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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3703 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Nicola Ricciotti n. Parte_1 C.F._1
9 presso l'avv. Brunella Caiazza (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti allegata
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Appellante
E
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Piccinni n. 6 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Gaetano Scuotto (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi al proprio atto di appello ed alle precedenti note depositate, contestando le difese dell'appellata, in via istruttoria che sia disposto nei confronti di ex art. Controparte_1
210 c.p.c. ordine di esibizione dei saldi trimestrali degli ultimi tre anni, dei conti correnti a lei intestati e\o cointestati o sui quali ella possa comunque operare.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione ed a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate, insistendo sull'eccezione di inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello con rigetto dello stesso e conferma della sentenza impugnata.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2019 dinanzi al Tribunale di Napoli, , premesso di avere Parte_1 Per contratto matrimonio con il 28.5.1979, unione dalla quale era nata la FI il 25.6.1981, Controparte_1 esponeva che, con decreto del 3.4.1992, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, che avevano
1 fra l'altro concordato l'assegnazione della casa coniugale, all'epoca di sua proprietà, alla moglie che l'avrebbe abitata con la FI minore, l'affidamento di quest'ultima alla madre, la regolamentazione delle modalità di incontro del padre con la FI e la previsione a suo carico del versamento alla coniuge della somma di lire 750.000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento in favore della FI, mentre i coniugi reciprocamente avevano rinunciato ad ogni richiesta di assegno, dichiarando di avere definito i propri rapporti economici.
Precisava di essere ingegnere, di avere svolto l'attività di libero professionista, di essere entrato a far parte nel 1992 della società Asia s.r.l. operante nel campo della produzione, gestione e vendita di prodotti informatici, fallita nel
1998, di avere avuto gravi problemi economici in quanto privo di reddito e di aver vissuto grazie agli aiuti di amici e parenti. Aggiungeva che, al fine di salvaguardare dai creditori la casa di proprietà, un tempo casa coniugale, era stato costretto ad effettuare una “compravendita” a favore dell'ex suocera, che dal 2018 Persona_2 percepiva un assegno sociale di euro 465,91 mensili, viveva in una stanza di un appartamento in Bracciano (RM) concessagli in comodato d'uso per la quale pagava solo le utenze domestiche. Riferiva che la coniuge, attualmente in quiescenza, aveva espletato l'attività di assistente sociale presso il comune di Napoli e percepiva una pensione di euro 1.700,00 mensili, viveva nella casa coniugale, di cui era divenuta usufruttaria e la FI, ormai autonoma economicamente, nuda proprietaria.
Affermava, inoltre, di non avere alcuna relazione sentimentale con tale (detta Katia), che era in realtà Persona_3 la proprietaria dell'appartamento in cui abitava ed alla quale era legato da profonda amicizia e stima avendolo aiutato nel momento del bisogno.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile di euro 400,00, o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese.
Si costituiva che, nel contestare quanto allegato dal coniuge, precisava di essere divenuta Controparte_1 Per usufruttuaria (e la FI nuda proprietaria) dell'immobile in cui viveva in virtù di atto di compravendita del
23.4.2004, che il non era stato costante nel provvedere al mantenimento della FI venendo meno ai Parte_1 suoi obblighi genitoriali, che la pensione percepita mensilmente era di euro 1.400,00 e che il marito intratteneva Per una stabile e duratura relazione con tale da oltre quindici anni, tanto che la FI aveva trascorso più CP_2 volte fine settimana presso loro in Bracciano ed estati ad Ischia, era titolare di reddito mentre la compagna aveva un'attività commerciale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via preliminare, in via definitiva la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale in ordine agli aspetti economici dei coniugi, rigettando la richiesta di mantenimento di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 28.1.2020, venivano revocate le statuizioni della separazione Per consensuale riguardanti l'affidamento ed il contributo paterno di mantenimento dovuto in favore della FI ormai autonoma economicamente e confermati i restati accordi.
Espletata prova per testi ed acquisita documentazione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1572 emessa il
13.2.2023, così decideva:
2 - “Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in Napoli il 28.5.1969 (atto n. 69, parte I s Sez.AR Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1969);
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,80 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
. Ordina che la presente sentenza …”.
Con ricorso depositato il 2.8.2023, il proponeva tempestivamente appello avverso detta sentenza, non Parte_1 notificata, per i motivi di seguito indicati, e chiedeva, in parziale riforma della decisione impugnata, che venisse disposta la correzione degli errori materiali in essa presenti (alla pag. 1 penultima riga l'errata indicazione del mese di nascita di , nata il [...] e non già il 25.12.1981, pag. 9 righe 5 e 6 del dispositivo l'errata Persona_4 indicazione dell'anno di matrimonio contratto il 28.5.1979 e non già il 28.5.1969), che venisse posto a carico della il versamento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 mensili o di CP_1 quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo articolato motivo l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di corresponsione in proprio favore ed a carico dell'ex moglie di un contributo per il suo mantenimento, determinato in euro 400,00 mensili, in quanto ancorata ad un'errata o comunque incompleta valutazione degli elementi di fatto acquisiti, non contestati o da ritenersi provati, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287\2018.
