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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10865/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASTELLANETA MARIA ANNA PIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
AMENDUNI ASCANIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bitonto CP_1
in data 31/07/2009, unione dalla quale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3807/2022 pubblicata il 20/10/2022 passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza di comparizione in quel giudizio, che i coniugi non si sono più ri- conciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il co- gnome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Can- celliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra i coniugi e tra questi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione,
e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e compe- tenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati
2 adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudi- zio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, all'udienza del 19.5.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono
3 evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Preso atto della rinuncia alle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente – avvenuta espressamente in sede di precisazione delle conclusioni – non vi sono ulteriori questioni da delibare. Tale rinuncia e la non opposizione di parte resistente al ricorso giustifi- cano l'integrale compensazione delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
4 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/10/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bitonto in data 31/07/2009 tra Parte_2
nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel re-
[...]
gistro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 154, parte II, serie B, anno 2009;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10865/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASTELLANETA MARIA ANNA PIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
AMENDUNI ASCANIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bitonto CP_1
in data 31/07/2009, unione dalla quale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3807/2022 pubblicata il 20/10/2022 passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza di comparizione in quel giudizio, che i coniugi non si sono più ri- conciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il co- gnome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Can- celliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra i coniugi e tra questi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione,
e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e compe- tenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati
2 adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudi- zio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, all'udienza del 19.5.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono
3 evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Preso atto della rinuncia alle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente – avvenuta espressamente in sede di precisazione delle conclusioni – non vi sono ulteriori questioni da delibare. Tale rinuncia e la non opposizione di parte resistente al ricorso giustifi- cano l'integrale compensazione delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
4 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/10/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bitonto in data 31/07/2009 tra Parte_2
nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel re-
[...]
gistro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 154, parte II, serie B, anno 2009;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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