Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01781/2025REG.PROV.COLL.
N. 04149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2022, proposto dalla società agricola MP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n. 14;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore e Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza stralcio) n. 4228 del 11 aprile 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Fabio Garella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono:
a) il provvedimento GSE/P20140018861 del 13 febbraio 2014 di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 (quarto conto energia), relativo alla sezione di impianto fotovoltaico denominato “MP”, di potenza pari a 28,20 kW ubicato nel Comune di Roccastrada (Gr), identificato con il n. 747421,04 e con POD IT001E00263387,04;
b) il provvedimento prot. GSE/P20200045776 del 6 novembre 2020 avente ad oggetto “ istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, relativa alla sezione di impianto fotovoltaico n. 747421,03, di potenza pari a 28,20 kW, ubicato nel Comune di Roccastrada (GR) nella titolarità della società MP Società Agricola ”.
2. I fatti di causa rilevanti al fine del decidere, come emergenti dal ricorso di primo grado e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- in data 12 luglio 2011 MP s.r.l. presentava due istanze per l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011, dichiarando, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di voler realizzare un impianto multisezione di potenza nominale complessiva pari a 95,91 kW e costituito da un numero massimo di due sezioni: la sezione n. 613435,01 di potenza pari a 37,95 kW, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387,01 e la sezione n. 613435,02 di potenza pari a 57,96 kW, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387,02;
- con due provvedimenti, rispettivamente del 6 gennaio 2012 e del 8 febbraio 2012, il GSE comunicava l’ammissione alle tariffe incentivanti delle due sezioni di cui si compone l’impianto (sezione n. 613435,02 e sezione n. 613435,01) entrate in esercizio il 28 giugno 2011, stipulando successivamente la relativa convenzione;
- con comunicazione del 30 giugno 2012 la società presentava istanza per l’ammissione alle tariffe incentivanti della sezione n. 747421,03 di potenza pari a 49,60 kW, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387, dichiarando, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di voler realizzare un impianto multisezione, di cui la sezione n. 747421,03 è parte integrante, contraddistinto da una potenza nominale complessiva pari a 180,51 kW e costituito da un numero massimo di quattro sezioni;
- con comunicazione del 7 luglio 2012, MP presentava un’istanza per l’ammissione alle tariffe incentivanti di un’altra sezione di impianto (n. 747421,04) di potenza pari a 28,20 kW;
- nell’ambito della presentazione delle istanze n. 747421,03 e n. 747421,04, la società dichiarava che tali sezioni, entrate in esercizio rispettivamente in data 28 giugno 2012 e 30 giugno 2012, costituiscono il potenziamento della sezione n. 613435,01 entrata in esercizio in data 28 giugno 2011;
- con provvedimento dell’11 settembre 2012, il GSE comunicava l’ammissione alle tariffe incentivanti per la sezione n. 747421,04 a decorrere dalla relativa data di entrata in esercizio (30 giugno 2012), stipulando la relativa convenzione;
- con provvedimento del 13 febbraio 2014, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, il GSE annullava in autotutela l’ammissione al beneficio per le seguenti ragioni:
a) a seguito di controlli d’ufficio, effettuati ai sensi dell’art. 42 d.lgs 28/2011, è emerso che l’impianto multisezione costituito dalle sezioni n. 613435,01 e n. 613435,02 condivide il medesimo punto di connessione alla rete elettrica (codice POD) con l’impianto multisezione costituito dalle sezioni n. 747421,03 e n. 747421,04, nella titolarità del medesimo soggetto responsabile, in difformità da quanto previsto dall’art. 11, comma 2, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011;
b) volendo considerare le sezioni d’impianto n. 613435,01, n. 613435,02, n. 747421,03 e n. 747421,04 appartenenti ad un unico impianto multisezione, il soggetto responsabile avrebbe dovuto dichiarare, già alla data della richiesta di ammissione agli incentivi presentata per la prima sezione n. 613435,01 (come previsto dalle regole applicative), che l’impianto multisezione sarebbe stato costituito da quattro sezioni per una potenza complessiva pari a 173,71 kW, contrariamente a quanto effettivamente dichiarato;
c) l’art. 3 comma 1, lett. i) del d.m. 5 maggio 2011, definisce il potenziamento come “ l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni ”. La sezione n. 747421,04, entrata in esercizio in data 30 giugno 2012, non può configurarsi come potenziamento della sezione n. 613435,01, entrata in esercizio in data 28 giugno 2011, contrariamente a quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
d) l’analisi della documentazione integrativa, pervenuta in data 2 dicembre 2013 (prot. GSE/A20130188128), non ha fornito alcuna evidenza utile per sanare le difformità riscontrate.
3. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, la società chiedeva l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 5 maggio 2011. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, dell’art. 21 d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei fatti ed illogicità della motivazione. ingiustizia manifesta. Violazione del principio di irretroattività in materia sanzionatoria, di legalità, di tipicità, del legittimo affidamento e certezza del diritto. 2. Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990. Difetto di motivazione. Irragionevolezza del termine dell’annullamento e violazione del principio del legittimo affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa”.
3. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento ed erronea presupposizione in fatto. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del contraddittorio, della trasparenza e del buon andamento. Erronea presupposizione in diritto e falsa applicazione della Delibera ARG/ELT 161/08 del 17/11/2008 in parte qua.
4. Genericità, violazione dei principi di tipicità, legalità e certezza del diritto in parte qua del D.M. 31 gennaio 2014.
3.1. Con motivi aggiunti del 16 dicembre 2020 la ricorrente impugnava il provvedimento del 6 novembre 2020 di riscontro negativo dell’istanza di riesame presentata dalla società.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza stralcio, con sentenza n. 4228 del 11 aprile 2022 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando il proprio precedente n. 597/2021 ( rectius , n. 10597/2021) relativo al diniego di incentivo per la sezione n. 747421,03 e la giurisprudenza in ordine alla non assimilabilità del potere di decadenza del GSE a quello di autotutela.
5. MP ha interposto appello, notificato in data 11 maggio 2022, articolando cinque autonomi motivi:
1) ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CORRETTO IL DINIEGO DI INCENTIVAZIONE DEL GSE, NON POTENDO QUALIFICARSI UN “NUOVO IMPIANTO”, MA SOLO COME “POTENZIAMENTO” DELL’IMPIANTO ESISTE, TUTTAVIA NON INCENTIVABILE POICHÉ REALIZZATO SU IMPIANTO IN ESERCIZIO DA MENO DI DUE ANNI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LETT. I), D.M. 5 MAGGIO 2011. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ SOSTANZIALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, DELL’ART. 21 D.M. 5 MAGGIO 2011 E DEL D.M. 31 GENNAIO 2014. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ IN MATERIA SANZIONATORIA, DI LEGALITÀ, DI TIPICITA’, DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARG/ELT 161/08 del 17/11/2008 IN PARTE QUA.
3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/90, ANCHE ALLA LUCE DELL’ART. 56, COMMA 7-8, DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
4) GENERICITA’, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TIPICITA’, LEGALITA’ E CERTEZZA DEL DIRITTO IN PARTE QUA DEL D.M. 31 GENNAIO 2014.
5) OMESSA PRONUNCIA IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DELLA NOVELLA DELL’ART. 42 D.LGS. 28/11 IN ORDINE ALLA DECURTAZIONE TARIFFARIA IN LUOGO DELLA DECADENZA DAGLI INCENTIVI.
6. Si è costituito in giudizio il GSE che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6.1. Si sono, altresì, costituiti il Ministero dello sviluppo economico e Arera.
7. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello MP censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la domanda del 30 giugno 2012 non poteva essere qualificata alla stregua di “ nuovo impianto” [...] ma, piuttosto, soltanto quale “potenziamento” di impianto già esistente ”, con conseguente impossibilità di ammettere ad incentivo anche la sezione aggiunta.
