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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2758/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 BONAVENTURA LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CAMPETTO N.23/C 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. DI BONAVENTURA LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Controparte_1 P.IVA_2 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DI VESTEA SNC 64100 SAN NICOLO' A TORDINOpresso il difensore avv. DE NARDIS VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in nome collettivo ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Teramo decreto ingiuntivo contro per la somma di 80.300 euro residuo di Parte_1 quanto dovutole per la fornitura di impianto fotovoltaico;
si oppone la ingiunta perché l'energia prodotta dagli impianti è inferiore a quella pattuita contrattualmente, per cui in riconvenzionale chiede somme a titolo risarcitorio. Questo è stato provato attraverso un accertamento tecnico preventivo che ha riscontrato difformità tra la scheda tecnica impianto, lo stato di fatto e la sua produttività. Il danno da mancata produzione è stimato in 110 mila euro. Condotta istruttoria con consulenza tecnica di ufficio;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente Tecnico è stato chiesto di accertare se la modifica della disposizione e distribuzione dei 95 pannelli fotovoltaici da quella originariamente prevista nel progetto contratto di fornitura a quella poi definitivamente realizzata abbia inciso negativamente sulla produzione di energia elettrica;
specificando altresì le cause di tale diverso posizionamento;
di accertare se l'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici avesse inciso negativamente sulla produzione di energia dell'impianto; e doveva quantificare l'incidenza di tali fenomeni in termini economici sul valore e sulla produttività dell'impianto. L'impianto per cui è causa opera in parallelo alla rete elettrica in regime di autoconsumo ed è ripartito sulle coperture di tre distinti immobili, adibiti rispettivamente a ristorante, centro ricreativo e rimessa attrezzi. Sono stati installati pannelli di produzione cinese,
345 sul ristorante, 144 sul centro ricreativo e 357 sulla rimessa attrezzi. Gli inverter sono di produzione italiana. Nel contratto di appalto era prevista l'installazione di 323 moduli sulla rimessa attrezzi, 152 moduli sul circolo ricreativo, 95 sull'anfiteatro e 276 moduli sul ristorante. Viene ipotizzata una produttività iniziale di 250 mila chilowatt annui. La variante non ha comportato modifica nella potenza complessiva installata e variazioni sul corrispettivo di costo dell'impianto, secondo l'integrazione contrattuale concordata tra le parti;
il che non è affetto scontato a parere del consulente tecnico. I Lavori sono stati ultimati in tempo per godere delle tariffe incentivanti contemplate dal decreto ministeriale 5 maggio 2011. La variazione fu dovuta al fatto che la superficie del tetto dell'anfiteatro fu ipotecata e quindi non fu possibile cedere il diritto di superficie. La scheda tecnica attesta l'assenza di ombreggiamenti viceversa individuati a distanza di oltre 10 anni ed in maniera considerevole per la sezione rimessa attrezzi. L'impianto è entrato in esercizio il 5 agosto 2011. A seguito di verifica del G.S.E. L'incentivo sulla copertura rimessa attrezzi fu diminuito, non trattandosi di costruzione di impianto su tetto pieno o avente copertura con pendenza fino a cinque gradi. Vi è stato un errore da parte del tecnico che ha redatto la pratica di richiesta incentivi che erroneamente ha indicato come edificio e non come tettoia la rimessa attrezzi. I dati reali sulla produttività dell'impianto nel corso degli anni decorsi della messa in esercizio sono per legge e per le obbligatorie denunce e comunicazioni periodiche disponibili noti e certi. Malgrado però le richieste del consulente tecnico e prima ancora del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo questi dati non sono mai stati forniti dalle parti. Gli ombreggiamenti sono consistenti e significativi per la rimessa attrezzi a causa della presenza verso sud all'esterno della recinzione delimitante il villaggio turistico di una fitta alberatura, filari di pini marittimi dalla folta chioma ed altri arbusti, pur più contenuti;
sezione che costituisce in potenza il
