mantenimento, sta incontrando rilevanti difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.
Alla luce di quanto precede, si dichiara sussistente il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto un assegno divorzile a carico del convenuto, da quantificarsi in Euro 300,00 mensili.
Sulle spese di lite spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o Parte_1 CP_1 respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito religioso ad Alessandria d'Egitto CP_1 in data 27.06.2002 (atto non trascritto nei registri dello stato civile);
pagina 10 di 12 Affida il minore nato a Monza il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_3 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Demonte n. 4, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Assegna la casa famigliare di Milano, via Demonte n. 4, alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano (madre e minore sono residenti in [...]) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
- organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figlio in Spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con la precisazione che l'avvio del percorso in Spazio neutro, nel rispetto dei tempi e della volontà del minore, è subordinato alla fattiva manifestazione della seria volontà del convenuto di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
- proseguire il percorso di supporto attivato in favore della madre e del minore, anche al fine di rielaborare i vissuti connessi alla convivenza con l'odierno convenuto e di supportare entrambi, nel rispetto dei diversi ruoli, in caso ripresa della relazione del minore con il padre nella gestione e nella ricostruzione della stessa;
- mantenere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 marzo 2025, nel mantenimento del figlio minore ersando alla madre entro il giorno Per_2
5 di ogni mese l'importo di Euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, somma comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
pagina 11 di 12 Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di Euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F , assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Simona Catania con studio in Milano, via Bezzecca n. 1, presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (formulate all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.10.2025)
pagina 1 di 12
Per parte ricorrente: Tenuto conto dell'intervenuto trasferimento di e della conseguente carenza di Per_1 legittimazione della signora, rinuncio alla domanda di contributo economico per il figlio maggiorenne e, osservato che il convenuto non corrisponde le spese straordinarie e che non vi sono rapporti tra le parti anche tenuto conto della condanna in sede penale, chiedo che il contributo per sia rideterminato nella misura di almeno 450 Euro mensili, Per_2 comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria. Quanto al resto chiedo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Premesso che: Le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso ad Alessandria d'Egitto in data 27.06.2002 (atto non trascritto nei registri dello stato civile). Dall'unione coniugale sono nati nato ad [...] il [...], e Per_1 nato a [...] il [...]. Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza n. 5257/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 26.06.2023, che ha dichiarato l'addebito della separazione al marito, ha disposto l'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso Per_2 di essa, la limitazione della responsabilità genitoriale materna con riferimento alla frequentazione padre-figlio, l'assegnazione della casa familiare alla madre, un contributo paterno al mantenimento dei figli e per l'importo di Euro 600,00 oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in favore della moglie per Euro 300,00 mensili. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.03.2025, Parte_1
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, formulando altresì Per_2 richiesta di determinazione di un assegno divorzile in proprio favore. Parte attrice, nel ricorso, ha richiamato gli episodi di violenza fisica, psicologica ed economica che hanno condotto all'addebito della separazione al marito e a due procedimenti penali, uno per maltrattamenti in famiglia e l'altro per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e ha chiesto di confermare le condizioni previste dalla sentenza di separazione. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.10.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale CP_1
pagina 2 di 12 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.), non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, comparsa personalmente, ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. parte attrice è rimasta, unitamente al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, in locazione al canone mensile di 535,50 Euro, da lei corrisposto;
il figlio maggiorenne invece, adesso vive fuori casa ospite da Per_1 un amico e lavora saltuariamente;
1. il marito è sempre stato una persona aggressiva;
ancora oggi, CP_1 nonostante la separazione, i suoi comportamenti continuano a turbarla, perché lui le fa pressioni e l'ha denunciata anche in Egitto;
