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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2817/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 dicembre 1980, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 6 gennaio 2007 (in Tunisia) e che dalla loro unione sono nati CP_1
(rispettivamente, il 18 maggio 2009, il 14 giugno 2010 e il giorno 11 marzo 2016) i figli , Per_1
Per_2 Per_3
Affermava che il rapporto coniugale era entrato in crisi già nell'anno 2016 a causa della continua dedizione all'abuso alcolico del marito e ai suoi comportamenti maltrattanti e violenti praticati anche in pregiudizio dei figli minorenni.
Soggiungeva che, solo a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare impartito al coniuge con ordinanza cautelare, le era stato possibile fare rientro, unitamente alla prole, nella casa familiare di Salsomaggiore Terme. Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali e lamentando il perdurante inadempimento di rispetto ai doveri familiari di assistenza morale e anche materiale, chiedeva, ex art. CP_1
473 bis.15 c.p.c., l'adozione di provvedimenti indifferibili in materia di contribuzioni economiche.
Con riguardo al merito, chiedeva invece dichiararsi la separazione con addebito al marito, disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione in proprio favore dei figli minorenni (con la conseguente assegnazione della casa familiare), disciplinarsi le visite paterne nei termini maggiormente tutelanti per i minori, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo di Euro 750,00 (Euro 250,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Disattesa la domanda di provvedimenti indifferibili e depositata dalla ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., erano acquisite officiosamente informazioni sulle condizioni lavorative e reddituali di oltre a una relazione di natura psicosociale sul nucleo familiare redatta dai CP_1 competenti Servizi Sociali.
All'udienza del 27 maggio 2025 era dichiarata la contumacia del convenuto e, senza ulteriori incombenti (essendo la causa matura per la decisione), parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata la domanda di separazione formulata da parte ricorrente.
Risulta univocamente dagli atti che ogni relazione tra i coniugi è cessata definitivamente nell'anno 2019, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare impartito a nuovamente CP_1 raggiunto da altra misura coercitiva nell'ottobre 2023 e infine ristretto in carcere dal dicembre dell'anno 2024.
E' pertanto impossibile il ripristino della convivenza coniugale, effettivamente divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Tanto deciso, va quindi presa in disamina la domanda di addebito della separazione a CP_1
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto la crisi coniugale ai comportamenti maltrattanti tenuti dal marito, dedito all'abuso alcolico, dall'anno 2016 in avanti.
Già il 20 giugno 2019, invero, era stato attinto dalla misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare, in quanto gravemente indiziato in ordine a condotte delittuose aggravate, qualificate ai sensi degli artt. 572 e 582 c.p., commesse in danno di moglie e figli e culminate nelle lesioni personali cagionate (oggettivamente refertate dal competente presidio sanitario) alla stessa il 30 giugno 2017. Parte_1 Per tali fattispecie, oggetto delle prime rivelazioni della donna sia nel contesto scolastico dei figli che al cospetto dei Servizi Sociali (che ne avevano favorito la collocazione nel Centro Antiviolenza e, quindi, in una struttura di seconda accoglienza), ha riportato condanna alla pena di CP_1 anni tre mesi otto di reclusione.
In esecuzione di tale condanna egli è ora ristretto in carcere dal dicembre del 2024.
Nuovi ed ulteriori fatti di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari, di lesioni personali (all'odierna ricorrente) e di percosse (al figlio , perpetrati tra il 2022 e il 2023, sono stati peraltro Per_2 contestati in seguito al medesimo interessato.
, sentiti dagli assistenti sociali, hanno dato conto di conoscere della carcerazione del Per_2 Per_1 padre affermando che lo stesso genitore era dedito all'alcol, trattava male la loro madre e sta ora pagando per quello che ha fatto.
Anche ai sensi dell'art. 654 c.p.p., dunque, può dirsi adeguatamente comprovata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) e la correlazione causale tra una siffatta, durevole, violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riferimento alle determinazioni da assumere nell'interesse dei tre figli minorenni, ancora, si evince dal referto redatto dalla competente Unità Operativa di NPIA che essi condividono una struttura affettiva solida e un profondo legame con la madre (e tra di loro) che rappresenta una risorsa affettiva fondamentale.
La madre rappresenta per tutti la figura di attaccamento più solida e significativa, capace peraltro di proteggere anche il legame dei figli con il padre, al di là delle situazioni traumatiche vissute.
Ella ha infatti contribuito negli anni a favorire il mantenimento di un accesso affettivo dei figli al padre e a far sì che essi esprimano ora un atteggiamento di consapevole apertura (ciò che vale per e , se non anche il desiderio di avvicinamento (il riferimento è al piccolo allo Per_1 Per_2 Per_3 stesso genitore.
ha dimostrato, per converso, presenza e impegno nella cura dei figli in ambito Parte_1 scolastico e sanitario, garantendo loro adeguate condizioni abitative.
invece, non ha mostrato alcuna collaborazione con i Servizi Sociali nel corso degli anni, CP_1 rendendosi infine irreperibile ai tentativi di contatto telefonico.
