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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16551/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16551/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LABRUNA SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
e nei confronti di
(CF ), in persona del Curatore dott. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gorio, giusta procura in atti
[...]
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 16.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2019, l'attore in epigrafe riferiva che in data 17.7.2014 aveva sottoscritto con un contratto denominato Gold con la finalità di accertare eventuali anomalie del Controparte_4
pagina 1 di 4 contratto di mutuo e/o per il risarcimento / restituzione di quanto indebitamente versato al mutuante;
riferiva di essere stato indotto a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella CP_5 richiesta di mediazione presso Solving Solution e poi con l'instaurazione di un giudizio innanzi al
Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 985/2019 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferiva che per l'attività di redazione dell'analisi contabile aveva versato la somma di € 2400,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del contratto , si doleva del fatto che, completate le procedure per rendere operativa la Pt_2 polizza ( comunicazione di non voler appellare la sentenza, dichiarazione di assenza di altre polizze etc), non aveva voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € Controparte_1
2400,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 5836,48), le spese di avvocato ( € 7420,45 giuste fatture n. 16 del 27.6.2017 e n. 18 del 8.7.2019), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 60,00).
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Gold del 17.7.2014, ad essere rimborsato da dei costi Parte_3 sostenuti per la controversia in materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 15.717,13, oltre interessi;
in subordine , chiedeva condannarsi la Cont convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale contro con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo la decadenza dalla copertura assicurativa in forza dell'art. 13 delle CP_6 condizioni generali di polizza, secondo cui era necessario iniziare il procedimento giudiziario entro 24 mesi dalla firma del contratto ed evidenziando che nel caso di specie, l'azione era stata iniziata il Pt_2
20.7.2017 mentre il contratto era stato stipulato il 17.7.2014; riferendo che ai fini del rimborso era comunque necessario fornire la prova degli esborsi sostenuti, assenti nel caso di specie, riferiva che in sede stragiudiziale, l'attore aveva inviato la richiesta di indennizzo con pec del 3.10.2019 senza allegare alcun documento a supporto delle proprie richieste, notificando poi l'atto di citazione il
8.11.2019 ovvero poco dopo un mese e senza neanche espletare il procedimento di mediazione.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
Parte attrice chiedeva dunque di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] che si costituiva nella forma (già e Controparte_7 Controparte_8 CP_1 Controparte_9 concordato preventivo, deducendo di aver consegnato all'attore, come ad ogni altro cliente, in uno al pagina 2 di 4 sottoscritto contratto GOLD, anche il contratto di polizza assicurativa stipulato con la CP_1 [...]
di cui la “scheda tecnica polizza ” era parte integrante;
deduceva, pertanto, che CP_10 CP_1
l'attore non poteva non conoscere il contenuto di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto e il relativo obbligo di agire entro 24 mesi dalla stipula;
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegando la correttezza del proprio adempimento, posto che in relazione alle domande attoree unica legittimata passiva era la compagnia assicurativa, essendo stata stipulata una forma di assicurazione per conto altrui e non essendo l'attore titolare di azione risarcitoria per il caso di omesso adempimento dell'assicurazione, chiedeva, pertanto accertarsi l'effettiva consegna al sig. di Pt_1 tutta la documentazione contrattuale e, dunque, accertarsi la sua consapevolezza circa il termine decadenziale di 24 mesi per agire in giudizio e addebitarsi allo stesso l'intervenuta decadenza;
chiedeva accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenersi l'assenza di alcuna obbligazione di risarcimento a proprio carico e rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Disposto il scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, veniva successivamente dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di , già Parte_4
. Controparte_11
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 16.1.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti pagina 3 di 4 del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”).
Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di due anni dalla sottoscrizione del contratto;
l'eventuale non dimostrata mancata consegna delle condizioni generali di assicurazione, non può essere addebitata all'odierna convenuta;
la domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Controparte_12
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_12 Controparte_2
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali
[...] come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_12
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16551/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LABRUNA SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
e nei confronti di
(CF ), in persona del Curatore dott. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gorio, giusta procura in atti
[...]
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 16.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2019, l'attore in epigrafe riferiva che in data 17.7.2014 aveva sottoscritto con un contratto denominato Gold con la finalità di accertare eventuali anomalie del Controparte_4
pagina 1 di 4 contratto di mutuo e/o per il risarcimento / restituzione di quanto indebitamente versato al mutuante;
riferiva di essere stato indotto a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella CP_5 richiesta di mediazione presso Solving Solution e poi con l'instaurazione di un giudizio innanzi al
Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 985/2019 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferiva che per l'attività di redazione dell'analisi contabile aveva versato la somma di € 2400,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del contratto , si doleva del fatto che, completate le procedure per rendere operativa la Pt_2 polizza ( comunicazione di non voler appellare la sentenza, dichiarazione di assenza di altre polizze etc), non aveva voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € Controparte_1
2400,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 5836,48), le spese di avvocato ( € 7420,45 giuste fatture n. 16 del 27.6.2017 e n. 18 del 8.7.2019), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 60,00).
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Gold del 17.7.2014, ad essere rimborsato da dei costi Parte_3 sostenuti per la controversia in materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 15.717,13, oltre interessi;
in subordine , chiedeva condannarsi la Cont convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale contro con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo la decadenza dalla copertura assicurativa in forza dell'art. 13 delle CP_6 condizioni generali di polizza, secondo cui era necessario iniziare il procedimento giudiziario entro 24 mesi dalla firma del contratto ed evidenziando che nel caso di specie, l'azione era stata iniziata il Pt_2
20.7.2017 mentre il contratto era stato stipulato il 17.7.2014; riferendo che ai fini del rimborso era comunque necessario fornire la prova degli esborsi sostenuti, assenti nel caso di specie, riferiva che in sede stragiudiziale, l'attore aveva inviato la richiesta di indennizzo con pec del 3.10.2019 senza allegare alcun documento a supporto delle proprie richieste, notificando poi l'atto di citazione il
8.11.2019 ovvero poco dopo un mese e senza neanche espletare il procedimento di mediazione.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
Parte attrice chiedeva dunque di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] che si costituiva nella forma (già e Controparte_7 Controparte_8 CP_1 Controparte_9 concordato preventivo, deducendo di aver consegnato all'attore, come ad ogni altro cliente, in uno al pagina 2 di 4 sottoscritto contratto GOLD, anche il contratto di polizza assicurativa stipulato con la CP_1 [...]
di cui la “scheda tecnica polizza ” era parte integrante;
deduceva, pertanto, che CP_10 CP_1
l'attore non poteva non conoscere il contenuto di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto e il relativo obbligo di agire entro 24 mesi dalla stipula;
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegando la correttezza del proprio adempimento, posto che in relazione alle domande attoree unica legittimata passiva era la compagnia assicurativa, essendo stata stipulata una forma di assicurazione per conto altrui e non essendo l'attore titolare di azione risarcitoria per il caso di omesso adempimento dell'assicurazione, chiedeva, pertanto accertarsi l'effettiva consegna al sig. di Pt_1 tutta la documentazione contrattuale e, dunque, accertarsi la sua consapevolezza circa il termine decadenziale di 24 mesi per agire in giudizio e addebitarsi allo stesso l'intervenuta decadenza;
chiedeva accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenersi l'assenza di alcuna obbligazione di risarcimento a proprio carico e rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Disposto il scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, veniva successivamente dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di , già Parte_4
. Controparte_11
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 16.1.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti pagina 3 di 4 del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”).
Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di due anni dalla sottoscrizione del contratto;
l'eventuale non dimostrata mancata consegna delle condizioni generali di assicurazione, non può essere addebitata all'odierna convenuta;
la domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Controparte_12
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_12 Controparte_2
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali
[...] come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_12
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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