Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
>
Versione
29 aprile 1981
29 aprile 1981
>
Versione
19 agosto 2009
19 agosto 2009
Art. 121.
(( (Quote dei piloti in servizio). )) ((1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
3. I piloti infermi partecipano:
a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;
d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermita' piu' di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote e' effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermita' nei predetti dodici mesi.
5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.))
(( (Quote dei piloti in servizio). )) ((1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
3. I piloti infermi partecipano:
a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;
d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermita' piu' di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote e' effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermita' nei predetti dodici mesi.
5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.))
Commentari • 105
- 1. Risoluzione del 29/04/2026 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 29 aprile 2026 · 65.56408
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti concernenti il corretto inquadramento tributario della detrazione per le spese sostenute ai sensi dell\'art. 119 e seguenti del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell\'ambito dei c.d. interventi "superbonus", in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dell\'esecuzione dei lavori.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2016, n. 6720Provvedimento: […] in parte qua del d.p.r. 28 maggio 2009 n. 104 contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi” pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009, reso in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 2009, e di ogni altro atto connesso e presupposto anche non noto;Leggi di più...
- riequilibrio finanziario·
- criterio contributivo·
- modifica delle quote di partecipazione ai piloti marittimi·
- cancellazione dal registro dei piloti·
- irragionevolezza·
- contraddittorietà·
- violazione art. 7 legge 241/90·
- commissione consultiva art. 15 legge 84/1994·
- art. 1 legge 241/90·
- garanzie partecipative·
- proporzionalità delle modifiche·
- equilibrio tra entrate e spese·
- regolamento ministeriale·
- interesse ad agire·
- riduzione quote per infermità