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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2214/2024 promossa da:
(c.f. nata CH (Ecuador) il 07.05.1980 Parte_1 C.F._1 (con l'avv. Boni) e (c.f. nato alla Spezia il Parte_2 C.F._2 26.04.1978 (con l'avv. Filippi) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 20.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Fivizzano (MS) il giorno
06.08.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 19, parte II, serie A); che dall'unione sono nati due figli, (il 27.01.2006) e Per_1 Per_2
(il 07.10.2011); che in data 03.11.2015 è stata omologata dal Tribunale di Massa la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che decideranno di comune accordo ogni questione relativa alla loro crescita, alla salute, agli studi e ad ogni altra questione di rilievo sulla loro crescita psicofisica. La figlia minore resterà collocata, in prevalenza, presso la casa materna sita in La Spezia Via XXIV Maggio 35, libero il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con le proprie eIGenze lavorative e quelle scolastiche della ragazza e, in ogni caso, a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì sera oppure dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica, un pomeriggio a settimana da concordare con la IG.ra Pt_1 una settimana durante le vacanze di Natale, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
2) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 due figli la somma complessiva di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia
13/12/2018, alle quali le parti si riportano e da intendersi, qui di seguito, integralmente richiamate e ritrascritte.
3) L'assegno unico per il nucleo famigliare continuerà ad essere percepito interamente dalla IG.ra
. Parte_3
4) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento/ assegno divorzile dichiarando di essere economicamente autosufficienti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 30.01.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Fivizzano
[...] Parte_2
(MS) il giorno 06.08.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 19, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani