Decreto cautelare 4 aprile 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 21/08/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale sanitario modello BL/S n.-OMISSIS- promanato dal Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma e per quanto possa occorrere il verbale sanitario modello BL/S n. -OMISSIS- promanato dal Ministero della Difesa – D.M.M.L. – C.M.O. 2^ di Padova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato, con cui l’Amministrazione resistente ha espresso un giudizio di assoluta e permanente inidoneità al servizio militare dell’odierno ricorrente (Brigadiere Capo con Qualifica Speciale in servizio presso-OMISSIS-) in conseguenza di un unico ed isolato evento -OMISSIS-, emerso nell’agosto 2021 a seguito del verificarsi in rapida successione di tre eventi traumatici (-OMISSIS-).
Il provvedimento è illegittimo, poiché viziato da un chiaro difetto d’istruttoria e di motivazione (sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà intrinseca ed estrinseca) desumibile dalle seguenti circostanze:
- nel verbale sanitario impugnato la stessa CMI dà atto che “(…) dal punto di vista medico legale, i tests psicodiagnostici somministrati (non viene indicato quali tipologie di test siano state effettuate) presso il DMML di Padova vengono giudicati dalla competente CMO e dal consulente psichiatra come “poco o non validi” ; la stessa amministrazione resistente riconosce, dunque, che la propria determinazione di inidoneità al servizio militare - basata, ripetesi, su un unico episodio -OMISSIS-, maturato in un periodo delle vita del ricorrente del tutto peculiare - trova fondamento negli esisti di test e colloqui psicologici riconosciuti non idonei a tale funzione; ciò posto, non è dato comprendere per quale ragione l’amministrazione non abbia acconsentito, nonostante l’esplicita richiesta del ricorrente, alla ripetizione dei test, che avrebbe potuto colmare l’indicato deficit istruttorio;
- risulta, in ogni caso, dagli atti che dall’agosto 2021 il ricorrente ha seguito un percorso di terapia e cura che lo ha portato alla guarigione e remissione completa di tutta la sintomatologia clinica, come attestato dalla competente struttura sanitaria pubblica, ovvero il Dipartimento di Psichiatria – Centro Salute Mentale di -OMISSIS- mediante certificazioni mediche datate -OMISSIS- e relazione sanitaria datata -OMISSIS-; tale documentazione sanitaria, di per sé attendibile in quanto proveniente da una struttura sanitaria pubblica specializzata, è stata rappresentata dal ricorrente nel corso del procedimento, ma la P.A. l’ha inspiegabilmente ignorata o comunque non ne ha dato conto, anche solo al fine di confutarne l’attendibilità sotto il profilo medico-legale;
- la stessa articolazione sanitaria della Guardia di Finanza, e in particolare l’Ufficio Personale e Affari Giuridici – Sezione Supporto del Comando Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della G.D.F., nella persona del Capo Sezione Supporto – -OMISSIS- – ha dichiarato, con atto datato -OMISSIS-, che “(…) visto l’adeguato recupero psicofisico raggiunto non si ravvedono controindicazioni al rientro all’attività lavorativa (…)”;
- il giudizio di totale ed assoluta inidoneità del ricorrente alla permanenza in servizio attivo è stato assunto dalla P.A. sulla base di una patologia “pregressa”, non più in atto al momento della visita medica diretta.
I suesposti elementi, valutati nel loro complesso e non atomisticamente, evidenziano, ad avviso del Collegio, un chiaro difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.