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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2371/2024 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
Andrea Cantoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Parma, Viale P. Toschi, 15
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Gazzetti in Modena, Corso Canalgrande, 16
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 523/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Pt_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 523/202, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.525,16=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n.
12765/2007), avendo fornito gli elementi a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Orbene, è documentale che in data 12.05.2022 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 2 fascicolo monitorio) con il quale l'opponente conferiva a il mandato per lo svolgimento di attività Controparte_2 di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”, per la durata di 18 mesi.
La documentazione prodotta, ovvero la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n. 3 atto di citazione in opposizione), conferma l'attività svolta dalla convenuta opposta, consistita propria nella prospettazione di possibili bandi a cui partecipare e la richiesta di documentazione finalizzata alla proposizione delle eventuali domande. Parte Inoltre, non emergendo alcuna contestazione, da parte di dell'attività svolta da , non sussistono le condizioni per CP_1
Parte giustificare la risoluzione del contratto richiesta da;
difatti,
l'opponente con la comunicazione del 21.09.2023 (doc. 2 atto di
Pag. 2 di 3 citazione) si è limitata a chiedere, impropriamente, la risoluzione del contratto, trattandosi, invece, di un recesso a seguito di una “attenta analisi dei costi/benefici”, nel qual caso la mandante è sempre tenuta al pagamento del compenso fisso di cui al punto 3.1 del contratto.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2371/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 523/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Pt_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.800,00=, oltre accessori.
Modena, 31 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2371/2024 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
Andrea Cantoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Parma, Viale P. Toschi, 15
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Gazzetti in Modena, Corso Canalgrande, 16
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 523/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Pt_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 523/202, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.525,16=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n.
12765/2007), avendo fornito gli elementi a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Orbene, è documentale che in data 12.05.2022 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 2 fascicolo monitorio) con il quale l'opponente conferiva a il mandato per lo svolgimento di attività Controparte_2 di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”, per la durata di 18 mesi.
La documentazione prodotta, ovvero la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n. 3 atto di citazione in opposizione), conferma l'attività svolta dalla convenuta opposta, consistita propria nella prospettazione di possibili bandi a cui partecipare e la richiesta di documentazione finalizzata alla proposizione delle eventuali domande. Parte Inoltre, non emergendo alcuna contestazione, da parte di dell'attività svolta da , non sussistono le condizioni per CP_1
Parte giustificare la risoluzione del contratto richiesta da;
difatti,
l'opponente con la comunicazione del 21.09.2023 (doc. 2 atto di
Pag. 2 di 3 citazione) si è limitata a chiedere, impropriamente, la risoluzione del contratto, trattandosi, invece, di un recesso a seguito di una “attenta analisi dei costi/benefici”, nel qual caso la mandante è sempre tenuta al pagamento del compenso fisso di cui al punto 3.1 del contratto.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2371/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 523/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Pt_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.800,00=, oltre accessori.
Modena, 31 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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