Ordinanza cautelare 28 ottobre 2021
Sentenza 9 agosto 2022
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02740/2025REG.PROV.COLL.
N. 02359/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2023, proposto dal Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
- la società Prologis Italy XLIV s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri e Valerio Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la società Tiber Uno s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Floridi e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Castelnuovo di Porto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la società Euro Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Floridi e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 11119/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e delle società Prologis Italy XLIV s.r.l., Tiber Uno s.r.l., Euro Costruzioni s.r.l.;
Visti gli appelli incidentale della Regione Lazio, e delle società Prologis Italy XLIV s.r.l., Tiber Uno s.r.l., Euro Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali n. 1043 dell’1 febbraio 2024 e n. 6263 del 12 luglio 2024;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Maria Vittoria Lumetti (in sede di chiamata preliminare), Alberto Maria Floridi, Valerio Valeri e Elisa Caprio;
Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Paolo Pittori;
Considerato che, con ordinanza n. 1043 dell’1 febbraio 2024, è stata disposta – a carico del Ministero della Cultura, appellante principale - l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castelnuovo di Porto;
- che, con ordinanza n. 6263 del 12 luglio 2024, analogo incombente è stato disposto nei confronti della società Euro Costruzioni s.r.l. poiché la stessa – pur costituita in giudizio – ha lamentato di non avere ricevuto la notifica dell’appello principale, di cui ha appreso l’esistenza solo dagli appelli incidentali della Regione Lazio e della società Prologis Italy XLIV a r.l.;
Rilevato che, con la suddetta ordinanza, il Ministero della Cultura è stato onerato di notificare l’atto di appello “ nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione (se anteriore) della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in difetto, si provvederà ai sensi dell’art. 35 del c.p.a., come stabilito dall’art. 49, comma 3, del medesimo codice ”;
- che con le memorie conclusionali depositate in data 20 – 27 dicembre 2024, le società appellate (e appellanti incidentali) hanno eccepito che il Ministero della Cultura, pur avendo notificato l’atto introduttivo dell’appello alla società Euro Costruzioni in data 18 luglio 2024, non ha tempestivamente provveduto al deposito in giudizio dell’atto notificato;
Considerato che, effettivamente, l’atto di integrazione del contraddittorio, notificato in data 18 luglio 2024, è stato depositato solo in data 5 febbraio 2025;
- che, mentre l’ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere, a mente dell’art. 49, comma 3, primo periodo, c.p.a, il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, relativamente al termine per il successivo deposito trova applicazione la disposizione generale di cui all’art. 45, comma 1 del c.p.a., che impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1534);
Ritenuto, pertanto, che l’appello principale debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, del c.p.a., a mente di quanto disposto dall’art. 49, comma 3, c.p.a.;
Considerato che eguale sorte – ai sensi dell’art. 96, comma 4, del c.p.a. e dell’art. 334 c.p.c. - investe l’appello incidentale adesivo della Regione Lazio poiché, in disparte la questione della sua ammissibilità – così come eccepito dalle società appellate - si tratta in ogni caso di impugnazione incidentale tardiva, proposta oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, pubblicata in data 9 agosto 2022;
Considerato altresì che, in ragione di quanto precede, debba ritenersi venuto meno l’interesse a coltivare gli appelli incidentali delle società Tiber Uno s.r.l., Prologis Italy XLIV s.r.l., e Euro Costruzioni s.r.l.;
Considerato infine che l’esito in rito del presente giudizio, valutata ogni circostanza, induce a ritenere la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili l’appello principale del Ministero della Cultura e l’appello incidentale della Regione Lazio.
Dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, gli appelli incidentali delle società Tiber Uno s.r.l., Prologis Italy XLIV s.r.l., e Euro Costruzioni s.r.l.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO