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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da
nata a [...] il [...] c.f. e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico GALLO, C.F.
, presso il quale elegge domicilio in Busca, Via Umberto I n. 81, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 Rep. N. 67190/24807 dall'avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
Pag. 1 a 5 – accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla Sig.ra in data Parte_1 20/12/2022 rientra tra quelli “in itinere” indennizzabili, ai sensi di legge, da parte dell e, per CP_1 l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e comunque accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della decisione dell presa con comunicazione 31/03/2023 (doc. 15), con ogni CP_1 conseguente statuizione e con annullamento di ogni atto e provvedimento prodromico e consequenziale
– condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1 le dovute indennità e/o rendita, come previste dalla legge, per la menomazione psicofisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 20/12/2022, in riferimento alla percentuale di invalidità che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
Con vittoria delle spese di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia il sig. Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che il 20.12.2022, mentre si stava recando sul luogo di lavoro (Provincia di Cuneo di cui è dipendente), aveva parcheggiato la propria autovettura in Cuneo - Via Bassignano/angolo Corso Soleri;
che a seguito delle nevicate del 15.12.2022 la via comunale e gli spazi ad uso parcheggio erano parzialmente usufruibili perché occupati dalla neve che non era stata sgomberata nè era stato effettuato qualsivoglia spargimento di sale e/o sabbia;
che dopo aver parcheggiato si era incamminata a piedi verso il luogo di lavoro (il Palazzo della Provincia) e, dopo aver attraversato sulle strisce pedonali di Corso Soleri, in direzione Piazza Galimberti, era salita sul marciapiedi di Corso Soleri, in prossimità Caserma dei Carabinieri;
di essere scivolata sul ghiaccio ed essere caduta a terra riportando la frattura della caviglia destra, con impossibilità di rialzarsi;
che, portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuneo, le era stata diagnosticata la frattura scomposta della caviglia destra;
di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca e viti (placca laterale Intrauma, viti mediali Intrauma 4mm). Confezionamento di valva gessata”; che, a seguito dell'istruzione del procedimento amministrativo, l' le ha comunicato CP_1 che “NON SPETTA ALCUNA INDENNITA' IN QUANTO L'INFORTUNIO SI E' VERIFICATO A BORDO DI UN MEZZO PRIVATO IL CUI USO NON ERA NECESSARIO”.”; di aver quindi presentato senza successo ricorso amministrativo;
che l'uso del mezzo privato era necessario a causa dell'orario di lavoro, in quanto i mezzi pubblici utilizzabili nelle fasce orarie dalle 7.000 alle 8.00 del mattino per spostarsi dalla sua residenza di Busca a Cuneo, trattandosi di due Comuni popolati, risultano sempre colmi di studenti con attese dei bus successivi;
di aver svolto negli ultimi mesi dell'anno attività di espletamento gare di appalto in un periodo carico di lavoro da concludere entro l'anno, con conseguente necessità di arrivare presto al mattino al fine di concludere nei tempi stabiliti
Pag. 2 a 5
le gare di appalto;
di aver in ogni caso preferito percorrere Corso Soleri lato caserma carabinieri per arrivare prima sotto i portici del e percorrere così la strada al CP_2 coperto e pulita.
La parte resistente ha invece allegato: che il giorno del sinistro la ricorrente era tenuta ad osservare un orario di lavoro flessibile (fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 9,00, con pausa per il pranzo tra le 12,30 e le 14,15 ed uscita tra le 16,30 e le 18,30); che il luogo di abitazione della ricorrente ed il luogo di lavoro, distanti tra loro 17 Km, sono collegati da un servizio di trasporto pubblico compatibile sia con l'orario di lavoro che con le distanze da percorrere;
che per il percorso di andata la ricorrente avrebbe potuto usufruire del trasporto a mezzo bus, in orario compatibile con quello di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno;
le fermate del bus sono collocate a 200 metri circa dal luogo di abitazione e a circa 50 metri dal luogo di lavoro;
che all'andata il bus delle ore 7.48 le avrebbe consentito di giungere al lavoro alle ore 8,19; (per il ritorno sono previsti almeno 5 bus tra le ore 16 e le 18); che, nel caso di specie, l'uso del mezzo privato non era necessario, in quanto la lavoratrice avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro con l'autobus; che il punto in cui l'infortunio si è verificato (corso Soleri) non si colloca nel normale percorso di andata al luogo di lavoro, in quanto se la ricorrente avesse utilizzato il mezzo pubblico sarebbe scesa alla fermata posta in corso Nizza a soli 50 metri dall'ufficio, e dunque non si sarebbe trovata a percorrere il tratto di strada particolarmente disagevole in cui si è verificato l'evento; che il bus proveniente da Busca si ferma, infatti, in corso Nizza, a pochi metri dall'ufficio in tratto di strada con i portici e, in quanto estremamente centrale, certamente sgombro da neve;
che se l'infortunio si fosse verificato in quel tratto di strada, tra la fermata e l'ufficio, sarebbe stato in ogni caso soggetto ad indennizzo, in quanto quel tratto di strada avrebbe comunque dovuto essere percorso a piedi.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno biologico avanzata nei confronti dell da una lavoratrice che asserisce di aver patito l'infortunio “in CP_1 itinere”, ossia durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, dopo aver parcheggiato il proprio mezzo privato, il cui uso si era reso necessario a causa di forti nevicate che interessavano Cuneo e provincia in quei giorni.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'infortunio in itinere è un evento traumatico che avviene durante il tragitto che il lavoratore compie per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Viene considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro e la normativa, in particolare l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, ha esteso la copertura assicurativa a questi eventi, purché rispetti determinati requisiti previsti dalla legge. Più in CP_1 particolare, affinché l'infortunio in itinere sia riconosciuto come tale e quindi indennizzabile dall , devono sussistere specifici requisiti: 1) finalità lavorativa del tragitto: il percorso CP_1 deve essere effettuato al fine di recarsi al lavoro o per rientrare al domicilio;
2) percorso abituale e diretto: il tragitto deve essere quello normalmente utilizzato dal lavoratore. Deviazioni o interruzioni volontarie per motivi personali possono escludere la copertura assicurativa, configurando il cosiddetto “rischio elettivo”; 3) uso del mezzo di trasporto idoneo: il mezzo utilizzato deve essere ritenuto necessario, proporzionato e congruo rispetto alle esigenze del lavoratore. L'utilizzo del mezzo privato è ammesso, ma solo in
Pag. 3 a 5 assenza di trasporto pubblico adeguato;
4) nesso causale tra tragitto e infortunio: l'evento deve essere strettamente connesso all'attività lavorativa.
È necessario sul punto precisare che l'uso dell'auto privata per recarsi al lavoro nonostante la presenza di mezzi pubblici efficienti esclude l'indennizzabilità dell'infortunio “in itinere” verificatosi durante il tragitto. Infatti, è bene evidenziare che, se per un verso non è richiesto che si tratti di una necessità assoluta essendo invece sufficiente una necessità relativa, per altro verso giammai può essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assicurazione un utilizzo del mezzo di trasporto privato dettato da esigenze di mera comodità. Sulla tematica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 7.7.2017, n.16835).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che nessun indennizzo può essere riconosciuto in capo alla parte ricorrente, la quale ha usato il mezzo privato per ragioni di mera comodità e non già perché non vi erano altre alternative utili a condurla in orario sul posto di lavoro. Tant'è vero che la stessa parte ricorrente ha allegato di aver preferito usare quel giorno l'automobile privata in luogo dell'autobus perché quest'ultimo spesso pieno di studenti. Né tantomeno idoneo argomento a supporto della necessità dell'uso del mezzo privato può essere rappresentato dalla nevicata di quei giorni, in quanto la circolazione del mezzo pubblico era sempre stata garantita. Oltretutto, come correttamente evidenziato dall , le cui argomentazioni questo Giudice condivide CP_1 pienamente ed anzi fa proprie, e come inoltre si evince dall'esame del doc. 4 fasc. resistente riguardante il questionario infortuni compilato dalla stessa ricorrente e da quest'ultima sottoscritto, l'orario di lavoro, il giorno dell'evento, prevedeva l'entrata flessibile nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (con pausa per il pranzo tra le 12,30 e le 14,15 ed uscita tra le 16,30 e le 18,30). Inoltre, il luogo di abitazione della ricorrente ed il luogo di lavoro, distanti tra loro 17 Km, sono collegati da un servizio di trasporto pubblico compatibile sia con l'orario di lavoro che con le distanze da percorrere.
Per quanto riguarda il percorso di andata la ricorrente avrebbe potuto usufruire del trasporto a mezzo bus, in orario compatibile con quello di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno. Le fermate del bus sono infatti collocate a 200 metri circa dal luogo di abitazione e a circa 50 metri dal luogo di lavoro;
in andata il bus delle ore 7.48 avrebbe consentito di giungere al lavoro alle ore 8,19; (per il ritorno sono previsti almeno 5 bus tra le ore 16 e le 18) (cfr. docc. 6 e 7 fasc. resistente).
Non è stata quindi raggiunta la prova dell' “an debeatur” in ordine alla necessità dell'uso del mezzo privato da parte della ricorrente.
Risulta pertanto del tutto superfluo l'esame della CTU, poiché attinente al “quantum debeatur”.
Conclusioni
Pag. 4 a 5
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché in ragione del suo valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto altresì conto della riduzione del 20% dei compensi spettanti alla difesa dell vittorioso nel presente giudizio ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerando gli CP_1 scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Parimenti, le spese della CTU devono essere poste a carico della parte ricorrente soccombente, in quanto la relativa richiesta è stata da quest'ultima compulsata.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.710,4 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte ricorrente soccombente.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da
nata a [...] il [...] c.f. e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico GALLO, C.F.
, presso il quale elegge domicilio in Busca, Via Umberto I n. 81, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 Rep. N. 67190/24807 dall'avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
Pag. 1 a 5 – accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla Sig.ra in data Parte_1 20/12/2022 rientra tra quelli “in itinere” indennizzabili, ai sensi di legge, da parte dell e, per CP_1 l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e comunque accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della decisione dell presa con comunicazione 31/03/2023 (doc. 15), con ogni CP_1 conseguente statuizione e con annullamento di ogni atto e provvedimento prodromico e consequenziale
– condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1 le dovute indennità e/o rendita, come previste dalla legge, per la menomazione psicofisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 20/12/2022, in riferimento alla percentuale di invalidità che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
Con vittoria delle spese di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia il sig. Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che il 20.12.2022, mentre si stava recando sul luogo di lavoro (Provincia di Cuneo di cui è dipendente), aveva parcheggiato la propria autovettura in Cuneo - Via Bassignano/angolo Corso Soleri;
che a seguito delle nevicate del 15.12.2022 la via comunale e gli spazi ad uso parcheggio erano parzialmente usufruibili perché occupati dalla neve che non era stata sgomberata nè era stato effettuato qualsivoglia spargimento di sale e/o sabbia;
che dopo aver parcheggiato si era incamminata a piedi verso il luogo di lavoro (il Palazzo della Provincia) e, dopo aver attraversato sulle strisce pedonali di Corso Soleri, in direzione Piazza Galimberti, era salita sul marciapiedi di Corso Soleri, in prossimità Caserma dei Carabinieri;
di essere scivolata sul ghiaccio ed essere caduta a terra riportando la frattura della caviglia destra, con impossibilità di rialzarsi;
che, portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuneo, le era stata diagnosticata la frattura scomposta della caviglia destra;
di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca e viti (placca laterale Intrauma, viti mediali Intrauma 4mm). Confezionamento di valva gessata”; che, a seguito dell'istruzione del procedimento amministrativo, l' le ha comunicato CP_1 che “NON SPETTA ALCUNA INDENNITA' IN QUANTO L'INFORTUNIO SI E' VERIFICATO A BORDO DI UN MEZZO PRIVATO IL CUI USO NON ERA NECESSARIO”.”; di aver quindi presentato senza successo ricorso amministrativo;
che l'uso del mezzo privato era necessario a causa dell'orario di lavoro, in quanto i mezzi pubblici utilizzabili nelle fasce orarie dalle 7.000 alle 8.00 del mattino per spostarsi dalla sua residenza di Busca a Cuneo, trattandosi di due Comuni popolati, risultano sempre colmi di studenti con attese dei bus successivi;
di aver svolto negli ultimi mesi dell'anno attività di espletamento gare di appalto in un periodo carico di lavoro da concludere entro l'anno, con conseguente necessità di arrivare presto al mattino al fine di concludere nei tempi stabiliti
Pag. 2 a 5
le gare di appalto;
di aver in ogni caso preferito percorrere Corso Soleri lato caserma carabinieri per arrivare prima sotto i portici del e percorrere così la strada al CP_2 coperto e pulita.
La parte resistente ha invece allegato: che il giorno del sinistro la ricorrente era tenuta ad osservare un orario di lavoro flessibile (fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 9,00, con pausa per il pranzo tra le 12,30 e le 14,15 ed uscita tra le 16,30 e le 18,30); che il luogo di abitazione della ricorrente ed il luogo di lavoro, distanti tra loro 17 Km, sono collegati da un servizio di trasporto pubblico compatibile sia con l'orario di lavoro che con le distanze da percorrere;
che per il percorso di andata la ricorrente avrebbe potuto usufruire del trasporto a mezzo bus, in orario compatibile con quello di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno;
le fermate del bus sono collocate a 200 metri circa dal luogo di abitazione e a circa 50 metri dal luogo di lavoro;
che all'andata il bus delle ore 7.48 le avrebbe consentito di giungere al lavoro alle ore 8,19; (per il ritorno sono previsti almeno 5 bus tra le ore 16 e le 18); che, nel caso di specie, l'uso del mezzo privato non era necessario, in quanto la lavoratrice avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro con l'autobus; che il punto in cui l'infortunio si è verificato (corso Soleri) non si colloca nel normale percorso di andata al luogo di lavoro, in quanto se la ricorrente avesse utilizzato il mezzo pubblico sarebbe scesa alla fermata posta in corso Nizza a soli 50 metri dall'ufficio, e dunque non si sarebbe trovata a percorrere il tratto di strada particolarmente disagevole in cui si è verificato l'evento; che il bus proveniente da Busca si ferma, infatti, in corso Nizza, a pochi metri dall'ufficio in tratto di strada con i portici e, in quanto estremamente centrale, certamente sgombro da neve;
che se l'infortunio si fosse verificato in quel tratto di strada, tra la fermata e l'ufficio, sarebbe stato in ogni caso soggetto ad indennizzo, in quanto quel tratto di strada avrebbe comunque dovuto essere percorso a piedi.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno biologico avanzata nei confronti dell da una lavoratrice che asserisce di aver patito l'infortunio “in CP_1 itinere”, ossia durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, dopo aver parcheggiato il proprio mezzo privato, il cui uso si era reso necessario a causa di forti nevicate che interessavano Cuneo e provincia in quei giorni.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'infortunio in itinere è un evento traumatico che avviene durante il tragitto che il lavoratore compie per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Viene considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro e la normativa, in particolare l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, ha esteso la copertura assicurativa a questi eventi, purché rispetti determinati requisiti previsti dalla legge. Più in CP_1 particolare, affinché l'infortunio in itinere sia riconosciuto come tale e quindi indennizzabile dall , devono sussistere specifici requisiti: 1) finalità lavorativa del tragitto: il percorso CP_1 deve essere effettuato al fine di recarsi al lavoro o per rientrare al domicilio;
2) percorso abituale e diretto: il tragitto deve essere quello normalmente utilizzato dal lavoratore. Deviazioni o interruzioni volontarie per motivi personali possono escludere la copertura assicurativa, configurando il cosiddetto “rischio elettivo”; 3) uso del mezzo di trasporto idoneo: il mezzo utilizzato deve essere ritenuto necessario, proporzionato e congruo rispetto alle esigenze del lavoratore. L'utilizzo del mezzo privato è ammesso, ma solo in
Pag. 3 a 5 assenza di trasporto pubblico adeguato;
4) nesso causale tra tragitto e infortunio: l'evento deve essere strettamente connesso all'attività lavorativa.
È necessario sul punto precisare che l'uso dell'auto privata per recarsi al lavoro nonostante la presenza di mezzi pubblici efficienti esclude l'indennizzabilità dell'infortunio “in itinere” verificatosi durante il tragitto. Infatti, è bene evidenziare che, se per un verso non è richiesto che si tratti di una necessità assoluta essendo invece sufficiente una necessità relativa, per altro verso giammai può essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assicurazione un utilizzo del mezzo di trasporto privato dettato da esigenze di mera comodità. Sulla tematica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 7.7.2017, n.16835).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che nessun indennizzo può essere riconosciuto in capo alla parte ricorrente, la quale ha usato il mezzo privato per ragioni di mera comodità e non già perché non vi erano altre alternative utili a condurla in orario sul posto di lavoro. Tant'è vero che la stessa parte ricorrente ha allegato di aver preferito usare quel giorno l'automobile privata in luogo dell'autobus perché quest'ultimo spesso pieno di studenti. Né tantomeno idoneo argomento a supporto della necessità dell'uso del mezzo privato può essere rappresentato dalla nevicata di quei giorni, in quanto la circolazione del mezzo pubblico era sempre stata garantita. Oltretutto, come correttamente evidenziato dall , le cui argomentazioni questo Giudice condivide CP_1 pienamente ed anzi fa proprie, e come inoltre si evince dall'esame del doc. 4 fasc. resistente riguardante il questionario infortuni compilato dalla stessa ricorrente e da quest'ultima sottoscritto, l'orario di lavoro, il giorno dell'evento, prevedeva l'entrata flessibile nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (con pausa per il pranzo tra le 12,30 e le 14,15 ed uscita tra le 16,30 e le 18,30). Inoltre, il luogo di abitazione della ricorrente ed il luogo di lavoro, distanti tra loro 17 Km, sono collegati da un servizio di trasporto pubblico compatibile sia con l'orario di lavoro che con le distanze da percorrere.
Per quanto riguarda il percorso di andata la ricorrente avrebbe potuto usufruire del trasporto a mezzo bus, in orario compatibile con quello di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno. Le fermate del bus sono infatti collocate a 200 metri circa dal luogo di abitazione e a circa 50 metri dal luogo di lavoro;
in andata il bus delle ore 7.48 avrebbe consentito di giungere al lavoro alle ore 8,19; (per il ritorno sono previsti almeno 5 bus tra le ore 16 e le 18) (cfr. docc. 6 e 7 fasc. resistente).
Non è stata quindi raggiunta la prova dell' “an debeatur” in ordine alla necessità dell'uso del mezzo privato da parte della ricorrente.
Risulta pertanto del tutto superfluo l'esame della CTU, poiché attinente al “quantum debeatur”.
Conclusioni
Pag. 4 a 5
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché in ragione del suo valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto altresì conto della riduzione del 20% dei compensi spettanti alla difesa dell vittorioso nel presente giudizio ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerando gli CP_1 scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Parimenti, le spese della CTU devono essere poste a carico della parte ricorrente soccombente, in quanto la relativa richiesta è stata da quest'ultima compulsata.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.710,4 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte ricorrente soccombente.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5