Con il secondo motivo censurava l'operato del primo giudice laddove lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali, rilevando che all'auspicato accoglimento della domanda rigettata dovreva conseguire la condanna della al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto per violazione CP_1 degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., mentre nel merito contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva il rigetto dell'appello e delle domande proposte, oltre che delle richieste istruttorie, con condanna del al Parte_1 risarcimento dei danni nei propri confronti ex art. 96 c.p.c. quantificato nella somma ritenuta di giustizia in ragione della violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. ed al pagamento delle spese del giudizio, anche previa revoca dei benefici del gratuito patrocinio.
Disposto lo svolgimento del processo mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte riservava la decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione sollevata dall'appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto.
L'appellata, infatti, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. stante la genericità dell'atto di impugnazione non risultando indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate e rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata.
3 Giova rammentare che anche il giudizio di divorzio in appello, che si svolge, in virtù delle norme ratione temporis vigenti, essendo stato instaurato in data anteriore al dlgs n. 149\2022, secondo il rito camerale, benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma deve contenere specifiche censure (cfr Cass. Ordinanza n. 32525\2018; Cass. n.
4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012).
Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U. n. 27199\17; da ultimo in generale
Cass. ordinanza 36481\2022).
Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza come si dirà le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alla statuizione emesse dal Tribunale in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Quanto alla documentazione prodotta in questa sede dall'appellata in data 17.3.2025 (sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2723\2025 che ha definito il giudizio intrapreso dal per l'accertamento della simulazione Parte_1 dell'atto stipulato il 9.10.1995 con relativamente alla vendita della casa un tempo coniugale Persona_2 rigettando la domanda), se è ben vero che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, nella disciplina in vigore all'epoca in cui è stata proposta la domanda, stante la sommarietà di cognizione e forme, a differenza di quanto accade nel rito ordinario, consente l'acquisizione di nuovi documenti al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, garanzia irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (cfr Cass. n. 17931\2022; Cass. n. 27234\2020; Cass. n. 5876\12; Cass. n.
1656\07; Cass. n. 11319\05), nel caso di specie detto documento, a prescindere dalla sua rilevanza o meno nel giudizio che occupa, non può essere esaminato perché prodotto oltre detta udienza.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, in ordine alla domanda relativa all'assegno divorzile, dopo avere diffusamente illustrato gli ultimi orientamenti formatisi in giurisprudenza al riguardo, evidenziò che il non aveva allegato neanche genericamente alla luce della quale potere effettuare una valutazione nel Parte_1 merito alla luce del criterio compensativo, mentre era emersa la prova certa della circostanza per cui alcuna rinuncia egli aveva posto in essere rispetto alle proprie aspettative professionali, avendo svolto in costanza di convivenza matrimoniale la propria attività professionale senza alcun sacrificio in favore della famiglia, sicché lo squilibrio reddituale attualmente in essere fra i coniugi non poteva ritenersi eziologicamente connesso a dinamiche lavorative dell'originario ricorrente. Escluse, inoltre, potesse riconoscersi l'assegno divorzile in relazione al criterio assistenziale, atteso che l'uomo godeva di un trattamento pensionistico di circa euro 500,00 mensili, aveva costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna dedita ad attività commerciale con la quale conviveva senza essere gravato di alcuna spesa per l'alloggio. Aggiunse, infine, che la costituzione da parte del di un nuovo Parte_1 Per nucleo familiare con tale circostanza confermata dalla FI escussa come teste, elideva ogni Persona_3
4 possibilità di applicazione del criterio di solidarietà post coniugale, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sulla base del residuale criterio compensativo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale non riconobbe l'assegno divorzile in favore del AN.
L'appellante al riguardo ha rilevato che, successivamente al fallimento della società in cui operava, CP_3 circostanza non contestata, era già separato dal 1992 ed aveva intrattenuto rapporti professionali a termine sino al
2015, ma in seguito, essendo ultrasessantenne, non era più riuscito a collocarsi nel mondo del lavoro e dal 1.1.2018 percepiva la pensione sociale, pari ad euro 465,91 all'epoca in cui era stato instaurato il giudizio di divorzio, che solo grazie all'aiuto di parenti ed amici era riuscito a sopravvivere potendo contare sulla disponibilità dal gennaio
2015 di un alloggio in Bracciano, che sua cara amica, gli aveva concesso in comodato d'uso, che era Persona_5 evidente l'inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva, anche tenuto conto delle proprie condizioni di salute. In ordine alle vicende che hanno interessato la casa coniugale, sita in Napoli alla Tasso n. 169, un tempo di sua proprietà, sottolinea di avere sottoscritto l'8.10.1995 con l'ex suocera ( un accordo con il quale avevano Persona_2 convenuto che avrebbero simulato la compravendita del predetto immobile per salvarlo dall'azione dei creditori e preservarlo nell'interesse della famiglia, aggiungendo di non avere mai ricevuto il prezzo indicato nell'atto (euro
176.000,00) da parte della ex suocera, precisando di avere proposto un giudizio per l'accertamento della simulazione. Ha poi dedotto che l'ex suocera, senza nulla riferire, il 23.4.2004 ha trasferito la nuda proprietà Per dell'immobile alla TE (FI dell'appellante) e l'usufrutto alla FI . Ciò dimostrerebbe, Controparte_1 secondo l'appellante, il contributo dal medesimo fornito alla formazione o comunque al consolidamento del patrimonio dell'ex coniuge, che già può contare su un'entrata mensile di euro 1.700,00 derivante dalla pensione, e della FI. Il ha allegato quale circostanza nuova di essere venuto a conoscenza solo di recente che l'ex Parte_1 Pt_ coniuge, unitamente al fratello , ha venduto il 24.11.2009 a terzi per il prezzo di euro 320.000,00 l'immobile sito in Napoli ala Via Jannelli n. 23, di proprietà della madre , deceduta, disponendo in tal modo Persona_2 di consistente liquidità. Rispetto a tale ultima circostanza ha poi chiesto di integrare l'istruttoria con l'acquisizione degli estratti conto bancari riferibili all'ex moglie.
