Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
Art. 82. (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali)
Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 ed il 1 marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.
Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 ed il 1 marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.
Commentario • 1
- 1. Dalla “carriera” alla “qualifica funzionale”: Evoluzione dell’assetto del personale della P.A. - Il comparto Università, Parte quintaSabetta Sergio Benedetto · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2017 · 0.8623828
Leggi la quarta parte dell'articolo a questo link. Leggi la sesta parte dell'articolo a questo link. Il comparto universitario è stato l'unico, tra i comparti indicati dalla legge n. 312/80 ad avere un rapido inquadramento definitivo per qualifiche, il personale non docente in servizio all'1/7/1979 è stato inquadrato provvisoriamente, ai sensi dell'art. 82 della legge n. 312, in sei qualifiche che andavano dalla seconda qualifica, per il personale ausiliario e gli operai comuni, alla settima, per il personale delle carriere direttive, tuttavia la permanenza in queste qualifiche è stata di breve durata, in quanto si è immediatamente data attuazione alla procedura prevista per la …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/01/2014, n. 879Provvedimento: N. 07418/2002 REG.RIC. N. 00879/2014 REG.PROV.COLL. N. 07418/2002 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7418 del 2002, proposto da: MI NC, rappresentato e difeso dagli avv. Eliseo Laurenza PEC- eliseo.laurenza@awocatismcv.it; fax-0823844289 e Giustina Persico, con domicilio eletto presso AN NT in Roma, alla Via Tibullo n. 11 (studio ABV legal & partners); contro Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca Scientifica, rappresentati e difesi per legge …Leggi di più...
- inquadramento del personale tecnico e amministrativo delle università·
- art. 30 e 34 c.p.a.·
- valutazione della congruenza delle mansioni·
- risarcimento danni·
- circolare ministeriale 21.2.1990 prot. n. 2575·
- principio di interesse concreto e attuale·
- onere della dimostrazione delle mansioni svolte·
- art. 1 legge 63/1989·
- improcedibilità del ricorso·
- prova idoneativa per inquadramento