Alla stregua delle circostanze esposte (attestanti l'adeguatezza genitoriale della ricorrente al pari dell'incapacità del convenuto di seguire i figli nel loro percorso di crescita), assorbito ogni ulteriore profilo, deve dunque disporsi l'affidamento “super esclusivo” di (nato il 18 maggio Persona_4
2009), di (nato il [...]) e di (nato in data [...]) alla Per_5 Persona_6 madre presso la quale essi devono ad un tempo mantenere residenza e Parte_1 collocazione.
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Non v'è dubbio alcuno che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare di Salsomaggiore Terme (PR), via Riva n. 1, debba essere assegnata alla ricorrente, in quanto collocataria della prole.
In relazione, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al mantenimento della prole, vanno anzitutto ponderate, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., le rispettive risorse genitoriali. svolge stabilmente (dal maggio 2022) attività lavorativa dipendente e ha Parte_1 certificato per l'anno 2023 redditi netti pari ad Euro 17.625,85 (Euro 1.468,82 al mese per dodici mensilità).
Ella non ha titolarità di diritti reali su beni immobili, è proprietaria di un'autovettura di risalente immatricolazione e deve sostenere canoni locatizi pari ad Euro 300,00 al mese. ha prestato in passato costante attività di lavoro, percependo redditi netti pari ad Euro CP_1
18.238,00 per l'anno 2022 e pari a nemmeno Euro 11.000,00 nell'anno 2023.
Vale la pena rimarcare che egli è ristretto in carcere dal dicembre 2024 e non risulta una sua eventuale dedizione al lavoro retribuito.
Sul presupposto per cui deve essere inevitabilmente la ricorrente a beneficiare nella sua integralità dell'assegno unico universale per i figli, si ritiene congruo che, fino allo spirare del periodo di detenzione, ogni obbligo di contribuzione monetaria per il mantenimento dei figli astrattamente suscettibile di essere posto a carico del padre sia sopperito con il godimento, da parte CP_1 dell'altro genitore, della sua quota parte di assegno unico.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio il 6 gennaio 2007 in Tunisia, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) al n. 29, parte II, serie C, anno 2024.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) addebita la separazione al marito CP_1
3) affida i minorenni (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5
(nato in data [...]) alla madre – presso la quale essi Persona_6 Parte_1 devono mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
4) dispone che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
5) assegna a la casa familiare sita in Salsomaggiore Terme (PR), via Riva n. 1; Parte_1
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a , così anche da sopperire, fino allo spirare del periodo di detenzione, Parte_1 ogni obbligo di contribuzione monetaria per il mantenimento dei figli astrattamente suscettibile di essere posto a carico del padre CP_1 7) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2817/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 dicembre 1980, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 6 gennaio 2007 (in Tunisia) e che dalla loro unione sono nati CP_1
(rispettivamente, il 18 maggio 2009, il 14 giugno 2010 e il giorno 11 marzo 2016) i figli , Per_1
Per_2 Per_3
Affermava che il rapporto coniugale era entrato in crisi già nell'anno 2016 a causa della continua dedizione all'abuso alcolico del marito e ai suoi comportamenti maltrattanti e violenti praticati anche in pregiudizio dei figli minorenni.
Soggiungeva che, solo a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare impartito al coniuge con ordinanza cautelare, le era stato possibile fare rientro, unitamente alla prole, nella casa familiare di Salsomaggiore Terme. Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali e lamentando il perdurante inadempimento di rispetto ai doveri familiari di assistenza morale e anche materiale, chiedeva, ex art. CP_1
473 bis.15 c.p.c., l'adozione di provvedimenti indifferibili in materia di contribuzioni economiche.
Con riguardo al merito, chiedeva invece dichiararsi la separazione con addebito al marito, disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione in proprio favore dei figli minorenni (con la conseguente assegnazione della casa familiare), disciplinarsi le visite paterne nei termini maggiormente tutelanti per i minori, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo di Euro 750,00 (Euro 250,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Disattesa la domanda di provvedimenti indifferibili e depositata dalla ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., erano acquisite officiosamente informazioni sulle condizioni lavorative e reddituali di oltre a una relazione di natura psicosociale sul nucleo familiare redatta dai CP_1 competenti Servizi Sociali.
All'udienza del 27 maggio 2025 era dichiarata la contumacia del convenuto e, senza ulteriori incombenti (essendo la causa matura per la decisione), parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata la domanda di separazione formulata da parte ricorrente.
Risulta univocamente dagli atti che ogni relazione tra i coniugi è cessata definitivamente nell'anno 2019, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare impartito a nuovamente CP_1 raggiunto da altra misura coercitiva nell'ottobre 2023 e infine ristretto in carcere dal dicembre dell'anno 2024.
E' pertanto impossibile il ripristino della convivenza coniugale, effettivamente divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Tanto deciso, va quindi presa in disamina la domanda di addebito della separazione a CP_1
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto la crisi coniugale ai comportamenti maltrattanti tenuti dal marito, dedito all'abuso alcolico, dall'anno 2016 in avanti.
