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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. RG 1187/2025 v.g. avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento ordinario dei figli minori, congiuntamente proposta da
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Vaschetto Persona_1
come da procura allegata;
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Fiona Bianco e Luca Magliano CP_1
come da procura allegata;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
-parte necessaria trattenuta in decisione all'udienza svoltasi ex art 127 ter c.p.c. in data 24/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: che l'Ill.mo Tribunale di Asti Voglia, con procedimento in Camera di Consiglio, disporre che i rapporti tra i genitori relativi ai figli minori vengano disciplinati secondo le modalità concordemente determinate dai ricorrenti e di seguito indicate:
1.La casa famigliare di proprietà della signora , sita in Canale (CN), Piazza Europa n.13, resta CP_1
alla stessa assegnata.
2.L'affido dei figli minori e sarà condiviso tra i genitori. Per_2 Per_3
3. La residenza dei figli minori sarà presso la madre, attualmente in Canale (CN), Piazza Europa n.13.
4. La collocazione e la permanenza dei figli minori saranno prevalenti presso la madre nel periodo scolastico e paritetiche tra i genitori durante il periodo non scolastico estivo come in appresso precisato. Periodo scolastico: il padre terrà i bambini con sé dal mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche (verso le 16.30) sino al giovedì ore 20,30 quando li accompagnerà a casa della mamma e quindi i bambini pernotteranno dal padre la sera del mercoledì. Ciò quando il fine settimana verrà trascorso dai figli con la madre. Nella settimana successiva, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana dal padre, e staranno con il papà il lunedì Per_2 Per_3
pomeriggio dal termine scuola sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola. La notte tra lunedì e martedì verrà trascorsa quindi dai bambini presso il padre, che poi terrà i figli dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica ore 19,00 quando li accompagnerà dalla mamma. Tutti i giorni sarà cura del padre portare e prendere all'asilo nido (sino al Per_3
termine del corrente anno scolastico), mentre la madre curerà il trasporto ed il recupero di Per_2
alla/dalla scuola materna. Dal prossimo anno scolastico, 2025/2026, nel quale anche Per_3 frequenterà la scuola materna (la medesima del fratello sita in Cisterna d'Asti), sarà la mamma ad accompagnare entrambi i figli a scuola al mattino, salve le mattine di pertoccanza del papà (il martedì
a settimane alterne e il giovedì nelle altre settimane). Se e non andranno a scuola Per_2 Per_3
per motivi di salute o altro nel giorno di competenza del padre, ossia il giovedì nelle settimane in cui non godrà del week end, egli potrà tenere con sé i figli dal mercoledì precedente, ore 16.30 sino al giovedì ore 20,30.
Periodo non scolastico estivo: i bambini trascorreranno egual tempo con ciascun genitore. Nella settimana in cui e trascorreranno il week end con la mamma, il padre terrà con sé i Per_2 Per_3
bambini dalle ore 8,30 del mercoledì sino alle ore 8,30 del venerdì; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con il padre la madre li terrà con sé dalle ore 8,30 del mercoledì sino alle pagina 2 di 5 ore 8,30 del venerdì; i fine settimana saranno alternati tra i genitori ovvero dal venerdì mattina alle ore 8,30 sino alle ore 8,30 del lunedì successivo. Resta inteso che il periodo dal lunedì alle ore 8.30 sino al mercoledì ore 8.30, i minori staranno con il genitore che non ha usufruito di quel week end.
Sarà il genitore che ha con sé i figli a provvedere a portarli presso l'altro genitore. La calendarizzazione di cui sopra verrà praticata anche in caso di malattia dei bambini salvo diverso accordo tra i genitori o referto medico attestante la non opportunità dello spostamento dei piccoli da una casa all'altra dei genitori. Ciò varrà anche per i periodi delle vacanze in appresso precisate.
5. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
6. Durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dovrà comunque essere garantito al genitore, che trascorrerà con i figli il periodo dal 31 dicembre in poi, di poter trascorrere con i figli la Vigilia di Natale dalle ore 18,00 sino alle ore 10,00 del giorno di Natale, salvo diverso accordo tra i genitori.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni i figli staranno con un genitore 3 giorni consecutivi compreso il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta.
8. Ciascun genitore si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludicoricreative nei giorni di propria competenza.
9. Il padre, nel periodo scolastico, verserà alla madre a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascun figlio). Tale importo, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora ed acceso presso Banca Popolare di Sondrio, CP_1
filiale di Alba avente IBAN: [...]X00 e non sarà dovuto nel periodo non scolastico quando i figli avranno collocazione e permanenza paritetiche presso ciascun genitore. Tale assegno verrà versato dal signor a decorrere dal mese di marzo 2025. Per_1
10. L'assegno unico figli (o qualsiasi altro nome o forma potrà assumere in futuro il beneficio per le famiglie con figli a carico) sarà a beneficio esclusivo della madre, sino all'età massima dei figli come prevista dalla legge ed il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento. Ciò sia nel periodo scolastico sia in quello non scolastico.
11. La corresponsione delle spese straordinarie dei figli avverrà nella misura del 50% secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo in essere presso il Tribunale di Asti copia del quale è stata pagina 3 di 5 consegnata a ciascun genitore. Il genitore che provvederà al pagamento invierà all'altro la relativa ricevuta e l'altro genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione, provvederà al rimborso della metà del costo della spesa. 12. La spesa relativa all'asilo nido di verrà pagata mediante il cosiddetto Per_3
“bonus nido” (attualmente incassato dal signor ) e la quota residuante non coperta dal benefit Per_1
Ferrero di cui gode il signor e dal predetto bonus verrà corrisposta da ciascun genitore nella Per_1 misura del 50% cadauno, previa esibizione della fattura e del resoconto del “bonus nido” percepito.
13. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, si impegna a contattare telefonicamente l'altro genitore onde consentirgli di parlare e vedere i figli una volta al giorno mediante videochiamata
(preferibilmente prima della cena).
14. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro genitore qualora gli stessi non si sentano bene e, in ogni caso, ad informarlo sul loro stato di salute. 5
15. Ciascun genitore potrà conferire anche disgiuntamente dall'altro con gli insegnanti dei minori.
16. Ciascun genitore si impegna affinchè gli incontri e le frequentazioni con eventuali nuovi compagni/e avvengano in modo graduale e nel pieno rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli minori.
17. Le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore dei figli.
18. Le spese legali saranno compensate tra le parti
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., i sig.ri e chiedevano Persona_1 CP_1 congiuntamente regolamentarsi come sopra l'affido, la collocazione ed il mantenimento dei loro figli minori , nato il [...], e nata il [...]. Per_2 Per_3
Fissata udienza ex art 127 ter c.p.c.,, visto il deposito delle note sostitutive di udienza ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi all'interesse dei minori e non contrarie all'ordine pubblico.
pagina 4 di 5 In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso dei minori ed è da ritenersi conforme all'interesse degli stessi, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario.
Del tutto congrua all'interesse dei minori risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, dispone in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe, nulla in punto spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. RG 1187/2025 v.g. avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento ordinario dei figli minori, congiuntamente proposta da
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Vaschetto Persona_1
come da procura allegata;
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Fiona Bianco e Luca Magliano CP_1
come da procura allegata;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
-parte necessaria trattenuta in decisione all'udienza svoltasi ex art 127 ter c.p.c. in data 24/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: che l'Ill.mo Tribunale di Asti Voglia, con procedimento in Camera di Consiglio, disporre che i rapporti tra i genitori relativi ai figli minori vengano disciplinati secondo le modalità concordemente determinate dai ricorrenti e di seguito indicate:
1.La casa famigliare di proprietà della signora , sita in Canale (CN), Piazza Europa n.13, resta CP_1
alla stessa assegnata.
2.L'affido dei figli minori e sarà condiviso tra i genitori. Per_2 Per_3
3. La residenza dei figli minori sarà presso la madre, attualmente in Canale (CN), Piazza Europa n.13.
4. La collocazione e la permanenza dei figli minori saranno prevalenti presso la madre nel periodo scolastico e paritetiche tra i genitori durante il periodo non scolastico estivo come in appresso precisato. Periodo scolastico: il padre terrà i bambini con sé dal mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche (verso le 16.30) sino al giovedì ore 20,30 quando li accompagnerà a casa della mamma e quindi i bambini pernotteranno dal padre la sera del mercoledì. Ciò quando il fine settimana verrà trascorso dai figli con la madre. Nella settimana successiva, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana dal padre, e staranno con il papà il lunedì Per_2 Per_3
pomeriggio dal termine scuola sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola. La notte tra lunedì e martedì verrà trascorsa quindi dai bambini presso il padre, che poi terrà i figli dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica ore 19,00 quando li accompagnerà dalla mamma. Tutti i giorni sarà cura del padre portare e prendere all'asilo nido (sino al Per_3
termine del corrente anno scolastico), mentre la madre curerà il trasporto ed il recupero di Per_2
alla/dalla scuola materna. Dal prossimo anno scolastico, 2025/2026, nel quale anche Per_3 frequenterà la scuola materna (la medesima del fratello sita in Cisterna d'Asti), sarà la mamma ad accompagnare entrambi i figli a scuola al mattino, salve le mattine di pertoccanza del papà (il martedì
a settimane alterne e il giovedì nelle altre settimane). Se e non andranno a scuola Per_2 Per_3
per motivi di salute o altro nel giorno di competenza del padre, ossia il giovedì nelle settimane in cui non godrà del week end, egli potrà tenere con sé i figli dal mercoledì precedente, ore 16.30 sino al giovedì ore 20,30.
Periodo non scolastico estivo: i bambini trascorreranno egual tempo con ciascun genitore. Nella settimana in cui e trascorreranno il week end con la mamma, il padre terrà con sé i Per_2 Per_3
bambini dalle ore 8,30 del mercoledì sino alle ore 8,30 del venerdì; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con il padre la madre li terrà con sé dalle ore 8,30 del mercoledì sino alle pagina 2 di 5 ore 8,30 del venerdì; i fine settimana saranno alternati tra i genitori ovvero dal venerdì mattina alle ore 8,30 sino alle ore 8,30 del lunedì successivo. Resta inteso che il periodo dal lunedì alle ore 8.30 sino al mercoledì ore 8.30, i minori staranno con il genitore che non ha usufruito di quel week end.
Sarà il genitore che ha con sé i figli a provvedere a portarli presso l'altro genitore. La calendarizzazione di cui sopra verrà praticata anche in caso di malattia dei bambini salvo diverso accordo tra i genitori o referto medico attestante la non opportunità dello spostamento dei piccoli da una casa all'altra dei genitori. Ciò varrà anche per i periodi delle vacanze in appresso precisate.
5. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
6. Durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dovrà comunque essere garantito al genitore, che trascorrerà con i figli il periodo dal 31 dicembre in poi, di poter trascorrere con i figli la Vigilia di Natale dalle ore 18,00 sino alle ore 10,00 del giorno di Natale, salvo diverso accordo tra i genitori.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni i figli staranno con un genitore 3 giorni consecutivi compreso il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta.
8. Ciascun genitore si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludicoricreative nei giorni di propria competenza.
9. Il padre, nel periodo scolastico, verserà alla madre a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascun figlio). Tale importo, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora ed acceso presso Banca Popolare di Sondrio, CP_1
filiale di Alba avente IBAN: [...]X00 e non sarà dovuto nel periodo non scolastico quando i figli avranno collocazione e permanenza paritetiche presso ciascun genitore. Tale assegno verrà versato dal signor a decorrere dal mese di marzo 2025. Per_1
10. L'assegno unico figli (o qualsiasi altro nome o forma potrà assumere in futuro il beneficio per le famiglie con figli a carico) sarà a beneficio esclusivo della madre, sino all'età massima dei figli come prevista dalla legge ed il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento. Ciò sia nel periodo scolastico sia in quello non scolastico.
11. La corresponsione delle spese straordinarie dei figli avverrà nella misura del 50% secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo in essere presso il Tribunale di Asti copia del quale è stata pagina 3 di 5 consegnata a ciascun genitore. Il genitore che provvederà al pagamento invierà all'altro la relativa ricevuta e l'altro genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione, provvederà al rimborso della metà del costo della spesa. 12. La spesa relativa all'asilo nido di verrà pagata mediante il cosiddetto Per_3
“bonus nido” (attualmente incassato dal signor ) e la quota residuante non coperta dal benefit Per_1
Ferrero di cui gode il signor e dal predetto bonus verrà corrisposta da ciascun genitore nella Per_1 misura del 50% cadauno, previa esibizione della fattura e del resoconto del “bonus nido” percepito.
13. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, si impegna a contattare telefonicamente l'altro genitore onde consentirgli di parlare e vedere i figli una volta al giorno mediante videochiamata
(preferibilmente prima della cena).
14. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro genitore qualora gli stessi non si sentano bene e, in ogni caso, ad informarlo sul loro stato di salute. 5
15. Ciascun genitore potrà conferire anche disgiuntamente dall'altro con gli insegnanti dei minori.
16. Ciascun genitore si impegna affinchè gli incontri e le frequentazioni con eventuali nuovi compagni/e avvengano in modo graduale e nel pieno rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli minori.
17. Le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore dei figli.
18. Le spese legali saranno compensate tra le parti
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., i sig.ri e chiedevano Persona_1 CP_1 congiuntamente regolamentarsi come sopra l'affido, la collocazione ed il mantenimento dei loro figli minori , nato il [...], e nata il [...]. Per_2 Per_3
Fissata udienza ex art 127 ter c.p.c.,, visto il deposito delle note sostitutive di udienza ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi all'interesse dei minori e non contrarie all'ordine pubblico.
pagina 4 di 5 In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso dei minori ed è da ritenersi conforme all'interesse degli stessi, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario.
Del tutto congrua all'interesse dei minori risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, dispone in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe, nulla in punto spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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