TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO NE ha pronunciato, all'udienza del 7 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5559/2024
TRA
, (Cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.10.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Minisci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione del 12.12.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l , evidenziando l'insussistenza dell'indebito contestato dall' con gli CP_2 CP_2 avvisi di addebito n. 33420120003658287000 - 33420120000601019000 -
33420130004395200000 - notificati in data 13.02.2024.
In particolare, evidenziava la prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati CP_2 oggetto di sgravio. Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza virtuale. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 7-10-2025
Il Giudice
Dott. NO NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO NE ha pronunciato, all'udienza del 7 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5559/2024
TRA
, (Cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.10.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Minisci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione del 12.12.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l , evidenziando l'insussistenza dell'indebito contestato dall' con gli CP_2 CP_2 avvisi di addebito n. 33420120003658287000 - 33420120000601019000 -
33420130004395200000 - notificati in data 13.02.2024.
In particolare, evidenziava la prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati CP_2 oggetto di sgravio. Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza virtuale. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 7-10-2025
Il Giudice
Dott. NO NE