Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1312/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/07/1972 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall'avv. PISTONE GIUSEPPINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. a CATANIA (CT) il 09/03/1967, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. SALICE PAOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 15.01.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Catania in data 04/10/1990, dal quale sono nati i figli – tutti Persona_1 Persona_2 Persona_3
maggiorenni ed autosufficienti per come dichiarato dalle parti in seno al ricorso.
In data 20/06/2024 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi il 11/06/2024 e, ai sensidell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
Inoltre le parti, in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 15/01/2025, hanno confermato la volontà di non volersi conciliare, di non comparire in udienza e di insistere per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Tutto ciò premesso, con decreto del 16.01.2025, conseguente all'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In data 15.01.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che qui si intendono di seguito trascritte:
“- nulla deve disporsi con riferimento ai figli in quanto tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- La casa coniugale, sita in Catania, via Rosina Anselmi 7, in Catasto al foglio 27, part. 50 sub.
46, cat. A/3 cl. 5 vani 5.5, rimane assegnata alla sig.ra essendo, tra l'altro, Parte_3
di sua proprietà esclusiva, in virtù di atto di donazione dei propri genitori stipulato in data
18.5.2006.
- Nessun mantenimento è dovuto tra i coniugi, essendo entrambi autosufficienti. Più in particolare, la sig.ra ha un reddito annuo di circa 3.500,00 derivante dalla locazione Pt_1
di altro immobile di sua esclusiva proprietà sita in Catania via Ortolani 56, alla stessa pervenuto giusto atto di donazione dei propri genitori. Il sig. svolge, invece, dei Parte_2
lavori saltuari, ma che gli consentono di mantenersi.
- I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni mobili presenti nella casa coniugale.
- I coniugi sono, inoltre, comproprietari della quota di 1/3, dell'immobile sito in Augusta via
Agnone Fortezza con terreno circostante, nel NCEU alla partita 14551, foglio 2, part. 1922
Sub 2 piano terra, vani 3.5, cat. A/2; particella piano terra, cat A/4 classe 3 vani 3,5, particella
1992/5 piano primo categ. A/3 classe 3 vani 6,5, particella 1922/6 piano secondo, acquistato in data 30.3.1993 a rogito notaio registrato il 10.4.1993 al n. 4226. Allo stato Persona_4
nulla viene disposto in ordine a tale immobile, che rimarrà nella comproprietà, con impegno della sig.ra ad informare tempestivamente il sig. di eventuali Parte_3 Parte_2
accordi per lo scioglimento della comunione con gli altri comproprietari – i signori
[...]
e .” Pt_4 Parte_5
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG
1312/2024: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il
04/10/1990 tra e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA dell'anno 1990, al n. 1355, della parte 2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
24.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher