CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1805/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2529/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IRAP 2017
- sull'appello n. 2564/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni già formulate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Funzionari dell'agenzia delle entrate effettuarono una verifica a carico della sas Ricorrente_3 di Nominativo_1 e soci esercente l'attività di bar e altri esercizi simili senza cucina con sede operativa a Giugliano in Campania, in Indirizzo_1 relativa agli anni di imposta 2016, per gli effetti che avevano avuto, e 2017, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni della normativa fiscale.
Sulla base dell'esito di questo accertamento l'agenzia procedette al controllo della dichiarazione dei redditi presentata dalla società per il suindicato anno nella quale erano stati dichiarati componenti positivi per
€ 537.600,0 e un reddito di € 42.460,00.
All'esito emise i seguenti avvisi di accertamento:
TF3022M00001/2023 a carico della società, ai sensi degli artt. 38 e 39, comma 2, del D.P.R. 600/73, con il quale accertò maggiori ricavi per € 65.781,00 disconosciuti ammortamenti per € 36.169,00 e ritenuti indeducibili costi per € 29.230,00;
TF3012M00216/2023 a carico di Ricorrente_2, socia con la quota del 5% con il quale accertò in capo alla ricorrente un reddito di partecipazione per € 8.682,00 in luogo di quello dichiarato per € 2.123,00;
TF3012M00214/2023 a carico di Ricorrente_1 che aveva una quota di partecipazione del 95% con il quale accertò il reddito di partecipazione per € 164.958,00 in luogo di quello dichiarato per € 40.337,00.
La società ed i soci impugnarono gli avvisi di accertamento con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Napoli eccependo:
l'errata metologia accertativa in relazione alla definizione della capacita' contributiva;
l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza di supporto probatorio;
violazione dell'art. 109 del TUIR.
L'agenzia delle entrate si costituì chiedendo il rigetto dei ricorsi.
La corte, riuniti i ricorso, con sentenza 14396 emessa all'udienza del 9.5.2024 e depositata il 22.10.2024, accogliendo parzialmente il ricorso, confermò l'accertamento in relazione ai maggiori ricavi, mentre lo accolse in ordine alle fatture relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione effettuate dalle societa' Società_2, società_4 e società_5 sia per la parte relativa ai costi che alle quote di ammortamento ed iva.
La sentenza è stata impugnata, per la parte a ciascuno sfavorevole, dalla società, dai soci e dall'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 26 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello l'agenzia delle entrate chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato l'avviso di accertamento in relazione al mancato riconoscimento, tra i componenti negativi del reddito, dei costi documentati dalle fatture emesse dalla Società_2, srl società_4 e srl società_5.
Gli altri componenti negativi, secondo l'appellante, sarebbero stati riconosciuti come indeducibili dal primo giudice.
Diversa, su questo punto, è la posizione dell'appellato secondo il quale non è vero che il giudice abbia confermato l'avviso di accertamento relativo agli altri costi, tra cui quelli della ditta Società_3, atteso che il primo giudice avrebbe accolto il motivo di rifcorso con il quale aveva chiesto di riconoscere tutte le spese per i lavori di ristrutturazione e manutenzione e tali sono quelli effettuati dal Società_3.
Il collegio riconosce che nella sentenza v'è questa contraddizione e che per individuare i costi si debba fare riferimento al loro oggetto, per cui vanno inclusi anche quelli sostenuti con il Società_3.
Nel conto ammortamento beni terzi la società ha registrato fatture della srl società_5, società che nell'anno 2016 ha registrato due fatture: n. 42 del 5/5/2016 per euro 50.000,00 più IVA e la n. 53 del 30/7/2016 per euro 67.500,00. L'oggetto di entrambe viene indicato come “rifacimento bagni e cucina, impianto elettrico, intonaco, pitturazione e pavimentazione”, per un totale di € 117.500,00 con IVA per € 25.850,00. L'intera IVA portata in detrazione fu recuperata e , ai fini delle imposte dirette per l'anno 2017, fu recuperata la quota di ammortamento pari di euro 23.500,00.
Nel conto ammortamento mobili e arredi la società ha registrato fatture della società_4, la società nel 2017 ha registrato otto fatture:
la fattura n. 22 del 22/05/2017 per e 39.500,00 più IVA per € 8.690,00. L'oggetto della fattura è “rifacimento bagni, impianto elettrico, pitturazione”;
sei fatture nn.9, 10, 11, 12, 13 e 21 del 2017 per euro 24.967,00 più IVA per € 5.493,00. L'oggetto delle fatture viene è “fornitura di legno abete e pannelli per casseformi”.
