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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1193/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Rosà (VI), Via Cavallini n. 1, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. INNOCENTIN MARIA RITA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso introduttivo della causa
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 40, presso e nello studio dell'Avv. CASANO FRANCO e dell'Avv. MARTELLI PAOLO del Foro di Treviso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in atti, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: stante l'inadempimento della convenuta, dichiarare la risoluzione del contratto del 09.02.2023 sottoscritto tra le parti e di cui in premessa e conseguentemente condannare la convenuta
[...]
Controparte_1
a) a restituire alla ricorrente la somma di € 20.000,00 oltre i.v.a. di legga corrisposta a titolo di acconto,
o quella diversa maggiore o minor somma che anche ai sensi dell'art 2041 c.c. risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo;
b) condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni tutti subiti in dipendenza dell'inadempimento, danni che si quantificano in € 250.000,00 o in quella diversa maggior o minor somma che verrà riconosciuta anche in via equitativa e ciò per quanto in premessa;
c) visto l'art 12 bis D.Lgs. 28/2010, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio;
in via subordinata d) rigettarsi ogni domanda risarcitoria ex adverso proposta e comunque rigettare ogni domanda volta ad ottenere le maggiori spese sostenute per l'apprestamento della macchina e ciò per quanto in premessa, riducendo ex art. 1384 c.c. la penale per inadempimento con condanna alla restituzione dei maggiori importi trattenuti maggiorati di interessi moratori;
in ogni caso spese ed onorari di lite interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva, altresì formulando istanze istruttorie:
“Nel merito, a) in via principale: per le ragioni sopra indicate, respingersi tutte le domande della ricorrente in quanto infondate;
b) in via riconvenzionale principale: accertato il recesso della ricorrente comunicato alla resistente con mail del 04/04/23 e la sua illegittimità disporsi – ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti in data 09/02/23 – che trattenga Controparte_1
l'acconto di euro 20.000,00 oltre i.v.a. ricevuto da e, inoltre, condannare la ricorrente a Parte_1 risarcire ad le spese da essa sostenute per le causali indicate in narrativa, Controparte_1 ammontanti complessivamente ad euro 17.013,40 oltre interessi ex art. 1285 c.c.; c) in via riconvenzionale subordinata: in caso di mancato accoglimento della sopra indicata domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte in narrativa, accertato il grave inadempimento della ricorrente, disporsi la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti, disporsi che la resistente trattenga la somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla ricorrente e, altresì, condannarsi a risarcire i danni Parte_1 arrecati ad consistiti nelle spese da essa sostenute per le causali indicate in Controparte_1 narrativa, ammontanti complessivamente ad euro 17.013,40 oltre interessi ex art. 1285 c.c.; c) spese e compenso professionale interamente rifusi”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rubricato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., (di seguito, Parte_1 Parte_1
breviter, esponeva: di aver commissionato a in data 9.2.2023 la fornitura Pt_1 Controparte_1
di un impianto di lavaggio, il quale doveva essere consegnato entro venti giorni dall'accredito del prezzo pattuito;
di aver corrisposto in data 15.2.2023 la somma di € 24.400,00 e di aver stipulato in data
24.2.2023 un contratto di locazione finanziaria per il versamento del saldo;
che la consegna era stata quindi concordata per il 3.4.2023, ma la controparte l'aveva condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla garanzia per vizi;
che in data 4.4.2023 aveva esercitato il diritto di Pt_1
recesso dal contratto, salvo poi in data 13.4.2023 confermare la propria disponibilità al ritiro e al collaudo del bene in data successiva;
che la controparte tuttavia non aveva comunque adempiuto e non aveva nemmeno aderito alla procedura di mediazione instaurata ante causam. La società ricorrente chiedeva quindi che venisse dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e che la controparte, per l'effetto, venisse condannata a restituire la somma di € 24.400,00 e a risarcire il danno da lucro cessante, cagionato per la perdita della commessa per la quale era stato acquisito il macchinario per cui è lite, nella misura di € 250.000,00 o per il diverso importo da determinarsi equitativamente, nonché a corrispondere le somme di cui all'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. Cont Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che l'impianto era Controparte_1
stato modificato sulla base delle richieste di mediante l'installazione di un nuovo interfaccia Pt_1
operatore da parte della ditta cui era stato versato l'importo di € 15.727,40 per l'intervento CP_2
effettuato; che per il trasporto del macchinario che controparte non aveva preso in consegna era stata sostenuta la somma di € 1.286,00 complessiva;
che le condizioni del contratto di leasing, previsto dall'opzione di pagamento prescelta da dovevano essere conformi a quelle della conferma Pt_1
d'ordine su cui era stato stipulato il contratto di fornitura del macchinario;
che invece il contratto di Cont leasing portato a per la controfirma in data 3.4.2023 era difforme, in quanto conteneva la qualificazione del bene come di nuova produzione;
che parimenti la società di leasing aveva chiesto a Cont l'emissione di una fattura recante un'apposita dicitura finalizzata ad ottenere gli incentivi fiscali della c.d. Legge Sabatini, riservati però ai prodotti nuovi;
che durante un incontro del 31.3.2023 aveva Pt_1
mostrato la disponibilità ad assumersi ogni responsabilità in caso di apposizione della controfirma da parte del fornitore, ma poi non aveva sottoscritto la dichiarazione di liberatoria;
che per tali ragioni il pagina 3 di 7 recesso esercitato da controparte in data 4.4.2023 era ingiustificato;
che il termine di consegna ex contractu era scaduto in data 15.3.2023, ma non si trattava di un termine essenziale, tanto che anche la controparte aveva accettato che la consegna avvenisse il 3.4.2023; che in ragione dell'inadempimento di questa non poteva chiedere la ripetizione degli acconti versati e anzi doveva risarcire il danno Pt_1
emergente cagionato alla fornitrice;
che il lucro cessante avversario era sfornito di prova con riguardo sia all'an debeatur sia al quantum debeatur; che la mediazione intentata ante causam non costituiva una Cont condizione di procedibilità della domanda per cui era inapplicabile l'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato da controparte e della legittimità del trattenimento della somma di € 24.400,00 percepita a titolo di acconto, nonché la condanna della società ricorrente a risarcire il danno cagionato nella misura di € 17.013,40 oltre interessi. In via subordinata chiedeva invece che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento dell'acquirente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il rito veniva riqualificato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ratione temporis vigente e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., nelle quali in particolare reinterpretava la propria comunicazione datata Pt_1
4.4.2023 alla stregua, anziché di un recesso, di una risoluzione contrattuale, e inoltre chiedeva la riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c. della penale prevista alla clausola 9 del contratto, suscitando nella replica di controparte la formulazione dell'eccezione di inammissibilità di tale domanda in quanto nuova. La causa veniva poi istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e, rigettata l'ulteriore istanza attorea di espletamento di C.T.U., veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, emerge dalle prospettazioni difensive delle parti in causa che, a fronte della stipulazione tra le stesse di un contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna di un impianto di lavaggio usato e modificato in base alle richieste dell'acquirente, il bene non è poi stato consegnato. Cont Secondo la mancata consegna sarebbe imputabile a la quale avrebbe subordinato Pt_1
l'adempimento alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione del bene quale privo di vizi e Cont difetti, sebbene non fosse stato effettuato il collaudo. Secondo invece, la mancata consegna pagina 4 di 7 sarebbe imputabile a la quale avrebbe sottoscritto con la società di leasing un contratto di Pt_1
locazione finanziaria avente ad oggetto un bene nuovo, e dunque diverso da quello usato che era stato compravenduto tra le parti.
Ritiene il giudicante che la ricostruzione di sia stata dimostrata quantomeno con riferimento alla Pt_1
Cont circostanza della richiesta da parte di della sottoscrizione di un documento (doc. 6 attoreo) con il quale la società ricorrente doveva dichiarare che il bene ricevuto era esente da vizi e che la fornitrice non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere degli obblighi di cui alle clausole 5 e 7 del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, riguardanti l'installazione e il collaudo del macchinario e la verifica del suo regolare funzionamento (cfr. deposizione testimoniale del teste in risposta al capitolo Testimone_1
9 della memoria istruttoria di parte ricorrente – verbale di udienza del 30.10.2024). Tale dichiarazione era contraria agli accordi negoziali intercorsi tra le parti in causa, quantomeno con riguardo all'esenzione Cont di dall'obbligo di effettuare il collaudo del macchinario “prima della spedizione” (doc. 1 attoreo).
Il rifiuto di di sottoscrivere la predetta dichiarazione era dunque legittimo. La società resistente Pt_1
d'altronde non ha nemmeno dedotto di aver ottemperato al proprio obbligo di collaudare l'impianto. Cont sostiene viceversa di non aver consegnato alla controparte il suddetto impianto perché il contratto di leasing che sarebbe stato sottoscritto da riguardava un bene di nuova fabbricazione e imponeva Pt_1
Cont Cont anche al fornitore di rendere siffatta dichiarazione mendace (doc. 14 . Ritiene il giudicante che giustamente si sia rifiutata di sottoscrivere la predetta dichiarazione, ma tale circostanza risulta irrilevante ai fini del decidere.
Difatti, se anche si volesse qualificare alla stregua di un inadempimento la condotta di rispetto Pt_1
Cont alla configurazione del contratto di leasing in questione, rimane comunque l'inadempimento di sopra individuato ad esercitare un'efficienza causale prevalente rispetto alla mancata esecuzione della fornitura per cui è causa. E ciò perché il saldo del prezzo (se non addirittura la stipulazione del contratto di leasing medesimo, secondo quanto riferisce il teste in risposta al capitolo 22 della Testimone_1
memoria istruttoria di parte resistente) non poteva avere luogo in quanto non era stato positivamente Cont effettuato il collaudo da parte della stessa la quale dunque non si può dolere dell'inadempimento di controparte, essendo essa stessa in primo luogo inadempiente.
In altri termini, il primo inadempimento contrattuale causativo della mancata esecuzione della Cont prestazione di fornitura concordata tra le parti risulta imputabile a la quale appunto non avrebbe pagina 5 di 7 eseguito il collaudo e avrebbe tentato di sopperire a tale mancanza facendo sottoscrivere alla
Cont controparte una sorta di liberatoria. Se avesse invece diligentemente effettuato il collaudo, e questo avesse avuto esito positivo, successivamente alla consegna del bene, e solo allora, avrebbe potuto pretendere il saldo del prezzo in forza della stipulazione di un contratto di leasing conforme all'operazione commerciale posta in essere oppure mediante l'accordo di un pagamento rateale da parte direttamente di come parimenti previsto in contratto (doc. 1 attoreo) e come lo stesso teste Pt_1
aveva ricordato più volte a (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024). Testimone_2 Pt_1
Non coglie nel segno la tesi difensiva della società ricorrente secondo la quale la liberatoria che si Pt_1
sarebbe rifiutata di sottoscrivere (doc. 6 attoreo) corrispondeva a una dichiarazione di esenzione di Cont responsabilità di relativa alla difformità dell'oggetto del contratto di leasing da quello effettivamente compravenduto, in quanto il suo contenuto risulta incompatibile con tale pretesa ricostruzione, o comunque alla stessa del tutto estraneo.
In conseguenza di quanto così esposto, va accolta la domanda di risoluzione formulata da con Pt_1
Cont l'effetto che dovrà essere condannata a restituire la somma di € 24.400,00 ricevuta a titolo di acconto (doc. 2 attoreo), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Vanno invece rigettate le Cont domande svolte da in via riconvenzionale. ha poi formulato una domanda risarcitoria del valore di € 250.000,00 sostenendo che la mancata Pt_1
consegna del macchinario le avrebbe impedito di concludere un accordo commerciale vantaggioso con una ditta terza. La ricorrente non ha dimostrato tuttavia né la conclusione del suddetto accordo commerciale, né il nesso rispetto alla fornitura per cui è causa, né il valore complessivo dell'asserita commessa (non emergendo tali dati dall'unico documento offerto con riguardo a tale profilo – doc. 4 attoreo, contenente uno scambio di comunicazioni da cui si desume l'esistenza di una mera trattativa avente un oggetto non ricollegabile alla presente controversia – ed essendo stati formulati in proposito capitoli di prova testimoniale assolutamente generici e inconducenti – cfr. cap. 1-2-3-10 del ricorso introduttivo).
La domanda risarcitoria va dunque rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda attorea di condanna della controparte a corrispondere una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010 per non aver partecipato alla procedura di mediazione instaurata ante causam, in quanto deve intendersi che le sanzioni contemplate pagina 6 di 7 dalla disposizione normativa citata riguardino la sola ipotesi in cui la mediazione pregiudiziale sia obbligatoria, in quanto costitutiva di una condizione di procedibilità delle pretese fatte valere nel processo.
In forza del principio della reciproca soccombenza, stante l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale e il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno (il cui valore incideva in misura preponderante sul valore complessivo della controversia), ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di fornitura intervenuto tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2. condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
24.400,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta in causa;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in data 11 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Rosà (VI), Via Cavallini n. 1, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. INNOCENTIN MARIA RITA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso introduttivo della causa
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 40, presso e nello studio dell'Avv. CASANO FRANCO e dell'Avv. MARTELLI PAOLO del Foro di Treviso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in atti, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: stante l'inadempimento della convenuta, dichiarare la risoluzione del contratto del 09.02.2023 sottoscritto tra le parti e di cui in premessa e conseguentemente condannare la convenuta
[...]
Controparte_1
a) a restituire alla ricorrente la somma di € 20.000,00 oltre i.v.a. di legga corrisposta a titolo di acconto,
o quella diversa maggiore o minor somma che anche ai sensi dell'art 2041 c.c. risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo;
b) condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni tutti subiti in dipendenza dell'inadempimento, danni che si quantificano in € 250.000,00 o in quella diversa maggior o minor somma che verrà riconosciuta anche in via equitativa e ciò per quanto in premessa;
c) visto l'art 12 bis D.Lgs. 28/2010, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio;
in via subordinata d) rigettarsi ogni domanda risarcitoria ex adverso proposta e comunque rigettare ogni domanda volta ad ottenere le maggiori spese sostenute per l'apprestamento della macchina e ciò per quanto in premessa, riducendo ex art. 1384 c.c. la penale per inadempimento con condanna alla restituzione dei maggiori importi trattenuti maggiorati di interessi moratori;
in ogni caso spese ed onorari di lite interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva, altresì formulando istanze istruttorie:
“Nel merito, a) in via principale: per le ragioni sopra indicate, respingersi tutte le domande della ricorrente in quanto infondate;
b) in via riconvenzionale principale: accertato il recesso della ricorrente comunicato alla resistente con mail del 04/04/23 e la sua illegittimità disporsi – ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti in data 09/02/23 – che trattenga Controparte_1
l'acconto di euro 20.000,00 oltre i.v.a. ricevuto da e, inoltre, condannare la ricorrente a Parte_1 risarcire ad le spese da essa sostenute per le causali indicate in narrativa, Controparte_1 ammontanti complessivamente ad euro 17.013,40 oltre interessi ex art. 1285 c.c.; c) in via riconvenzionale subordinata: in caso di mancato accoglimento della sopra indicata domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte in narrativa, accertato il grave inadempimento della ricorrente, disporsi la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti, disporsi che la resistente trattenga la somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla ricorrente e, altresì, condannarsi a risarcire i danni Parte_1 arrecati ad consistiti nelle spese da essa sostenute per le causali indicate in Controparte_1 narrativa, ammontanti complessivamente ad euro 17.013,40 oltre interessi ex art. 1285 c.c.; c) spese e compenso professionale interamente rifusi”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rubricato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., (di seguito, Parte_1 Parte_1
breviter, esponeva: di aver commissionato a in data 9.2.2023 la fornitura Pt_1 Controparte_1
di un impianto di lavaggio, il quale doveva essere consegnato entro venti giorni dall'accredito del prezzo pattuito;
di aver corrisposto in data 15.2.2023 la somma di € 24.400,00 e di aver stipulato in data
24.2.2023 un contratto di locazione finanziaria per il versamento del saldo;
che la consegna era stata quindi concordata per il 3.4.2023, ma la controparte l'aveva condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla garanzia per vizi;
che in data 4.4.2023 aveva esercitato il diritto di Pt_1
recesso dal contratto, salvo poi in data 13.4.2023 confermare la propria disponibilità al ritiro e al collaudo del bene in data successiva;
che la controparte tuttavia non aveva comunque adempiuto e non aveva nemmeno aderito alla procedura di mediazione instaurata ante causam. La società ricorrente chiedeva quindi che venisse dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e che la controparte, per l'effetto, venisse condannata a restituire la somma di € 24.400,00 e a risarcire il danno da lucro cessante, cagionato per la perdita della commessa per la quale era stato acquisito il macchinario per cui è lite, nella misura di € 250.000,00 o per il diverso importo da determinarsi equitativamente, nonché a corrispondere le somme di cui all'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. Cont Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che l'impianto era Controparte_1
stato modificato sulla base delle richieste di mediante l'installazione di un nuovo interfaccia Pt_1
operatore da parte della ditta cui era stato versato l'importo di € 15.727,40 per l'intervento CP_2
effettuato; che per il trasporto del macchinario che controparte non aveva preso in consegna era stata sostenuta la somma di € 1.286,00 complessiva;
che le condizioni del contratto di leasing, previsto dall'opzione di pagamento prescelta da dovevano essere conformi a quelle della conferma Pt_1
d'ordine su cui era stato stipulato il contratto di fornitura del macchinario;
che invece il contratto di Cont leasing portato a per la controfirma in data 3.4.2023 era difforme, in quanto conteneva la qualificazione del bene come di nuova produzione;
che parimenti la società di leasing aveva chiesto a Cont l'emissione di una fattura recante un'apposita dicitura finalizzata ad ottenere gli incentivi fiscali della c.d. Legge Sabatini, riservati però ai prodotti nuovi;
che durante un incontro del 31.3.2023 aveva Pt_1
mostrato la disponibilità ad assumersi ogni responsabilità in caso di apposizione della controfirma da parte del fornitore, ma poi non aveva sottoscritto la dichiarazione di liberatoria;
che per tali ragioni il pagina 3 di 7 recesso esercitato da controparte in data 4.4.2023 era ingiustificato;
che il termine di consegna ex contractu era scaduto in data 15.3.2023, ma non si trattava di un termine essenziale, tanto che anche la controparte aveva accettato che la consegna avvenisse il 3.4.2023; che in ragione dell'inadempimento di questa non poteva chiedere la ripetizione degli acconti versati e anzi doveva risarcire il danno Pt_1
emergente cagionato alla fornitrice;
che il lucro cessante avversario era sfornito di prova con riguardo sia all'an debeatur sia al quantum debeatur; che la mediazione intentata ante causam non costituiva una Cont condizione di procedibilità della domanda per cui era inapplicabile l'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato da controparte e della legittimità del trattenimento della somma di € 24.400,00 percepita a titolo di acconto, nonché la condanna della società ricorrente a risarcire il danno cagionato nella misura di € 17.013,40 oltre interessi. In via subordinata chiedeva invece che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento dell'acquirente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il rito veniva riqualificato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ratione temporis vigente e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., nelle quali in particolare reinterpretava la propria comunicazione datata Pt_1
4.4.2023 alla stregua, anziché di un recesso, di una risoluzione contrattuale, e inoltre chiedeva la riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c. della penale prevista alla clausola 9 del contratto, suscitando nella replica di controparte la formulazione dell'eccezione di inammissibilità di tale domanda in quanto nuova. La causa veniva poi istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e, rigettata l'ulteriore istanza attorea di espletamento di C.T.U., veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, emerge dalle prospettazioni difensive delle parti in causa che, a fronte della stipulazione tra le stesse di un contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna di un impianto di lavaggio usato e modificato in base alle richieste dell'acquirente, il bene non è poi stato consegnato. Cont Secondo la mancata consegna sarebbe imputabile a la quale avrebbe subordinato Pt_1
l'adempimento alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione del bene quale privo di vizi e Cont difetti, sebbene non fosse stato effettuato il collaudo. Secondo invece, la mancata consegna pagina 4 di 7 sarebbe imputabile a la quale avrebbe sottoscritto con la società di leasing un contratto di Pt_1
locazione finanziaria avente ad oggetto un bene nuovo, e dunque diverso da quello usato che era stato compravenduto tra le parti.
Ritiene il giudicante che la ricostruzione di sia stata dimostrata quantomeno con riferimento alla Pt_1
Cont circostanza della richiesta da parte di della sottoscrizione di un documento (doc. 6 attoreo) con il quale la società ricorrente doveva dichiarare che il bene ricevuto era esente da vizi e che la fornitrice non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere degli obblighi di cui alle clausole 5 e 7 del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, riguardanti l'installazione e il collaudo del macchinario e la verifica del suo regolare funzionamento (cfr. deposizione testimoniale del teste in risposta al capitolo Testimone_1
9 della memoria istruttoria di parte ricorrente – verbale di udienza del 30.10.2024). Tale dichiarazione era contraria agli accordi negoziali intercorsi tra le parti in causa, quantomeno con riguardo all'esenzione Cont di dall'obbligo di effettuare il collaudo del macchinario “prima della spedizione” (doc. 1 attoreo).
Il rifiuto di di sottoscrivere la predetta dichiarazione era dunque legittimo. La società resistente Pt_1
d'altronde non ha nemmeno dedotto di aver ottemperato al proprio obbligo di collaudare l'impianto. Cont sostiene viceversa di non aver consegnato alla controparte il suddetto impianto perché il contratto di leasing che sarebbe stato sottoscritto da riguardava un bene di nuova fabbricazione e imponeva Pt_1
Cont Cont anche al fornitore di rendere siffatta dichiarazione mendace (doc. 14 . Ritiene il giudicante che giustamente si sia rifiutata di sottoscrivere la predetta dichiarazione, ma tale circostanza risulta irrilevante ai fini del decidere.
Difatti, se anche si volesse qualificare alla stregua di un inadempimento la condotta di rispetto Pt_1
Cont alla configurazione del contratto di leasing in questione, rimane comunque l'inadempimento di sopra individuato ad esercitare un'efficienza causale prevalente rispetto alla mancata esecuzione della fornitura per cui è causa. E ciò perché il saldo del prezzo (se non addirittura la stipulazione del contratto di leasing medesimo, secondo quanto riferisce il teste in risposta al capitolo 22 della Testimone_1
memoria istruttoria di parte resistente) non poteva avere luogo in quanto non era stato positivamente Cont effettuato il collaudo da parte della stessa la quale dunque non si può dolere dell'inadempimento di controparte, essendo essa stessa in primo luogo inadempiente.
In altri termini, il primo inadempimento contrattuale causativo della mancata esecuzione della Cont prestazione di fornitura concordata tra le parti risulta imputabile a la quale appunto non avrebbe pagina 5 di 7 eseguito il collaudo e avrebbe tentato di sopperire a tale mancanza facendo sottoscrivere alla
Cont controparte una sorta di liberatoria. Se avesse invece diligentemente effettuato il collaudo, e questo avesse avuto esito positivo, successivamente alla consegna del bene, e solo allora, avrebbe potuto pretendere il saldo del prezzo in forza della stipulazione di un contratto di leasing conforme all'operazione commerciale posta in essere oppure mediante l'accordo di un pagamento rateale da parte direttamente di come parimenti previsto in contratto (doc. 1 attoreo) e come lo stesso teste Pt_1
aveva ricordato più volte a (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024). Testimone_2 Pt_1
Non coglie nel segno la tesi difensiva della società ricorrente secondo la quale la liberatoria che si Pt_1
sarebbe rifiutata di sottoscrivere (doc. 6 attoreo) corrispondeva a una dichiarazione di esenzione di Cont responsabilità di relativa alla difformità dell'oggetto del contratto di leasing da quello effettivamente compravenduto, in quanto il suo contenuto risulta incompatibile con tale pretesa ricostruzione, o comunque alla stessa del tutto estraneo.
In conseguenza di quanto così esposto, va accolta la domanda di risoluzione formulata da con Pt_1
Cont l'effetto che dovrà essere condannata a restituire la somma di € 24.400,00 ricevuta a titolo di acconto (doc. 2 attoreo), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Vanno invece rigettate le Cont domande svolte da in via riconvenzionale. ha poi formulato una domanda risarcitoria del valore di € 250.000,00 sostenendo che la mancata Pt_1
consegna del macchinario le avrebbe impedito di concludere un accordo commerciale vantaggioso con una ditta terza. La ricorrente non ha dimostrato tuttavia né la conclusione del suddetto accordo commerciale, né il nesso rispetto alla fornitura per cui è causa, né il valore complessivo dell'asserita commessa (non emergendo tali dati dall'unico documento offerto con riguardo a tale profilo – doc. 4 attoreo, contenente uno scambio di comunicazioni da cui si desume l'esistenza di una mera trattativa avente un oggetto non ricollegabile alla presente controversia – ed essendo stati formulati in proposito capitoli di prova testimoniale assolutamente generici e inconducenti – cfr. cap. 1-2-3-10 del ricorso introduttivo).
La domanda risarcitoria va dunque rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda attorea di condanna della controparte a corrispondere una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010 per non aver partecipato alla procedura di mediazione instaurata ante causam, in quanto deve intendersi che le sanzioni contemplate pagina 6 di 7 dalla disposizione normativa citata riguardino la sola ipotesi in cui la mediazione pregiudiziale sia obbligatoria, in quanto costitutiva di una condizione di procedibilità delle pretese fatte valere nel processo.
In forza del principio della reciproca soccombenza, stante l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale e il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno (il cui valore incideva in misura preponderante sul valore complessivo della controversia), ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di fornitura intervenuto tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2. condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
24.400,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta in causa;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in data 11 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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