Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/01/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12799 del 2025, proposto da -OMISSIS- a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Pietro Nenni, 13;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div. 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
nonché, ove occorra
- del provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento in data 19 agosto 2025;
- del consequenziale inserimento dell’annotazione del suddetto provvedimento nel casellario informatico dell’ANAC;
- di ogni altro atto a cui siano riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- a responsabilità limitata (“ -OMISSIS- ”) ha esposto di aver stipulato, in data 6 marzo 2024, un contratto di appalto con la provincia autonoma di Trento per la “ progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’opera -OMISSIS- di Campiglio – Variante di Pinzolo ”.
1.1. -OMISSIS- ha poi rappresentato che l’-OMISSIS- (“ -OMISSIS- ”), atteso che il proprio Ispettorato non aveva rinvenuto il piano operativo di sicurezza, né in formato cartaceo, né su supporto informativo, presso il cantiere di -OMISSIS- durante il sopralluogo del 19 agosto 2025, con provvedimento -OMISSIS- del 19 agosto 2025 aveva adottato nei suoi confronti il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cfr. doc. 13 della produzione di parte ricorrente).
1.2. -OMISSIS-, quindi, dato che il sopralluogo dell’Ispettorato dell’-OMISSIS- era stato eseguito in assenza del Direttore di cantiere, ha successivamente provveduto ad effettuare una verifica interna e, con comunicazione del 25 agosto 2025, ha indicato all’-OMISSIS- il collegamento ipertestuale contenente la revisione e integrazione di detto piano, ad integrazione di quanto già trasmesso con la nota prot. -OMISSIS- (cfr. doc. 14 della produzione di parte ricorrente).
1.2.1. Tale revisione del piano operativo di sicurezza (ovverosia, la “revisione 03”) è stata approvata dall’-OMISSIS- in data 26 agosto 2025 (cfr. doc. 15 della produzione di parte ricorrente) e -OMISSIS-, in pari data, ha di ciò informato l’Ispettorato della medesima Azienda (cfr. doc. 16 della produzione di parte ricorrente).
1.3. L’-OMISSIS-, pertanto, con provvedimento del 28 agosto 2025 ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione adottato nei confronti di -OMISSIS- (cfr. doc. 17 della produzione di parte ricorrente).
1.4. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“ Mit ”), in data 17 settembre 2025, ha adottato nei confronti di -OMISSIS- un “ Provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca ” (cfr. doc. 18 della produzione di parte ricorrente).
1.4.1. In particolare, detto provvedimento interdittivo è stato adottato in ragione del fatto che il-OMISSIS--OMISSIS- era comunque stato attinto da un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, benché successivamente revocato.
Il Mit, invero, non ha ritenuto che la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’-OMISSIS- fosse ostativa dell’adozione del decreto interdittivo, giusto quanto previsto dalla circolare del Ministero delle infrastrutture del 3 novembre 2006, n. 1733.
2. -OMISSIS-, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato sia il provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, sia il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dall’-OMISSIS-, sia ancora l’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso articolato dal-OMISSIS-ricorrente è stata contestata la legittimità dei suddetti provvedimenti per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo 81/2008, in relazione al contenuto dell’allegato I. Difetto dei presupposti. Difetto di adeguata istruttoria e motivazione ”.
Il-OMISSIS-ricorrente, più in dettaglio, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dall’-OMISSIS-, nonché in via derivativa quella degli ulteriori gravati provvedimenti ad esso consequenziali, per violazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con il contenuto dell’allegato I di tale decreto legislativo, nella misura in cui la condotta sanzionata da tali disposizioni normative consiste nella mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza e non, invece, nella mancata disponibilità di una copia di tale documento all’interno del cantiere.
L’illegittimità dei provvedimenti impugnati, inoltre, risulterebbe avvalorata anche dalla violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, sancito dall’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che introduce in subiecta materia una riserva di legge assoluta che non consente di sanzionare condotte diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Nel caso di specie, -OMISSIS- aveva predisposto il piano operativo di sicurezza, trasmettendolo in formato digitale all’-OMISSIS- con nota del 9 giugno 2025 (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente). Ciò, secondo la tesi del -OMISSIS- ricorrente, risulterebbe idoneo a comprovare l’assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, il cui articolo 53 stabilisce che tutta la documentazione indicata in tale corpo normativo può anche essere tenuta in formato digitale.
2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in esame e con memoria depositata in data 14 novembre 2025 hanno eccepito l’infondatezza del gravame e della domanda cautelare proposta dal-OMISSIS-ricorrente.
2.3. -OMISSIS-, con memoria depositata in data 17 novembre 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento della spiegata domanda cautelare e del ricorso.
2.4. Il-OMISSIS-ricorrente, sempre in data 17 novembre 2025, ha anche depositato una istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e degli scritti depositati.
2.5. All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, all’esito della discussione, ha dato avviso di possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Ad avviso del Collegio, giova innanzitutto ricostruire il quadro delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie in esame.
4.1. In primo luogo, rileva il disposto di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte di interesse ai fini della definizione del presente giudizio, a mente del quale “ Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che […] , nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I […]”.
L’Allegato I al d.lgs. n. 81/2008 contiene una tabella relativa alle “ Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 ”, al cui numero 5 è individuata la seguente condotta “ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) ”. Va, poi, rilevato che il piano operativo di sicurezza non risulta menzionato in alcuna delle restanti fattispecie individuate dalla predetta tabella.
4.2. In secondo luogo, vale richiamare quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “ Tenuta della documentazione ”, che al primo comma stabilisce che “ È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo ”.
4.3. In terzo luogo, giova rilevare che l’articolo 1 della legge n. 689/1981, rubricato “ Principio di legalità ”, dispone che “ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati ”.
5. Il Collegio ritiene necessario richiamare il costante orientamento pretorio formatosi in ordine all’interpretazione della portata del principio di legalità e della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, secondo il quale “ Il principio di legalità in materia sanzionatoria – immanente allo Stato di diritto – trova base nell’art. 1, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione», in applicazione dell’art. 25 Cost., per il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Ne deriva che le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Sicché resta esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826, 22 gennaio 2004, n. 1081, I, 8 agosto 2003, n. 11968; da Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n. 4141 in tema di sanzioni AVCP per le SOA) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5883 del 12 ottobre 2018).
6. Orbene, nella fattispecie in esame risulta che il gravato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di -OMISSIS- sia stato adottato dall’-OMISSIS- in ragione dell’accertamento di una condotta non costituente una grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con le fattispecie individuata dalla tabella del suo Allegato I.
La legittimità di tale provvedimento, così come puntualmente dedotto dal -OMISSIS- ricorrente, risulta inficiata per violazione sia delle anzidette disposizioni normative del d.lgs. n. 81/2008, sia per violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative sancito dall’articolo 1 della legge n. 689/1989, nella pacifica e consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, nei termini dianzi richiamati.
6.1. Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio da -OMISSIS- emerge come detto -OMISSIS- avesse redatto e trasmesso all’-OMISSIS- il piano operativo di sicurezza in formato digitale in data anteriore ( i.e. , il 9 giugno 2025) a quella del sopralluogo effettuato dall’Ispettorato della -OMISSIS- (eseguito, come detto, in data 19 agosto 2025).
Risulta, pertanto, che la condotta sanzionata dall’-OMISSIS- con il gravato provvedimento di sospensione non sia riconducibile a quelle che il legislatore ha considerato gravemente pregiudizievoli per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con la conseguenza che la misura sanzionatoria adottata nei confronti di -OMISSIS- risulta insanabilmente illegittima, stante l’accertato contrasto della stessa con i canoni di tipicità e determinatezza che costituiscono il proprium del principio di legalità, nonché con la correlata riserva assoluta sancita dall’articolo 1 della legge n. 689/1981.
7. Dalla accertata illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dall’-OMISSIS- discende anche, in via derivata, l’illegittimità dei susseguenti provvedimenti di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di annotazione di tale provvedimento nel casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione, trattandosi di provvedimenti che il legislatore ha strutturato in maniera del tutto vincolata rispetto all’adozione di un valido provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che si fondi sul legittimo accertamento di una grave violazione della disciplina recata dal d.lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
7.1. Ciò in particolare è già stato affermato da questa Sezione che, da un lato, ha ritenuto che il provvedimento ministeriale di carattere interdittivo presenti una “ portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, sicché è escluso che, in presenza di un provvedimento di sospensione dell’attività che abbia prodotto effetti il Ministero abbia una qualche potestà discrezionale quanto alla sua adozione ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 15503 dell’11 agosto 2025) e, dall’altro, che l’annotazione nel casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione sia “ prevista direttamente dalla legge (cfr. art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/2023) e registra una preclusione anch’essa prevista dalla legge come conseguenza dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 15503/2025, cit. ).
8. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto in ragione della sua fondatezza e, per l’effetto, devono essere annullati tutti i provvedimenti impugnati dal -OMISSIS- ricorrente.
9. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore del -OMISSIS- a responsabilità limitata, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | NA TA |
IL SEGRETARIO