Articolo 82 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 81Articolo 83
Versione
13 luglio 1980
Art. 82. (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali)

Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 ed il 1 marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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