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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4151/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8388/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, XII
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 15132/2018, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) n.q. di erede di. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli C.F._2
C.F.:. ), in virtù di procura allegata agli atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: - p. iva: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marsiglia
(C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._4
in Treviso del 18.12.2014 allegata agli atti;
Persona_1
APPELLATA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e concluso chiedendone l'accoglimento. Insiste, preliminarmente, nell'ammissione delle richieste istruttorie ed in particolare della CTU tecnico – contabile, alla luce della documentazione in atti, per la ricostruzione, ai fini della determinazione dei compensi, dell'attività svolta da , Parte_2
nell'interesse e su incarico della Compagnia appellata, ulteriore rispetto a quella
“tipica” del perito.
In subordine conclude affinché l'adita Corte voglia così provvedere: - in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il rag. negli anni 2008 / 2011 ha svolto, su Pt_2
incarico e nell'interesse della Compagnia convenuta, l'attività di liquidazione transattiva dei sinistri per cui è causa;
accertare e dichiarare che codesta attività è ulteriore e diversa sia da quella di perito assicurativo che da quella meramente esecutiva di pagamento cui fanno espresso riferimento le lettere di conferimento incarico in atti;
- accertare e dichiarare che il rag. ha diritto al corrispettivo / Parte_2
compenso per tutta l'attività svolta per conto della Compagnia convenuta finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
- per lo effetto condannare la Compagnia convenuta a pagare in favore di T_
, nella sua qualità di unico erede legittimo del fu rag. ,
[...] Parte_2
l'importo pari al corrispettivo / compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidazione che potrà essere determinato dal Giudice con ricorso alla valutazione equitativa a mente dell'art. 2225 cod. civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
- condannare la soc. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Chiede infine concedersi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”. per l'appellata: “… si riporta alle difese già svolte dal precedente difensore ed alle conclusioni precisate ed insiste per la inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.05.2018, nella anzidetta qualità, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
esponendo che: il rag. , iscritto all'albo dei periti assicurativi, già Parte_2
titolare dello Studio Tecnico S.I.A., corrente in Napoli al Viale Gramsci n. 21, -su incarico delle società Lloyd Italico Ass.ni Spa, , , Controparte_3 Controparte_4
, , (società tutte fuse per incorporazione Controparte_5 Controparte_6
con la compagnia assicurativa che, per lo effetto ha assunto Controparte_7
dal punto di vista economico e giuridico tutti i diritti e gli obblighi delle società incorporate) aveva svolto, in Napoli, l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore, soggetti alla disciplina della Legge n.990/1969 e successive modificazioni;
aveva altresì svolto, su incarico delle predette società, anche tutte quelle attività finalizzate alla definizione transattiva delle pretese risarcitorie, avendo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattato in contraddittorio con le parti danneggiate, ed i loro periti tecnici e/o legali di fiducia, verificato la dinamica dei sinistri, accertato le responsabilità e l'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, raccolto dichiarazioni testimoniali, per poi arrivare alla quantificazione complessiva della richiesta, comprensiva delle spese e competenze dell'intervento legale e/o del tecnico di parte e, quindi, alla materiale liquidazione della somma concordata avendo al riguardo ricevuto la delega delle singole Compagnie alla sottoscrizione degli assegni;
il rag. , pur avendo svolto, assumendone su di sé la responsabilità, Parte_2
in modo continuativo e non occasionale una complessa attività nell'interesse (e su incarico oltre che sollecitazione) delle Compagnie, che sul punto dettavano le direttive da seguire, per la definizione in via stragiudiziale delle richieste risarcitorie, non aveva ricevuto alcun compenso per tale attività, essendo stato pagato per lesole perizie tecniche.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) accertare e dichiarare che il rag. ha svolto, dal Parte_2
2008 al 2011, su incarico delle Compagnie di , Controparte_8
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
seguendone le direttive, l'attività presupposta, connessa e conseguenziale alla definizione transattiva dei sinistri, di cui alla parte narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare che l'attività di liquidazione sub) I è diversa ed ulteriore rispetto a quella di perito assicurativo per la sola quale l'istante ebbe a ricevere il compenso pattuito;
3) accertare e dichiarare che il rag. ha diritto Parte_2
al corrispettivo per tutta l'attività svolta come liquidatore per conto delle citate
Compagnie finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
4) condannare per lo effetto la società , nella qualità di Controparte_7
incorporante delle compagnie Lloyd Italico Ass.ni Spa, Controparte_3
, , , in persona del CP_9 CP_10 Controparte_5 Controparte_6
legale rappresentante pro tempore a pagare in favore dell'istante , nella Parte_1
sua qualità di unico erede legittimo del rag. l'importo pari al Parte_2
corrispettivo/compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidatore che potrà essere determinato dal Giudice anche con ricorso alla valutazione equitativa amente dell'art. 2225 cod.civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
5) condannare, la società in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla premessa narrativa, con riserva di indicare i testi e di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché produrre ulteriore documentazione nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.”. Si costituivano le che resistevano e chiedevano il rigetto della Controparte_7
domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ammettere le prove articolate, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2021, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida ex DM 55/2014 in € 2768 oltre accessori e rimborso forfettario al 15% come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 05/05/2021, con citazione notificata in data 07/10/2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 12/10/2021 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il rag. negli anni 2008 / 2011 ha svolto, su Pt_2
incarico e nell'interesse della Compagnia convenuta, l'attività di liquidazione transattiva dei sinistri per cui è causa;
- accertare e dichiarare che codesta attività è ulteriore e diversa sia da quella di perito assicurativo che da quella meramente esecutiva di pagamento cui fanno espresso riferimento le lettere di conferimento incarico in atti;
- accertare e dichiarare che il rag. ha diritto al Parte_2
corrispettivo / compenso per tutta l'attività svolta per conto della Compagnia convenuta finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
- per lo effetto condannare la Compagnia convenuta a pagare in favore di , nella sua Parte_1
qualità di unico erede legittimo del fu rag. , l'importo pari al Parte_2
corrispettivo / compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidazione che potrà essere determinato dal Giudice con ricorso alla valutazione equitativa a mente dell'art. 2225 cod. civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
condannare la soc.