per tale ragione, parte attrice non può tornare nel suo paese d'origine a trovare la propria famiglia: se lo facesse, a causa di tali denunce non potrebbe più rientrare in Italia;
per questa ragione, necessita della sentenza di divorzio;
2. parte ricorrente percepisce l'assegno unico, per l'importo di 211 Euro;
l'assistente sociale l'ha aiutata a fare richiesta per il reddito di inclusione e a tale titolo percepisce circa 500 Euro. Il marito paga il mantenimento ordinario per i figli di 600 Euro;
non paga, invece, né le spese straordinarie, né l'assegno di mantenimento alla moglie;
3. il figlio minore ta seguendo il percorso con i Servizi Sociali, frequentando il Per_2 centro diurno;
invece, prima era seguito da una psicologa dei Servizi, Per_1 mentre adesso non sta più continuando;
4. quando erano sposati, il marito faceva il saldatore e guadagnava circa 4.000 Euro al mese;
adesso parte attrice non sa che lavoro faccia in Egitto. È a conoscenza del fatto che l'uomo ha sposato un'altra donna e ha acquistato una casa a Sharm el Sheikh.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità, così come descritta dalla donna, e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice alla discussione. Il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, precisando di rinunciare alla domanda di contributo economico per il figlio maggiorenne tenuto conto del suo trasferimento e della conseguente carenza di Per_1
pagina 3 di 12 legittimazione della madre;
ha chiesto che il contributo per sia rideterminato nella Per_2 misura di almeno 450,00 Euro mensili, comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria;
quanto al resto, ha chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 1.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la parte attrice.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8, in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett b), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla pronuncia di status La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 5257/2023 del 14.06.2023 (pubbl. 26.06.2023). Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa coniugale Già in sede di separazione era stato disposto l'affido c.d. super-esclusivo del minore Per_2 alla madre in quanto, da un lato, il ragazzo mostrava un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre, considerati i gravi e pregiudizievoli comportamenti di violenza assunti da quest'ultimo nel corso della convivenza matrimoniale;
dall'altro, il padre non ha mai mostrato interesse verso il figlio, rifiutandosi persino di avere contatti con i Servizi Sociali incaricati a supporto del nucleo. Queste circostanze avevano indotto il Tribunale ad esprimere una valutazione di verosimile scarsa adeguatezza, da parte del convenuto, rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Tali conclusioni non possono che essere riaffermate in sede di giudizio di divorzio, anche alla luce degli elementi ricavabili dalla relazione di aggiornamento predisposta dai Servizi Sociali del Comune di Milano, ai quali, in sede di separazione, era stato attribuito l'incarico di eventualmente riavviare la frequentazione tra il padre e il figlio con le modalità Per_2 maggiormente tutelanti per il minore, nel caso in cui il padre avesse manifestato la seria e responsabile volontà di ricostruire con il figlio minore una relazione stabile. In detta relazione, depositata in data 11.09.2025, si rappresenta che , a CP_1 seguito della sentenza definitiva, non ha mai preso contatti con il Servizio e, di conseguenza, non ha mai chiesto di incontrare il figlio Quest'ultimo, dal canto suo, Per_2
pagina 5 di 12 ha finora sempre escluso con determinazione la possibilità di incontrare il padre in Spazio Neutro.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta, in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Inoltre, come da richiesto della madre affidataria esclusiva, la casa familiare sita in Milano, via Demonte n. 4, deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda, perché continui ad abitarla con il minore.
Sul mantenimento della prole Parte attrice ha chiesto nel ricorso di voler confermare e disporre l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
Come già rilevato, all'udienza del 01.10.2025, la sig.ra ha rinunciato alla domanda Pt_1 di contributo economico per il figlio maggiorenne tenuto conto del dato – Per_1 ricavabile dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali del Comune di Milano e confermato dalla stessa parte attrice in udienza – che si è trasferito da un Per_1 amico e dunque non vive più con la madre;
egli, inoltre, ha iniziato a lavorare saltuariamente.
pagina 6 di 12 Quanto al figlio minore invece, ha chiesto che il contributo paterno al suo Per_2 mantenimento sia rideterminato nella misura di almeno 450,00 Euro mensili, comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337 ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337 ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: La madre è priva di occupazione lavorativa;
le sue entrate sono costituite dall'assegno unico universale, dell'importo di Euro 211,21, e dal reddito di inclusione, per circa 500 Euro mensili. La donna vive insieme al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, a lei assegnata, per la quale paga un canone di locazione di Euro 535,50 mensili.
pagina 7 di 12 Il padre è un uomo di 58 anni. Secondo quanto riferito da parte attrice, durante la vita matrimoniale ha sempre svolto la professione di saldatore, percependo una retribuzione netta mensile di 4.000 Euro. Non si conosce l'attuale attività lavorativa dell'uomo. La sig.ra ha dichiarato in udienza che il sig. è un uomo ricco nel suo Pt_1 CP_1 paese d'origine, e ha documentato che egli è proprietario di diversi immobili in Egitto, solitamente concessi in locazione a terzi. Trattasi, in particolare, di tre appartamenti (rispettivamente di 107, 110 e 130 mq) e di due negozi di 90 mq, tutti siti a Qism El- Raml, Alessandria d'Egitto (cfr. doc. 25 depositato da parte attrice). La stabile situazione economica del convenuto pare confermata altresì dalle risultanze di un'indagine disposta dal Tribunale egiziano per gli Affari di Famiglia di Raml (Tutele), dalla quale emerge che il signor “è titolare di un panificio e di una pasticceria CP_1 italiana nell'immobile sito al n. 19 della via Ibrahim El Attar e che la sua situazione economica è agiata” (cfr. doc. 26 depositato da parte attrice). Infine, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che il convenuto goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzino di 13 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore n Euro 450,00 al mese, da versarsi in Per_2 via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Tale importo, osservato che il convenuto ha mai corrisposto in passato le spese straordinarie e che non vi sono rapporti tra le parti, anche tenuto conto della condanna in sede penale, è già comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 - il ricorso stato depositato il 21.03.2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
pagina 8 di 12 Sull'assegno divorzile in favore del coniuge Parte attrice ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile da porsi a carico del convenuto, quantificato in Euro 300,00 mensili, rappresentando di essere priva di mezzi sostentamento e di avere necessità di un contributo per far fronte, almeno in parte, al pagamento del canone locatizio e degli oneri accessori relativi alla casa coniugale, nonché delle utenze e della spesa quotidiana.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472).
Fatta tale doverosa premessa, appare opportuno richiamare quanto già evidenziato in precedenza con riferimento alla situazione economico reddituale dell'attrice. La sig.ra è priva di occupazione lavorativa;
le sue entrate sono costituite Pt_1 dall'assegno unico universale, dell'importo di Euro 211,21, e dal reddito di inclusione, per circa 500 Euro mensili. Vive insieme al figlio minore nella casa familiare sita in Per_2
Milano, via Demonte n. 4, a lei assegnata, per la quale paga un canone di locazione di Euro 535,50 mensili. Collabora a titolo gratuito con la Scuola Araba di Milano e spera di poter essere un giorno assunta da questa istituzione;
ha rappresentato di avere inviato numerose volte il proprio di curriculum vitae, ma di non essere ancora riuscita a trovare una stabile occupazione lavorativa.
pagina 9 di 12 Ha riferito, inoltre, che lo scorso anno il Comune di Milano è intervenuto in via d'urgenza pagando le utenze della casa familiare, affinché venisse riattivata quella della luce, distaccata per la morosità accumulata. Ha documentato di ricevere l'aiuto della Parrocchia San Dionigi e della Caritas, che la sostengono economicamente in virtù del suo stato di necessità, hanno talvolta pagato le bollette di luce e gas e le hanno fornito la tessera necessaria per fare la spesa presso l'Emporio della Solidarietà (cfr. docc. 27 e 28 allegati da parte attrice).
Quanto sin qui rappresentato è sufficiente ad accertare che la convenuta abbia diritto ad un assegno a titolo assistenziale. Parte attrice, invero, è sprovvista dei mezzi per provvedere a se stessa e si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La donna, pur essendo di giovane età e di integra capacità lavorativa, non ha mai lavorato e si è sempre occupata della famiglia e dei figli. Ella è sprovvista di competenze professionali ed esperienze lavorative pregresse;
nonostante si stia attivando per reperire un'occupazione che le consenta di provvedere al proprio mantenimento, sta incontrando rilevanti difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.
Alla luce di quanto precede, si dichiara sussistente il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto un assegno divorzile a carico del convenuto, da quantificarsi in Euro 300,00 mensili.
Sulle spese di lite spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o Parte_1 CP_1 respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito religioso ad Alessandria d'Egitto CP_1 in data 27.06.2002 (atto non trascritto nei registri dello stato civile);
pagina 10 di 12 Affida il minore nato a Monza il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_3 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Demonte n. 4, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Assegna la casa famigliare di Milano, via Demonte n. 4, alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano (madre e minore sono residenti in [...]) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
- organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figlio in Spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con la precisazione che l'avvio del percorso in Spazio neutro, nel rispetto dei tempi e della volontà del minore, è subordinato alla fattiva manifestazione della seria volontà del convenuto di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
- proseguire il percorso di supporto attivato in favore della madre e del minore, anche al fine di rielaborare i vissuti connessi alla convivenza con l'odierno convenuto e di supportare entrambi, nel rispetto dei diversi ruoli, in caso ripresa della relazione del minore con il padre nella gestione e nella ricostruzione della stessa;
- mantenere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 marzo 2025, nel mantenimento del figlio minore ersando alla madre entro il giorno Per_2
5 di ogni mese l'importo di Euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, somma comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
pagina 11 di 12 Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di Euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna
Dott.ssa Maria Laura Amato
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