Nel conto manutenzione beni terzi ha registrato la fattura n.51 del 2017 per € 17.500,00 più IVA per € 3.850,00 sempre della società_4. L'oggetto della fattura è: “manutenzione ordinaria e straordinaria da giugno a dicembre ”.
In relazione a Nominativo_2, la società ha registrato:
quattro fatture nn. 9, 19, 161 e 360 del 2017 per e 11.050,00 più IVA per € 2.431,00. L'oggetto della fattura
è “fornitura di legno abete e pannelli ”
quattro fatture emesse nn.137, 179, 390 e 408 del 2017) per € 11.730,00 più IVA per € 2.580,60,00. L'oggetto delle fatture è: riparazione falegnameria.
In relazione ai rapporti con la Società_2 la società ha registrato nel 2016 la fattura n. 34 del 30/12/2016 per e 32.400,00 più 2 DPR. 600/73. L'oggetto della fattura è: “manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto l'anno 2016”.
L'agenzia ha disconosciuto questi costi perché la verificata non ha fornito i contratti, le schede lavoro o gli stati di avanzamento, né la corrispondenza tra le parti o la prova dell'avvenuto pagamento. La documentazione non sarebbe stata prodotta neanche in sede di adesione.
La decisione di primo grado va confermata.
La società ha prodotto in sede di accertamento con adesione ( osservazioni su istanza di accertamento con adesione del 7 giugno 2023 ) e nel primo grado di giudizio documentazione sulla effettuazione dei lavori che erano di rifacimento bagni e cucina, impianto elettrico e cucina, intonaco pitturazione e pavimentazione la cui inerenza con l'attività si desume dalla loro natura, trattandosi di opere di manutenzione dei locali nei quali si svolgeva l'attività.
Pur non essendo stato eccepito il contrario dall'appellante, il collegio ritiene che la documentazione sia utilizzabile.
I poteri dell'Amministrazione fiscale e i doveri del contribuente in sede di verifiche sono disciplinati dall'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove è previsto che: “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal quarto comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
La preclusione alla produzione in giudizio è subordinata alla prova, che deve fornire l'amministrazione, che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza”; occorre, in diverse parole, una richiesta circostanziata sul cosa si chiede (con elenchi precisi di documenti) e sulle conseguenze della mancata produzione (Cass. civ., sez.
V, 14.6.2021, n. 16757).
Pertanto, la preclusione alla possibilità di utilizzare successivamente, in sede sia procedurale che processuale, documentazione non esibita tempestivamente durante l'istruttoria fiscale, opera solamente:
- in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione;
- in presenza dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
Dal verbale di constatazione dell'agenzia risulta che i funzionari avvertirono il contribuente che: “secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. 633 del 26/10/1972, i| libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa” che non è, per la sua genericità, idonea a produrre l'effetto preclusivo alla produzione successiva.
I documenti, peraltro, erano stati prodotti già in sede precontenziosa.
I documenti sono i seguenti:
per i lavori della società_5 ha prodotto il preventivo, il contratto, le fatture ed i bonifici con i quali è stato regolato il pagamento;
per la società_4 ha prodotto fatture, bonifici e corrispondenza con la quale la verificata chiedeva un differimento dei pagamenti per sopraggiunte difficoltà economiche;
manca documentazione per la fattura n.
51.
per la Società_2 ha prodotto la fattura ed il pagamento.
Questi costi sono stati legittimamente dedotti dal reddito.
La società non ha, però, fornito prova:
dei lavori oggetto della fattura n. 51 emessa dalla società_4 per € 17.500,00, in relazione alla quale nulla è stato prodotto;
dei rapporti con la ditta Società_3. La società ha giustificato l'omessa produzione spiegando che nei rapporti intrattenuti con questa ditta, come spesso accade negli usi commerciali con i piccoli artigiani, il contratto è solo verbale e non è mai stato formalizzato con atto.
Il collegio ritiene che nessun elemento possa provare l'effettuazione dei lavori. Anzi, a coonestare le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia va ricordato che l'esito di interrogazioni effettuate in anagrafe Tributaria dalle quali è emerso che il Società_3 non presenta alcuna dichiarazione da circa 10 anni, non ha dipendenti, non ha utenze elettriche né alcuna proprietà dove esercitare la propria attività, né possiede immobili ad altro titolo in quanto non risulta aver sottoscritto contratto di locazione.
Concludendo sui componenti negativi, l'avviso di accertamento a carico della società va confermato con riferimento alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed a quelle emesse da Società_3 Nominativo_2, con conseguente rideterminazione del reddito da parte dell'agenzia.
Il reddito di partecipazione dei due soci andrà ricalcolato tenendo conto del mancato riconoscimento dei suindicati costi.
La società ed i soci hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha confermato l'avviso di accertamento in relazione ai maggiori ricavi per euro 65.781,00.
La società, con riferimento a questa parte dell'avviso di accertamento, aveva sollevato le seguenti eccezioni:
errata applicazione della metodologia accertativa in relazione ai maggiori ricavi da corrispettivi;
violazione del principio di capacità contributiva.
L'ufficio, precisava, nella determinazione del reddito d'impresa, pur avendo ritenuto che tutta la merce acquistata fosse stata poi venduta, non elideva le rimanenze finali dal reddito dichiarato dalla parte e quindi già indicate tra i ricavi, con palese duplicazione d'imposta e violazione anche del principio di capacità contributiva;
carenza di supporto probatorio e violazione art 109 tuir. In relazione ai maggiori ricavi l'ufficio asseriva che le quantità stabilite per la determinazione dei ricavi fossero state determinate in contraddittorio con la parte.
Tale circostanza in realtà non corrispondeva al vero. La determinazione dei maggiori ricavi da corrispettivi era avvenuta sulla base di una mera enunciazione dei verificatori non supportata da alcun elemento probatorio, neppure da considerarsi quale elemento presuntivo qualificato da precisione gravità e concordanza.
Con il primo motivo la società lamenta una omessa pronuncia sulla eccepita duplicazione di imposta in relazione alle rimanenze finali dichiarate dalla parte.
Nella ricostruzione dei maggiori componenti positivi, sostiene, l'ufficio non avrebbe tenuto in considerazione le rimanenze finali dei beni, nonostante le stesse fossero state riferite in modo dettagliato. Se non ha ritenuto di considerarle, avrebbe avuto l'obbligo di eliminare dai componenti positivi di reddito il valore complessivo delle stesse al fine di evitare una palese doppia imposizione. Delle due l'una o le rimanenze finali vengono considerate dall'ufficio ed in tal caso vanno dedotte dalla ricostruzione dei singoli elementi che hanno determinato i ricavi, oppure non vengono considerati nella ricostruzione dei ricavi, così come è stato fatto, ma ovviamente non possono essere ripresi nuovamente a tassazione lasciandoli tra i componenti positivi di reddito.
Il motivo non è fondato.
L'ufficio, non avendo la parte fornito la prova delle rimanenze iniziali all'1.1.2017 e finali al 31.12.2017 ha considerato che tutta la merce acquistata nell'anno fosse stata venduta e che non vi fossero rimanenze iniziali. Ragionando in tal modo, ad avviso del collegio correttamente, non v'è stata alcuna doppia imposizione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione.
L'eccezione, pur concordando sulla estrema sinteticità del ragionamento, non è fondata, avendo i primi giudici dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto corretto sul punto l'avviso di accertamento.
Il terzo motivo è relativo al merito dell'accertamento.
L'appellante evidenzia una serie di errori contenuti nel pvc:
il rigo d13 dello studio di settore è riservato non alla somministrazione al tavolo come avevano erroneamente ritenuto i verificatori, ma alla cessione del prodotto confezionato;
i posti a sedere nel 2017 erano quelli dichiarati e non quelli trovati dall'ufficio nell'anno 2019;
il quantitativo di caffè dichiarato dalla parte per la produzione della singola tazza è stata di 9 gr, mentre i verificatori hanno arbitrariamente stabilito la quantità in gr. 7;
il prezzo del caffè al banco, che rappresenta il 90% dei caffè consumato, è stato dichiarato dalla parte in € 1.00 mentre nel Pvc i verificatori hanno considerato il prezzo di € 1.20;
la parte ha dichiarato che il peso dei panini era di gr. 120, mentre gli organi verificatori hanno arbitrariamente considerato un peso di 100 gr.;
in relazione ai toast la parte ha dichiarato che per ogni toast sono necessarie 2 fette, mentre gli organi verificatori hanno affermato che per un toast sia necessaria un'unica fetta;
per le patatine fritte la parte ha dichiarato che ogni porzione era composta da 250 gr. di prodotto, gli organi verificatori ne hanno arbitrariamente considerati solo 200; la parte ha dichiarato che il 50% non dà adito a ricavi perché fanno da accompagnamento a cocktail, mentre gli organi verificatori non hanno affatto considerato una percentuale del 30% perché servita con wurstel contraddicendosi però sul fatto che la porzione di patate servita è di 250 gr.;
per le fritturine è stato dichiarato che almeno il 50% era gratuitamente offerto come accompagnamento di aperitivi e bibite, mentre nel pvc si è considerata una percentuale del 30% del tutto inverosimile;
per i gelati, nonostante la parte avesse dichiarato di venderli al prezzo di € 16/Kg gli organi verificatori avevano applicano il prezzo di € 20/kg;
per le quantità di cocktail gli organi verificatori avrebbero preso probabilmente i prezzi riferiti al 2019 e non al 2017;
a pagina 60 hanno dichiarato di applicare una percentuale d ricarico del 40% ad “altri acquisti di merci” salvo poi applicare una percentuale di ricarico del 50%.
Questi errori, frutto di affermazioni prive di riscontro probatorio, avrebbero in maniera determinante inciso sulla determinazione degli incassi.
I rilievi dell'appellante non sono fondati.
Per quanto riguarda i posti a sedere, la differenza tra quelli indicati nello studio di settore e quelli rilevato al momento dell'accesso (interni 30 e non 60, esterni 70 e non 140) è talmente rilevante da non poter essere ricondotta alla effettuazione di lavori o all'acquisto di tavoli e sedie che non erano stati adeguatamente documentati. Peraltro i posti a sedere esterni e interni dichiarati negli anni 2018 e 2019 (Studi di Settore e
ISA) sono 90 interni e 80 esterni, e non trovano corrispondenza in quelli rilevati dai verificatori.
I prezzi dichiarati dalla parte furono riportati nel verbale giornaliero del 29 luglio 2019 e non è del tutto vero che l'ufficio non ne abbia tenuto conto. Comunque le indicazioni del contribuente devono essere valutate criticamente confrontandole con altri dati di obiettiva certezza, per cui la differenza è giustificata;
caffe' e ginseng: il quantitativo di caffè – 9 grammi dichiarato, 7,5 quelli applicati – è stato determinato tenendo conto del quantitativo indicato dalle case costruttrici di macchine per caffè e quello riportato sui siti dei consumatori. Per il prezzo del caffè si è tenuto conto che la parte aveva dichiarato che la gran parte dei caffè sono consumati al banco per un prezzo di 1 euro e solo una minima parte al tavolo, dichiarazione inattendibile in considerazione dell'elevato numero dei posti a sedere.
Panini: il peso è stato determinato considerando che il peso medio dei panini da farcire è di 95 grammi.
Le fettine di formaggio per i toast sono state determinate in una e non due perché le confezioni nominativo_3 da 5 fette, che è quella utilizzata, propongono una fetta larga in modo tale che debba essere divisa a metà.
Per le patate i verificatori hanno calcolato quelle cedute partendo dai chili di patate acquistate (285) sottraendo una parte (85) in quanto ceduta come contorno ai wurstel. Le porzioni di patatine servite nei ristoranti e pub è tra i 100 e i 150 grammi, per cui l'indicazione fornita, 200 grammi, è obiettivamente di molto superiore a quella normale. La determinazione di quelle date insieme ai cocktail è priva di riscontro.
Analogo discorso vale per le fritturine date in accompagnamento ai cocktails.
Il prezzo alla rivendita del gelato artigianale è di 20 euro e non 16.
Infondati sono i rilievi su liquori, prosecchi, champagne e cocktails in quanto nelle dichiarazioni rese ai verificatori la parte non aveva tenuto conto che parte dei cocktail è formata da diluenti e bibita colorante.
In relazione al ricarico il rilievo dell'aumento arbitrario del ricarico è infondato.
Per errore di digitazione e solo nel cappello del prospetto è risultata l'indicazione del 40%. Invece nei calcoli dei singoli prospetti ( pg. 60) e nel prospetto riassuntivo (pg. 61) è stato correttamente riportato il ricarico come ritenuto congruo dai verificatori, del 50%.
L'appello della società e dei due soci va pertanto sul punto respinto.
Conclusivamente:
l'appello dell'agenzia va parzialmente accolto e per l'effetto, in relazione ai componenti negativi, l'avviso di accertamento a carico della società va confermato in relazione alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed alle fatture emesse da Società_3 Nominativo_2. Il reddito di partecipazione dei due soci andrà ricalcolato tenendo conto del mancato riconoscimento dei suindicati costi.
L'appello della società e dei soci va respinto.
Le spese per la parziale e reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia e per l'effetto, in relazione ai componenti negativi, conferma l'avviso di accertamento a carico della società in relazione alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed alle fatture emesse da Società_3 Nominativo_2, disponendo la conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione dei due soci.
Rigetta l'appello della società e dei soci.
Compensa le spese per la parziale e reciproca soccombenza.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2529/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IRAP 2017
- sull'appello n. 2564/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M00001.2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00216.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M00214.2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni già formulate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Funzionari dell'agenzia delle entrate effettuarono una verifica a carico della sas Ricorrente_3 di Nominativo_1 e soci esercente l'attività di bar e altri esercizi simili senza cucina con sede operativa a Giugliano in Campania, in Indirizzo_1 relativa agli anni di imposta 2016, per gli effetti che avevano avuto, e 2017, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni della normativa fiscale.
Sulla base dell'esito di questo accertamento l'agenzia procedette al controllo della dichiarazione dei redditi presentata dalla società per il suindicato anno nella quale erano stati dichiarati componenti positivi per
€ 537.600,0 e un reddito di € 42.460,00.
All'esito emise i seguenti avvisi di accertamento:
TF3022M00001/2023 a carico della società, ai sensi degli artt. 38 e 39, comma 2, del D.P.R. 600/73, con il quale accertò maggiori ricavi per € 65.781,00 disconosciuti ammortamenti per € 36.169,00 e ritenuti indeducibili costi per € 29.230,00;
TF3012M00216/2023 a carico di Ricorrente_2, socia con la quota del 5% con il quale accertò in capo alla ricorrente un reddito di partecipazione per € 8.682,00 in luogo di quello dichiarato per € 2.123,00;
TF3012M00214/2023 a carico di Ricorrente_1 che aveva una quota di partecipazione del 95% con il quale accertò il reddito di partecipazione per € 164.958,00 in luogo di quello dichiarato per € 40.337,00.
La società ed i soci impugnarono gli avvisi di accertamento con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Napoli eccependo:
l'errata metologia accertativa in relazione alla definizione della capacita' contributiva;
l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza di supporto probatorio;
violazione dell'art. 109 del TUIR.
L'agenzia delle entrate si costituì chiedendo il rigetto dei ricorsi.
La corte, riuniti i ricorso, con sentenza 14396 emessa all'udienza del 9.5.2024 e depositata il 22.10.2024, accogliendo parzialmente il ricorso, confermò l'accertamento in relazione ai maggiori ricavi, mentre lo accolse in ordine alle fatture relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione effettuate dalle societa' Società_2, società_4 e società_5 sia per la parte relativa ai costi che alle quote di ammortamento ed iva.
La sentenza è stata impugnata, per la parte a ciascuno sfavorevole, dalla società, dai soci e dall'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 26 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello l'agenzia delle entrate chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato l'avviso di accertamento in relazione al mancato riconoscimento, tra i componenti negativi del reddito, dei costi documentati dalle fatture emesse dalla Società_2, srl società_4 e srl società_5.
Gli altri componenti negativi, secondo l'appellante, sarebbero stati riconosciuti come indeducibili dal primo giudice.
Diversa, su questo punto, è la posizione dell'appellato secondo il quale non è vero che il giudice abbia confermato l'avviso di accertamento relativo agli altri costi, tra cui quelli della ditta Società_3, atteso che il primo giudice avrebbe accolto il motivo di rifcorso con il quale aveva chiesto di riconoscere tutte le spese per i lavori di ristrutturazione e manutenzione e tali sono quelli effettuati dal Società_3.
Il collegio riconosce che nella sentenza v'è questa contraddizione e che per individuare i costi si debba fare riferimento al loro oggetto, per cui vanno inclusi anche quelli sostenuti con il Società_3.
Nel conto ammortamento beni terzi la società ha registrato fatture della srl società_5, società che nell'anno 2016 ha registrato due fatture: n. 42 del 5/5/2016 per euro 50.000,00 più IVA e la n. 53 del 30/7/2016 per euro 67.500,00. L'oggetto di entrambe viene indicato come “rifacimento bagni e cucina, impianto elettrico, intonaco, pitturazione e pavimentazione”, per un totale di € 117.500,00 con IVA per € 25.850,00. L'intera IVA portata in detrazione fu recuperata e , ai fini delle imposte dirette per l'anno 2017, fu recuperata la quota di ammortamento pari di euro 23.500,00.
Nel conto ammortamento mobili e arredi la società ha registrato fatture della società_4, la società nel 2017 ha registrato otto fatture:
la fattura n. 22 del 22/05/2017 per e 39.500,00 più IVA per € 8.690,00. L'oggetto della fattura è “rifacimento bagni, impianto elettrico, pitturazione”;
sei fatture nn.9, 10, 11, 12, 13 e 21 del 2017 per euro 24.967,00 più IVA per € 5.493,00. L'oggetto delle fatture viene è “fornitura di legno abete e pannelli per casseformi”.
Nel conto manutenzione beni terzi ha registrato la fattura n.51 del 2017 per € 17.500,00 più IVA per € 3.850,00 sempre della società_4. L'oggetto della fattura è: “manutenzione ordinaria e straordinaria da giugno a dicembre ”.
In relazione a Nominativo_2, la società ha registrato:
quattro fatture nn. 9, 19, 161 e 360 del 2017 per e 11.050,00 più IVA per € 2.431,00. L'oggetto della fattura
è “fornitura di legno abete e pannelli ”
quattro fatture emesse nn.137, 179, 390 e 408 del 2017) per € 11.730,00 più IVA per € 2.580,60,00. L'oggetto delle fatture è: riparazione falegnameria.
In relazione ai rapporti con la Società_2 la società ha registrato nel 2016 la fattura n. 34 del 30/12/2016 per e 32.400,00 più 2 DPR. 600/73. L'oggetto della fattura è: “manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto l'anno 2016”.
L'agenzia ha disconosciuto questi costi perché la verificata non ha fornito i contratti, le schede lavoro o gli stati di avanzamento, né la corrispondenza tra le parti o la prova dell'avvenuto pagamento. La documentazione non sarebbe stata prodotta neanche in sede di adesione.
La decisione di primo grado va confermata.
La società ha prodotto in sede di accertamento con adesione ( osservazioni su istanza di accertamento con adesione del 7 giugno 2023 ) e nel primo grado di giudizio documentazione sulla effettuazione dei lavori che erano di rifacimento bagni e cucina, impianto elettrico e cucina, intonaco pitturazione e pavimentazione la cui inerenza con l'attività si desume dalla loro natura, trattandosi di opere di manutenzione dei locali nei quali si svolgeva l'attività.
Pur non essendo stato eccepito il contrario dall'appellante, il collegio ritiene che la documentazione sia utilizzabile.
I poteri dell'Amministrazione fiscale e i doveri del contribuente in sede di verifiche sono disciplinati dall'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove è previsto che: “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal quarto comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
La preclusione alla produzione in giudizio è subordinata alla prova, che deve fornire l'amministrazione, che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza”; occorre, in diverse parole, una richiesta circostanziata sul cosa si chiede (con elenchi precisi di documenti) e sulle conseguenze della mancata produzione (Cass. civ., sez.
V, 14.6.2021, n. 16757).
Pertanto, la preclusione alla possibilità di utilizzare successivamente, in sede sia procedurale che processuale, documentazione non esibita tempestivamente durante l'istruttoria fiscale, opera solamente:
- in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione;
- in presenza dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
Dal verbale di constatazione dell'agenzia risulta che i funzionari avvertirono il contribuente che: “secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. 633 del 26/10/1972, i| libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa” che non è, per la sua genericità, idonea a produrre l'effetto preclusivo alla produzione successiva.
I documenti, peraltro, erano stati prodotti già in sede precontenziosa.
I documenti sono i seguenti:
per i lavori della società_5 ha prodotto il preventivo, il contratto, le fatture ed i bonifici con i quali è stato regolato il pagamento;
per la società_4 ha prodotto fatture, bonifici e corrispondenza con la quale la verificata chiedeva un differimento dei pagamenti per sopraggiunte difficoltà economiche;
manca documentazione per la fattura n.
51.
per la Società_2 ha prodotto la fattura ed il pagamento.
Questi costi sono stati legittimamente dedotti dal reddito.
La società non ha, però, fornito prova:
dei lavori oggetto della fattura n. 51 emessa dalla società_4 per € 17.500,00, in relazione alla quale nulla è stato prodotto;
dei rapporti con la ditta Società_3. La società ha giustificato l'omessa produzione spiegando che nei rapporti intrattenuti con questa ditta, come spesso accade negli usi commerciali con i piccoli artigiani, il contratto è solo verbale e non è mai stato formalizzato con atto.
Il collegio ritiene che nessun elemento possa provare l'effettuazione dei lavori. Anzi, a coonestare le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia va ricordato che l'esito di interrogazioni effettuate in anagrafe Tributaria dalle quali è emerso che il Società_3 non presenta alcuna dichiarazione da circa 10 anni, non ha dipendenti, non ha utenze elettriche né alcuna proprietà dove esercitare la propria attività, né possiede immobili ad altro titolo in quanto non risulta aver sottoscritto contratto di locazione.
Concludendo sui componenti negativi, l'avviso di accertamento a carico della società va confermato con riferimento alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed a quelle emesse da Società_3 Nominativo_2, con conseguente rideterminazione del reddito da parte dell'agenzia.
Il reddito di partecipazione dei due soci andrà ricalcolato tenendo conto del mancato riconoscimento dei suindicati costi.
La società ed i soci hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha confermato l'avviso di accertamento in relazione ai maggiori ricavi per euro 65.781,00.
La società, con riferimento a questa parte dell'avviso di accertamento, aveva sollevato le seguenti eccezioni:
errata applicazione della metodologia accertativa in relazione ai maggiori ricavi da corrispettivi;
violazione del principio di capacità contributiva.
L'ufficio, precisava, nella determinazione del reddito d'impresa, pur avendo ritenuto che tutta la merce acquistata fosse stata poi venduta, non elideva le rimanenze finali dal reddito dichiarato dalla parte e quindi già indicate tra i ricavi, con palese duplicazione d'imposta e violazione anche del principio di capacità contributiva;
carenza di supporto probatorio e violazione art 109 tuir. In relazione ai maggiori ricavi l'ufficio asseriva che le quantità stabilite per la determinazione dei ricavi fossero state determinate in contraddittorio con la parte.
Tale circostanza in realtà non corrispondeva al vero. La determinazione dei maggiori ricavi da corrispettivi era avvenuta sulla base di una mera enunciazione dei verificatori non supportata da alcun elemento probatorio, neppure da considerarsi quale elemento presuntivo qualificato da precisione gravità e concordanza.
Con il primo motivo la società lamenta una omessa pronuncia sulla eccepita duplicazione di imposta in relazione alle rimanenze finali dichiarate dalla parte.
Nella ricostruzione dei maggiori componenti positivi, sostiene, l'ufficio non avrebbe tenuto in considerazione le rimanenze finali dei beni, nonostante le stesse fossero state riferite in modo dettagliato. Se non ha ritenuto di considerarle, avrebbe avuto l'obbligo di eliminare dai componenti positivi di reddito il valore complessivo delle stesse al fine di evitare una palese doppia imposizione. Delle due l'una o le rimanenze finali vengono considerate dall'ufficio ed in tal caso vanno dedotte dalla ricostruzione dei singoli elementi che hanno determinato i ricavi, oppure non vengono considerati nella ricostruzione dei ricavi, così come è stato fatto, ma ovviamente non possono essere ripresi nuovamente a tassazione lasciandoli tra i componenti positivi di reddito.
Il motivo non è fondato.
L'ufficio, non avendo la parte fornito la prova delle rimanenze iniziali all'1.1.2017 e finali al 31.12.2017 ha considerato che tutta la merce acquistata nell'anno fosse stata venduta e che non vi fossero rimanenze iniziali. Ragionando in tal modo, ad avviso del collegio correttamente, non v'è stata alcuna doppia imposizione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione.
L'eccezione, pur concordando sulla estrema sinteticità del ragionamento, non è fondata, avendo i primi giudici dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto corretto sul punto l'avviso di accertamento.
Il terzo motivo è relativo al merito dell'accertamento.
L'appellante evidenzia una serie di errori contenuti nel pvc:
il rigo d13 dello studio di settore è riservato non alla somministrazione al tavolo come avevano erroneamente ritenuto i verificatori, ma alla cessione del prodotto confezionato;
i posti a sedere nel 2017 erano quelli dichiarati e non quelli trovati dall'ufficio nell'anno 2019;
il quantitativo di caffè dichiarato dalla parte per la produzione della singola tazza è stata di 9 gr, mentre i verificatori hanno arbitrariamente stabilito la quantità in gr. 7;
il prezzo del caffè al banco, che rappresenta il 90% dei caffè consumato, è stato dichiarato dalla parte in € 1.00 mentre nel Pvc i verificatori hanno considerato il prezzo di € 1.20;
la parte ha dichiarato che il peso dei panini era di gr. 120, mentre gli organi verificatori hanno arbitrariamente considerato un peso di 100 gr.;
in relazione ai toast la parte ha dichiarato che per ogni toast sono necessarie 2 fette, mentre gli organi verificatori hanno affermato che per un toast sia necessaria un'unica fetta;
per le patatine fritte la parte ha dichiarato che ogni porzione era composta da 250 gr. di prodotto, gli organi verificatori ne hanno arbitrariamente considerati solo 200; la parte ha dichiarato che il 50% non dà adito a ricavi perché fanno da accompagnamento a cocktail, mentre gli organi verificatori non hanno affatto considerato una percentuale del 30% perché servita con wurstel contraddicendosi però sul fatto che la porzione di patate servita è di 250 gr.;
per le fritturine è stato dichiarato che almeno il 50% era gratuitamente offerto come accompagnamento di aperitivi e bibite, mentre nel pvc si è considerata una percentuale del 30% del tutto inverosimile;
per i gelati, nonostante la parte avesse dichiarato di venderli al prezzo di € 16/Kg gli organi verificatori avevano applicano il prezzo di € 20/kg;
per le quantità di cocktail gli organi verificatori avrebbero preso probabilmente i prezzi riferiti al 2019 e non al 2017;
a pagina 60 hanno dichiarato di applicare una percentuale d ricarico del 40% ad “altri acquisti di merci” salvo poi applicare una percentuale di ricarico del 50%.
Questi errori, frutto di affermazioni prive di riscontro probatorio, avrebbero in maniera determinante inciso sulla determinazione degli incassi.
I rilievi dell'appellante non sono fondati.
Per quanto riguarda i posti a sedere, la differenza tra quelli indicati nello studio di settore e quelli rilevato al momento dell'accesso (interni 30 e non 60, esterni 70 e non 140) è talmente rilevante da non poter essere ricondotta alla effettuazione di lavori o all'acquisto di tavoli e sedie che non erano stati adeguatamente documentati. Peraltro i posti a sedere esterni e interni dichiarati negli anni 2018 e 2019 (Studi di Settore e
ISA) sono 90 interni e 80 esterni, e non trovano corrispondenza in quelli rilevati dai verificatori.
I prezzi dichiarati dalla parte furono riportati nel verbale giornaliero del 29 luglio 2019 e non è del tutto vero che l'ufficio non ne abbia tenuto conto. Comunque le indicazioni del contribuente devono essere valutate criticamente confrontandole con altri dati di obiettiva certezza, per cui la differenza è giustificata;
caffe' e ginseng: il quantitativo di caffè – 9 grammi dichiarato, 7,5 quelli applicati – è stato determinato tenendo conto del quantitativo indicato dalle case costruttrici di macchine per caffè e quello riportato sui siti dei consumatori. Per il prezzo del caffè si è tenuto conto che la parte aveva dichiarato che la gran parte dei caffè sono consumati al banco per un prezzo di 1 euro e solo una minima parte al tavolo, dichiarazione inattendibile in considerazione dell'elevato numero dei posti a sedere.
Panini: il peso è stato determinato considerando che il peso medio dei panini da farcire è di 95 grammi.
Le fettine di formaggio per i toast sono state determinate in una e non due perché le confezioni nominativo_3 da 5 fette, che è quella utilizzata, propongono una fetta larga in modo tale che debba essere divisa a metà.
Per le patate i verificatori hanno calcolato quelle cedute partendo dai chili di patate acquistate (285) sottraendo una parte (85) in quanto ceduta come contorno ai wurstel. Le porzioni di patatine servite nei ristoranti e pub è tra i 100 e i 150 grammi, per cui l'indicazione fornita, 200 grammi, è obiettivamente di molto superiore a quella normale. La determinazione di quelle date insieme ai cocktail è priva di riscontro.
Analogo discorso vale per le fritturine date in accompagnamento ai cocktails.
Il prezzo alla rivendita del gelato artigianale è di 20 euro e non 16.
Infondati sono i rilievi su liquori, prosecchi, champagne e cocktails in quanto nelle dichiarazioni rese ai verificatori la parte non aveva tenuto conto che parte dei cocktail è formata da diluenti e bibita colorante.
In relazione al ricarico il rilievo dell'aumento arbitrario del ricarico è infondato.
Per errore di digitazione e solo nel cappello del prospetto è risultata l'indicazione del 40%. Invece nei calcoli dei singoli prospetti ( pg. 60) e nel prospetto riassuntivo (pg. 61) è stato correttamente riportato il ricarico come ritenuto congruo dai verificatori, del 50%.
L'appello della società e dei due soci va pertanto sul punto respinto.
Conclusivamente:
l'appello dell'agenzia va parzialmente accolto e per l'effetto, in relazione ai componenti negativi, l'avviso di accertamento a carico della società va confermato in relazione alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed alle fatture emesse da Società_3 Nominativo_2. Il reddito di partecipazione dei due soci andrà ricalcolato tenendo conto del mancato riconoscimento dei suindicati costi.
L'appello della società e dei soci va respinto.
Le spese per la parziale e reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia e per l'effetto, in relazione ai componenti negativi, conferma l'avviso di accertamento a carico della società in relazione alle fatture n. 51 emesse dalla società_4 ed alle fatture emesse da Società_3 Nominativo_2, disponendo la conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione dei due soci.
Rigetta l'appello della società e dei soci.
Compensa le spese per la parziale e reciproca soccombenza.