[...]
al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di CP_1
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituivano le che resistevano al gravame e ne chiedevano il Controparte_7
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 28.1.2022, veniva rinviata al 1.7.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 14.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione. depositava comparsa conclusionale il 9.4.2025. Parte_1
Le depositavano comparsa conclusionale il 14.4.2025. Controparte_7
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, in particolare, con le seguenti motivazioni:
“ … L'attrice ha dedotto lo svolgimento di attività ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto dei singoli incarichi ricevuti dalle diverse compagnie, nell'ambito di un rapporto continuativo durato diversi anni. Quanto all'attività di liquidazione dei sinistri occorre evidenziare che dalle lettere di conferimento dell'incarico prodotte in atti, emerge il conferimento di un incarico unitario che comprendeva sia la valutazione dell'entità del danno subito dal veicolo danneggiato sia eventualmente la liquidazione del danno medesimo (nel rispetto delle situazioni di an e quantum periziate). Gli accordi “transattivi” raggiunti con le controparti non possono che considerarsi quindi compresi nel mandato unitario conferito al perito per la liquidazione del danno. Non è contestato e quindi deve ritenersi riconosciuto (come del resto dedotto anche dalla stessa attrice nelle memorie istruttorie II termine), ed è documentato che il perito ha quindi svolto una attività continuativa ed omogenea, svolta nel corso di vari anni, regolata e remunerata dalle compagnie assicuratrici in maniera uniforme e costante: il fatto stesso che nel corso di molti anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo quantomeno accettato per imposizione.
In altri termini l'incarico è stato senz'altro considerato dalle parti unitario e per queste attività (ossia quelle ricomprese nelle singole lettere di conferimento prodotte in atti) non è contestato che sia stato pattuito un compenso forfettario accettato dal perito. Non è stata fornita di contro alcuna prova del conferimento di ulteriori e diversi incarichi rispetto a quelli documentati in atti…”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante assume che il Tribunale ha operato una confusione tra l'attività di c.d. “pronta liquidazione”, che ha esclusivo riguardo alla liquidazione del danno “nel rispetto delle situazioni di an e quantum (risultanti dalla perizia e dalle istruzioni del liquidatore sinistri) …” cui le lettere di conferimento incarico fanno espressamente riferimento con la ulteriore e diversa attività di natura conciliativa / transattiva che è stata, invece, svolta dal rag. per giungere ad una Parte_2
definizione stragiudiziale delle incoande vertenze su presupposti diversi dalla c.d. pronta liquidazione, vale a dire su un diverso e contestato accertamento della responsabilità - an - al pari di una diversa quantificazione del danno da quello risultante dalla perizia;
con le lettere di conferimento incarico, la Compagnia incaricava il di provvedere anche alla liquidazione del danno sulla base delle Pt_2
risultanze degli atti (an e quantum risultante dalla perizia), e pertanto di compiere un'attività meramente esecutiva, priva di alcun apporto personale e/o intellettuale e solo tale attività rientrava nell'incarico unitario;
diversamente tutta l'attività, posta a fondamento del presente giudizio, di mediazione / conciliazione, confronto con i tecnici e/o legali delle parti danneggiate, svolta dal era diversa da quella Pt_2
della c.d. pronta liquidazione ed esclusa dall'incarico unitario;
l'attività di c.d. pronta liquidazione consiste in un'attività meramente esecutiva per la quale il , in Pt_2
ossequio alle condizioni contrattuali, dopo aver stimato il danno subito dai veicoli, redatta la perizia tecnica e trasmessa la documentazione al liquidatore della
Compagnia, si sarebbe dovuto limitare al pagamento dei danni subiti da terzi e/o da assicurati, su istruzione della Compagnia, in ragione di quanto accertato dall'ispettore liquidatore dei sinistri, altro e diverso professionista inquadrato nell'organico della
Compagnia, al quale è legato da un rapporto di lavoro di natura subordinata;
di tanto ne dà conferma anche il Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 11 del 3 gennaio 2008, che disciplina l'attività peritale: il perito assicurativo è un libero professionista indipendente, che fornisce la sua consulenza in perfetta autonomia, infatti, al fine di garantire la sua indipendenza ed estraneità rispetto alle parti in causa, non deve avere legami con nessuna delle parti coinvolte, non può essere un lavoratore dipendente, né un mediatore assicurativo, non deve avere in nessun modo rapporti con le compagnie assicurative e non deve lavorare per officine in qualità di meccanico riparatore di veicoli o natanti;
invece, il rag. , su incarico e nell'interesse della soc. Pt_2
, ha svolto l'attività di perito assicurativo congiuntamente a quella Controparte_1
di liquidatore;
l'attività finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri, svolta dal
, ha inizio con la verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa, Pt_2
segue l'accertamento delle responsabilità e/o dell'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, poi il raccoglimento delle dichiarazioni testimoniali e/o di prove documentali, per poi arrivare alla quantificazione complessiva della richiesta e quindi alla materiale liquidazione della somma concordata avendo al riguardo il ricevuto la delega della Compagnia alla sottoscrizione degli assegni;
il Pt_2
, quindi, in ossequio agli incarichi ricevuti dalla Compagnia e non contenuti Pt_2
nelle lettere di incarico de quibus, provvedeva a contattare i legali dei danneggiati e/o i consulenti di parte, intavolare con questi trattative fondate sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla valutazione delle responsabilità e/o concorso di colpa nella verificazione del danno, verificare quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali e/o con i verbali d'incidente stradale redatti dalle Autorità se intervenute, negare ovvero liquidare l'offerta risarcitoria, contestare, se del caso, la richiesta di liquidazione delle spese legali;
non vi è alcun riferimento nelle lettere di incarico a tutte quelle ulteriori attività tipiche del liquidatore assicurativo, che sono opportune e/o necessarie proprio a determinare il pagamento di quanto dovuto, ossia, la ricostruzione della dinamica del sinistro;
la sollecitazione della definizione transattiva dei sinistri;
la valutazione delle responsabilità nella verificazione del fatto dannoso;
la contestazione delle responsabilità e/o del concorso di colpa nel sinistro;
la verificazione della fondatezza di quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali e/o con i verbali di incidente stradale redatti dalle autorità competenti qualora intervenute;
la verifica della congruità delle spese richieste per l'intervento legale;
la formulazione di proposte transattive ovvero la negazione della pretesa risarcitoria;
a dire della Compagnia sulla cui scia ha fatto seguito la decisione del Tribunale, qualsiasi liquidazione effettuata dal deve essere ritenuta di Pt_2
c.d. pronta liquidazione, laddove invece quest'ultima impone che sia il liquidatore dei sinistri (id est il funzionario della Compagnia) ad accertare la responsabilità del fatto dannoso e svolgere tutte le attività presupposte, connesse e conseguenziali per giungere alla definizione transattiva, ed il perito (nel caso di specie il rag. ) Pt_2
incaricato della sola sottoscrizione degli assegni sulla scorta delle istruzioni ricevute;
il Tribunale avrebbe dovuto operare una netta distinzione tra l'attività esecutiva di mero pagamento cui fanno riferimento le lettere di conferimento incarico, con la diversa attività di liquidazione transattiva dei sinistri svolta dal , che, di fatto, Pt_2
ha assunto il ruolo di liquidatore assicurativo.