In ordine al rapporto con asserisce che si è trattato di una breve relazione sentimentale terminata da Persona_5 lungo tempo, sebbene sia rimasto con la donna un sincero affetto, tanto che ella gli ha concesso in comodato d'uso l'utilizzazione di una stanza dal 1.1.2015, data in cui risiede nel comune di Bracciano. Le foto in atti allegate nulla Per proverebbero in merito alla relazione sentimentale, né la testimonianza resa dalla FI contraddittoria ed inattendibile, avendo ammesso di essere stata presso la casa di Bracciano l'ultima volta setto \otto anni prima della deposizione, vale a dire tra il 2013 ed il 2014 ed avendo dichiarato erroneamente che la esercitava un'attività Per_5 di pizza al taglio e rosticceria, in realtà cessata nel 2017, essendo pensionata ed avendo dovuto vendere un immobile di proprietà per acquistarne uno più piccolo per disporre della liquidità necessaria per vivere.
Orbene, giova premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 11490\1990, aveva affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che andava liquidato sulla scorta dei criteri enunciati dall'art. 5 comma sei della legge n. 898\1970
(vale a dire le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da
5 ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio), da valutare al momento della pronuncia di divorzio.
Dopo circa trenta anni la Corte di Cassazione si è resa portavoce di un diverso orientamento con la ormai nota sentenza n. 11504\17, a tenore della quale il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l'assegno deve essere valutato sulla base del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, divenuto “persona singola” e solo all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica è possibile procedere alla sua determinazione in virtù dei criteri indicati dalla norma citata. Le Sezioni Unite sono poi nuovamente intervenute sull'argomento con la sentenza n. 18287\18, ove nel riconsiderare la materia, hanno ritenuto che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge istante sia da ancorare alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge richiedente. E' stato così affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge oltre ad avere una natura assistenziale ha anche una natura perequativo-compensativa, discendente dal principio costituzionale di solidarietà, sicché il contributo è volto a consentire al coniuge istante non il raggiungimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate. In tale valutazione, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr anche Cass. n. 15774\20;
Cass. n. 1882\19).
Ed anche successivamente la Cassazione, nel pronunciarsi in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, ha nuovamente ribadito tali principi, avendo affermato che l'ex coniuge, già beneficiario di assegno divorzile, “…se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo” (cfr Cass. S.U. n. 32198\2021).
Dunque, sulla scorta della giurisprudenza più recente, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che ha funzione assistenziale ed al contempo compensativa e perequativa, presuppone che il giudice accerti l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive attenendosi ai criteri indicati nel citato art. 5 comma sei prima parte della legge n. 898\1970, che costituisce “il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”, con una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr Cass. n. 15774\20 citata).
6 E sarà il coniuge che richiede l'assegno di divorzio a dovere provare l'esistenza delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione (cfr sempre Cass. S.U. n. 18287\18).
Venendo al merito della domanda proposta, dalla documentazione in atti disponibile emerge che il , Parte_1 attualmente di anni 73, gode dall'anno 2018 di trattamento pensionistico per un importo mensile dichiarato e documentato (quanto meno all'epoca della proposizione della domanda di divorzio) di euro 465,92, non ha spese abitative in quanto dispone gratuitamente di un alloggio. Dalla documentazione sanitaria prodotta non sembrano emergere patologie invalidanti (cfr il certificato del in atti, dove risultano problematiche di ipertensione arteriosa, diabete mellito e diverticolosi risalente al 1995, tutte monitorate dalle terapie del caso). La per l'anno di CP_1 imposta 2018 ha percepito un reddito annuale, detratte le imposte, di euro 20.473,00 (reddito complessivo euro
24.473,00), con un'entrata mensile per dodici mesi l'anno (ivi compresa la tredicesima) di euro 1.706,00 mensili e grosso modo importi analoghi ha conseguito negli anni precedenti documentati (anni di imposta 2016 e 2017). È usufruttuaria della casa un tempo coniugale, dove vive e per la quale non affronta spese abitative.
Quanto alla circostanza nuova qui rappresentata, sulla quale parte appellata ha avuto possibilità di interloquire, si rammenta che le circostanze sopravvenute nel corso del presente giudizio sono certamente esaminabili da questa
Corte, tenuto conto della natura e funzione dei provvedimenti in questione, rispetto ai quali non vi è preclusione al variare nel corso del giudizio, anche di appello, delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr Cass. n.
29290\2021; Cass. n. 9533\2019).
L'immobile di Via Jannelli era pervenuto in successione ab intestato alla madre della e ai due figli a CP_1 seguito della morte del padre nel 1984. Ella era dunque già in parte comproprietaria del cespite in epoca anteriore al matrimonio (cfr l'atto del 24.11.2009 prodotto) e dopo la morte della madre, risalente al 2005 per come si rileva dagli atti, è stato alienato nel 2009 ed il corrispettivo diviso in parti uguali fra i fratelli (euro 160.000,00 ciascuno).
Si tratta di eventi risalenti nel tempo, anteriori alla proposizione della domanda di divorzio e non già sopravvenuti nel corso del presente giudizio, che l'appellante asserisce di avere appreso solo in tempi recenti. In ogni caso, rispetto ad essi non pare necessario dare corso agli approfondimenti istruttori sollecitati (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) atteso che dal complesso degli elementi probatori acquisiti emerge con evidenza la maggiore capacità economica, in termini reddituali e patrimoniali della rispetto all'ex coniuge. E d'altro canto, lo squilibrio CP_1 economico attualmente esistente fra gli ex coniugi, rispetto all'asseto patrimoniale in essere all'epoca degli accordi di separazione, dove entrambi dichiararono di essere economicamente autosufficienti, non è stato in alcun modo posto in dubbio dal primo giudice.
Ciò non di meno, l'appellante non ha dimostrato la concorrente finalità compensativa o perequativa della contribuzione post coniugale. Egli non ha allegato né provato, in ragione della scelta condivisa con la moglie di avere dovuto sacrificare eventuali diverse aspirazioni professionali (mai neanche delineate), consentendo al contempo all'ex moglie di accrescere le proprie competenze nel settore lavorativo prescelto (cfr Cass. n.
27945\2023; Cass. n. 29920\2022; Cass. n. 38362\2021).
Né rileva a tale ultimo proposito la questione diffusamente argomentata relativa alla vendita della casa un tempo coniugale in favore della suocera, per evitare eventuali pretese da parte di creditori sul cespite, avvenuta non già in costanza di convivenza matrimoniale, ma alcuni anni dopo la separazione. Ed inoltre che si sia trattato di un atto simulato e che egli non abbia ottenuto il corrispettivo della vendita pari a lire 176.000.000 non vi è prova (cfr la
7 documentazione prodotta dall'appellata in uno alla comparsa di costituzione relativamente agli esiti della consulenza grafologica effettuata sulla controdichiarazione nel giudizio di accertamento della simulazione). Non pare, in altri termini, che tale operazione economica possa interpretarsi con contributo fornito dal al Parte_1 fine di accrescere il patrimonio familiare.
Né pare possa riconoscersi nella fattispecie l'assegno divorzile con funzione esclusivamente assistenziale. Se è ben vero che, come rilevato da ultimo in alcune pronunce della Cassazione, alla funzione assistenziale può attribuirsi una rilevanza prevalente a determiniate condizioni in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, valorizzando la funzione sociale che detto assegno assolve nelle ipotesi in cui sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr Cass. n. 300\2023 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass.
n. 10423\2023), nel caso tale condizione non ricorre. Il percepisce la pensione sociale per un importo Parte_1 di circa euro 500,00 mensili e gode di una sistemazione abitativa gratuita.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Tanto a prescindere se egli abbia o meno ancora un legame sentimentale stabile con tale presso la cui abitazione continua a Persona_3 vivere (il contratto di comodato d'uso non risulta registrato), condividendo alcuni spazi oltre la stanza come dallo Per stesso riferito e con la quale ha certamente intrattenuto una non breve relazione come riferito dalla FI che ha frequentato quella casa sino al periodo 2013\2014. Quand'anche ancora in essere tale rapporto, alcun assegno divorzile spetterebbe al non essendo emersa la prova della componente compensativa. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali il Tribunale ha correttamente operato in virtù del criterio della soccombenza, né sono state prospettate altre e diverse censure.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata previa correzione degli errori materiali su evidenziati.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa (scaglione compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'appellante, come richiesto dall'appellata, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che non è emersa nel caso la prova della mala fede o della colpa grave.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1572 emessa dal Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli il 13.2.2023, così provvede:
a) dispone correggersi la sentenza impugnata come segue:
- pag. 9 rigo 15 dove è indicato “28.5.1969” deve intendersi e leggersi “28.5.1979”;
- pag. 9 rigo 16 dove è indicato “1969” deve intendersi e leggersi “1979”;
- pag. 1 rigo 21 dove è indicato “25.12.1981” deve intendersi e leggersi “25.6.1981”;
8 b) rigetta l'appello nella restante parte;
c) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore Parte_1 che liquida in euro 1.346,10 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali;
Controparte_1
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un Parte_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
9
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3703 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Nicola Ricciotti n. Parte_1 C.F._1
9 presso l'avv. Brunella Caiazza (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti allegata
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Appellante
E
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Piccinni n. 6 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Gaetano Scuotto (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
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Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi al proprio atto di appello ed alle precedenti note depositate, contestando le difese dell'appellata, in via istruttoria che sia disposto nei confronti di ex art. Controparte_1
210 c.p.c. ordine di esibizione dei saldi trimestrali degli ultimi tre anni, dei conti correnti a lei intestati e\o cointestati o sui quali ella possa comunque operare.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione ed a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate, insistendo sull'eccezione di inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello con rigetto dello stesso e conferma della sentenza impugnata.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2019 dinanzi al Tribunale di Napoli, , premesso di avere Parte_1 Per contratto matrimonio con il 28.5.1979, unione dalla quale era nata la FI il 25.6.1981, Controparte_1 esponeva che, con decreto del 3.4.1992, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, che avevano
1 fra l'altro concordato l'assegnazione della casa coniugale, all'epoca di sua proprietà, alla moglie che l'avrebbe abitata con la FI minore, l'affidamento di quest'ultima alla madre, la regolamentazione delle modalità di incontro del padre con la FI e la previsione a suo carico del versamento alla coniuge della somma di lire 750.000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento in favore della FI, mentre i coniugi reciprocamente avevano rinunciato ad ogni richiesta di assegno, dichiarando di avere definito i propri rapporti economici.
Precisava di essere ingegnere, di avere svolto l'attività di libero professionista, di essere entrato a far parte nel 1992 della società Asia s.r.l. operante nel campo della produzione, gestione e vendita di prodotti informatici, fallita nel
1998, di avere avuto gravi problemi economici in quanto privo di reddito e di aver vissuto grazie agli aiuti di amici e parenti. Aggiungeva che, al fine di salvaguardare dai creditori la casa di proprietà, un tempo casa coniugale, era stato costretto ad effettuare una “compravendita” a favore dell'ex suocera, che dal 2018 Persona_2 percepiva un assegno sociale di euro 465,91 mensili, viveva in una stanza di un appartamento in Bracciano (RM) concessagli in comodato d'uso per la quale pagava solo le utenze domestiche. Riferiva che la coniuge, attualmente in quiescenza, aveva espletato l'attività di assistente sociale presso il comune di Napoli e percepiva una pensione di euro 1.700,00 mensili, viveva nella casa coniugale, di cui era divenuta usufruttaria e la FI, ormai autonoma economicamente, nuda proprietaria.
Affermava, inoltre, di non avere alcuna relazione sentimentale con tale (detta Katia), che era in realtà Persona_3 la proprietaria dell'appartamento in cui abitava ed alla quale era legato da profonda amicizia e stima avendolo aiutato nel momento del bisogno.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile di euro 400,00, o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese.
Si costituiva che, nel contestare quanto allegato dal coniuge, precisava di essere divenuta Controparte_1 Per usufruttuaria (e la FI nuda proprietaria) dell'immobile in cui viveva in virtù di atto di compravendita del
23.4.2004, che il non era stato costante nel provvedere al mantenimento della FI venendo meno ai Parte_1 suoi obblighi genitoriali, che la pensione percepita mensilmente era di euro 1.400,00 e che il marito intratteneva Per una stabile e duratura relazione con tale da oltre quindici anni, tanto che la FI aveva trascorso più CP_2 volte fine settimana presso loro in Bracciano ed estati ad Ischia, era titolare di reddito mentre la compagna aveva un'attività commerciale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via preliminare, in via definitiva la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale in ordine agli aspetti economici dei coniugi, rigettando la richiesta di mantenimento di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 28.1.2020, venivano revocate le statuizioni della separazione Per consensuale riguardanti l'affidamento ed il contributo paterno di mantenimento dovuto in favore della FI ormai autonoma economicamente e confermati i restati accordi.
Espletata prova per testi ed acquisita documentazione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1572 emessa il
13.2.2023, così decideva:
2 - “Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in Napoli il 28.5.1969 (atto n. 69, parte I s Sez.AR Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1969);
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,80 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
. Ordina che la presente sentenza …”.
Con ricorso depositato il 2.8.2023, il proponeva tempestivamente appello avverso detta sentenza, non Parte_1 notificata, per i motivi di seguito indicati, e chiedeva, in parziale riforma della decisione impugnata, che venisse disposta la correzione degli errori materiali in essa presenti (alla pag. 1 penultima riga l'errata indicazione del mese di nascita di , nata il [...] e non già il 25.12.1981, pag. 9 righe 5 e 6 del dispositivo l'errata Persona_4 indicazione dell'anno di matrimonio contratto il 28.5.1979 e non già il 28.5.1969), che venisse posto a carico della il versamento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 mensili o di CP_1 quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo articolato motivo l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di corresponsione in proprio favore ed a carico dell'ex moglie di un contributo per il suo mantenimento, determinato in euro 400,00 mensili, in quanto ancorata ad un'errata o comunque incompleta valutazione degli elementi di fatto acquisiti, non contestati o da ritenersi provati, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287\2018.
Con il secondo motivo censurava l'operato del primo giudice laddove lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali, rilevando che all'auspicato accoglimento della domanda rigettata dovreva conseguire la condanna della al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto per violazione CP_1 degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., mentre nel merito contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva il rigetto dell'appello e delle domande proposte, oltre che delle richieste istruttorie, con condanna del al Parte_1 risarcimento dei danni nei propri confronti ex art. 96 c.p.c. quantificato nella somma ritenuta di giustizia in ragione della violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. ed al pagamento delle spese del giudizio, anche previa revoca dei benefici del gratuito patrocinio.
Disposto lo svolgimento del processo mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte riservava la decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione sollevata dall'appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto.
L'appellata, infatti, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. stante la genericità dell'atto di impugnazione non risultando indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate e rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata.
3 Giova rammentare che anche il giudizio di divorzio in appello, che si svolge, in virtù delle norme ratione temporis vigenti, essendo stato instaurato in data anteriore al dlgs n. 149\2022, secondo il rito camerale, benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma deve contenere specifiche censure (cfr Cass. Ordinanza n. 32525\2018; Cass. n.
4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012).
Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U. n. 27199\17; da ultimo in generale
Cass. ordinanza 36481\2022).
Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza come si dirà le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alla statuizione emesse dal Tribunale in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Quanto alla documentazione prodotta in questa sede dall'appellata in data 17.3.2025 (sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2723\2025 che ha definito il giudizio intrapreso dal per l'accertamento della simulazione Parte_1 dell'atto stipulato il 9.10.1995 con relativamente alla vendita della casa un tempo coniugale Persona_2 rigettando la domanda), se è ben vero che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, nella disciplina in vigore all'epoca in cui è stata proposta la domanda, stante la sommarietà di cognizione e forme, a differenza di quanto accade nel rito ordinario, consente l'acquisizione di nuovi documenti al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, garanzia irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (cfr Cass. n. 17931\2022; Cass. n. 27234\2020; Cass. n. 5876\12; Cass. n.
1656\07; Cass. n. 11319\05), nel caso di specie detto documento, a prescindere dalla sua rilevanza o meno nel giudizio che occupa, non può essere esaminato perché prodotto oltre detta udienza.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, in ordine alla domanda relativa all'assegno divorzile, dopo avere diffusamente illustrato gli ultimi orientamenti formatisi in giurisprudenza al riguardo, evidenziò che il non aveva allegato neanche genericamente alla luce della quale potere effettuare una valutazione nel Parte_1 merito alla luce del criterio compensativo, mentre era emersa la prova certa della circostanza per cui alcuna rinuncia egli aveva posto in essere rispetto alle proprie aspettative professionali, avendo svolto in costanza di convivenza matrimoniale la propria attività professionale senza alcun sacrificio in favore della famiglia, sicché lo squilibrio reddituale attualmente in essere fra i coniugi non poteva ritenersi eziologicamente connesso a dinamiche lavorative dell'originario ricorrente. Escluse, inoltre, potesse riconoscersi l'assegno divorzile in relazione al criterio assistenziale, atteso che l'uomo godeva di un trattamento pensionistico di circa euro 500,00 mensili, aveva costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna dedita ad attività commerciale con la quale conviveva senza essere gravato di alcuna spesa per l'alloggio. Aggiunse, infine, che la costituzione da parte del di un nuovo Parte_1 Per nucleo familiare con tale circostanza confermata dalla FI escussa come teste, elideva ogni Persona_3
4 possibilità di applicazione del criterio di solidarietà post coniugale, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sulla base del residuale criterio compensativo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale non riconobbe l'assegno divorzile in favore del AN.
L'appellante al riguardo ha rilevato che, successivamente al fallimento della società in cui operava, CP_3 circostanza non contestata, era già separato dal 1992 ed aveva intrattenuto rapporti professionali a termine sino al
2015, ma in seguito, essendo ultrasessantenne, non era più riuscito a collocarsi nel mondo del lavoro e dal 1.1.2018 percepiva la pensione sociale, pari ad euro 465,91 all'epoca in cui era stato instaurato il giudizio di divorzio, che solo grazie all'aiuto di parenti ed amici era riuscito a sopravvivere potendo contare sulla disponibilità dal gennaio
2015 di un alloggio in Bracciano, che sua cara amica, gli aveva concesso in comodato d'uso, che era Persona_5 evidente l'inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva, anche tenuto conto delle proprie condizioni di salute. In ordine alle vicende che hanno interessato la casa coniugale, sita in Napoli alla Tasso n. 169, un tempo di sua proprietà, sottolinea di avere sottoscritto l'8.10.1995 con l'ex suocera ( un accordo con il quale avevano Persona_2 convenuto che avrebbero simulato la compravendita del predetto immobile per salvarlo dall'azione dei creditori e preservarlo nell'interesse della famiglia, aggiungendo di non avere mai ricevuto il prezzo indicato nell'atto (euro
176.000,00) da parte della ex suocera, precisando di avere proposto un giudizio per l'accertamento della simulazione. Ha poi dedotto che l'ex suocera, senza nulla riferire, il 23.4.2004 ha trasferito la nuda proprietà Per dell'immobile alla TE (FI dell'appellante) e l'usufrutto alla FI . Ciò dimostrerebbe, Controparte_1 secondo l'appellante, il contributo dal medesimo fornito alla formazione o comunque al consolidamento del patrimonio dell'ex coniuge, che già può contare su un'entrata mensile di euro 1.700,00 derivante dalla pensione, e della FI. Il ha allegato quale circostanza nuova di essere venuto a conoscenza solo di recente che l'ex Parte_1 Pt_ coniuge, unitamente al fratello , ha venduto il 24.11.2009 a terzi per il prezzo di euro 320.000,00 l'immobile sito in Napoli ala Via Jannelli n. 23, di proprietà della madre , deceduta, disponendo in tal modo Persona_2 di consistente liquidità. Rispetto a tale ultima circostanza ha poi chiesto di integrare l'istruttoria con l'acquisizione degli estratti conto bancari riferibili all'ex moglie.
In ordine al rapporto con asserisce che si è trattato di una breve relazione sentimentale terminata da Persona_5 lungo tempo, sebbene sia rimasto con la donna un sincero affetto, tanto che ella gli ha concesso in comodato d'uso l'utilizzazione di una stanza dal 1.1.2015, data in cui risiede nel comune di Bracciano. Le foto in atti allegate nulla Per proverebbero in merito alla relazione sentimentale, né la testimonianza resa dalla FI contraddittoria ed inattendibile, avendo ammesso di essere stata presso la casa di Bracciano l'ultima volta setto \otto anni prima della deposizione, vale a dire tra il 2013 ed il 2014 ed avendo dichiarato erroneamente che la esercitava un'attività Per_5 di pizza al taglio e rosticceria, in realtà cessata nel 2017, essendo pensionata ed avendo dovuto vendere un immobile di proprietà per acquistarne uno più piccolo per disporre della liquidità necessaria per vivere.
Orbene, giova premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 11490\1990, aveva affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che andava liquidato sulla scorta dei criteri enunciati dall'art. 5 comma sei della legge n. 898\1970
(vale a dire le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da
5 ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio), da valutare al momento della pronuncia di divorzio.
Dopo circa trenta anni la Corte di Cassazione si è resa portavoce di un diverso orientamento con la ormai nota sentenza n. 11504\17, a tenore della quale il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l'assegno deve essere valutato sulla base del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, divenuto “persona singola” e solo all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica è possibile procedere alla sua determinazione in virtù dei criteri indicati dalla norma citata. Le Sezioni Unite sono poi nuovamente intervenute sull'argomento con la sentenza n. 18287\18, ove nel riconsiderare la materia, hanno ritenuto che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge istante sia da ancorare alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge richiedente. E' stato così affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge oltre ad avere una natura assistenziale ha anche una natura perequativo-compensativa, discendente dal principio costituzionale di solidarietà, sicché il contributo è volto a consentire al coniuge istante non il raggiungimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate. In tale valutazione, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr anche Cass. n. 15774\20;
Cass. n. 1882\19).
Ed anche successivamente la Cassazione, nel pronunciarsi in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, ha nuovamente ribadito tali principi, avendo affermato che l'ex coniuge, già beneficiario di assegno divorzile, “…se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo” (cfr Cass. S.U. n. 32198\2021).
Dunque, sulla scorta della giurisprudenza più recente, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che ha funzione assistenziale ed al contempo compensativa e perequativa, presuppone che il giudice accerti l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive attenendosi ai criteri indicati nel citato art. 5 comma sei prima parte della legge n. 898\1970, che costituisce “il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”, con una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr Cass. n. 15774\20 citata).
6 E sarà il coniuge che richiede l'assegno di divorzio a dovere provare l'esistenza delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione (cfr sempre Cass. S.U. n. 18287\18).
Venendo al merito della domanda proposta, dalla documentazione in atti disponibile emerge che il , Parte_1 attualmente di anni 73, gode dall'anno 2018 di trattamento pensionistico per un importo mensile dichiarato e documentato (quanto meno all'epoca della proposizione della domanda di divorzio) di euro 465,92, non ha spese abitative in quanto dispone gratuitamente di un alloggio. Dalla documentazione sanitaria prodotta non sembrano emergere patologie invalidanti (cfr il certificato del in atti, dove risultano problematiche di ipertensione arteriosa, diabete mellito e diverticolosi risalente al 1995, tutte monitorate dalle terapie del caso). La per l'anno di CP_1 imposta 2018 ha percepito un reddito annuale, detratte le imposte, di euro 20.473,00 (reddito complessivo euro
24.473,00), con un'entrata mensile per dodici mesi l'anno (ivi compresa la tredicesima) di euro 1.706,00 mensili e grosso modo importi analoghi ha conseguito negli anni precedenti documentati (anni di imposta 2016 e 2017). È usufruttuaria della casa un tempo coniugale, dove vive e per la quale non affronta spese abitative.
Quanto alla circostanza nuova qui rappresentata, sulla quale parte appellata ha avuto possibilità di interloquire, si rammenta che le circostanze sopravvenute nel corso del presente giudizio sono certamente esaminabili da questa
Corte, tenuto conto della natura e funzione dei provvedimenti in questione, rispetto ai quali non vi è preclusione al variare nel corso del giudizio, anche di appello, delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr Cass. n.
29290\2021; Cass. n. 9533\2019).
L'immobile di Via Jannelli era pervenuto in successione ab intestato alla madre della e ai due figli a CP_1 seguito della morte del padre nel 1984. Ella era dunque già in parte comproprietaria del cespite in epoca anteriore al matrimonio (cfr l'atto del 24.11.2009 prodotto) e dopo la morte della madre, risalente al 2005 per come si rileva dagli atti, è stato alienato nel 2009 ed il corrispettivo diviso in parti uguali fra i fratelli (euro 160.000,00 ciascuno).
Si tratta di eventi risalenti nel tempo, anteriori alla proposizione della domanda di divorzio e non già sopravvenuti nel corso del presente giudizio, che l'appellante asserisce di avere appreso solo in tempi recenti. In ogni caso, rispetto ad essi non pare necessario dare corso agli approfondimenti istruttori sollecitati (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) atteso che dal complesso degli elementi probatori acquisiti emerge con evidenza la maggiore capacità economica, in termini reddituali e patrimoniali della rispetto all'ex coniuge. E d'altro canto, lo squilibrio CP_1 economico attualmente esistente fra gli ex coniugi, rispetto all'asseto patrimoniale in essere all'epoca degli accordi di separazione, dove entrambi dichiararono di essere economicamente autosufficienti, non è stato in alcun modo posto in dubbio dal primo giudice.
Ciò non di meno, l'appellante non ha dimostrato la concorrente finalità compensativa o perequativa della contribuzione post coniugale. Egli non ha allegato né provato, in ragione della scelta condivisa con la moglie di avere dovuto sacrificare eventuali diverse aspirazioni professionali (mai neanche delineate), consentendo al contempo all'ex moglie di accrescere le proprie competenze nel settore lavorativo prescelto (cfr Cass. n.
27945\2023; Cass. n. 29920\2022; Cass. n. 38362\2021).
Né rileva a tale ultimo proposito la questione diffusamente argomentata relativa alla vendita della casa un tempo coniugale in favore della suocera, per evitare eventuali pretese da parte di creditori sul cespite, avvenuta non già in costanza di convivenza matrimoniale, ma alcuni anni dopo la separazione. Ed inoltre che si sia trattato di un atto simulato e che egli non abbia ottenuto il corrispettivo della vendita pari a lire 176.000.000 non vi è prova (cfr la
7 documentazione prodotta dall'appellata in uno alla comparsa di costituzione relativamente agli esiti della consulenza grafologica effettuata sulla controdichiarazione nel giudizio di accertamento della simulazione). Non pare, in altri termini, che tale operazione economica possa interpretarsi con contributo fornito dal al Parte_1 fine di accrescere il patrimonio familiare.
Né pare possa riconoscersi nella fattispecie l'assegno divorzile con funzione esclusivamente assistenziale. Se è ben vero che, come rilevato da ultimo in alcune pronunce della Cassazione, alla funzione assistenziale può attribuirsi una rilevanza prevalente a determiniate condizioni in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, valorizzando la funzione sociale che detto assegno assolve nelle ipotesi in cui sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr Cass. n. 300\2023 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass.
n. 10423\2023), nel caso tale condizione non ricorre. Il percepisce la pensione sociale per un importo Parte_1 di circa euro 500,00 mensili e gode di una sistemazione abitativa gratuita.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Tanto a prescindere se egli abbia o meno ancora un legame sentimentale stabile con tale presso la cui abitazione continua a Persona_3 vivere (il contratto di comodato d'uso non risulta registrato), condividendo alcuni spazi oltre la stanza come dallo Per stesso riferito e con la quale ha certamente intrattenuto una non breve relazione come riferito dalla FI che ha frequentato quella casa sino al periodo 2013\2014. Quand'anche ancora in essere tale rapporto, alcun assegno divorzile spetterebbe al non essendo emersa la prova della componente compensativa. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali il Tribunale ha correttamente operato in virtù del criterio della soccombenza, né sono state prospettate altre e diverse censure.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata previa correzione degli errori materiali su evidenziati.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa (scaglione compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'appellante, come richiesto dall'appellata, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che non è emersa nel caso la prova della mala fede o della colpa grave.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1572 emessa dal Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli il 13.2.2023, così provvede:
a) dispone correggersi la sentenza impugnata come segue:
- pag. 9 rigo 15 dove è indicato “28.5.1969” deve intendersi e leggersi “28.5.1979”;
- pag. 9 rigo 16 dove è indicato “1969” deve intendersi e leggersi “1979”;
- pag. 1 rigo 21 dove è indicato “25.12.1981” deve intendersi e leggersi “25.6.1981”;
8 b) rigetta l'appello nella restante parte;
c) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore Parte_1 che liquida in euro 1.346,10 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali;
Controparte_1
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un Parte_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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