Art. 9.
La differenza fra l'ammontare dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dagli articoli 1 e 4, non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, ne' costituisce reddito ai sensi dello articolo 148 dello stesso testo unico.
Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell' articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle societa', e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.
Le cessioni delle semestralita' di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.
Fino al 31 dicembre 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o piu' societa' assoggettate al trasferimento ed i conferimenti fatti dalle societa' stesse in altre societa' saranno soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse rispettivamente di lire 10.000, 2.000 e 5.000 a condizione:
a) che il capitale della societa' risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle societa' assoggettate a trasferimento che hanno partecipato alla operazione. In caso contrario l'eccedenza sara' soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l' articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269 . Ai fini del limite del doppio, non si tiene conto degli aumenti del capitale delle societa' assoggettate a trasferimento deliberati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma;
b) che le societa' non abbiano partecipato ad altre fusioni o i beni conferiti non abbiano formato oggetto di altri conferimenti, agevolati a norma del presente articolo;
c) che l'operazione sia stata autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.
Le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicate distintamente nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o della societa' conferente sono soggette all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui, dopo l'attuazione delle operazioni stesse, siano imputate a capitale, distribuite, realizzate o portate a copertura di perdite o minusvalenze preesistenti.
Le agevolazioni previste dai due commi precedenti sono revocate qualora risulti che nei tre esercizi successivi al compimento delle operazioni agevolate l'attivita' sociale sia stata prevalentemente rivolta alla proprieta', all'acquisto e alla gestione di beni immobili.
Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.
La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 giugno 1964, n.452 ha disposto (con l'art. 8, primo comma) che "I termini stabiliti dall' articolo 11 e dall' articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965."
La differenza fra l'ammontare dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dagli articoli 1 e 4, non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, ne' costituisce reddito ai sensi dello articolo 148 dello stesso testo unico.
Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell' articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle societa', e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.
Le cessioni delle semestralita' di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.
Fino al 31 dicembre 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o piu' societa' assoggettate al trasferimento ed i conferimenti fatti dalle societa' stesse in altre societa' saranno soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse rispettivamente di lire 10.000, 2.000 e 5.000 a condizione:
a) che il capitale della societa' risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle societa' assoggettate a trasferimento che hanno partecipato alla operazione. In caso contrario l'eccedenza sara' soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l' articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269 . Ai fini del limite del doppio, non si tiene conto degli aumenti del capitale delle societa' assoggettate a trasferimento deliberati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma;
b) che le societa' non abbiano partecipato ad altre fusioni o i beni conferiti non abbiano formato oggetto di altri conferimenti, agevolati a norma del presente articolo;
c) che l'operazione sia stata autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.
Le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicate distintamente nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o della societa' conferente sono soggette all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui, dopo l'attuazione delle operazioni stesse, siano imputate a capitale, distribuite, realizzate o portate a copertura di perdite o minusvalenze preesistenti.
Le agevolazioni previste dai due commi precedenti sono revocate qualora risulti che nei tre esercizi successivi al compimento delle operazioni agevolate l'attivita' sociale sia stata prevalentemente rivolta alla proprieta', all'acquisto e alla gestione di beni immobili.
Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.
La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 giugno 1964, n.452 ha disposto (con l'art. 8, primo comma) che "I termini stabiliti dall' articolo 11 e dall' articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965."