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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8215/2018 di R.G. avente ad oggetto: contratto di compravendita.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'Alisa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(P.IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Russo, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, , per sentirla condannare Controparte_1
alle spese accollate per il noleggio di altra vettura per la somma di euro
2.104,00, al pagamento della somma di euro 13.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata, al risarcimento dei danni subiti nella somma di euro 5.000,00 e al risarcimento per lite temeraria, in conseguenza dell'inadempimento del contratto di compravendita di un auto Mercedes.
L'attore deduceva che, in data 24.02.2018, aveva stipulato il contratto di acquisto n. VV0318/0154 della autovettura tipo Mercedes mod.
25330910-IT0 GLC 250 D 4MATIC colore nero ossidiana, per la somma di euro 60.000,00, IVA inclusa;
aveva corrisposto euro 1.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto e, successivamente, la somma di euro 12.000,00, a titolo di caparra confirmatoria. Secondo quanto dedotto dal sig. , i tempi di consegna Parte_1
erano stati più lunghi del previsto e ciò aveva causato un danno notevole all'attore, il quale svolge la professione di informatore scientifico e, di conseguenza, ha bisogno dell'auto per esercitare la sua professione.
L'attore si era visto obbligato, dunque, a noleggiare un'altra autovettura per il periodo intercorrente tra i mesi di aprile 2018 e agosto 2018, per la somma di euro 2.104,00.
A causa del ritardo, il sig. aveva esercitato il diritto di Parte_1
recesso dal contratto e aveva chiesto la restituzione della caparra corrisposta.
Successivamente, l'attore aveva acquistato altra autovettura.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
disconosceva l'intera documentazione depositata in copia dall'attore.
Nel merito, la società convenuta sosteneva che, nel contratto, non era stato stabilito alcun termine di consegna dell'auto e che le somme menzionate erano state corrisposte dal sig. in maniera Parte_1
spontanea, in quanto mai nessuna richiesta era stata effettuata in tal senso da . Controparte_1
Inoltre, secondo quanto dedotto da parte convenuta, l'auto sarebbe stata noleggiata ancor prima di siglare il contratto, poiché sarebbe stata utilizzata dall'attore per lo svolgimento della sua professione.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda dell'attore è in parte fondata e deve essere in parte accolta per i motivi che verranno chiariti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, “Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore
senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”.
Al comma 3, è inoltre stabilito che: “Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma
1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che
i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”.
Inoltre, secondo quanto disposto al comma 4, “Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve
considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale”.
In tali ipotesi, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di trenta giorni, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
In ipotesi di risoluzione, il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, secondo quanto statuito al comma 6, senza indebito ritardo, “tutte le somme versate in esecuzione del contratto”.
La previsione codicistica è chiara nel fondare un onere in capo al venditore di consegna del bene venduto entro un congruo termine stabilito dalle parti ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Quanto alla prova dell'inadempimento del venditore, secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio stabiliti ex art. 2697 c.c., spetta al compratore provare il titolo in base al quale agisce in giudizio (nella specie, il contratto), mentre è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento del venditore, il quale deve provare che l'inadempimento non sia allo stesso imputabile (art. 1218 c.c.), “nella specie
dando prova di un comportamento improntato alla buona fede e correttezza nell'avvisare l'acquirente - che aveva provveduto al versamento di caparra e che aveva
dimostrato la sua intenzione di adempiere presentandosi per il ritiro del veicolo - che quest'ultimo era a disponibile per la consegna”. (Cass. civ., sez. III, 29.01.2013,
n° 2080).
In definitiva, va applicato il principio - enunciato autorevolmente da
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 - secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'attore ha correttamente esercitato il suo diritto di risolvere unilateralmente il contratto n. VVO318/0154, stipulato in data
24.02.2018, considerato il grave inadempimento in cui è incorso il venditore.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento effettuato da controparte, poiché, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte attrice e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dalla società convenuta, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale
Inoltre, non colgono nel segno le contestazioni effettuate dal convenuto,
il quale afferma che il termine di consegna non sarebbe da considerarsi essenziale.
Il termine, nel caso di specie, non è stato pattuito e andrebbe comunque considerato essenziale, vista la professione esercitata dal consumatore.