Parte appellante deduce, infine, la decisione del Tribunale secondo cui “… il fatto stesso che nel corso degli anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo quantomeno accettato per imposizione”, assumendo che l'accettazione della imposizione delle condizioni di un rapporto attiene alla volontà delle parti ed alla stessa riservata, non è stata oggetto di prova e neppure di allegazione, con la conseguenza che non poteva essere oggetto di un rilievo d'ufficio. Infine, parte appellante ha reiterato le istanze di ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che, diversamente da questo dedotto dalla parte appellante, la compagnia assicuratrice ha specificamente contestato di aver conferito a l'incarico attività di svolgere quella attività di mediazione che si Parte_2
assume abbia espletato quest'ultimo, oltre a quella di natura peritale, attività propedeutica alle conclusioni di accordi transattivi.
La prova dello svolgimento di tale attività ad opera di su specifico Parte_2
incarico della compagnia assicuratrice non può evincersi ex se dalla documentazione, genericamente richiamata, consistente in una notevole mole di atti racchiusa, in sette volumi, secondo quanto si legge in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo orientamento pacifico della Suprema Corte, il giudice è tenuto ad esaminare i documenti prodotti dalle parti solo se vi è una specifica istanza che ne espone gli scopi in relazione alle pretese avanzate;
in fase di appello, la mera produzione di un documento non implica l'obbligo per il giudice di esaminarlo, a meno che non vi sia una corrispondente attività di allegazione che ne illustri il contenuto e il significato in relazione ai motivi di appello (cfr. Cassazione civile , sez. I , 03/03/2025 , n. 5629).
Ebbene, la ha omesso di indicare, come sarebbe stato suo onere fare, alla luce T_
dei principi su menzionati, quali dei documenti prodotti potevano fornire la dimostrazione del conferimento, da parte della Compagnia, al , dell'incarico Pt_2
di provvedere, in relazione a ciascun sinistro, ad effettuare le attività tipiche del liquidatore, consistenti, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, nella “ verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa”, nell'accertamento delle responsabilità e/o dell'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, nel raccoglimento delle dichiarazioni testimoniali e/o di prove documentali, nella quantificazione complessiva della richiesta, comprensiva delle spese e competenze dell'intervento legale e/o del tecnico di parte, e quindi nella materiale liquidazione della somma concordata. Di certo, non è sufficiente affermare che l'espletamento di tali mansioni emergeva da “fax, mail, ecc. - doc. in atti”, senza riportare il tenore di tali documenti e le ragioni per le quali gli stessi dovevano ritenersi idonei a sostenerne l'assunto. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ulteriore deduzione, secondo cui “Quanto denunziato trova conferma nella copiosa documentazione in atti, distinta in più faldoni, …. che rappresenta il risultato finale di un complesso lavoro intellettuale e di responsabilità svolto dal in Pt_2
contraddittorio con le parti danneggiate ed i loro periti tecnici e/o legali di fiducia”.
Tantomeno la detta prova può emergere dai capitolati testimoniali articolati in primo grado, non ammessi dal Tribunale e reiterati nel presente grado.
Ed invero, il capitolato, “il rag. , per ciascun sinistro affidatogli Parte_2
per l'espletamento dell'attività peritale sub 1 e 2, veniva altresì incaricato dalle
Compagnie assicurative di svolgere una ulteriore attività diretta alla sollecitazione della definizione stragiudiziale dei sinistri, ricevendo in fatto dalla Compagnie
l'attribuzione della funzione di liquidatore sinistri?”; è inammissibile, in quanto valutativo. Lo stesso, invero, non verte su di una specifica circostanza di fatto, ma intende demandare ad un teste la qualificazione giuridica dell'attività e delle mansioni che la Compagnia avrebbe affidato al perito. Peraltro, il capo di prova, per come strutturato, non si rivela idoneo allo scopo, dal momento che la mera attività di sollecitazione alla liquidazione stragiudiziale del sinistro non integra le mansioni del liquidatore, il quale pacificamente svolge prestazioni consistenti nell'accertamento e liquidazione dei danni subiti da terzi ed assicurati, in conseguenza di un sinistro per il quale esista una copertura assicurativa.
Parimenti non ammissibile è il seguente capitolato: “le Compagnie assicurative dettavano al rag. le direttive per la definizione stragiudiziale dei Parte_2
sinistri, improntate principalmente ad evitare il contenzioso giudiziale, lasciando, nel contempo, il libero di assumere tutte le iniziative, in termini di trattazione Pt_2
e/o di contestazione delle responsabilità nella verificazione del fatto dannoso, che avesse ritenuto necessarie e/o opportune per conseguire il miglior risultato per le
Compagnie”. Tale capitolo, a prescindere dalla genericità, siccome non indica elementi di tempo e di luogo che consentano di collocare temporalmente gli accadimenti, racchiude inammissibili elementi valutativi, richiedendosi al teste di riferire circa i margini di manovra che il perito avrebbe conservato nello svolgimento del suo incarico.
Inoltre, la formulazione del detto capitolato non è coerente rispetto alla stessa tesi dell'appellante, siccome, facendo riferimento a direttive impartite dalla compagnia al
, dimostra una carenza di autonomia che risulta incompatibile con la figura Pt_2
del liquidatore.
In mancanza della prova di specifici incarichi da parte della compagnia di provvedere autonomamente alla verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa e all'accertamento delle responsabilità e non già su specifiche direttive, come dedotto nel medesimo capitolato su trascritto, è superflua la prova delle attività di cui al seguente capitolato: “, il rag. , per dar corso al mandato ricevuto Parte_2
dalle Compagnie di definizione stragiudiziale dei sinistri, svolgeva le seguenti attività: - intavolava trattative con i danneggiati e/o gli avvocati designati fondate sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla valutazione delle responsabilità
e/o del concorso di colpa nella verificazione del danno?; - verificava la fondatezza di quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali che si premurava di chiedere ai danneggiati, e/o con i verbali di incidente stradale redatti dalle autorità competenti qualora intervenute?;- verificava la congruità delle spese richieste per l'intervento legale, proponendo la liquidazione di somme diverse (id est inferiori) qualora ritenute non congrue avuto riguardo al valore del danno ed all'effettiva attività svolta?;- all'esito delle trattative intraprese con i legali, formulava ovvero riceveva proposte transattive, assumendo, di contro, su di sé la responsabilità della decisione di negare la pretesa risarcitoria laddove riteneva non fosse dovuto l'importo richiesto ovvero non vi fosse responsabilità dell'assicurato?; - provvedeva, mediante apposito carnet di assegni consegnatogli dalle Compagnie, al pagamento dell'importo concordato a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle spese legali, preoccupandosi di ottenere idonea quietanza liberatoria?”. Tale capitolato è diretto a dare dimostrazione di un'attività che, anche ove in ipotesi espletata dal , Pt_2
comunque, non giustificherebbe il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello convenuto e pacificamente già versato, posto che agendo sulla base di specifiche direttive, rientra comunque nell'attività di valutazione dell'entità del danno e di liquidazione.
Insomma, lo svolgimento di attività finalizzate alla conciliazione e in ultima analisi alla liquidazione secondo le direttive della compagnia devono ritenersi ragionevolmente comprese nell'incarico di accertamento e liquidazione del danno, pacificamente conferito e saldato a , siccome si pone in stretta Parte_2
correlazione con la verifica del danno e la sua stima e non può ritenersi tale da giustificare un compenso autonomo ed ulteriore.
A fronte della pacifica circostanza, siccome statuito nella gravata sentenza e non oggetto di censura, secondo cui il rapporto tra e la compagnia Parte_2
appellata si è svolto nel corso di molti anni e per un elevato numero di prestazioni sempre secondo le medesime modalità secondo un compenso forfettario, deve ragionevolmente dedursi che vi fosse accordo tra il e la Parte_2
compagnia in ordine allo svolgimento del contratto, alla sua esecuzione e al compenso da versare da parte della compagnia, non risultando, peraltro, che avesse mai lamentato di non avere ricevuto compensi sufficienti a Parte_2
remunerare l'attività svolta.
Del resto, la Suprema Corte, con Ordinanza n. 10670 del 2020, ha confermato una sentenza del Tribunale di Napoli, che, pronunciatasi quale giudice di appello in una controversia nella quale un perito assicurativo, fiduciario della CP_11
(odierna , domandava il pagamento di un
[...] Controparte_12
corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrispostogli per ogni singolo sinistro stradale dalla convenuta, deducendo di aver esercitato prestazioni che eccedevano i compiti di perito estimatore, nel confermare la sentenza di appello, osservava che il
Giudice del merito aveva rilevato, in base alle risultanze istruttorie,” l'esistenza di un rapporto pluriennale di collaborazione, nell'ambito del quale (n.d.r.: l'attore) ha espletato le sue prestazioni di perito assicurativo, con modalità di pagamento consolidate e reiterate nel tempo, in base alle quali il perito inviava la propria fattura mediante il sistema informatico e la compagni la convalidava;
si trattava- secondo il Tribunale- di uno schema negoziale concordato, utilizzato per tutti i fiduciari delle compagnie, sempre accettato nel corso degli anni, remunerato con un importo contenuto in ragione dei numerosissimi incarichi ricevuti”.
Tale ragionamento, che appare coerente con quanto dinanzi osservato e con gli elementi istruttori dei quali si è discusso, può riferirsi anche alla fattispecie in questione, nella quale viene in rilievo una situazione analoga (cfr. sentenza Corte di
Appello di Napoli n. 1184/2024, pronunciatasi in controversia identica, esperita sempre da nella anzidetta qualità, nei confronti di altra compagnia Parte_1
assicuratrice avanzando le medesime pretese).
È superflua, alla luce dei rilievi che precedono circa l'infondatezza della pretesa creditoria, la richiesta di nomina di un CTU, cui affidare l'incarico di quantificare i maggiori compensi in ipotesi dovuti.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato, che rappresenta il disputatum. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
con citazione notificata in data 07/10/2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.469,00
[...]
per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_13
Cucco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4151/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8388/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, XII
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 15132/2018, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) n.q. di erede di. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli C.F._2
C.F.:. ), in virtù di procura allegata agli atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: - p. iva: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marsiglia
(C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._4
in Treviso del 18.12.2014 allegata agli atti;
Persona_1
APPELLATA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e concluso chiedendone l'accoglimento. Insiste, preliminarmente, nell'ammissione delle richieste istruttorie ed in particolare della CTU tecnico – contabile, alla luce della documentazione in atti, per la ricostruzione, ai fini della determinazione dei compensi, dell'attività svolta da , Parte_2
nell'interesse e su incarico della Compagnia appellata, ulteriore rispetto a quella
“tipica” del perito.
In subordine conclude affinché l'adita Corte voglia così provvedere: - in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il rag. negli anni 2008 / 2011 ha svolto, su Pt_2
incarico e nell'interesse della Compagnia convenuta, l'attività di liquidazione transattiva dei sinistri per cui è causa;
accertare e dichiarare che codesta attività è ulteriore e diversa sia da quella di perito assicurativo che da quella meramente esecutiva di pagamento cui fanno espresso riferimento le lettere di conferimento incarico in atti;
- accertare e dichiarare che il rag. ha diritto al corrispettivo / Parte_2
compenso per tutta l'attività svolta per conto della Compagnia convenuta finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
- per lo effetto condannare la Compagnia convenuta a pagare in favore di T_
, nella sua qualità di unico erede legittimo del fu rag. ,
[...] Parte_2
l'importo pari al corrispettivo / compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidazione che potrà essere determinato dal Giudice con ricorso alla valutazione equitativa a mente dell'art. 2225 cod. civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
- condannare la soc. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Chiede infine concedersi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”. per l'appellata: “… si riporta alle difese già svolte dal precedente difensore ed alle conclusioni precisate ed insiste per la inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.05.2018, nella anzidetta qualità, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
esponendo che: il rag. , iscritto all'albo dei periti assicurativi, già Parte_2
titolare dello Studio Tecnico S.I.A., corrente in Napoli al Viale Gramsci n. 21, -su incarico delle società Lloyd Italico Ass.ni Spa, , , Controparte_3 Controparte_4
, , (società tutte fuse per incorporazione Controparte_5 Controparte_6
con la compagnia assicurativa che, per lo effetto ha assunto Controparte_7
dal punto di vista economico e giuridico tutti i diritti e gli obblighi delle società incorporate) aveva svolto, in Napoli, l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore, soggetti alla disciplina della Legge n.990/1969 e successive modificazioni;
aveva altresì svolto, su incarico delle predette società, anche tutte quelle attività finalizzate alla definizione transattiva delle pretese risarcitorie, avendo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattato in contraddittorio con le parti danneggiate, ed i loro periti tecnici e/o legali di fiducia, verificato la dinamica dei sinistri, accertato le responsabilità e l'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, raccolto dichiarazioni testimoniali, per poi arrivare alla quantificazione complessiva della richiesta, comprensiva delle spese e competenze dell'intervento legale e/o del tecnico di parte e, quindi, alla materiale liquidazione della somma concordata avendo al riguardo ricevuto la delega delle singole Compagnie alla sottoscrizione degli assegni;
il rag. , pur avendo svolto, assumendone su di sé la responsabilità, Parte_2
in modo continuativo e non occasionale una complessa attività nell'interesse (e su incarico oltre che sollecitazione) delle Compagnie, che sul punto dettavano le direttive da seguire, per la definizione in via stragiudiziale delle richieste risarcitorie, non aveva ricevuto alcun compenso per tale attività, essendo stato pagato per lesole perizie tecniche.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) accertare e dichiarare che il rag. ha svolto, dal Parte_2
2008 al 2011, su incarico delle Compagnie di , Controparte_8
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
seguendone le direttive, l'attività presupposta, connessa e conseguenziale alla definizione transattiva dei sinistri, di cui alla parte narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare che l'attività di liquidazione sub) I è diversa ed ulteriore rispetto a quella di perito assicurativo per la sola quale l'istante ebbe a ricevere il compenso pattuito;
3) accertare e dichiarare che il rag. ha diritto Parte_2
al corrispettivo per tutta l'attività svolta come liquidatore per conto delle citate
Compagnie finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
4) condannare per lo effetto la società , nella qualità di Controparte_7
incorporante delle compagnie Lloyd Italico Ass.ni Spa, Controparte_3
, , , in persona del CP_9 CP_10 Controparte_5 Controparte_6
legale rappresentante pro tempore a pagare in favore dell'istante , nella Parte_1
sua qualità di unico erede legittimo del rag. l'importo pari al Parte_2
corrispettivo/compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidatore che potrà essere determinato dal Giudice anche con ricorso alla valutazione equitativa amente dell'art. 2225 cod.civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
5) condannare, la società in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla premessa narrativa, con riserva di indicare i testi e di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché produrre ulteriore documentazione nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.”. Si costituivano le che resistevano e chiedevano il rigetto della Controparte_7
domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ammettere le prove articolate, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2021, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida ex DM 55/2014 in € 2768 oltre accessori e rimborso forfettario al 15% come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 05/05/2021, con citazione notificata in data 07/10/2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 12/10/2021 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il rag. negli anni 2008 / 2011 ha svolto, su Pt_2
incarico e nell'interesse della Compagnia convenuta, l'attività di liquidazione transattiva dei sinistri per cui è causa;
- accertare e dichiarare che codesta attività è ulteriore e diversa sia da quella di perito assicurativo che da quella meramente esecutiva di pagamento cui fanno espresso riferimento le lettere di conferimento incarico in atti;
- accertare e dichiarare che il rag. ha diritto al Parte_2
corrispettivo / compenso per tutta l'attività svolta per conto della Compagnia convenuta finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri;
- per lo effetto condannare la Compagnia convenuta a pagare in favore di , nella sua Parte_1
qualità di unico erede legittimo del fu rag. , l'importo pari al Parte_2
corrispettivo / compenso da quest'ultimo maturato per lo svolgimento dell'attività di liquidazione che potrà essere determinato dal Giudice con ricorso alla valutazione equitativa a mente dell'art. 2225 cod. civ., avuto riguardo anche al maggior vantaggio economico conseguito dalla Compagnia;
condannare la soc.
[...]
al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di CP_1
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituivano le che resistevano al gravame e ne chiedevano il Controparte_7
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 28.1.2022, veniva rinviata al 1.7.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 14.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione. depositava comparsa conclusionale il 9.4.2025. Parte_1
Le depositavano comparsa conclusionale il 14.4.2025. Controparte_7
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, in particolare, con le seguenti motivazioni:
“ … L'attrice ha dedotto lo svolgimento di attività ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto dei singoli incarichi ricevuti dalle diverse compagnie, nell'ambito di un rapporto continuativo durato diversi anni. Quanto all'attività di liquidazione dei sinistri occorre evidenziare che dalle lettere di conferimento dell'incarico prodotte in atti, emerge il conferimento di un incarico unitario che comprendeva sia la valutazione dell'entità del danno subito dal veicolo danneggiato sia eventualmente la liquidazione del danno medesimo (nel rispetto delle situazioni di an e quantum periziate). Gli accordi “transattivi” raggiunti con le controparti non possono che considerarsi quindi compresi nel mandato unitario conferito al perito per la liquidazione del danno. Non è contestato e quindi deve ritenersi riconosciuto (come del resto dedotto anche dalla stessa attrice nelle memorie istruttorie II termine), ed è documentato che il perito ha quindi svolto una attività continuativa ed omogenea, svolta nel corso di vari anni, regolata e remunerata dalle compagnie assicuratrici in maniera uniforme e costante: il fatto stesso che nel corso di molti anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo quantomeno accettato per imposizione.
In altri termini l'incarico è stato senz'altro considerato dalle parti unitario e per queste attività (ossia quelle ricomprese nelle singole lettere di conferimento prodotte in atti) non è contestato che sia stato pattuito un compenso forfettario accettato dal perito. Non è stata fornita di contro alcuna prova del conferimento di ulteriori e diversi incarichi rispetto a quelli documentati in atti…”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante assume che il Tribunale ha operato una confusione tra l'attività di c.d. “pronta liquidazione”, che ha esclusivo riguardo alla liquidazione del danno “nel rispetto delle situazioni di an e quantum (risultanti dalla perizia e dalle istruzioni del liquidatore sinistri) …” cui le lettere di conferimento incarico fanno espressamente riferimento con la ulteriore e diversa attività di natura conciliativa / transattiva che è stata, invece, svolta dal rag. per giungere ad una Parte_2
definizione stragiudiziale delle incoande vertenze su presupposti diversi dalla c.d. pronta liquidazione, vale a dire su un diverso e contestato accertamento della responsabilità - an - al pari di una diversa quantificazione del danno da quello risultante dalla perizia;
con le lettere di conferimento incarico, la Compagnia incaricava il di provvedere anche alla liquidazione del danno sulla base delle Pt_2
risultanze degli atti (an e quantum risultante dalla perizia), e pertanto di compiere un'attività meramente esecutiva, priva di alcun apporto personale e/o intellettuale e solo tale attività rientrava nell'incarico unitario;
diversamente tutta l'attività, posta a fondamento del presente giudizio, di mediazione / conciliazione, confronto con i tecnici e/o legali delle parti danneggiate, svolta dal era diversa da quella Pt_2
della c.d. pronta liquidazione ed esclusa dall'incarico unitario;
l'attività di c.d. pronta liquidazione consiste in un'attività meramente esecutiva per la quale il , in Pt_2
ossequio alle condizioni contrattuali, dopo aver stimato il danno subito dai veicoli, redatta la perizia tecnica e trasmessa la documentazione al liquidatore della
Compagnia, si sarebbe dovuto limitare al pagamento dei danni subiti da terzi e/o da assicurati, su istruzione della Compagnia, in ragione di quanto accertato dall'ispettore liquidatore dei sinistri, altro e diverso professionista inquadrato nell'organico della
Compagnia, al quale è legato da un rapporto di lavoro di natura subordinata;
di tanto ne dà conferma anche il Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 11 del 3 gennaio 2008, che disciplina l'attività peritale: il perito assicurativo è un libero professionista indipendente, che fornisce la sua consulenza in perfetta autonomia, infatti, al fine di garantire la sua indipendenza ed estraneità rispetto alle parti in causa, non deve avere legami con nessuna delle parti coinvolte, non può essere un lavoratore dipendente, né un mediatore assicurativo, non deve avere in nessun modo rapporti con le compagnie assicurative e non deve lavorare per officine in qualità di meccanico riparatore di veicoli o natanti;
invece, il rag. , su incarico e nell'interesse della soc. Pt_2
, ha svolto l'attività di perito assicurativo congiuntamente a quella Controparte_1
di liquidatore;
l'attività finalizzata alla definizione transattiva dei sinistri, svolta dal
, ha inizio con la verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa, Pt_2
segue l'accertamento delle responsabilità e/o dell'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, poi il raccoglimento delle dichiarazioni testimoniali e/o di prove documentali, per poi arrivare alla quantificazione complessiva della richiesta e quindi alla materiale liquidazione della somma concordata avendo al riguardo il ricevuto la delega della Compagnia alla sottoscrizione degli assegni;
il Pt_2
, quindi, in ossequio agli incarichi ricevuti dalla Compagnia e non contenuti Pt_2
nelle lettere di incarico de quibus, provvedeva a contattare i legali dei danneggiati e/o i consulenti di parte, intavolare con questi trattative fondate sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla valutazione delle responsabilità e/o concorso di colpa nella verificazione del danno, verificare quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali e/o con i verbali d'incidente stradale redatti dalle Autorità se intervenute, negare ovvero liquidare l'offerta risarcitoria, contestare, se del caso, la richiesta di liquidazione delle spese legali;
non vi è alcun riferimento nelle lettere di incarico a tutte quelle ulteriori attività tipiche del liquidatore assicurativo, che sono opportune e/o necessarie proprio a determinare il pagamento di quanto dovuto, ossia, la ricostruzione della dinamica del sinistro;
la sollecitazione della definizione transattiva dei sinistri;
la valutazione delle responsabilità nella verificazione del fatto dannoso;
la contestazione delle responsabilità e/o del concorso di colpa nel sinistro;
la verificazione della fondatezza di quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali e/o con i verbali di incidente stradale redatti dalle autorità competenti qualora intervenute;
la verifica della congruità delle spese richieste per l'intervento legale;
la formulazione di proposte transattive ovvero la negazione della pretesa risarcitoria;
a dire della Compagnia sulla cui scia ha fatto seguito la decisione del Tribunale, qualsiasi liquidazione effettuata dal deve essere ritenuta di Pt_2
c.d. pronta liquidazione, laddove invece quest'ultima impone che sia il liquidatore dei sinistri (id est il funzionario della Compagnia) ad accertare la responsabilità del fatto dannoso e svolgere tutte le attività presupposte, connesse e conseguenziali per giungere alla definizione transattiva, ed il perito (nel caso di specie il rag. ) Pt_2
incaricato della sola sottoscrizione degli assegni sulla scorta delle istruzioni ricevute;
il Tribunale avrebbe dovuto operare una netta distinzione tra l'attività esecutiva di mero pagamento cui fanno riferimento le lettere di conferimento incarico, con la diversa attività di liquidazione transattiva dei sinistri svolta dal , che, di fatto, Pt_2
ha assunto il ruolo di liquidatore assicurativo.
Parte appellante deduce, infine, la decisione del Tribunale secondo cui “… il fatto stesso che nel corso degli anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo quantomeno accettato per imposizione”, assumendo che l'accettazione della imposizione delle condizioni di un rapporto attiene alla volontà delle parti ed alla stessa riservata, non è stata oggetto di prova e neppure di allegazione, con la conseguenza che non poteva essere oggetto di un rilievo d'ufficio. Infine, parte appellante ha reiterato le istanze di ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che, diversamente da questo dedotto dalla parte appellante, la compagnia assicuratrice ha specificamente contestato di aver conferito a l'incarico attività di svolgere quella attività di mediazione che si Parte_2
assume abbia espletato quest'ultimo, oltre a quella di natura peritale, attività propedeutica alle conclusioni di accordi transattivi.
La prova dello svolgimento di tale attività ad opera di su specifico Parte_2
incarico della compagnia assicuratrice non può evincersi ex se dalla documentazione, genericamente richiamata, consistente in una notevole mole di atti racchiusa, in sette volumi, secondo quanto si legge in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo orientamento pacifico della Suprema Corte, il giudice è tenuto ad esaminare i documenti prodotti dalle parti solo se vi è una specifica istanza che ne espone gli scopi in relazione alle pretese avanzate;
in fase di appello, la mera produzione di un documento non implica l'obbligo per il giudice di esaminarlo, a meno che non vi sia una corrispondente attività di allegazione che ne illustri il contenuto e il significato in relazione ai motivi di appello (cfr. Cassazione civile , sez. I , 03/03/2025 , n. 5629).
Ebbene, la ha omesso di indicare, come sarebbe stato suo onere fare, alla luce T_
dei principi su menzionati, quali dei documenti prodotti potevano fornire la dimostrazione del conferimento, da parte della Compagnia, al , dell'incarico Pt_2
di provvedere, in relazione a ciascun sinistro, ad effettuare le attività tipiche del liquidatore, consistenti, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, nella “ verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa”, nell'accertamento delle responsabilità e/o dell'eventuale concorso di colpa nella causazione del danno, nel raccoglimento delle dichiarazioni testimoniali e/o di prove documentali, nella quantificazione complessiva della richiesta, comprensiva delle spese e competenze dell'intervento legale e/o del tecnico di parte, e quindi nella materiale liquidazione della somma concordata. Di certo, non è sufficiente affermare che l'espletamento di tali mansioni emergeva da “fax, mail, ecc. - doc. in atti”, senza riportare il tenore di tali documenti e le ragioni per le quali gli stessi dovevano ritenersi idonei a sostenerne l'assunto. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ulteriore deduzione, secondo cui “Quanto denunziato trova conferma nella copiosa documentazione in atti, distinta in più faldoni, …. che rappresenta il risultato finale di un complesso lavoro intellettuale e di responsabilità svolto dal in Pt_2
contraddittorio con le parti danneggiate ed i loro periti tecnici e/o legali di fiducia”.
Tantomeno la detta prova può emergere dai capitolati testimoniali articolati in primo grado, non ammessi dal Tribunale e reiterati nel presente grado.
Ed invero, il capitolato, “il rag. , per ciascun sinistro affidatogli Parte_2
per l'espletamento dell'attività peritale sub 1 e 2, veniva altresì incaricato dalle
Compagnie assicurative di svolgere una ulteriore attività diretta alla sollecitazione della definizione stragiudiziale dei sinistri, ricevendo in fatto dalla Compagnie
l'attribuzione della funzione di liquidatore sinistri?”; è inammissibile, in quanto valutativo. Lo stesso, invero, non verte su di una specifica circostanza di fatto, ma intende demandare ad un teste la qualificazione giuridica dell'attività e delle mansioni che la Compagnia avrebbe affidato al perito. Peraltro, il capo di prova, per come strutturato, non si rivela idoneo allo scopo, dal momento che la mera attività di sollecitazione alla liquidazione stragiudiziale del sinistro non integra le mansioni del liquidatore, il quale pacificamente svolge prestazioni consistenti nell'accertamento e liquidazione dei danni subiti da terzi ed assicurati, in conseguenza di un sinistro per il quale esista una copertura assicurativa.
Parimenti non ammissibile è il seguente capitolato: “le Compagnie assicurative dettavano al rag. le direttive per la definizione stragiudiziale dei Parte_2
sinistri, improntate principalmente ad evitare il contenzioso giudiziale, lasciando, nel contempo, il libero di assumere tutte le iniziative, in termini di trattazione Pt_2
e/o di contestazione delle responsabilità nella verificazione del fatto dannoso, che avesse ritenuto necessarie e/o opportune per conseguire il miglior risultato per le
Compagnie”. Tale capitolo, a prescindere dalla genericità, siccome non indica elementi di tempo e di luogo che consentano di collocare temporalmente gli accadimenti, racchiude inammissibili elementi valutativi, richiedendosi al teste di riferire circa i margini di manovra che il perito avrebbe conservato nello svolgimento del suo incarico.
Inoltre, la formulazione del detto capitolato non è coerente rispetto alla stessa tesi dell'appellante, siccome, facendo riferimento a direttive impartite dalla compagnia al
, dimostra una carenza di autonomia che risulta incompatibile con la figura Pt_2
del liquidatore.
In mancanza della prova di specifici incarichi da parte della compagnia di provvedere autonomamente alla verifica della dinamica dei sinistri denunziati all'impresa e all'accertamento delle responsabilità e non già su specifiche direttive, come dedotto nel medesimo capitolato su trascritto, è superflua la prova delle attività di cui al seguente capitolato: “, il rag. , per dar corso al mandato ricevuto Parte_2
dalle Compagnie di definizione stragiudiziale dei sinistri, svolgeva le seguenti attività: - intavolava trattative con i danneggiati e/o gli avvocati designati fondate sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla valutazione delle responsabilità
e/o del concorso di colpa nella verificazione del danno?; - verificava la fondatezza di quanto denunziato dal danneggiato con i riscontri documentali e/o con le dichiarazioni testimoniali che si premurava di chiedere ai danneggiati, e/o con i verbali di incidente stradale redatti dalle autorità competenti qualora intervenute?;- verificava la congruità delle spese richieste per l'intervento legale, proponendo la liquidazione di somme diverse (id est inferiori) qualora ritenute non congrue avuto riguardo al valore del danno ed all'effettiva attività svolta?;- all'esito delle trattative intraprese con i legali, formulava ovvero riceveva proposte transattive, assumendo, di contro, su di sé la responsabilità della decisione di negare la pretesa risarcitoria laddove riteneva non fosse dovuto l'importo richiesto ovvero non vi fosse responsabilità dell'assicurato?; - provvedeva, mediante apposito carnet di assegni consegnatogli dalle Compagnie, al pagamento dell'importo concordato a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle spese legali, preoccupandosi di ottenere idonea quietanza liberatoria?”. Tale capitolato è diretto a dare dimostrazione di un'attività che, anche ove in ipotesi espletata dal , Pt_2
comunque, non giustificherebbe il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello convenuto e pacificamente già versato, posto che agendo sulla base di specifiche direttive, rientra comunque nell'attività di valutazione dell'entità del danno e di liquidazione.
Insomma, lo svolgimento di attività finalizzate alla conciliazione e in ultima analisi alla liquidazione secondo le direttive della compagnia devono ritenersi ragionevolmente comprese nell'incarico di accertamento e liquidazione del danno, pacificamente conferito e saldato a , siccome si pone in stretta Parte_2
correlazione con la verifica del danno e la sua stima e non può ritenersi tale da giustificare un compenso autonomo ed ulteriore.
A fronte della pacifica circostanza, siccome statuito nella gravata sentenza e non oggetto di censura, secondo cui il rapporto tra e la compagnia Parte_2
appellata si è svolto nel corso di molti anni e per un elevato numero di prestazioni sempre secondo le medesime modalità secondo un compenso forfettario, deve ragionevolmente dedursi che vi fosse accordo tra il e la Parte_2
compagnia in ordine allo svolgimento del contratto, alla sua esecuzione e al compenso da versare da parte della compagnia, non risultando, peraltro, che avesse mai lamentato di non avere ricevuto compensi sufficienti a Parte_2
remunerare l'attività svolta.
Del resto, la Suprema Corte, con Ordinanza n. 10670 del 2020, ha confermato una sentenza del Tribunale di Napoli, che, pronunciatasi quale giudice di appello in una controversia nella quale un perito assicurativo, fiduciario della CP_11
(odierna , domandava il pagamento di un
[...] Controparte_12
corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrispostogli per ogni singolo sinistro stradale dalla convenuta, deducendo di aver esercitato prestazioni che eccedevano i compiti di perito estimatore, nel confermare la sentenza di appello, osservava che il
Giudice del merito aveva rilevato, in base alle risultanze istruttorie,” l'esistenza di un rapporto pluriennale di collaborazione, nell'ambito del quale (n.d.r.: l'attore) ha espletato le sue prestazioni di perito assicurativo, con modalità di pagamento consolidate e reiterate nel tempo, in base alle quali il perito inviava la propria fattura mediante il sistema informatico e la compagni la convalidava;
si trattava- secondo il Tribunale- di uno schema negoziale concordato, utilizzato per tutti i fiduciari delle compagnie, sempre accettato nel corso degli anni, remunerato con un importo contenuto in ragione dei numerosissimi incarichi ricevuti”.
Tale ragionamento, che appare coerente con quanto dinanzi osservato e con gli elementi istruttori dei quali si è discusso, può riferirsi anche alla fattispecie in questione, nella quale viene in rilievo una situazione analoga (cfr. sentenza Corte di
Appello di Napoli n. 1184/2024, pronunciatasi in controversia identica, esperita sempre da nella anzidetta qualità, nei confronti di altra compagnia Parte_1
assicuratrice avanzando le medesime pretese).
È superflua, alla luce dei rilievi che precedono circa l'infondatezza della pretesa creditoria, la richiesta di nomina di un CTU, cui affidare l'incarico di quantificare i maggiori compensi in ipotesi dovuti.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato, che rappresenta il disputatum. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
con citazione notificata in data 07/10/2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.469,00
[...]
per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_13
Cucco.