Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2025, proposto da
SS ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica;
- Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, in persona del Direttore pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SC FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 10712 del 28 ottobre 2025 con il quale il Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di “Accompagnatori al pianoforte”, “Ambito Classico”, indetto con bando prot. n. 4551 del 29.4.2025, nella parte in cui risulta riconosciuta la riserva in favore di soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74;
- delle determinazioni della commissione esaminatrice, non cognite, con le quali è stata riconosciuta la riserva in favore di soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74;
- quale atto presupposto, del bando prot. n. 4551 del 29.4.2025 del Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari per il reclutamento a tempo indeterminato di “Accompagnatori al pianoforte”, nella parte in cui all’art. 13 contempla la riserva di un posto ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e di SC FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 l’avv. TE ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando prot. n. 4551 del 29 aprile 2025 il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di n. 4 posti per il profilo di “Accompagnatore al pianoforte”, Area dei Funzionari, settore di supporto all’attività didattica, ex art. 164 del CCNL Istruzione e Ricerca - settore AFAM, così ripartiti: n. 3 per l’“Ambito Classico” e n. 1 per l’“Ambito Jazz”.
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’“Ambito Classico”.
All’esito delle prove, si è collocato utilmente in graduatoria ovvero in terza posizione con 71,10 punti su 100.
In applicazione dell’art. 13 del bando, e dunque della riserva di n. 1 posto in favore dei soggetti di cui all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2023, l’Amministrazione ha dichiarato vincitore, in luogo del ricorrente, l’odierno controinteressato, classificatosi al sesto posto, ma in possesso del titolo per beneficiare della riserva ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017.
Avverso siffatta nomina insorge parte ricorrente, deducendo l’illegittimità della previsione della riserva in questione in quanto a fronte di n. 3 assunzioni previste per “Ambito Classico” la quota pari al 15 per cento dei posti prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 non avrebbe potuto determinare riserve di sorta, considerato che il 15% di n. 3 posti corrisponde ad una frazione di posto pari a 0,45, da cumularsi eventualmente solo con le riserve dei successivi concorsi, senza alcuna influenza e rilevanza nel concorso in questione.
Le Amministrazioni intimate e il controinteressato ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del gravame e, nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.
Previo deposito di ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito in quanto il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Non può condividersi l’impostazione del ricorrente allorquando, ai fini della riserva in questione, isola i tre posti dell’Ambito Classico del bando del 29 aprile 2025: tale procedura, infatti, nasce dalla previsione complessiva di 9 unità di organico (8 classico + 1 jazz) ed è intervenuta a coprire i posti residui dopo una prima procedura (ovvero la n. 1194 del 18 febbraio 2025) nella quale la riserva non ha trovato utilizzazione, con la conseguenza che il calcolo corretto effettuato con riferimento al contingente complessivo programmato e reclutato per il medesimo profilo.
Su n. 9 posti, la percentuale del 15% dà luogo al seguente risultato: 9 × 15% = 1,35 e quindi matura 1 unità di riserva, oltre a una frazione.
L’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, infatti, dispone quanto segue:
« A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ».
Si tratta di un meccanismo di maturazione, cumulo e utilizzo progressivo della quota di riserva, che opera nell’ambito della programmazione complessiva dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, la programmazione ha inizio con il verbale del Consiglio Accademico n. 25 del 12 marzo 2024, con il quale il Conservatorio ha deliberato di inserire in organico la figura professionale di Accompagnatore al pianoforte, prevedendo complessivamente n. 8 unità per 6 l’Ambito Classico e n. 1 unità per l’Ambito Jazz, utilizzando il fondo vincolato e le economie di bilancio e dunque istituendo un contingente complessivo pari a 9 posti per il medesimo profilo professionale.
A tale deliberazione, infatti, fa riferimento il bando per cui è causa. Così come fa riferimento alla precedente procedura pubblica n. 1994 del 18 febbraio 2024.
In attuazione di tale programmazione, infatti, il Conservatorio ha indetto una prima procedura, prot. n. 1994 del 18 febbraio 2025, finalizzata all’individuazione degli aventi diritto alla stabilizzazione, con possibilità di stipulare n. 9 contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Accompagnatore al pianoforte. L’art. 8 del relativo bando prevedeva l’operatività delle riserve di legge, tra cui anche quella di cui al d.lgs. n. 40/2017 per n. 1 posto, specificando espressamente che « i posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario […] devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito ». All’esito della suddetta procedura, con provvedimento prot. n. 3095 del 20 marzo 2025, è stata approvata la graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risultavano utilmente collocati n. 6 candidati, nessuno dei quali in possesso del titolo per beneficiare della riserva ex art. 18 del d.lgs. n. 40/2017; la quota di riserva maturata non ha, pertanto, trovato concreta applicazione in quella fase. Preso atto dell’esito della procedura di stabilizzazione e della residua disponibilità di posti, l’Amministrazione ha, pertanto, bandito una seconda procedura, prot. n. 4551 del 29/04/2025, espressamente collegata alla precedente e sorretta dalle medesime premesse programmatorie, nella quale si dà espressamente atto degli esiti della precedente procedura e della disponibilità di ulteriori 4 posti in ragione della rinuncia di uno dei 6 aventi titolo individuati e poi messi a concorso nella procedura per cui è causa.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TI, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
TE ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ES | AR TI |
IL SEGRETARIO