In giurisprudenza, è stato stabilito che il termine può essere considerato essenziale se le parti lo hanno espressamente previsto o se il rispetto del termine risulti fondamentale per il consumatore, in base alle circostanze emerse in giudizio (Corte d'Appello Napoli, sez. 3B, sentenza n. 3013 del
4 giugno 2019).
Al di là di tali considerazioni, in ogni caso, è lo stesso Codice del consumo a fissare un termine massimo di consegna del bene venduto in difetto di espressa convenzione delle parti sul punto.
Nel caso di specie, tale termine è stato ampiamente superato.
Come risulta dagli atti di causa, invero, il contratto è stato sottoscritto in data 24.02.2018 e il diritto di recesso da parte del consumatore è stato esercitato soltanto in data 17.07.2018, dopo oltre quattro mesi dalla conclusione dell'accordo tra le parti.
Nel caso di specie, ricorre, dunque, un'ipotesi di responsabilità
contrattuale da inadempimento di una delle parti.
Come affermato dalla Cassazione, invero, “Quello da ritardo della prestazione
è un caratteristico danno da responsabilità contrattuale” (Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2021, n. 19073).
Infatti, il compratore è certamente venuto meno a una delle sue obbligazioni consistenti nella consegna del bene venduto, “trattasi di un
aspetto di per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza del requisito della gravità (e comunque della non scarsa importanza dell'inadempimento) indispensabile ai fini
dell'accoglimento dell'azione di risoluzione” (cfr. Corte d'Appello dell'Aquila, 18.01.2025, n. 19).
Sulla base di quanto emerge dagli atti di giudizio, deve essere rilevato, dunque, il grave inadempimento del convenuto, cui consegue il diritto dell'attore di risolvere il contratto e di ottenere la restituzione di quanto prestato, salvo il risarcimento del danno.
Di conseguenza, in considerazione dell'avvenuto inadempimento della controparte, l'attore ha esercitato correttamente il diritto di risolvere unilateralmente il contratto e di chiedere la restituzione di quanto versato come anticipo.
Secondo quanto sostenuto dallo stesso attore e sulla base di quanto risulta dagli atti di causa (cfr. prod. convenuto), la società convenuta ha opportunamente restituito la somma anticipata dall'attore, per la cifra di euro 13.000,00.
L'attore non ha ottenuto, invece, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio dell'altra auto, dovuto, secondo quanto sostenuto dallo stesso attore, a impellenti esigenze lavorative, né ha ottenuto la cifra ulteriore prevista in ipotesi di esercizio del recesso della parte, la quale abbia versato la caparra confirmatoria.
Secondo l'attore, invero, la cifra inizialmente versata sarebbe stata corrisposta a titolo di caparra confirmatoria ma tale circostanza è espressamente contestata dal convenuto.
L'attore chiede il rimborso, inoltre, del risarcimento del danno subito.
Quanto al diritto dell'attore di ottenere il doppio della caparra versata,
parte convenuta afferma che la cifra corrisposta dall'attore non sarebbe stata pattuita a titolo di caparra confirmatoria, ma sarebbe stata una somma pagata dal sig. in maniera spontanea, a titolo di Parte_1
acconto.
Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che, affinché si possa parlare di
“caparra”, è necessaria una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, in quanto mentre l'acconto si sostanzia nell'esecuzione di parte della prestazione in maniera anticipata, la caparra costituisce una forma di garanzia dell'adempimento del contratto e di predeterminazione del danno risarcibile.
Sul punto, la Corte di cassazione ha delineato chiare coordinate ermeneutiche: “La caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una
somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di
inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione). Essa consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il
giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso - ove riconosciuto legittimo - che la parte sia stata costretta ad esercitare a causa
dell'inadempimento della controparte” (Cass. civ., sez. II, 12.07.2021, n. 19801).
La Cassazione ha chiarito, inoltre, che: “La parte non inadempiente può anche
non esercitare il recesso e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385 c.c., comma 3), e cioè sul
presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia
della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (v., tra le altre, cass. n.
5095/2015)” (Cass. civ., sez. II, 12.07.2021, n. 19801).
Considerata la ratio differente sottesa alle due ipotesi, quella in cui la parte abbia versato un mero acconto e l'altra in cui la parte abbia versato una somma a titolo di caparra confirmatoria, il giudice del merito è
tenuto a indagare la volontà delle parti, onde giungere a un corretto inquadramento della fattispecie.