Ad avviso dell’appellante, la non incentivabilità di un potenziamento, in quanto effettuato in data antecedente al biennio dall’allaccio dell’impianto originario, non sarebbe espressamente prevista dalla normativa di riferimento e non potrebbe, pertanto, costituire il presupposto per l’applicazione di misure afflittive, alla luce dei principi di legalità e tassatività. Non avrebbe potuto, infatti, dirsi espressamente tipizzata -all’epoca della richiesta di incentivi per la sezione in oggetto, nonché della relativa istruttoria procedimentale e del momento di emanazione del provvedimento di decadenza- un’ipotesi di “violazione rilevante” coincidente con la fattispecie concreta, tanto più che il d.m. 31 gennaio 2014 è entrato in vigore successivamente ai fatti di causa e non è, quindi, ad essi applicabile.
11. Il motivo è infondato.
12. La normativa di settore contempla, in via tassativa, le seguenti fattispecie suscettibili di incentivazione:
a) la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica (codice POD), non condiviso con altri impianti fotovoltaici (art. 11, comma 2, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011). L’impianto può anche essere costituito da più sezioni (impianto multisezione), a condizione che il soggetto responsabile dichiari, al momento della presentazione della richiesta, il numero massimo di sezioni di cui si compone l’impianto e la sua potenza complessiva (comma 5.6 lett. a) della delibera 90/07, modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 161/08 del 17 novembre 2008; paragrafo 4.1 delle “Regole Applicative);
b) il potenziamento di un impianto già esistente e incentivato, a condizione che riguardi un impianto entrato in esercizio da almeno due anni (art. 3 comma 1, lett. i) del d.m. 5 maggio 2011).
13. La fusione di un impianto multisezione, già esistente e ammesso all’incentivo, con un impianto multisezione di nuova realizzazione, prevista dal progetto di MP, non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dal quarto conto energia, atteso che:
a) non costituisce realizzazione di due nuove sezioni dell’impianto già esistente poiché, al momento della presentazione dell’originaria istanza del 12 luglio 2011, la società ha dichiarato che l’impianto era costituito da un numero massimo di due sezioni, con una potenza nominale complessiva pari a 95,91 kW, e non da quattro con una potenza nominale complessiva pari a 180,51 kW;
b) non costituisce potenziamento della sezione n. 613435,01, come invece dichiarato dalla società con la richiesta di ammissione alle tariffe del 30 giugno 2012, non essendo decorso il termine minimo di due anni tra l’ammissione all’incentivo dell’impianto originario e quella dell’impianto aggiunto in funzione di potenziamento.
14. La non incentivabilità dell’impianto, pertanto, non discende dall’applicazione di una causa di esclusione non prevista dalla legge, come sostiene l’appellante, ma dalla non riconducibilità dell’iniziativa ad alcuna delle fattispecie che il legislatore ha ritenuto meritevoli di incentivazione.
15. La ratio della disciplina in questione è quella di evitare il cumulo di incentivi, mediante il frazionamento meramente formale di quella che è, invece, un’iniziativa unitaria: il gestore deve, quindi, essere posto in grado di conoscere fin dalla prima domanda di ammissione (per una delle sezioni dell’impianto) il progetto complessivo per cui si aspira al beneficio il quale, una volta ammesso, non può essere variato, mediante potenziamento, prima che sia decorso un termine minimo ritenuto dalla norma sufficiente per neutralizzare eventuali iniziative elusive.
16. Sotto tale profilo, non assume alcun rilievo quanto osservato dall’appellante in ordine al fatto che l’incentivo è stato chiesto per le sole due sezioni di nuova realizzazione, poiché il tenore letterale della disposizione -giustificata dall’esigenza di salvaguardare ex ante la corretta allocazione degli incentivi pubblici- non lascia spazio a valutazioni discrezionali ex post in termini di concreta offensività o di concreto vantaggio determinati dalla condotta difforme (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442).
17. Si tratta, in altri termini, di una valutazione già operata a monte dal legislatore e, per tale ragione, sottratta al gestore che deve limitarsi ad accertare la sussumibilità della fattispecie concreta in una di quelle astrattamente definite ai fini dell’incentivazione.