42,2 percento dell'intero impianto fotovoltaico. Il solo ombreggiamento di un modulo della sezione pagina 2 di 6 pregiudica negativamente la produttività dell'intera stringa facente parte del modulo in ombra perché essendo i moduli collegati in serie la produzione di ciascun pannello costituente la stringa si adegua spontaneamente a quella del più debole. I pini marittimi erano già presenti all'epoca dei lavori, primavera del 2011, con crescita rapida, tronco slanciato e folta chioma ad ombrello sull'estremità. La potenza dell'impianto dipende dall'irraggiamento solare, con valore probabilistico, atteso ma non certo, che è dato per la produzione di energia elettrica dalla radiazione solare concretamente disponibile nel periodo. I dati visionati dal consulente tecnico sono da lui considerati più che attendibili perché sono citate le fonti, Enel e gse, e perché in linea con le produzioni teoriche mensili presunte. Per i primi due anni di funzionamento la sezione rimessa attrezzi ha un calo di prestazioni del 5 percento, la sezione ristorante ebbe un calo del 25% dovuto verosimilmente a ripetuti interventi di assistenza tecnica che hanno comportato aperture delle protezioni inverter, protezione interfaccia, tarature di vari apparati ed altro per verifica di guasti sull'inverter ristorante, identificato con certezza attraverso il numero di matricola. Questo ha comportato mancanza di tensione indipendente da cause meteorologiche o ombreggiamenti. Il contratto del 4 febbraio 2011 evidenzia in maniera inequivocabile che i moduli fotovoltaici previsti sono di produzione cinese. Per quanto riguarda tale questione, la sentenza Cassazione Penale
43112/21 ben descrive le possibili implicazioni ove fosse stata richiesta la maggiorazione del 10% relativamente all'incentivo Conto energia, di cui anche qui si controverte, ed ove l'origine cinese dei pannelli fosse per caso stata dissimulata: La fattispecie di truffa aggravata ascritta sub D) concerne il Energia, disciplinato dal CP_2
D.M. 5 maggio 2011, applicabile agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 27 agosto 2012, il quale prevedeva una maggiorazione del 10 per cento della tariffa incentivante in favore degli impianti il cui costo di investimento, per componenti diversi dal lavoro, fosse per non meno del 60 per cento riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea (cd. bonus Europeo). .. il regolamento applicativo emesso da (OMISSIS) l'11 luglio 2011, successivamente aggiornato, per il riconoscimento della tariffa incentivante faceva carico al soggetto responsabile dell'impianto della trasmissione, attraverso il sistema informatico del
(OMISSIS), dell'istanza di concessione del beneficio, corredata da sottoscrizione e dall'allegazione di documenti quali la scheda tecnica finale di impianto, l'elenco dei moduli fotovoltaici, copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti dovevano rispettare le prescrizioni della normativa tecnica anche con riferimento ai fogli informativi (cd. "data sheef") e alle targhe, le quali dovevano riportare le indicazioni relative al nome e marchio del costruttore o del fornitore, oltre i dati riguardanti la designazione del tipo, la classificazione della protezione e la tensione massima ammessa;
ogni modulo, inoltre, doveva essere identificabile mediante "un numero di serie contenente il nome del costruttore", apposto "in modo tale da non essere amovibile
(preferibilmente mediante protezione e leggibile dopo l'installazione)". Nel regolamento applicativo e nella guida CEI 82-25, modificata nel settembre 2011, veniva, altresì, previsto che la conformità alle norme tecniche doveva essere documentata dall'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d."Factory Inspection Attestation") e che sul retro del modulo fosse apposta un'etichetta contenente il codice identificativo del sito produttivo ed il logo dell'organismo di certificazione, richiamato nella "Factory Inspection Attestation", senza che fosse, tuttavia, necessario indicare il numero di serie del modulo. pagina 3 di 6 Il D.M. 5 maggio 2011, art. 21, afferente le verifiche ed i controlli …, prevedeva, al comma 2, che
"ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 23, comma 3, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli artt. 13 e 14, nonché la ripetizione dell'indebito …, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24"…
Qui non vi sono rilievi penali, essendo l'origine del pannelli mai stata dissimulata;
vi è il fatto oggettivo di non poter ottenere il 10% aggiuntivo di premio per la tariffa incentivata, che comunque il CTU ritiene come conoscibile dal contraente il contratto di fornitura. Ritiene il CTU che in linea generale l'impianto fotovoltaico sia stato realizzato conformemente al contratto prestazionale ed alla relativa variante in corso d'opera, resasi necessaria a seguito della indisponibilità della copertura dell'ipotecato immobile Anfiteatro.Il CTU dichiara che i maggiori componenti dell'impianto, quali i moduli fotovoltaici e gli inverter, corrispondono per marca e qualità a quanto rappresentato in contratto ed ai data sheet ad esso allegati, pur con il distinguo sul numero di inverter che dai quattro originari passa a tre, con potenze e taglie diversi, nella soluzione realizzata. La modifica, ancorché obbligata, ha inciso negativamente sulla produttività complessiva dell'impianto fotovoltaico. L'ubicazione dei moduli sulla copertura della struttura rimessa attrezzi si
è rivelata infelice, in quanto consistentemente ombreggiata, a causa di filari di pini e arbusti già presenti al momento della costruzione con quelle caratteristiche. Sono quindi stati aggiunti moduli fotovoltaici nel posto più penalizzante dal punto di vista della produzione di energia elettrica, a causa della indisponibilità giuridica dell'anfiteatro. La rimessa attrezzi è stata erroneamente denunciata come edificio mentre avrebbe dovuto essere stata denunciata come tettoia;
di qui deriva la diminuzione per la rimessa attrezzi degli incentivi. Si è quindi avuta una diminuzione per il primo anno pari ad euro 4.937,02, considerata in termini economici la diminuita produzione di energia elettrica;
Il secondo anno in fatto l'impianto a causa dei numerosi interventi di manutenzione sugli inverter non ha funzionato. Una maggiore concretezza sull'incidenza in termini economici alla data odierna può essere calcolata solamente avendo a disposizione i dati dal
2014 al 2021 rilevati dalle denunce annuali all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai dati Gse sia dei conti energia che dallo scambio sul posto. Il minor autoconsumo dell'energia prodotta non può essere stimato perché mancano i dati che vengono annotati periodicamente sul registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportante l'energia prodotta, quella consumata e quella eventualmente immessa in rete, avendo anche a disposizione per lo stesso periodo le bollette del Trader per l'energia prelevata suddivisa per fasce orarie. Considerati gli errori in fase di realizzazione pur evidenziati dalla CTU, va rilevato che il danno, in termini di maggiore produttività, come affermato dal CTU, può essere individuato in termini precisi ed oggettivi, attraverso le denunce attuali all'agenzia delle Dogane ed i dati GSE. Il potere di cui all'articolo. 213 cpc di richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa, che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte è in condizioni di produrre;
pagina 4 di 6 ora, con le dichiarazioni all'Agenzia dei Monopoli, sarebbe parte opponente stata in grado agevolmente di provare in concreto il danno subito anno per anno, con valutazione certa e non più prospettica come per forza di cose avvenne in sede di accertamento tecnico preventivo. Come è noto, e ribadito da Cassazione 2478/2025, Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del Cc, costituisce espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 del Cpc, e il suo esercizio rientra nel potere/dovere del giudice di merito senza necessità di una specifica richiesta di parte, dando luogo a un giudizio di diritto di equità giudiziale correttiva o integrativa. Ciò naturalmente con il limite di non attribuire al giudice un fondamentale onere dei litigatores, ovvero consentirgli di surrogare mediante il poliedrico strumento equitativo un inequivocamente imputabile inadempimento degli oneri istruttori di parte, dovendosi invece reputare che ad avviare all'utilizzo corretto dell'equità è l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno anche in senso relativo e dovendo quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, pure un'apprezzabile difficoltà probatoria, costituente casi in cui non risulta consentita, al giudice del merito, una declinatoria dal suo potere/dovere che si tradurrebbe in un inammissibile non liquet. (M. Fin.). Potendo il danno essere agevolmente provato in concreto attraverso la produzione delle richieste dichiarazioni e documentazioni al Gse, sicuramente nella disponibilità di
[...]
il giudice non può sovrapporre la propria pronuncia equitativa per supplire ad Parte_1 un'indubbia carenza delle parti;
che quindi ha diritto solo a quanto in concreto accertato dalla
CTU, ovvero euro 4.937,02; non potendosi valorizzare l'anno che cessò l'impianto di funzionare non essendovi contestazioni specifiche sull'inverter. Pertanto, a fronte di sicure manchevolezze nella costruzione dell'impianto, che dovevano essere note e rappresentate con chiarezza al cliente, quale la non favorevole posizione della rimessa attrezzi, nonché l'eccessiva pendenza del tetto che non consentiva di usufruire nella misura massima della tariffa agevolativa, non può il giudice tenere per buona la valutazione, su dati prospettici, dell'accertamento tecnico preventivo, a fronte di dati certi, chiesti dal Consulente Tecnico, in possesso e nella disponibilità dell'attrice in riconvenzionale e dalla stessa non prodotti;
ed essendo nel suo esclusivo Parte_1 interesse produrli per comprovare la effettiva minore produttività dell'impianto ed il danno derivato economicamente, in termini di minor autoconsumo e di minore produzione di energia elettrica;
sulla base delle tariffe applicate dal gestore anno per anno. Pertanto il decreto ingiuntivo va confermato;
ed in accoglimento della riconvenzionale, parte opposta va condannata a pagare a parte opponente euro 4.937,02, oltre interessi dal 2011 al saldo effettivo, da compensarsi in sede di esecuzione credito dovuto al decreto ingiuntivo con credito dovuto per la riconvenzionale. Le effettive manchevolezze della opposta, ben dimostrate con le consulenze tecniche, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutorio;
ed in accoglimento della riconvenzionale condanna a pagare ad la somma di Controparte_3 Parte_1 euro 4937,02, oltre interessi, dal 2011 al saldo effettivo, da compensarsi in sede di esecuzione. Spese di lite e di ctu integralmente compensate tra le parti.
Teramo, 10 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 BONAVENTURA LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CAMPETTO N.23/C 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. DI BONAVENTURA LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Controparte_1 P.IVA_2 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DI VESTEA SNC 64100 SAN NICOLO' A TORDINOpresso il difensore avv. DE NARDIS VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in nome collettivo ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Teramo decreto ingiuntivo contro per la somma di 80.300 euro residuo di Parte_1 quanto dovutole per la fornitura di impianto fotovoltaico;
si oppone la ingiunta perché l'energia prodotta dagli impianti è inferiore a quella pattuita contrattualmente, per cui in riconvenzionale chiede somme a titolo risarcitorio. Questo è stato provato attraverso un accertamento tecnico preventivo che ha riscontrato difformità tra la scheda tecnica impianto, lo stato di fatto e la sua produttività. Il danno da mancata produzione è stimato in 110 mila euro. Condotta istruttoria con consulenza tecnica di ufficio;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente Tecnico è stato chiesto di accertare se la modifica della disposizione e distribuzione dei 95 pannelli fotovoltaici da quella originariamente prevista nel progetto contratto di fornitura a quella poi definitivamente realizzata abbia inciso negativamente sulla produzione di energia elettrica;
specificando altresì le cause di tale diverso posizionamento;
di accertare se l'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici avesse inciso negativamente sulla produzione di energia dell'impianto; e doveva quantificare l'incidenza di tali fenomeni in termini economici sul valore e sulla produttività dell'impianto. L'impianto per cui è causa opera in parallelo alla rete elettrica in regime di autoconsumo ed è ripartito sulle coperture di tre distinti immobili, adibiti rispettivamente a ristorante, centro ricreativo e rimessa attrezzi. Sono stati installati pannelli di produzione cinese,
345 sul ristorante, 144 sul centro ricreativo e 357 sulla rimessa attrezzi. Gli inverter sono di produzione italiana. Nel contratto di appalto era prevista l'installazione di 323 moduli sulla rimessa attrezzi, 152 moduli sul circolo ricreativo, 95 sull'anfiteatro e 276 moduli sul ristorante. Viene ipotizzata una produttività iniziale di 250 mila chilowatt annui. La variante non ha comportato modifica nella potenza complessiva installata e variazioni sul corrispettivo di costo dell'impianto, secondo l'integrazione contrattuale concordata tra le parti;
il che non è affetto scontato a parere del consulente tecnico. I Lavori sono stati ultimati in tempo per godere delle tariffe incentivanti contemplate dal decreto ministeriale 5 maggio 2011. La variazione fu dovuta al fatto che la superficie del tetto dell'anfiteatro fu ipotecata e quindi non fu possibile cedere il diritto di superficie. La scheda tecnica attesta l'assenza di ombreggiamenti viceversa individuati a distanza di oltre 10 anni ed in maniera considerevole per la sezione rimessa attrezzi. L'impianto è entrato in esercizio il 5 agosto 2011. A seguito di verifica del G.S.E. L'incentivo sulla copertura rimessa attrezzi fu diminuito, non trattandosi di costruzione di impianto su tetto pieno o avente copertura con pendenza fino a cinque gradi. Vi è stato un errore da parte del tecnico che ha redatto la pratica di richiesta incentivi che erroneamente ha indicato come edificio e non come tettoia la rimessa attrezzi. I dati reali sulla produttività dell'impianto nel corso degli anni decorsi della messa in esercizio sono per legge e per le obbligatorie denunce e comunicazioni periodiche disponibili noti e certi. Malgrado però le richieste del consulente tecnico e prima ancora del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo questi dati non sono mai stati forniti dalle parti. Gli ombreggiamenti sono consistenti e significativi per la rimessa attrezzi a causa della presenza verso sud all'esterno della recinzione delimitante il villaggio turistico di una fitta alberatura, filari di pini marittimi dalla folta chioma ed altri arbusti, pur più contenuti;
sezione che costituisce in potenza il
42,2 percento dell'intero impianto fotovoltaico. Il solo ombreggiamento di un modulo della sezione pagina 2 di 6 pregiudica negativamente la produttività dell'intera stringa facente parte del modulo in ombra perché essendo i moduli collegati in serie la produzione di ciascun pannello costituente la stringa si adegua spontaneamente a quella del più debole. I pini marittimi erano già presenti all'epoca dei lavori, primavera del 2011, con crescita rapida, tronco slanciato e folta chioma ad ombrello sull'estremità. La potenza dell'impianto dipende dall'irraggiamento solare, con valore probabilistico, atteso ma non certo, che è dato per la produzione di energia elettrica dalla radiazione solare concretamente disponibile nel periodo. I dati visionati dal consulente tecnico sono da lui considerati più che attendibili perché sono citate le fonti, Enel e gse, e perché in linea con le produzioni teoriche mensili presunte. Per i primi due anni di funzionamento la sezione rimessa attrezzi ha un calo di prestazioni del 5 percento, la sezione ristorante ebbe un calo del 25% dovuto verosimilmente a ripetuti interventi di assistenza tecnica che hanno comportato aperture delle protezioni inverter, protezione interfaccia, tarature di vari apparati ed altro per verifica di guasti sull'inverter ristorante, identificato con certezza attraverso il numero di matricola. Questo ha comportato mancanza di tensione indipendente da cause meteorologiche o ombreggiamenti. Il contratto del 4 febbraio 2011 evidenzia in maniera inequivocabile che i moduli fotovoltaici previsti sono di produzione cinese. Per quanto riguarda tale questione, la sentenza Cassazione Penale
43112/21 ben descrive le possibili implicazioni ove fosse stata richiesta la maggiorazione del 10% relativamente all'incentivo Conto energia, di cui anche qui si controverte, ed ove l'origine cinese dei pannelli fosse per caso stata dissimulata: La fattispecie di truffa aggravata ascritta sub D) concerne il Energia, disciplinato dal CP_2
D.M. 5 maggio 2011, applicabile agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 27 agosto 2012, il quale prevedeva una maggiorazione del 10 per cento della tariffa incentivante in favore degli impianti il cui costo di investimento, per componenti diversi dal lavoro, fosse per non meno del 60 per cento riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea (cd. bonus Europeo). .. il regolamento applicativo emesso da (OMISSIS) l'11 luglio 2011, successivamente aggiornato, per il riconoscimento della tariffa incentivante faceva carico al soggetto responsabile dell'impianto della trasmissione, attraverso il sistema informatico del
(OMISSIS), dell'istanza di concessione del beneficio, corredata da sottoscrizione e dall'allegazione di documenti quali la scheda tecnica finale di impianto, l'elenco dei moduli fotovoltaici, copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti dovevano rispettare le prescrizioni della normativa tecnica anche con riferimento ai fogli informativi (cd. "data sheef") e alle targhe, le quali dovevano riportare le indicazioni relative al nome e marchio del costruttore o del fornitore, oltre i dati riguardanti la designazione del tipo, la classificazione della protezione e la tensione massima ammessa;
ogni modulo, inoltre, doveva essere identificabile mediante "un numero di serie contenente il nome del costruttore", apposto "in modo tale da non essere amovibile
(preferibilmente mediante protezione e leggibile dopo l'installazione)". Nel regolamento applicativo e nella guida CEI 82-25, modificata nel settembre 2011, veniva, altresì, previsto che la conformità alle norme tecniche doveva essere documentata dall'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d."Factory Inspection Attestation") e che sul retro del modulo fosse apposta un'etichetta contenente il codice identificativo del sito produttivo ed il logo dell'organismo di certificazione, richiamato nella "Factory Inspection Attestation", senza che fosse, tuttavia, necessario indicare il numero di serie del modulo. pagina 3 di 6 Il D.M. 5 maggio 2011, art. 21, afferente le verifiche ed i controlli …, prevedeva, al comma 2, che
"ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 23, comma 3, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli artt. 13 e 14, nonché la ripetizione dell'indebito …, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24"…
Qui non vi sono rilievi penali, essendo l'origine del pannelli mai stata dissimulata;
vi è il fatto oggettivo di non poter ottenere il 10% aggiuntivo di premio per la tariffa incentivata, che comunque il CTU ritiene come conoscibile dal contraente il contratto di fornitura. Ritiene il CTU che in linea generale l'impianto fotovoltaico sia stato realizzato conformemente al contratto prestazionale ed alla relativa variante in corso d'opera, resasi necessaria a seguito della indisponibilità della copertura dell'ipotecato immobile Anfiteatro.Il CTU dichiara che i maggiori componenti dell'impianto, quali i moduli fotovoltaici e gli inverter, corrispondono per marca e qualità a quanto rappresentato in contratto ed ai data sheet ad esso allegati, pur con il distinguo sul numero di inverter che dai quattro originari passa a tre, con potenze e taglie diversi, nella soluzione realizzata. La modifica, ancorché obbligata, ha inciso negativamente sulla produttività complessiva dell'impianto fotovoltaico. L'ubicazione dei moduli sulla copertura della struttura rimessa attrezzi si
è rivelata infelice, in quanto consistentemente ombreggiata, a causa di filari di pini e arbusti già presenti al momento della costruzione con quelle caratteristiche. Sono quindi stati aggiunti moduli fotovoltaici nel posto più penalizzante dal punto di vista della produzione di energia elettrica, a causa della indisponibilità giuridica dell'anfiteatro. La rimessa attrezzi è stata erroneamente denunciata come edificio mentre avrebbe dovuto essere stata denunciata come tettoia;
di qui deriva la diminuzione per la rimessa attrezzi degli incentivi. Si è quindi avuta una diminuzione per il primo anno pari ad euro 4.937,02, considerata in termini economici la diminuita produzione di energia elettrica;
Il secondo anno in fatto l'impianto a causa dei numerosi interventi di manutenzione sugli inverter non ha funzionato. Una maggiore concretezza sull'incidenza in termini economici alla data odierna può essere calcolata solamente avendo a disposizione i dati dal
2014 al 2021 rilevati dalle denunce annuali all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai dati Gse sia dei conti energia che dallo scambio sul posto. Il minor autoconsumo dell'energia prodotta non può essere stimato perché mancano i dati che vengono annotati periodicamente sul registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportante l'energia prodotta, quella consumata e quella eventualmente immessa in rete, avendo anche a disposizione per lo stesso periodo le bollette del Trader per l'energia prelevata suddivisa per fasce orarie. Considerati gli errori in fase di realizzazione pur evidenziati dalla CTU, va rilevato che il danno, in termini di maggiore produttività, come affermato dal CTU, può essere individuato in termini precisi ed oggettivi, attraverso le denunce attuali all'agenzia delle Dogane ed i dati GSE. Il potere di cui all'articolo. 213 cpc di richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa, che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte è in condizioni di produrre;
pagina 4 di 6 ora, con le dichiarazioni all'Agenzia dei Monopoli, sarebbe parte opponente stata in grado agevolmente di provare in concreto il danno subito anno per anno, con valutazione certa e non più prospettica come per forza di cose avvenne in sede di accertamento tecnico preventivo. Come è noto, e ribadito da Cassazione 2478/2025, Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del Cc, costituisce espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 del Cpc, e il suo esercizio rientra nel potere/dovere del giudice di merito senza necessità di una specifica richiesta di parte, dando luogo a un giudizio di diritto di equità giudiziale correttiva o integrativa. Ciò naturalmente con il limite di non attribuire al giudice un fondamentale onere dei litigatores, ovvero consentirgli di surrogare mediante il poliedrico strumento equitativo un inequivocamente imputabile inadempimento degli oneri istruttori di parte, dovendosi invece reputare che ad avviare all'utilizzo corretto dell'equità è l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno anche in senso relativo e dovendo quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, pure un'apprezzabile difficoltà probatoria, costituente casi in cui non risulta consentita, al giudice del merito, una declinatoria dal suo potere/dovere che si tradurrebbe in un inammissibile non liquet. (M. Fin.). Potendo il danno essere agevolmente provato in concreto attraverso la produzione delle richieste dichiarazioni e documentazioni al Gse, sicuramente nella disponibilità di
[...]
il giudice non può sovrapporre la propria pronuncia equitativa per supplire ad Parte_1 un'indubbia carenza delle parti;
che quindi ha diritto solo a quanto in concreto accertato dalla
CTU, ovvero euro 4.937,02; non potendosi valorizzare l'anno che cessò l'impianto di funzionare non essendovi contestazioni specifiche sull'inverter. Pertanto, a fronte di sicure manchevolezze nella costruzione dell'impianto, che dovevano essere note e rappresentate con chiarezza al cliente, quale la non favorevole posizione della rimessa attrezzi, nonché l'eccessiva pendenza del tetto che non consentiva di usufruire nella misura massima della tariffa agevolativa, non può il giudice tenere per buona la valutazione, su dati prospettici, dell'accertamento tecnico preventivo, a fronte di dati certi, chiesti dal Consulente Tecnico, in possesso e nella disponibilità dell'attrice in riconvenzionale e dalla stessa non prodotti;
ed essendo nel suo esclusivo Parte_1 interesse produrli per comprovare la effettiva minore produttività dell'impianto ed il danno derivato economicamente, in termini di minor autoconsumo e di minore produzione di energia elettrica;
sulla base delle tariffe applicate dal gestore anno per anno. Pertanto il decreto ingiuntivo va confermato;
ed in accoglimento della riconvenzionale, parte opposta va condannata a pagare a parte opponente euro 4.937,02, oltre interessi dal 2011 al saldo effettivo, da compensarsi in sede di esecuzione credito dovuto al decreto ingiuntivo con credito dovuto per la riconvenzionale. Le effettive manchevolezze della opposta, ben dimostrate con le consulenze tecniche, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutorio;
ed in accoglimento della riconvenzionale condanna a pagare ad la somma di Controparte_3 Parte_1 euro 4937,02, oltre interessi, dal 2011 al saldo effettivo, da compensarsi in sede di esecuzione. Spese di lite e di ctu integralmente compensate tra le parti.
Teramo, 10 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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