Come stabilito ai sensi dell'art. 1362 c.c., invero, “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non
limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto”. In giurisprudenza, sono state fornite coordinate ermeneutiche condivisibili, sulla base delle quali deve essere affermato che, qualora la cifra versata da uno dei contraenti non sia stata corrisposta espressamente a titolo di caparra confirmatoria, la parte che intende affermarne tale natura deve fornire in giudizio una prova rigorosa in tal senso.
Dunque, qualora tale prova non sia raggiunta, in caso di dubbio, bisogna qualificare l'anticipo versato dalla parte come acconto e non come caparra confirmatoria.
Orbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta tale prova, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa.
In primo luogo, nello stesso contratto, non è indicato in maniera espressa l'obbligo di versamento della caparra, al contrario si fa riferimento all'obbligo di deposito cauzionale della somma di euro
1.000,00 (cfr. prod. convenuto).
La corresponsione delle cifre per cui è causa risulta accompagnata, inoltre, da una serie di ricevute in cui viene dato atto della natura di tali somme, che si considerano versate come “acconto”.
In particolare, le parti effettuano riferimento espresso a somme versate a titolo di “acconto” sul prezzo pattuito o a somme versate “in conto anticipo” o ad “anticipo acquisto auto” (cfr. prod. convenuto).
Inoltre, nella stessa lettera di recesso depositata in atti (cfr. prod. convenuto), l'attore chiedeva la restituzione della somma corrisposta “in
acconto (o a titolo di caparra)”, con ciò manifestando in maniera inequivoca il dubbio sussistente in ordine al versamento effettuato.
Se le parti avessero concordato il versamento di una caparra confirmatoria e non di un mero acconto, l'attore non avrebbe esitato a identificarla come tale e a chiedere la restituzione del doppio di quanto corrisposto.
Vero è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, Parte_1
dichiarava che “la somma di € 13.000,00 era stata indicata dallo stesso venditore
come condizione per la prenotazione del veicolo”, ma tali affermazioni, provenienti dallo stesso attore, non trovano riscontro documentale alcuno e per questo motivo non possono essere considerate ai fini che qui rilevano.
Quanto alle prove testimoniali rese in giudizio, le stesse presentano delle contraddizioni che non possono essere ritenute superabili.
All'udienza del 26.04.2022, il teste , a domanda Testimone_1
“vero è che il Sig. versava la somma di € 13.000,00 alla società convenuta, Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale caparra confirmatoria, sotto espressa richiesta della predetta, la quale, dichiarava che senza il versamento di tale importo, non
avrebbe ordinato la macchina oggetto di causa, ossia la Mercedes mod. 25330910-
IT0 GLC 250 D 4MATIC”, così rispondeva: “è vero” ma,
successivamente, alla domanda formulata da parte dell'avv. D'Alisa sul se ricordasse la circostanza per cui il versamento di euro 12.000,00 fosse contenuto nella previsione contrattuale, il teste rispondeva che non ricordava tale circostanza, mostrando un atteggiamento contraddittorio sul punto.
Inoltre, il teste affermava di non ricordare il motivo del ritardo nella consegna del veicolo, mostrando ancora una volta un atteggiamento contraddittorio.
All'udienza del 20.04.2023, il teste alla stessa Testimone_2
domanda relativa al versamento della caparra rispondeva: “Si, è vero. So la
circostanza perché il giorno 24/2/2018 mi trovavo con il sig. presso la Pt_1
concessionaria che si trova a Caserta. Preciso di aver visto che mio CP
GN dava un assegno di € 1.000,00 consegnato al venditore, di cui non conosco il nome”.
Il teste ha precisato, dunque, di aver assistito esclusivamente Tes_2
alla circostanza del versamento dei 1.000,00 euro e non della somma complessiva di 13.000,00 euro, a titolo di caparra confirmatoria. Di conseguenza, le sue affermazioni sono rese “de relato” e alle stesse non può essere attribuito un peso probatorio di rilievo ai fini che ci occupano.
Sul punto, si evidenzia, inoltre, che, quanto alle valutazioni della prova testimoniale da parte del giudice del merito, la giurisprudenza si è
espressa più volte in maniera granitica.
La Cassazione ha evidenziato, infatti, che il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n.
20802 del 2011).
In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito.
E' stato inoltre statuito che “sono riservate al giudice del merito l'interpretazione
e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
In definitiva, sulla base degli atti di giudizio, non è possibile conferire alla cifra versata dall'attore la natura di caparra confirmatoria ma solo quella di mero acconto, cui l'attore aveva diritto alla restituzione, una volta esercitato il diritto a risolvere unilateralmente il contratto, circostanza che, come detto, si è già verificata, in quanto è provato che parte convenuta ha già restituito all'attore la cifra di euro 13.000,00.
Ciò stabilito, bisogna valutare se è stata raggiunta in giudizio la prova del danno subito dall'attore a seguito del ritardo nella consegna dell'auto.
Sul punto, l'attore ha allegato alcune fatture, da cui risulta il pagamento della cifra di euro 2.104,00 per il noleggio dell'auto per i mesi che vanno da aprile 2018 ad agosto 2018 (cfr. prod. attore).
La circostanza relativa al noleggio dell'auto dovuto a esigenze lavorative emerge, inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi in udienza per parte attrice.
All'udienza del 20.04.2023, il teste dichiarava che Testimone_2
“Preciso che mio GN aveva venduto la sua auto precedente di cui non ricordo il
modello e dunque aveva problemi a raggiungere il posto di lavoro”. Inoltre, egli affermava: “Preciso che io e mio GN svolgiamo la stessa attività lavorativa e
quindi mio GN aveva problemi a raggiungere i clienti. So questo sia perché siamo parenti e sia perché mi veniva riferito da mio GN. A volte lui ha dovuto chiedere
in prestito la vettura di mia moglie, che la è la sorella del sig. ” e Pt_1
aggiungeva “preciso che mio GN dopo circa due o tre settimane da quando ha
prenotato la vettura, ha dovuto noleggiare un'auto per esigenze lavorative visti i tempi lunghi di consegna della nuova vettura”.
Il fatto che l'attore abbia subito dei problemi lavorativi connessi al ritardo nella consegna del veicolo, circostanza che emerge documentalmente e dalla testimonianza resa in giudizio, può essere desunto, tuttavia, anche dal dato della comune esperienza.
Elemento che in questa sede rileva in modo peculiare, in quanto il sig.
svolge la professione di informatore scientifico. Parte_1
Va poi evidenziato che la richiesta di parte attrice della somma di euro
2.104,00 può considerarsi equa, in relazione all'inadempimento di controparte. Tale cifra, da riconoscersi all'attore, equivale al “danno emergente”, ovvero agli esborsi effettuati dello stesso in conseguenza del ritardo del venditore, che parte attrice domanda a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice chiede, inoltre, il risarcimento del “perduto utile connesso alla mancata acquisizione del bene al suo patrimonio” ovvero la liquidazione del lucro cessante e quantifica, in totale, il risarcimento dovuto nella cifra di euro 5.000,00, ma non allega alcun dato probatorio in merito.
Sul punto, va evidenziato che ogni voce di danno liquidabile deve essere oggetto di rigorosa prova nell'ambito del giudizio di merito.
La Cassazione si è espressa costantemente in tal senso, anche con riferimento alla liquidazione del lucro cessante (cfr. cass., sez. VI-2 civile,
ordinanza 08.03.2018, n. 5616).
Sul punto, l'attore si è limitato a formulare richieste generiche e non ha fornito dati che permettano a questo Tribunale di liquidare il danno ulteriore richiesto (con particolare riferimento alla voce del lucro cessante) nemmeno sulla base di presunzioni semplici.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'attore e dal convenuto.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, la condotta processuale assunta dalla convenuta e l'azione promossa dall'attore non possono essere considerate meramente pretestuose, in quanto derivano dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute in parte infondate.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va in parte accolta e la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.104,00 a titolo di rimborso del pagamento fronteggiato per il noleggio di altra vettura.