18. Il potenziamento realizzato prima del decorso del termine minimo di due anni non integra la fattispecie di cui all’art. 3 comma 1 lett. i) del d.m. 2011, ma costituisce la realizzazione nuovo impianto che condivide con il precedente il medesimo POD in contrasto con l’art. 11, comma 2, lett. d) del citato d.m.
19. Questa sezione (sent. 5290 del 12 giugno 2024), nell’esaminare censure di analogo tenore, formulate dall’odierna appellante con riguardo al rigetto dell’istanza di incentivo per la sezione numero 747421.03, relativa al medesimo impianto di cui si controverte in questa sede ha sancito che:
- la disposta decadenza non può che costituire l’ineluttabile esito dell’iter procedimentale innescato da una domanda risultata priva dei requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento, poiché il requisito temporale previsto dal comma 3 lett. i) d.m. 5 maggio 2011 nel caso di specie oggettivamente non sussiste;
- la condivisione del medesimo punto di connessione alla rete elettrica (codice POD) costituisce circostanza oggettiva e nemmeno contestata, con la conseguenza che la ricorrenza dei presupposti per configurare un unico impianto multisezione avrebbe dovuto indurre in ogni caso la società ad effettuare tempestivamente la relativa dichiarazione;
- la peculiarità della vicenda non consente di soprassedere dall’applicazione della disciplina di riferimento che contempla distinte fattispecie imponendo le relative prescrizioni. La non contestuale attivazione dei singoli impianti avvalentesi del medesimo punto di connessione alla rete elettrica non consentiva alla società di sottrarsi agli specifici adempimenti imposti dalla richiamata disciplina dovendo necessariamente modulare la propria iniziativa secondo gli schemi operativi ivi previsti.
20. Le conclusioni sopra richiamate vanno ribadite in questa sede, attesa l’identità della vicenda concreta e a nulla rilevando, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, la circostanza che si verta in tema non di diniego ma di decadenza di un incentivo già riconosciuto.
21. Il motivo deve quindi essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe trascurato di considerare l’erroneità e la perplessità del percorso argomentativo del GSE che sarebbe fondato su due soluzioni interpretative -potenziamento di impianto preesistente o nuovo impianto- entrambe errate poiché l’iniziativa non rientrava né nell’una né nell’altra ipotesi, ma costituiva la fusione di due sezioni già incentivate e di due nuove sezioni per le quali è stata richiesta l’incentivazione.
23. La censura è priva di pregio.
24. La fusione di impianti è un’operazione atipica rispetto alla previsione di legge, poiché, come correttamente osservato dal GSE nel provvedimento impugnato, non è riconducibile né alla realizzazione di un impianto multisezione, né al potenziamento di un impianto preesistente, ossia le uniche ipotesi normativamente definite.
25. Di tale circostanza l’appellante è consapevole, tant’è che, a pag. 23 dell’appello, puntualizza: “ nel form di inserimento dati non era permesso specificare la peculiare circostanza della presenza, nel medesimo impianto, di altre sezioni (condividenti il medesimo POD di connessione) già incentivate ”.
26. Priva di rilievo è la circostanza che la realizzazione delle ulteriori due sezioni sia stata il frutto di una scelta imprenditoriale cronologicamente successiva rispetto al momento di presentazione della richiesta d’incentivazione della prima sezione n. 613435,01, poiché il progetto può essere incentivato solo a condizione che ne sussistano tutti i requisiti di legge: si tratta di un profilo che l’operatore economico deve adeguatamente ponderare prima di intraprendere un’iniziativa finalizzata al conseguimento di incentivi pubblici, le cui condizioni di accesso sono ex lege predeterminate anche a tutela della par condicio tra gli aspiranti.
27. Parimenti irrilevante è il richiamo alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e ai principi eurounitari di massima diffusione delle FER (cfr. memoria di replica del 4 febbraio 2025, pag. 2), atteso che la predeterminazione - ex ante e in astratto- dei requisiti di incentivazione è funzionale proprio all’obiettivo di massima diffusione delle fonti rinnovabili, in quanto consente di salvaguardare il sistema da iniziative elusive, a tutto vantaggio delle iniziative imprenditoriale effettivamente incentivabili. L’attività di impresa non viene, quindi, ad essere irragionevolmente sacrificata in quanto è ammessa al beneficio, purché operi nel rispetto delle regole.
28. Di qui l’infondatezza del richiamo alla delibera ARG/ELT 161/08 del 17/11/2008 che, ad avviso dell’appellante, non contemplerebbe “ ai fini della previsione di una misura afflittiva (quale la decadenza dagli incentivi), la peculiare ipotesi che caratterizza il caso di specie ” (pag. 25 dell’appello): va da sé che, in assenza dei requisiti, il diritto all’incentivo non sorge, senza che vi sia alcuna connotazione afflittiva nel diniego.
29. Anche il secondo motivo deve, quindi essere respinto.
30. Con il terzo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto le doglianze relative al difetto dei presupposti dell’autotutela sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe espressione del potere di verifica e controllo e non dell’autotutela. Deduce, inoltre, l’illegittimità anche del diniego dell’istanza proposta, ai sensi dell’art. 56 commi 7 e 8 d.l. 76/2020, di riesame dell’originario provvedimento di decadenza del 2014 con cui il GSE, senza comunicare il preavviso di diniego, si è limitato ad affermare, in maniera ermetica ed al contempo illegittima, che “ il provvedimento di riconoscimento degli incentivi alla sezione di impianto in oggetto è datato 11 settembre 2012 ”.
31. Il motivo è infondato.
32. Il provvedimento impugnato evidenzia come, a seguito dei controlli effettuati sulle istanze presentate dal soggetto responsabile n. 747421,03 e 747421,04, è emerso che tali sezioni non costituiscono il potenziamento della sezione n. 613435,01, come invece dichiarato nelle suddette istanze, e che esse, ove considerate come parte di un unico impianto multisezione, non erano comunque state dichiarate al momento della richiesta di ammissione agli incentivi presentata per la prima sezione.
33. Sebbene il provvedimento sia stato qualificato impropriamente come “ annullamento in autotutela ”, esso costituisce espressione del potere di decadenza e non di autotutela, come si desume: a) dal richiamo agli artt. 21 d.m. 5 maggio 2011 e 42 comma 3 d.lgs 28/2011 che costituiscono la base giuridica del potere di decadenza, anziché all’art. 21 nonies l. 241/1990 relativo all’autotutela; b) dal contenuto dispositivo del provvedimento che dispone “ l’annullamento” del provvedimento di ammissione non a seguito di riesame del medesimo, ma a seguito di verifica, per la prima volta, della veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di richiesta di ammissione.
34. Sul punto, il collegio si limita a richiamare la costante giurisprudenza che, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, esclude l’assimilazione dei provvedimenti di decadenza a quelli di autotutela da cui si differenziano sotto plurimi profili (cfr., le pronunce di questa sezione n. 226 del 2025, n. 4913, n. 6903 e n. 640 del 2023, n. 11545 del 2022).
35. La decadenza è, infatti, disposta all’esito di un procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da un privato in sede di riconoscimento di pubblici incentivi, sicché esulano in radice le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, conseguentemente, non è applicabile l’art. 21 nonies l. 241 del 1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela, ivi compresa la valutazione dell’affidamento riposto dal richiedente in un beneficio che non aveva titolo di ottenere (trovando applicazione, per converso, il principio di autoresponsabilità in ordine alla veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e dei dati trasmessi).
36. Nemmeno può affermarsi che la modifica apportata al menzionato art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 per il tramite dell’art. 56 d.l. 76/2020 (che ha aggiunto le seguenti parole: “ in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”) abbia inciso sulla natura del potere esercitato dal GSE, che rimane di decadenza, sebbene accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio (Cons. Stato, sez. II, n. 2832 del 2024; n. 11545 del 2022).
37. Tale disposizione non costituisce una norma di interpretazione autentica, immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ma consente alle imprese, destinatarie di provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore d.l. 76/2020, di sollecitare un riesame del rapporto sostanziale alla luce dello ius superveniens (Cons. Stato, sez. VI, n. 8719 del 2022; sez. II, n. 2743 del 2022).
