Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
3107/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12/06/2025, alle ore 10.21, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. S. Midiri il quale insiste nell'opposizione proposta e Parte_1 si riporta ai propri atti e verbali di causa;
per parte opposta l'Avv. A. Castiglione per delega degli Avv.ti Lanza e Giarratana la quale si riporta ad atti e verbali di causa;
evidenzia di aver depositato il contratto di cessione del credito intercorso tra Unicredit e chiede che venga dichiarata inammissibile Controparte_1 l'opposizione perché tardiva come già argomentato in atti Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 17/07/2024 la sig.ra Parte_2 nata Messina il 10/06/1977, residente in [...] Cod. Fisc. C.F._1
elettivamente domiciliata in Venetico (ME) Piazza Madonna delle Grazie 34, presso lo studio
[...] dell'Avv. Salvatore Paolo Midiri (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2024 (indicato per errore quale n.1134/2024 – che è il numero di registro generale del procedimento monitorio) emesso in data 30.05.2024 e notificato in data 12.06.2024 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza della n persona del legale rappresentante p.t. e per essa a CP_2 [...]
non in proprio ma nella qualità di procuratrice della il Controparte_3 CP_2 pagamento della somma di € 55.286,13 oltre interessi legali, nonché le ulteriori spese e l'onorario del procedimento monitorio liquidate in € 2.706,50 di cui € 406,50 per spese ed € 2.300,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
chiedeva che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. L'opponente contestava il difetto di legittimazione attiva della cessionaria; argomentava che l'opposta fondasse la propria legittimazione attiva su un contratto di cessione pro-soluto stipulato, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. in data 01/01/2021, tra e della CP_4 Controparte_5 quale a seguito di una scissione parziale della stessa, ne aveva assunto tutti i diritti ed CP_2
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argomentava che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in questione in quanto l'avviso è un adempimento meramente pubblicitario e non dà prova dell'effettivo trasferimento del credito. L'opponente si doleva dell'erroneità dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto; deduceva che la richiesta di ingiunzione riguardasse un saldo conto comprensivo di diversi finanziamenti e non facesse riferimento alle polizze assicurative del credito, alle rate pagate dalla debitrice, alla presenza di clausole vessatorie;
argomentava che dall'importo complessivo richiesto non fosse possibile verificare le singole partite creditorie e debitorie perché non vi era alcuna precisazione sull'ammontare del capitale e sull'ammontare degli interessi;
inoltre, si doleva del fatto che i contratti di finanziamento fossero in contrasto con la disciplina legale posta dalla legge n. 108/96
e successivi decreti applicativi, e quindi contestava il tasso di interesse applicato perché usurario. Alla prima udienza del 09.01.2025 il Giudice fissava l'udienza del 12.06.2025 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. dando atto che nessuno era comparso per la società opposta
CP_2
Con comparsa del 6.03.2025 si costituiva in giudizio già Controparte_6 denominata , in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e CP_6 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia OV al n. , REA n. 420580, P.IV_1
P.IV (Gruppo IV) società con socio unico, appartenente al " ", P.IV_2 Controparte_7 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Controparte_8
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa - giusta procura del 9 dicembre 2020 con atto per Notaio Dott. di Mestre, Rep. 42351 - Racc. 15678, registrato a Venezia Persona_1 il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T – la mandataria con rappresentanza
[...] con sede legale in Venezia-Mestre, alla Via Terraglio, n. 63, codice fiscale e Controparte_9 numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia – OV partecipante al gruppo P.IV_3 Contr PA IV iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , P.IV_2 società con socio unico appartenente al e Controparte_6 Controparte_7 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in persona del procuratore Controparte_8
Dott.ssa , nata a [...], giusta procura del 05.08.2022 a rogito CP_11 del Notaio Dott. di Venezia-Mestre, Rep. 44.416 – Racc. 16819, registrato a Persona_1
Venezia il 08/08/2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura speciale che si allega al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza ( – e dall'Avv. Matteo Giarratana C.F._3 Email_1 ( – con studio in Milano, Via San Email_2 C.F._4
Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 – Fax. 02 , la quale, preliminarmente, dava atto della P.IV_4 incorporazione di in e chiedeva che il Giudice dichiarasse CP_2 Controparte_6 l'inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c.; evidenziava l'omesso deposito della cartolina di notifica del decreto ingiuntivo opposto, circostanza che impedirebbe la verifica della tempestività dell'opposizione proposta;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate e per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 524/2024 con la concessione della provvisoria esecuzione e il favore delle spese di lite. Le parti discutevano oralmente la causa all'udienza odierna. Preliminarmente va esaminata la questione relativa all'eccepita tardiva formulazione dell'opposizione o, più nel dettaglio, relativa all'omessa prova della tempestiva formulazione dell'opposizione proposta, invero assorbente. Parte opponente ha prodotto il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo notificatogli dalla parte opposta ma ha omesso di produrre l'esito della procedura notificatoria;
la data del perfezionamento di esso è, invero, rilevante ai fini della verifica – che va eseguita anche d'ufficio a prescindere dall'eccezione di parte – della tempestività della formulazione dell'opposizione nel termine di giorni 40 (art. 645 c.p.c.) dal perfezionamento della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per mano del preteso creditore.
pagina2 di 3 Assorbite nel superiore rilievo tutte le restanti questioni. L'opposizione va, quindi, dichiarata tardiva e, come tale, inammissibile. Il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014 seguono la soccombenza, sicché deve essere condannato al pagamento di esse – come Parte_2 liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto di tre delle quattro fasi con l'esclusione della fase istruttoria - in favore di parte opposta
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3107.2024 R.G. promossa da nata Parte_2
Messina il 10/06/1977 residente in [...] Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Venetico (ME) Piazza Madonna delle Grazie 34, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Paolo Midiri (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, opponente, contro già denominata , Controparte_6 CP_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia OV al n. REA n. 420580, P.IV (Gruppo IV) P.IV_1
, società con socio unico, appartenente al " ", soggetta all'attività di P.IV_2 Controparte_7 direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari Controparte_8 tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa - giusta procura del 9 dicembre 2020 con atto per Notaio Dott.
di Mestre, Rep. 42351 - Racc. 15678, registrato a Venezia il 11 dicembre 2020 al Persona_1
n. 26080 serie 1T – la mandataria con rappresentanza con sede Controparte_9 legale in Venezia-Mestre, alla Via Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Venezia – OV , partecipante al gruppo PA IV , iscritta P.IV_3 P.IV_2 all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico
[...] appartenente al e soggetta all'attività di direzione e Controparte_6 Controparte_7 coordinamento di in persona del procuratore Dott.ssa , nata Controparte_8 CP_11
a AN TO (TV), giusta procura del 05.08.2022 a rogito del Notaio Dott. Per_1
di Venezia-Mestre, Rep. 44.416 – Racc. 16819, registrato a Venezia il 08/08/2022 al n.
[...]
22089 serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura speciale che si allega al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza ( – C.F._3
e dall'Avv. Matteo Giarratana Email_1 ( – con studio in Milano, Via San Email_2 C.F._4 Pa Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 – Fax. , la quale, preliminarmente, dava atto della P.IV_4 incorporazione di in parte opposta, disattesa ogni contraria CP_2 Controparte_6 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte Parte_2 opposta delle spese di lite che liquida in € 4.217,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa.
Così decisi in Messina, il 12.06.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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