Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 104
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, riguarda un'opposizione a pignoramento mobiliare. L'opponente ha contestato la legittimità del pignoramento del proprio rateo pensionistico, sostenendo che non fosse stato considerato l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla base di calcolo per il pignoramento, in virtù della soglia di sopravvivenza prevista dall'art. 545 c.p.c. Dall'altra parte, Compass S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento non incide sulla base di calcolo del rateo pensionistico pignorabile, in assenza di una specifica disposizione normativa. Inoltre, ha confermato la correttezza delle ritenute operate dall'INPS, che si sono attenute ai criteri stabiliti dalla legge. La decisione ha comportato la condanna dell'opponente e dell'interveniente al pagamento delle spese legali, mentre ha compensato le spese nei confronti dell'INPS, riconoscendo la limitata partecipazione di quest'ultimo al giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 104
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 104
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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