38. La non applicabilità al provvedimento impugnato (datato 13 febbraio 2014) dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, come modificato dall’art. 56 d.l. 76/2020, determina l’infondatezza anche della censura relativa alla violazione del termine di diciotto mesi (ora ridotto a dodici mesi) per l’esercizio della decadenza, poiché esso non può applicarsi retroattivamente ai provvedimenti già adottati e non può che decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 76/2020, che quel termine ha introdotto (cfr. Cons. Stato sez. II n. 10920 del 2023).
39. Quanto al diniego di riesame del 6 novembre 2020, impugnato con motivi aggiunti, si osserva che con istanza del 6 ottobre 2020 la società, premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato a distanza di oltre 18 mesi dall’ammissione all’incentivo, ha chiesto al gestore l’annullamento in autotutela dello stesso “ per insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies l. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 42 d.lgs 28/2011, come modificato dall’art. 56 commi 7 e 8, del d.l. 76/2020 ”.
40. Dal tenore letterale dell’istanza risulta evidente che la società non ha chiesto la rivalutazione della propria posizione ai sensi della novella, come consentito dall’art. 56 comma 8 d.l. 76/2020 e ferma restando la decadenza sub iudice , ma ha chiesto -in via diretta- l’annullamento della decadenza sulla base di un’applicazione retroattiva dello ius superveniens , che non trova fondamento sul piano normativo e che è stata espressamente esclusa su quello giurisprudenziale.
41. A riscontro dell’istanza, l’amministrazione non ha, quindi, avviato il procedimento di riesame -non richiesto dall’interessato- ma si è limitata a rilevare, sia pure in maniera sintetica, l’inapplicabilità del termine di diciotto mesi, essendo il provvedimento di ammissione (11 settembre 2012) e quello di annullamento (13 febbraio 2014) antecedenti alla novella. L’inapplicabilità al provvedimento del 2014 della disciplina richiamata dall’appellante esclude che possa assegnarsi rilievo alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, poiché nessun procedimento di riesame era possibile avviare sulla base dell’istanza.
42. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
43. Con il quarto motivo di appello MP lamenta l’illegittimità dell’art. 11 comma 1 d.m. 31 gennaio 2014 in quanto in contrasto con i principi di legalità, di tipicità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto.
44. Il motivo -che sottende la concezione della decadenza quale espressione di potere sanzionatorio ormai superata a decorrere dalla citata Adunanza Plenaria n. 18 del 2020- è inammissibile per difetto di interesse perché, come osservato da questa sezione nella citata sentenza n. 5290/2024, “ il provvedimento impugnato non si fonda su tale disciplina siccome intervenuta successivamente alla sua adozione ”.
45. Giova, in ogni caso, osservare che il legittimo affidamento in capo alla società deve essere escluso alla luce del parametro dell’operatore prudente e accorto di matrice comunitaria (Corte giustizia UE, sez V 15 aprile 2021, in cause C‑798/18 e C‑799/18, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche), poiché l’ammissione all’incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore (cfr. Cons. Stato sez. IV n. 8719 del 2022; id. sez. VI, n. 9 del 2022 che osserva: “ fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione ”).
46. Parimenti infondato è il quinto motivo di appello relativo alla violazione del principio di proporzionalità per mancata applicazione, in luogo della decadenza, della decurtazione tra il 20 e l’80 per cento, come previsto dalla l. 205/2017 e, successivamente, tra il 10 e il 50 per cento, come previsto dall’art. 13 bis l. 128/2019.
47. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la disposizione –che presuppone un’istanza del privato ed equivale a rinuncia all’azione (art. 13 bis comma 2 l. 128/2019)- non è suscettibile di applicazione retroattiva e comunque non riguarda le ipotesi, come quella di specie, in cui si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo (sent. 5290 del 2024, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata.).
48. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
49. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo a favore di GSE. Sussistono giustificati motivi per disporne, invece, la compensazione nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e di Arera.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del GSE delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Spese compensate con il Ministero dello sviluppo economico e Arera.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO