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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2024, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4088/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. SARA COVALLERO Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in data 05/10/2023 e contestuale istanza di sospensiva, ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente Parte_1
in data 5 SETTEMBRE 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere in Italia dal
2020, allorquando aveva l'età di 30 anni;
di essersi fin da subito adoperato per trovare un impiego e di lavorare con continuità da tre anni;
di aver seguito un corso di italiano presso il CPIA di Pordenone, raggiungendo il livello A1; di provenire da una zona pericolosa del Pakistan;
di temere di essere ucciso dai Talebani, in caso di rientro in Pakistan, perché si è rifiutato di continuare a collaborare con questi ultimi,
che l'avevano costretto a trasportare merci illecite per loro conto.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha insistito Parte_1
per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 21 maggio 2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Da quanto tempo è in Italia?”
“Dal 29 luglio 2020”
“Dove vive?”
“A Pordenone, Viale de la Comina, Caserma Monti”
“Lavora adesso?”
“Ora no, non mi hanno rinnovato il contratto perché ho il permesso provvisorio;
per alcune
agenzie il permesso provvisorio non basta”
“L'ultimo contratto quando è scaduto?”
“Il 30 settembre 2023”
“Di cosa si occupava?” “Facevo il saldatore”
“Da dove proviene?”
“Khyber Agency”
“Chi è rimasto in Pakistan?”
“Moglie, 5 bambini, i miei genitori. Li sento telefonicamente”
“In Italia ha parenti o amici?”
“Ho amici pakistani”
“Ora sta seguendo dei corsi di italiano, svolge qualche attività?”
“Sto seguendo un corso di italiano al CPIA, a giugno finisco la prima classe”
Il Tribunale, dato atto della rinuncia delle parti all'udienza di discussione orale, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente è giunto in Italia a luglio 2020, allorquando aveva
30 anni, e vive stabilmente a Pordenone.
Egli risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale, in effetti ha lavorato con profitto e continuità dapprima nell'ambito dell'agricoltura e poi come saldatore per la , con contratto a tempo determinato dal 4.10.2022 sempre prorogato, CP_2
da ultimo fino al 30/09/2023 (cfr. documentazione lavorativa in atti), così
conseguendo dei redditi che sono senz'altro idonei ad assicurare il suo autosostentamento e una vita più che dignitosa (cfr. CUD 2024, che riporta un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.154, 65).
La circostanza che il ricorrente al momento dell'udienza fosse privo di occupazione può ricondursi plausibilmente – come da lui sostenuto- alla mancanza di un permesso definitivo: in ogni modo, ciò non inficia il processo di integrazione finora maturato.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente ha dimostrato di aver seguito dei corsi presso il CPIA di Pordenone per il raggiungimento del livello A1, e in udienza, liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più semplici, avvalendosi dell'aiuto dell'interprete solo per quelle più
complesse.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 15.11.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. SARA COVALLERO Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in data 05/10/2023 e contestuale istanza di sospensiva, ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente Parte_1
in data 5 SETTEMBRE 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere in Italia dal
2020, allorquando aveva l'età di 30 anni;
di essersi fin da subito adoperato per trovare un impiego e di lavorare con continuità da tre anni;
di aver seguito un corso di italiano presso il CPIA di Pordenone, raggiungendo il livello A1; di provenire da una zona pericolosa del Pakistan;
di temere di essere ucciso dai Talebani, in caso di rientro in Pakistan, perché si è rifiutato di continuare a collaborare con questi ultimi,
che l'avevano costretto a trasportare merci illecite per loro conto.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha insistito Parte_1
per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 21 maggio 2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Da quanto tempo è in Italia?”
“Dal 29 luglio 2020”
“Dove vive?”
“A Pordenone, Viale de la Comina, Caserma Monti”
“Lavora adesso?”
“Ora no, non mi hanno rinnovato il contratto perché ho il permesso provvisorio;
per alcune
agenzie il permesso provvisorio non basta”
“L'ultimo contratto quando è scaduto?”
“Il 30 settembre 2023”
“Di cosa si occupava?” “Facevo il saldatore”
“Da dove proviene?”
“Khyber Agency”
“Chi è rimasto in Pakistan?”
“Moglie, 5 bambini, i miei genitori. Li sento telefonicamente”
“In Italia ha parenti o amici?”
“Ho amici pakistani”
“Ora sta seguendo dei corsi di italiano, svolge qualche attività?”
“Sto seguendo un corso di italiano al CPIA, a giugno finisco la prima classe”
Il Tribunale, dato atto della rinuncia delle parti all'udienza di discussione orale, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente è giunto in Italia a luglio 2020, allorquando aveva
30 anni, e vive stabilmente a Pordenone.
Egli risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale, in effetti ha lavorato con profitto e continuità dapprima nell'ambito dell'agricoltura e poi come saldatore per la , con contratto a tempo determinato dal 4.10.2022 sempre prorogato, CP_2
da ultimo fino al 30/09/2023 (cfr. documentazione lavorativa in atti), così
conseguendo dei redditi che sono senz'altro idonei ad assicurare il suo autosostentamento e una vita più che dignitosa (cfr. CUD 2024, che riporta un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.154, 65).
La circostanza che il ricorrente al momento dell'udienza fosse privo di occupazione può ricondursi plausibilmente – come da lui sostenuto- alla mancanza di un permesso definitivo: in ogni modo, ciò non inficia il processo di integrazione finora maturato.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente ha dimostrato di aver seguito dei corsi presso il CPIA di Pordenone per il raggiungimento del livello A1, e in udienza, liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più semplici, avvalendosi dell'aiuto dell'interprete solo per quelle più
complesse.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 15.11.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida