Articolo 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 aprile 1968
Art. 2. (Contenuto degli interventi)

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:
a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilita' e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;
b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonche' le opere per la difesa degli abitati dal mare;
c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;
d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;
e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.
I criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformita' delle direttive di cui al precedente articolo.
Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall' articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542 , e' assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.
Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni vicino agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.
Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, gia' rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalita' indicate all'articolo 15.
Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968