Vanno invece rigettate, in quanto infondate, le domande di restituzione del doppio della caparra versata e di condanna della controparte per lite temeraria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8215/2018, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore limitatamente alla richiesta di rimborso della cifra versata per le spese sostenute e condanna CP
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore
[...]
del sig. della cifra di euro 2.104,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali dalla data dell'esborso da parte dell'attore sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 13.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8215/2018 di R.G. avente ad oggetto: contratto di compravendita.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'Alisa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(P.IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Russo, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, , per sentirla condannare Controparte_1
alle spese accollate per il noleggio di altra vettura per la somma di euro
2.104,00, al pagamento della somma di euro 13.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata, al risarcimento dei danni subiti nella somma di euro 5.000,00 e al risarcimento per lite temeraria, in conseguenza dell'inadempimento del contratto di compravendita di un auto Mercedes.
L'attore deduceva che, in data 24.02.2018, aveva stipulato il contratto di acquisto n. VV0318/0154 della autovettura tipo Mercedes mod.
25330910-IT0 GLC 250 D 4MATIC colore nero ossidiana, per la somma di euro 60.000,00, IVA inclusa;
aveva corrisposto euro 1.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto e, successivamente, la somma di euro 12.000,00, a titolo di caparra confirmatoria. Secondo quanto dedotto dal sig. , i tempi di consegna Parte_1
erano stati più lunghi del previsto e ciò aveva causato un danno notevole all'attore, il quale svolge la professione di informatore scientifico e, di conseguenza, ha bisogno dell'auto per esercitare la sua professione.
L'attore si era visto obbligato, dunque, a noleggiare un'altra autovettura per il periodo intercorrente tra i mesi di aprile 2018 e agosto 2018, per la somma di euro 2.104,00.
A causa del ritardo, il sig. aveva esercitato il diritto di Parte_1
recesso dal contratto e aveva chiesto la restituzione della caparra corrisposta.
Successivamente, l'attore aveva acquistato altra autovettura.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
disconosceva l'intera documentazione depositata in copia dall'attore.
Nel merito, la società convenuta sosteneva che, nel contratto, non era stato stabilito alcun termine di consegna dell'auto e che le somme menzionate erano state corrisposte dal sig. in maniera Parte_1
spontanea, in quanto mai nessuna richiesta era stata effettuata in tal senso da . Controparte_1
Inoltre, secondo quanto dedotto da parte convenuta, l'auto sarebbe stata noleggiata ancor prima di siglare il contratto, poiché sarebbe stata utilizzata dall'attore per lo svolgimento della sua professione.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda dell'attore è in parte fondata e deve essere in parte accolta per i motivi che verranno chiariti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, “Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore
senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”.
Al comma 3, è inoltre stabilito che: “Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma
1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che
i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”.
Inoltre, secondo quanto disposto al comma 4, “Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve
considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale”.
In tali ipotesi, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di trenta giorni, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
In ipotesi di risoluzione, il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, secondo quanto statuito al comma 6, senza indebito ritardo, “tutte le somme versate in esecuzione del contratto”.
La previsione codicistica è chiara nel fondare un onere in capo al venditore di consegna del bene venduto entro un congruo termine stabilito dalle parti ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Quanto alla prova dell'inadempimento del venditore, secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio stabiliti ex art. 2697 c.c., spetta al compratore provare il titolo in base al quale agisce in giudizio (nella specie, il contratto), mentre è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento del venditore, il quale deve provare che l'inadempimento non sia allo stesso imputabile (art. 1218 c.c.), “nella specie
dando prova di un comportamento improntato alla buona fede e correttezza nell'avvisare l'acquirente - che aveva provveduto al versamento di caparra e che aveva
dimostrato la sua intenzione di adempiere presentandosi per il ritiro del veicolo - che quest'ultimo era a disponibile per la consegna”. (Cass. civ., sez. III, 29.01.2013,
n° 2080).
In definitiva, va applicato il principio - enunciato autorevolmente da
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 - secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'attore ha correttamente esercitato il suo diritto di risolvere unilateralmente il contratto n. VVO318/0154, stipulato in data
24.02.2018, considerato il grave inadempimento in cui è incorso il venditore.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento effettuato da controparte, poiché, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte attrice e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dalla società convenuta, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale
Inoltre, non colgono nel segno le contestazioni effettuate dal convenuto,
il quale afferma che il termine di consegna non sarebbe da considerarsi essenziale.
Il termine, nel caso di specie, non è stato pattuito e andrebbe comunque considerato essenziale, vista la professione esercitata dal consumatore.
In giurisprudenza, è stato stabilito che il termine può essere considerato essenziale se le parti lo hanno espressamente previsto o se il rispetto del termine risulti fondamentale per il consumatore, in base alle circostanze emerse in giudizio (Corte d'Appello Napoli, sez. 3B, sentenza n. 3013 del
4 giugno 2019).
Al di là di tali considerazioni, in ogni caso, è lo stesso Codice del consumo a fissare un termine massimo di consegna del bene venduto in difetto di espressa convenzione delle parti sul punto.
Nel caso di specie, tale termine è stato ampiamente superato.
Come risulta dagli atti di causa, invero, il contratto è stato sottoscritto in data 24.02.2018 e il diritto di recesso da parte del consumatore è stato esercitato soltanto in data 17.07.2018, dopo oltre quattro mesi dalla conclusione dell'accordo tra le parti.
Nel caso di specie, ricorre, dunque, un'ipotesi di responsabilità
contrattuale da inadempimento di una delle parti.
Come affermato dalla Cassazione, invero, “Quello da ritardo della prestazione
è un caratteristico danno da responsabilità contrattuale” (Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2021, n. 19073).
Infatti, il compratore è certamente venuto meno a una delle sue obbligazioni consistenti nella consegna del bene venduto, “trattasi di un
aspetto di per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza del requisito della gravità (e comunque della non scarsa importanza dell'inadempimento) indispensabile ai fini
dell'accoglimento dell'azione di risoluzione” (cfr. Corte d'Appello dell'Aquila, 18.01.2025, n. 19).
Sulla base di quanto emerge dagli atti di giudizio, deve essere rilevato, dunque, il grave inadempimento del convenuto, cui consegue il diritto dell'attore di risolvere il contratto e di ottenere la restituzione di quanto prestato, salvo il risarcimento del danno.
Di conseguenza, in considerazione dell'avvenuto inadempimento della controparte, l'attore ha esercitato correttamente il diritto di risolvere unilateralmente il contratto e di chiedere la restituzione di quanto versato come anticipo.
Secondo quanto sostenuto dallo stesso attore e sulla base di quanto risulta dagli atti di causa (cfr. prod. convenuto), la società convenuta ha opportunamente restituito la somma anticipata dall'attore, per la cifra di euro 13.000,00.
L'attore non ha ottenuto, invece, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio dell'altra auto, dovuto, secondo quanto sostenuto dallo stesso attore, a impellenti esigenze lavorative, né ha ottenuto la cifra ulteriore prevista in ipotesi di esercizio del recesso della parte, la quale abbia versato la caparra confirmatoria.
Secondo l'attore, invero, la cifra inizialmente versata sarebbe stata corrisposta a titolo di caparra confirmatoria ma tale circostanza è espressamente contestata dal convenuto.
L'attore chiede il rimborso, inoltre, del risarcimento del danno subito.
Quanto al diritto dell'attore di ottenere il doppio della caparra versata,
parte convenuta afferma che la cifra corrisposta dall'attore non sarebbe stata pattuita a titolo di caparra confirmatoria, ma sarebbe stata una somma pagata dal sig. in maniera spontanea, a titolo di Parte_1
acconto.
Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che, affinché si possa parlare di
“caparra”, è necessaria una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, in quanto mentre l'acconto si sostanzia nell'esecuzione di parte della prestazione in maniera anticipata, la caparra costituisce una forma di garanzia dell'adempimento del contratto e di predeterminazione del danno risarcibile.
Sul punto, la Corte di cassazione ha delineato chiare coordinate ermeneutiche: “La caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una
somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di
inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione). Essa consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il
giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso - ove riconosciuto legittimo - che la parte sia stata costretta ad esercitare a causa
dell'inadempimento della controparte” (Cass. civ., sez. II, 12.07.2021, n. 19801).
La Cassazione ha chiarito, inoltre, che: “La parte non inadempiente può anche
non esercitare il recesso e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385 c.c., comma 3), e cioè sul
presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia
della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (v., tra le altre, cass. n.
5095/2015)” (Cass. civ., sez. II, 12.07.2021, n. 19801).
Considerata la ratio differente sottesa alle due ipotesi, quella in cui la parte abbia versato un mero acconto e l'altra in cui la parte abbia versato una somma a titolo di caparra confirmatoria, il giudice del merito è
tenuto a indagare la volontà delle parti, onde giungere a un corretto inquadramento della fattispecie.
Come stabilito ai sensi dell'art. 1362 c.c., invero, “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non
limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto”. In giurisprudenza, sono state fornite coordinate ermeneutiche condivisibili, sulla base delle quali deve essere affermato che, qualora la cifra versata da uno dei contraenti non sia stata corrisposta espressamente a titolo di caparra confirmatoria, la parte che intende affermarne tale natura deve fornire in giudizio una prova rigorosa in tal senso.
Dunque, qualora tale prova non sia raggiunta, in caso di dubbio, bisogna qualificare l'anticipo versato dalla parte come acconto e non come caparra confirmatoria.
Orbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta tale prova, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa.
In primo luogo, nello stesso contratto, non è indicato in maniera espressa l'obbligo di versamento della caparra, al contrario si fa riferimento all'obbligo di deposito cauzionale della somma di euro
1.000,00 (cfr. prod. convenuto).
La corresponsione delle cifre per cui è causa risulta accompagnata, inoltre, da una serie di ricevute in cui viene dato atto della natura di tali somme, che si considerano versate come “acconto”.
In particolare, le parti effettuano riferimento espresso a somme versate a titolo di “acconto” sul prezzo pattuito o a somme versate “in conto anticipo” o ad “anticipo acquisto auto” (cfr. prod. convenuto).
Inoltre, nella stessa lettera di recesso depositata in atti (cfr. prod. convenuto), l'attore chiedeva la restituzione della somma corrisposta “in
acconto (o a titolo di caparra)”, con ciò manifestando in maniera inequivoca il dubbio sussistente in ordine al versamento effettuato.
Se le parti avessero concordato il versamento di una caparra confirmatoria e non di un mero acconto, l'attore non avrebbe esitato a identificarla come tale e a chiedere la restituzione del doppio di quanto corrisposto.
Vero è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, Parte_1
dichiarava che “la somma di € 13.000,00 era stata indicata dallo stesso venditore
come condizione per la prenotazione del veicolo”, ma tali affermazioni, provenienti dallo stesso attore, non trovano riscontro documentale alcuno e per questo motivo non possono essere considerate ai fini che qui rilevano.
Quanto alle prove testimoniali rese in giudizio, le stesse presentano delle contraddizioni che non possono essere ritenute superabili.
All'udienza del 26.04.2022, il teste , a domanda Testimone_1
“vero è che il Sig. versava la somma di € 13.000,00 alla società convenuta, Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale caparra confirmatoria, sotto espressa richiesta della predetta, la quale, dichiarava che senza il versamento di tale importo, non
avrebbe ordinato la macchina oggetto di causa, ossia la Mercedes mod. 25330910-
IT0 GLC 250 D 4MATIC”, così rispondeva: “è vero” ma,
successivamente, alla domanda formulata da parte dell'avv. D'Alisa sul se ricordasse la circostanza per cui il versamento di euro 12.000,00 fosse contenuto nella previsione contrattuale, il teste rispondeva che non ricordava tale circostanza, mostrando un atteggiamento contraddittorio sul punto.
Inoltre, il teste affermava di non ricordare il motivo del ritardo nella consegna del veicolo, mostrando ancora una volta un atteggiamento contraddittorio.
All'udienza del 20.04.2023, il teste alla stessa Testimone_2
domanda relativa al versamento della caparra rispondeva: “Si, è vero. So la
circostanza perché il giorno 24/2/2018 mi trovavo con il sig. presso la Pt_1
concessionaria che si trova a Caserta. Preciso di aver visto che mio CP
GN dava un assegno di € 1.000,00 consegnato al venditore, di cui non conosco il nome”.
Il teste ha precisato, dunque, di aver assistito esclusivamente Tes_2
alla circostanza del versamento dei 1.000,00 euro e non della somma complessiva di 13.000,00 euro, a titolo di caparra confirmatoria. Di conseguenza, le sue affermazioni sono rese “de relato” e alle stesse non può essere attribuito un peso probatorio di rilievo ai fini che ci occupano.
Sul punto, si evidenzia, inoltre, che, quanto alle valutazioni della prova testimoniale da parte del giudice del merito, la giurisprudenza si è
espressa più volte in maniera granitica.
La Cassazione ha evidenziato, infatti, che il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n.
20802 del 2011).
In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito.
E' stato inoltre statuito che “sono riservate al giudice del merito l'interpretazione
e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
In definitiva, sulla base degli atti di giudizio, non è possibile conferire alla cifra versata dall'attore la natura di caparra confirmatoria ma solo quella di mero acconto, cui l'attore aveva diritto alla restituzione, una volta esercitato il diritto a risolvere unilateralmente il contratto, circostanza che, come detto, si è già verificata, in quanto è provato che parte convenuta ha già restituito all'attore la cifra di euro 13.000,00.
Ciò stabilito, bisogna valutare se è stata raggiunta in giudizio la prova del danno subito dall'attore a seguito del ritardo nella consegna dell'auto.
Sul punto, l'attore ha allegato alcune fatture, da cui risulta il pagamento della cifra di euro 2.104,00 per il noleggio dell'auto per i mesi che vanno da aprile 2018 ad agosto 2018 (cfr. prod. attore).
La circostanza relativa al noleggio dell'auto dovuto a esigenze lavorative emerge, inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi in udienza per parte attrice.
All'udienza del 20.04.2023, il teste dichiarava che Testimone_2
“Preciso che mio GN aveva venduto la sua auto precedente di cui non ricordo il
modello e dunque aveva problemi a raggiungere il posto di lavoro”. Inoltre, egli affermava: “Preciso che io e mio GN svolgiamo la stessa attività lavorativa e
quindi mio GN aveva problemi a raggiungere i clienti. So questo sia perché siamo parenti e sia perché mi veniva riferito da mio GN. A volte lui ha dovuto chiedere
in prestito la vettura di mia moglie, che la è la sorella del sig. ” e Pt_1
aggiungeva “preciso che mio GN dopo circa due o tre settimane da quando ha
prenotato la vettura, ha dovuto noleggiare un'auto per esigenze lavorative visti i tempi lunghi di consegna della nuova vettura”.
Il fatto che l'attore abbia subito dei problemi lavorativi connessi al ritardo nella consegna del veicolo, circostanza che emerge documentalmente e dalla testimonianza resa in giudizio, può essere desunto, tuttavia, anche dal dato della comune esperienza.
Elemento che in questa sede rileva in modo peculiare, in quanto il sig.
svolge la professione di informatore scientifico. Parte_1
Va poi evidenziato che la richiesta di parte attrice della somma di euro
2.104,00 può considerarsi equa, in relazione all'inadempimento di controparte. Tale cifra, da riconoscersi all'attore, equivale al “danno emergente”, ovvero agli esborsi effettuati dello stesso in conseguenza del ritardo del venditore, che parte attrice domanda a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice chiede, inoltre, il risarcimento del “perduto utile connesso alla mancata acquisizione del bene al suo patrimonio” ovvero la liquidazione del lucro cessante e quantifica, in totale, il risarcimento dovuto nella cifra di euro 5.000,00, ma non allega alcun dato probatorio in merito.
Sul punto, va evidenziato che ogni voce di danno liquidabile deve essere oggetto di rigorosa prova nell'ambito del giudizio di merito.
La Cassazione si è espressa costantemente in tal senso, anche con riferimento alla liquidazione del lucro cessante (cfr. cass., sez. VI-2 civile,
ordinanza 08.03.2018, n. 5616).
Sul punto, l'attore si è limitato a formulare richieste generiche e non ha fornito dati che permettano a questo Tribunale di liquidare il danno ulteriore richiesto (con particolare riferimento alla voce del lucro cessante) nemmeno sulla base di presunzioni semplici.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'attore e dal convenuto.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, la condotta processuale assunta dalla convenuta e l'azione promossa dall'attore non possono essere considerate meramente pretestuose, in quanto derivano dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute in parte infondate.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va in parte accolta e la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.104,00 a titolo di rimborso del pagamento fronteggiato per il noleggio di altra vettura.
Vanno invece rigettate, in quanto infondate, le domande di restituzione del doppio della caparra versata e di condanna della controparte per lite temeraria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8215/2018, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore limitatamente alla richiesta di rimborso della cifra versata per le spese sostenute e condanna CP
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore
[...]
del sig. della cifra di euro 2.104,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali dalla data dell'esborso da parte dell'attore sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 13.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura