TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 272/2025 promossa da:
(C.F. ) in proprio e nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della BA LS (P.I. ) con sede P.IVA_1 legale in Riccione (RN) in via Liguria n. 42 ; rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bertozzi ( del Foro di RI Email_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito a RI (RN) in Via Euterpe n.3/Z
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1 ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata P.IVA_2
e difesa dai funzionari LE PR , LL NO , AR LI Orsini ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in RI (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione tempestivamente proposta da in proprio e Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della BA LS avverso l'Ordinanza Con Ingiunzione n. 9821-01 emessa dal Dirigente dell' di RI-Forlì Cesena in data 11/12/2024 all'esito della espletata istruttoria è risultata infondata ed immeritevole di accoglimento .
1 I fatti presi a riferimento nell' Ordinanza Ingiunzione n. 9821-01 sono quelli accertati dall' di RI a seguito dell'accesso Controparte_1 ispettivo effettuato in data 24/09/2019 , contestati con verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 48 del 03/01/2020 e poi riferiti, ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81, con rapporto n. 23/2021 (prot. n. 5883 del 30/03/2021.
Le sanzioni irrogate con l'Ordinanza Ingiunzione opposta concernono la posizione irregolare delle lavoratrici e Parte_2 Parte_3 in relazione alle quali è stata contestata la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5, D.Lgs n. 151/2015 (ipotesi base) per avere omesso di registrare correttamente sul LUL gli orari di lavoro relativi alle lavoratrici (periodo: da aprile 2019 a giugno 2019) e Parte_2 Parte_3
(periodo: da aprile 2019 a luglio 2019) e dell'art. 9, comma 1, D.Lgs
[...] 08/04/2003 come modificato dal DLn. 112/2008 conv. con modif. dalla L. n. 133/2008 (numero di lavoratori inferiore a 6 o periodi minori di 3) per avere omesso di concedere loro il prescritto riposo settimanale nel periodo aprile - luglio 2019.
In particolare dagli accertamenti ispettivi è risultato che :
− assunta in qualità di commessa con contratto di lavoro Parte_2 subordinato a tempo determinato 40 ore settimanali dal 17/04/2019 al 28/06/2019 − in realtà è stata adibita al lavoro per n. 7 ore e 40 minuti al giorno per n. 7 giorni alla settimana osservando un orario superiore a quello registrato sul LUL e non fruendo del prescritto riposo settimanale diversamente da quanto risulta dai LUL per come risulta dalla richiesta d'intervento presentata dalla lavoratrice in data 27/06/2019 e dalle S.I.T. rilasciate dalla lavoratrice
[...] in data 22/11/2019 in quest'ultima ha affermato “…la sig.ra Parte_3 ha lavorato in media 48 ore a settimana e cioè un'ora in più al giorno a Pt_2 decorrere da metà aprile 2019 fino al 25/06/2019. Posso dire però che sia io che
per il periodo lavorato non abbiamo usufruito del giorno di riposo Pt_2 settimanale…”.
− assunta in qualità di commessa con contratto di lavoro Parte_3 subordinato a tempo determinato 40 ore settimanali dal 18/04/2019 al 05/07/2019 − è stata adibita al lavoro per n. 6 ore e 40 minuti al giorno per n. 7 giorni alla settimana non fruendo, pertanto, del prescritto riposo settimanale diversamente da quanto risulta dai LUL riferiti allo stesso periodo per come risulta dalle sue S.I.T. rilasciate dalla medesima in data 22/11/2019
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , risulta allora decisivo che le due lavoratrici sentite in aula abbiano confermato le loro dichiarazioni rese in
2 sede ispettiva sulle quali è saldamente fondato l'accertamento ispettivo con le seguenti testuali affermazioni reciprocamente confermative delle loro posizioni :
, che ha lavorato per due mesi e mezzo o nel Parte_2 Parte_1 2018 o nel 2019 con mansioni di commessa nel negozio di Bellaria , sentita sulle Con circostanze di cui alla memoria : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in sede di richiesta di intervento in data 27\06\2019 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . ADR: In quel periodo con me lavorava una signora che si chiamava che più o meno Pt_3 faceva gli stessi miei orari . Noi lavoravamo anche nel giorno di riposo , come succede negli alberghi . ADR: Può essere che il nome di sia Pt_3 [...]
”. Parte_3 Con
, sentita sulle circostanze di cui alla memoria : “ Parte_3 ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 22\11\2019 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . Viene letto alla teste il documento n. 7 allegato al ricorso . ADR: Io non ho mai assolutamente detto quello che c'è scritto nel documento che mi viene mostrato e non riconosco la firma sul documento in questione : io non ho mai fatto questa dichiarazione. ADR: Il riposo settimanale non c'era ” : dichiarazione quella allegata quale doc. n. 7 al ricorso asseritamente rilasciata dalla lavoratrice in data 20/08/2019 da ritenersi in ogni caso inutilizzabile Parte_3 Con in quanto priva di data certa per come rilevato dall' .
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
3 Va infine rilevato come – nonostante quanto sostenuto dalla parte opponente – vi sia assoluta corrispondenza tra le violazioni contestate e le sanzioni irrogate nel verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 48 del 03/01/2020 e quelle di cui all'Ordinanza-Ingiunzione opposta che contiene la chiara indicazione – anche mediante il puntuale richiamo ad atti ben individuati che sono nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato come nello specifico il verbale unico di accertamento e notificazione nel quale risultano indicati il nominativo della lavoratrice cui si riferiscono le sanzioni irrogate, le singole violazioni accertate e le relative sanzioni − del percorso logico giuridico compiuto dalla pubblica amministrazione nonché degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le sue pretese .
Va qui richiamata sul punto l'Ordinanza della Cassazione Sez. 6 – 2 n. 16316 del 30\07\2020 (Rv. 658790 - 01) che ha chiarito come l'Ordinanza Ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non debba avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.
Per questi motivi
la parte ricorrente soccombente sarà quindi tenuta a rimborsare Con all' di RI le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 03\02\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' Controparte_1
di RI i:
[...]
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'
[...]
di RI delle spese processuali consistenti nel Controparte_1 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro
4 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
5