Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4304/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente in [...], c.da Sceti 227/A, Parte_1
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente ricorso, in Brolo via Ferrara CodiceFiscale_1
n. 99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'01/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponeva:
- Che la ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, la medesima è regolarmente iscritta negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierna ricorrente, per l'anno 2018, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta
Oceania Soc Coop per un totale di giornate lavorative pari a 102 con la mansione di bracciante agricola ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, la ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che il ricorrente risultava iscritto negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che il lavoro consisteva principalmente nella ripulitura del terreno, coltivazione dei fondi per la produzione di ortaggi (prevalentemente carciofi) e leguminacee, nella cernita, selezione e confezionamento del prodotto.
- Che i lavoratori si recavano sui fondi - siti nel Comune di Caltagirone località tempio
(prevalentemente carciofi) e San Mauro (prevalentemente olive) - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro.
- Che gli operai svolgevano la propria attività bracciantile sotto le direttive del capo cantiere e/o delegato dalla società, che provvedeva anche ai pagamenti;
- Che la ricorrente per l'anno 2018, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda Oceania Soc Coop, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, l' ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione CP_1 ingiustificata delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall' sulla scorta di valutazioni unilaterali Controparte_2
e senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l' all'adozione del pregiudizievole ed illegittimo provvedimento nei CP_1 confronti della ricorrente.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente sig. nell'anno 2018 ha Parte_1 svolto attività di bracciante agricolo per un complessivo n. di 102 giornate alle dipendenze della ditta Oceania Soc Coop nei fondi in località Tempio e San Mauro di Caltagirone;
2. Ritenere e dichiarare assolutamente illegittimo e/o nullo e/o comunque infondato, revocandolo ad ogni effetto di legge, il provvedimento di cancellazione dell'odierna ricorrente dagli elenchi agricoli;
3. Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto alla iscrizione e/o reiscrizione negli EE.AA. del
Comune di appartenenza per l'anno 2018 e per l'effetto ordinare all' l'iscrizione e/o reiscrizione CP_1 nei suddetti elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la contestuale revoca e/o annullamento delle delibere di cancellazione adottate dall' ; CP_1 CP_
4. Ordinare all' in persona del legale rapp. te pro-tempore, il reinserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori del Comune di residenza per il periodo dedotto in giudizio;
5. Conseguentemente, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola, di malattia e di qualsiasi altro beneficio di carattere previdenziale spettante per legge e conseguente all'iscrizione della medesima negli elenchi agricoli;
6. Ordinare all' di produrre in giudizio il fascicolo relativo alla domanda in oggetto;
CP_1
7. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del giudizio, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore che rende le dichiarazioni di legge;
CP_ L' si costituiva contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, con le dichiarazioni rese nei verbali di udienza, la parte ricorrente evidenziava che la parte ricorrente era stato reiscritta negli elenchi anagrafici oggetto di causa, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'odierna udienza veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Parte ricorrente con le dichiarazioni rese nei verbali di udienza, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e compensi, per essere la reiscrizione avvenuta in data successiva al ricorso.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). CP_ Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' atteso che la prestazione risulta essere riconosciuta in corso di causa, e si liquidano come da dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre accessori di CP_1 legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Stefania Rifici;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonio Casdia