Già il 20 giugno 2019, invero, era stato attinto dalla misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare, in quanto gravemente indiziato in ordine a condotte delittuose aggravate, qualificate ai sensi degli artt. 572 e 582 c.p., commesse in danno di moglie e figli e culminate nelle lesioni personali cagionate (oggettivamente refertate dal competente presidio sanitario) alla stessa il 30 giugno 2017. Parte_1 Per tali fattispecie, oggetto delle prime rivelazioni della donna sia nel contesto scolastico dei figli che al cospetto dei Servizi Sociali (che ne avevano favorito la collocazione nel Centro Antiviolenza e, quindi, in una struttura di seconda accoglienza), ha riportato condanna alla pena di CP_1 anni tre mesi otto di reclusione.
In esecuzione di tale condanna egli è ora ristretto in carcere dal dicembre del 2024.
Nuovi ed ulteriori fatti di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari, di lesioni personali (all'odierna ricorrente) e di percosse (al figlio , perpetrati tra il 2022 e il 2023, sono stati peraltro Per_2 contestati in seguito al medesimo interessato.
, sentiti dagli assistenti sociali, hanno dato conto di conoscere della carcerazione del Per_2 Per_1 padre affermando che lo stesso genitore era dedito all'alcol, trattava male la loro madre e sta ora pagando per quello che ha fatto.
Anche ai sensi dell'art. 654 c.p.p., dunque, può dirsi adeguatamente comprovata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) e la correlazione causale tra una siffatta, durevole, violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riferimento alle determinazioni da assumere nell'interesse dei tre figli minorenni, ancora, si evince dal referto redatto dalla competente Unità Operativa di NPIA che essi condividono una struttura affettiva solida e un profondo legame con la madre (e tra di loro) che rappresenta una risorsa affettiva fondamentale.
La madre rappresenta per tutti la figura di attaccamento più solida e significativa, capace peraltro di proteggere anche il legame dei figli con il padre, al di là delle situazioni traumatiche vissute.
Ella ha infatti contribuito negli anni a favorire il mantenimento di un accesso affettivo dei figli al padre e a far sì che essi esprimano ora un atteggiamento di consapevole apertura (ciò che vale per e , se non anche il desiderio di avvicinamento (il riferimento è al piccolo allo Per_1 Per_2 Per_3 stesso genitore.
ha dimostrato, per converso, presenza e impegno nella cura dei figli in ambito Parte_1 scolastico e sanitario, garantendo loro adeguate condizioni abitative.
invece, non ha mostrato alcuna collaborazione con i Servizi Sociali nel corso degli anni, CP_1 rendendosi infine irreperibile ai tentativi di contatto telefonico.
Alla stregua delle circostanze esposte (attestanti l'adeguatezza genitoriale della ricorrente al pari dell'incapacità del convenuto di seguire i figli nel loro percorso di crescita), assorbito ogni ulteriore profilo, deve dunque disporsi l'affidamento “super esclusivo” di (nato il 18 maggio Persona_4
2009), di (nato il [...]) e di (nato in data [...]) alla Per_5 Persona_6 madre presso la quale essi devono ad un tempo mantenere residenza e Parte_1 collocazione.
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Non v'è dubbio alcuno che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare di Salsomaggiore Terme (PR), via Riva n. 1, debba essere assegnata alla ricorrente, in quanto collocataria della prole.
In relazione, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al mantenimento della prole, vanno anzitutto ponderate, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., le rispettive risorse genitoriali. svolge stabilmente (dal maggio 2022) attività lavorativa dipendente e ha Parte_1 certificato per l'anno 2023 redditi netti pari ad Euro 17.625,85 (Euro 1.468,82 al mese per dodici mensilità).
Ella non ha titolarità di diritti reali su beni immobili, è proprietaria di un'autovettura di risalente immatricolazione e deve sostenere canoni locatizi pari ad Euro 300,00 al mese. ha prestato in passato costante attività di lavoro, percependo redditi netti pari ad Euro CP_1
18.238,00 per l'anno 2022 e pari a nemmeno Euro 11.000,00 nell'anno 2023.
Vale la pena rimarcare che egli è ristretto in carcere dal dicembre 2024 e non risulta una sua eventuale dedizione al lavoro retribuito.
Sul presupposto per cui deve essere inevitabilmente la ricorrente a beneficiare nella sua integralità dell'assegno unico universale per i figli, si ritiene congruo che, fino allo spirare del periodo di detenzione, ogni obbligo di contribuzione monetaria per il mantenimento dei figli astrattamente suscettibile di essere posto a carico del padre sia sopperito con il godimento, da parte CP_1 dell'altro genitore, della sua quota parte di assegno unico.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio il 6 gennaio 2007 in Tunisia, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) al n. 29, parte II, serie C, anno 2024.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) addebita la separazione al marito CP_1
3) affida i minorenni (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5
(nato in data [...]) alla madre – presso la quale essi Persona_6 Parte_1 devono mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
4) dispone che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
5) assegna a la casa familiare sita in Salsomaggiore Terme (PR), via Riva n. 1; Parte_1
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a , così anche da sopperire, fino allo spirare del periodo di detenzione, Parte_1 ogni obbligo di contribuzione monetaria per il mantenimento dei figli astrattamente suscettibile di essere posto a carico del padre CP_1 7) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto