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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2021 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 10.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINERARI Parte_1 C.F._1
CARMINE e dell'avv. GEMELLI GIOVANDOMENICO
Opponente
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FEDELE GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
Opposta
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVENA GILDA
Terzo pignorato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOGATTO MARIA Controparte_3 C.F._2
Intervenuta
OGGETTO: Opposizione a pignoramento pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Parte_1 CP_2
notificatogli da in data 25.08.2020 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. CP_1
1537/2018, per la somma di € 16.030,16, eccependo, tra l'altro, l'impignorabilità del rateo pensionistico per violazione della c.d. soglia di sopravvivenza prevista dall'art. 545 c.p.c., non essendosi tenuto conto, nella quantificazione della somma pignorabile, dell'importo da lui versato al coniuge separato a titolo di assegno di mantenimento, stabilito in sede di convenzione di negoziazione assistita, avente natura alimentare e prevalente su ogni altra ragione creditoria.
Instaurato il contraddittorio il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione disponendo per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A tanto ha proceduto il reiterando il solo motivo di opposizione sopra indicato e chiedendo Pt_1
quindi “dichiarare nullo, inefficace il pignoramento presso terzi notificato al Sig. da Parte_1
per impignorabilità del rateo pensionistico per violazione della soglia reddituale di CP_1
CP_ sopravvivenza e, Voglia ordinare, a in persona de legale rappresentante p.t., l'immediata restituzione di tutte le somme illegittimamente accantonate, a partire dall'1 settembre 2020, in favore di in conseguenza del pignoramento promosso da e notificato in data 25.08.2020. CP_1 CP_1
Con condanna delle parti resistenti, in solido, il pagamento delle spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
ha anche in questa sede resistito all'azione chiedendo “il rigetto dell'opposizione CP_1 proposta dal sig. , poiché palesemente infondata in fatto e diritto”, vinte le spese. Parte_1
Nel giudizio di merito si è costituito anche il terzo pignorato , esponendo di avere calcolato la CP_2
ritenuta pensionistica operata, pari ad euro 145 mensili, applicando i criteri dettati dalla legge n.132/2015 a salvaguardia del “minimo vitale”, senza escludere dalla base di calcolo l'assegno alimentare a carico del , non conosciuto, e che, in mancanza di comunicazione/notifica di Pt_1
decreto di separazione o sentenza di divorzio, sul trattamento pensionistico persisteva l'assegno al nucleo familiare. Ha quindi chiesto al Tribunale “decidere secondo giustizia, e, giusta la qualità di terzo rivestita dall' che esso sia lasciato indenne dalle spese professionali del presente giudizio, CP_2
pagina 2 di 5 per come richieste”.
Nel giudizio ha spiegato intervento e, dedotto di essere creditrice privilegiata Controparte_4
dell'esecutato, ex coniuge, in forza di titolo al versamento di assegno di mantenimento di € 600,00 mensili, a seguito di negoziazione assistita intrapresa il 7/02/2019, sussistendo i requisiti previsti dalla vigente normativa, sono addivenuti alla separazione coniugale e di avere per alcuni mesi ricevuto la minor somma di € 400,00, ha aderito al motivo di opposizione chiedendo “riconoscere l'illegittimità del pignoramento presso terzi a carico del Sig. , nella misura calcolata dal terzo Parte_1
CP_ pignorato in favore del creditore e per l'effetto dichiarare l'impignorabilità del CP_1
rateo pensionistico percepito da pignoramento per violazione della c.d. soglia di Parte_1
sopravvivenza ex art. 545 c.p.c. e per l'effetto ridurre l'importo pignorato in favore del creditore
tenendo conto del privilegio in favore della creditrice . Con condanna CP_1 Controparte_3
delle parti resistenti, in solido, il pagamento delle spese e competenze professionali per il presente giudizio da distrarre in favore dell'erario, stante il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal C.O.A. di Cosenza”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
*************************
1)Con nota del 15.3.2024 ed in comparsa conclusionale l'attore, ferme le prese conclusioni, in via di subordine ha chiesto “tenuto conto del corso degli eventi verificatisi nelle more del presente giudizio,
…dichiarare cessata la materia del contendere. In relazione alla disciplina delle spese e competenze di giudizio, in considerazione della natura della causa e delle qualità soggettive delle parti, nel caso di mancato accoglimento della domanda e di dichiarazione di cessata materia del contendere, voglia
l'On. sig. giudice disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.”
L'intervenuta ha nelle note conclusive dichiarato essere venuto meno l'interesse ad agire a seguito di disposizione, nelle more del giudizio, di pagamento diretto da parte dell dell'assegno di CP_2
mantenimento, ed ha a sua volta chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio sia per la natura complessa della causa e sia per la natura delle parti coinvolte, salva la liquidazione del gratuito patrocinio.
La genericità delle deduzioni e richieste che precedono, non corredate da puntuale collocazione pagina 3 di 5 temporale dell'esposta sopravvenienza e da qualsivoglia suo riscontro, ne preclude il vaglio di tempestività e l'utile esame;
ad ogni buon conto detta sopravvenienza ed il dichiarato venir meno dell'interesse delle parti istanti alla pronuncia sulle ragioni di opposizioni non potrebbe, di per sé, giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a tal fine occorrendo l'univoco riscontro del disinteresse di tutte le parti alla decisione, nella specie mancante, tenuto conto che la stessa parte attrice subordina la richiesta all'accertamento della fondatezza dell'opposizione e che in ogni caso la procedente convenuta persiste nella contestazione di tali ragioni.
2)Esaminato quindi il motivo di opposizione deve ritenersene l'infondatezza.
Per come già rilevato dal designato G.E. in fase cautelare, l'assoggettamento del debitore esecutato all'obbligo di versamento di assegno di mantenimento in favore del coniuge- peraltro nella specie convenzionale- non incide, in difetto di disposizione normativa in tal senso, sulla delimitazione della base di calcolo dell'emolumento pensionistico assoggettabile a pignoramento;
né al riguardo risultano conferenti le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'opponente, concernenti i limiti di pignorabilità del credito alimentare e non anche l'incidenza dell'obbligazione alimentare del debitore (peraltro sempreché coincidente con quella avente ad oggetto il versamento di assegno di mantenimento al coniuge) sui limiti di pignorabilità della sua pensione.
Ciò posto e tenuto conto che per il resto la dichiarata conformità delle ritenute operate dall' sulla CP_2
pensione percepita dal Presta ai criteri dettati dall'art. 545 c.p.c. nel testo, come novellato dalla L.n.
132/2015, ratione temporis applicabile è complessivamente riscontrata dalle emergenze dei cedolini in atti e del prospetto di calcolo allegato dall'ente e non è affatto contestata, l'opposizione va definita con rigetto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza, apparendo però equa la loro compensazione rispetto all , avuto riguardo alla CP_2
contenuta misura della sua partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione; pagina 4 di 5 condanna l'opponente e l'interveniente , in solido, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite in favore della creditrice procedente opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; compensa le spese rispetto ad . CP_2
Cosenza, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2021 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 10.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINERARI Parte_1 C.F._1
CARMINE e dell'avv. GEMELLI GIOVANDOMENICO
Opponente
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FEDELE GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
Opposta
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVENA GILDA
Terzo pignorato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOGATTO MARIA Controparte_3 C.F._2
Intervenuta
OGGETTO: Opposizione a pignoramento pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Parte_1 CP_2
notificatogli da in data 25.08.2020 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. CP_1
1537/2018, per la somma di € 16.030,16, eccependo, tra l'altro, l'impignorabilità del rateo pensionistico per violazione della c.d. soglia di sopravvivenza prevista dall'art. 545 c.p.c., non essendosi tenuto conto, nella quantificazione della somma pignorabile, dell'importo da lui versato al coniuge separato a titolo di assegno di mantenimento, stabilito in sede di convenzione di negoziazione assistita, avente natura alimentare e prevalente su ogni altra ragione creditoria.
Instaurato il contraddittorio il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione disponendo per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A tanto ha proceduto il reiterando il solo motivo di opposizione sopra indicato e chiedendo Pt_1
quindi “dichiarare nullo, inefficace il pignoramento presso terzi notificato al Sig. da Parte_1
per impignorabilità del rateo pensionistico per violazione della soglia reddituale di CP_1
CP_ sopravvivenza e, Voglia ordinare, a in persona de legale rappresentante p.t., l'immediata restituzione di tutte le somme illegittimamente accantonate, a partire dall'1 settembre 2020, in favore di in conseguenza del pignoramento promosso da e notificato in data 25.08.2020. CP_1 CP_1
Con condanna delle parti resistenti, in solido, il pagamento delle spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
ha anche in questa sede resistito all'azione chiedendo “il rigetto dell'opposizione CP_1 proposta dal sig. , poiché palesemente infondata in fatto e diritto”, vinte le spese. Parte_1
Nel giudizio di merito si è costituito anche il terzo pignorato , esponendo di avere calcolato la CP_2
ritenuta pensionistica operata, pari ad euro 145 mensili, applicando i criteri dettati dalla legge n.132/2015 a salvaguardia del “minimo vitale”, senza escludere dalla base di calcolo l'assegno alimentare a carico del , non conosciuto, e che, in mancanza di comunicazione/notifica di Pt_1
decreto di separazione o sentenza di divorzio, sul trattamento pensionistico persisteva l'assegno al nucleo familiare. Ha quindi chiesto al Tribunale “decidere secondo giustizia, e, giusta la qualità di terzo rivestita dall' che esso sia lasciato indenne dalle spese professionali del presente giudizio, CP_2
pagina 2 di 5 per come richieste”.
Nel giudizio ha spiegato intervento e, dedotto di essere creditrice privilegiata Controparte_4
dell'esecutato, ex coniuge, in forza di titolo al versamento di assegno di mantenimento di € 600,00 mensili, a seguito di negoziazione assistita intrapresa il 7/02/2019, sussistendo i requisiti previsti dalla vigente normativa, sono addivenuti alla separazione coniugale e di avere per alcuni mesi ricevuto la minor somma di € 400,00, ha aderito al motivo di opposizione chiedendo “riconoscere l'illegittimità del pignoramento presso terzi a carico del Sig. , nella misura calcolata dal terzo Parte_1
CP_ pignorato in favore del creditore e per l'effetto dichiarare l'impignorabilità del CP_1
rateo pensionistico percepito da pignoramento per violazione della c.d. soglia di Parte_1
sopravvivenza ex art. 545 c.p.c. e per l'effetto ridurre l'importo pignorato in favore del creditore
tenendo conto del privilegio in favore della creditrice . Con condanna CP_1 Controparte_3
delle parti resistenti, in solido, il pagamento delle spese e competenze professionali per il presente giudizio da distrarre in favore dell'erario, stante il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal C.O.A. di Cosenza”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
*************************
1)Con nota del 15.3.2024 ed in comparsa conclusionale l'attore, ferme le prese conclusioni, in via di subordine ha chiesto “tenuto conto del corso degli eventi verificatisi nelle more del presente giudizio,
…dichiarare cessata la materia del contendere. In relazione alla disciplina delle spese e competenze di giudizio, in considerazione della natura della causa e delle qualità soggettive delle parti, nel caso di mancato accoglimento della domanda e di dichiarazione di cessata materia del contendere, voglia
l'On. sig. giudice disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.”
L'intervenuta ha nelle note conclusive dichiarato essere venuto meno l'interesse ad agire a seguito di disposizione, nelle more del giudizio, di pagamento diretto da parte dell dell'assegno di CP_2
mantenimento, ed ha a sua volta chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio sia per la natura complessa della causa e sia per la natura delle parti coinvolte, salva la liquidazione del gratuito patrocinio.
La genericità delle deduzioni e richieste che precedono, non corredate da puntuale collocazione pagina 3 di 5 temporale dell'esposta sopravvenienza e da qualsivoglia suo riscontro, ne preclude il vaglio di tempestività e l'utile esame;
ad ogni buon conto detta sopravvenienza ed il dichiarato venir meno dell'interesse delle parti istanti alla pronuncia sulle ragioni di opposizioni non potrebbe, di per sé, giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a tal fine occorrendo l'univoco riscontro del disinteresse di tutte le parti alla decisione, nella specie mancante, tenuto conto che la stessa parte attrice subordina la richiesta all'accertamento della fondatezza dell'opposizione e che in ogni caso la procedente convenuta persiste nella contestazione di tali ragioni.
2)Esaminato quindi il motivo di opposizione deve ritenersene l'infondatezza.
Per come già rilevato dal designato G.E. in fase cautelare, l'assoggettamento del debitore esecutato all'obbligo di versamento di assegno di mantenimento in favore del coniuge- peraltro nella specie convenzionale- non incide, in difetto di disposizione normativa in tal senso, sulla delimitazione della base di calcolo dell'emolumento pensionistico assoggettabile a pignoramento;
né al riguardo risultano conferenti le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'opponente, concernenti i limiti di pignorabilità del credito alimentare e non anche l'incidenza dell'obbligazione alimentare del debitore (peraltro sempreché coincidente con quella avente ad oggetto il versamento di assegno di mantenimento al coniuge) sui limiti di pignorabilità della sua pensione.
Ciò posto e tenuto conto che per il resto la dichiarata conformità delle ritenute operate dall' sulla CP_2
pensione percepita dal Presta ai criteri dettati dall'art. 545 c.p.c. nel testo, come novellato dalla L.n.
132/2015, ratione temporis applicabile è complessivamente riscontrata dalle emergenze dei cedolini in atti e del prospetto di calcolo allegato dall'ente e non è affatto contestata, l'opposizione va definita con rigetto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza, apparendo però equa la loro compensazione rispetto all , avuto riguardo alla CP_2
contenuta misura della sua partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione; pagina 4 di 5 condanna l'opponente e l'interveniente , in solido, al pagamento delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite in favore della creditrice procedente opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; compensa le spese rispetto ad . CP_2
Cosenza, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
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