Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 11964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11964 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arduini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia al Cairo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di diniego del visto ingresso per lavoro subordinato emesso dall’ Ambasciata d'Italia al Cairo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia al Cairo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino pakistano – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 5 agosto 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
A sostegno del ricorso, ha dedotto e documentato: (i) che il proprio potenziale datore di lavoro sul territorio italiano aveva ottenuto il necessario nulla osta dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione; (ii) che, una volta ricevuto il nulla osta, aveva presentato domanda di visto all'Ambasciata italiana al Cairo; (iii) di aver ricevuto il preavviso di rigetto, al quale rispondeva con osservazioni; (iv) che in data 28/10/2024 la sua richiesta veniva respinta con il provvedimento impugnato, recante la seguente motivazione: « a seguito dell’intervista, le informazioni sullo scopo del viaggio non sono attendibili».
2. Il ricorrente ha affidato il gravame due motivi, lamentando il difetto di motivazione, la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo di aver fornito nel corso del procedimento tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
4. In vista dell’udienza camerale del 18/02/2025 entrambe le parti hanno depositato memoria, ed il ricorrente ha allegato dichiarazione scritta di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del potenziale datore di lavoro.
4. In esito all’udienza camerale del 18/02/2025, il Collegio ha fissato l’udienza pubblica del 3 giugno per la trattazione del merito ex art. 55 c.10 c.p.a.
5. Alla successiva udienza del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
7. Può infatti dirsi sussistente il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria.
Il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione si caratterizza infatti per una motivazione per relationem , facendo riferimento al contenuto dell’intervista svolta ai sensi dell’art. 4 del d.m. 850/11.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale tecnica di redazione della motivazione è astrattamente ammissibile, purchè, in concreto, siano resi disponibili ed accessibili gli atti cui si fa rinvio.
Nel caso di specie, in concreto, il verbale d’intervista non risulta agli atti del procedimento e pertanto non è possibile ricostruire e comprendere le specifiche ragioni sottese al provvedimento. L’adempimento istruttorio dovrà pertanto essere reiterato con la corretta verbalizzazione.
Resta ferma la discrezionalità dell’ente nella valutazione degli esiti dell’istruttoria e del c.d. rischio migratorio.
7.1. Restano assorbiti i restanti punti di doglianza.
7.2. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al rilascio del visto, essendo necessari ulteriori atti istruttori, anche alla luce della discrezionalità residua.
8. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, forfettariamente liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.